Cons. Stato, sez. V, 13.9.2016, n. 3859
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato si è pronunciato in ordine alle conseguenze derivanti dalla condotta della ditta aggiudicataria che abbia omesso di produrre la documentazione richiesta a comprova dei requisiti entro il termine perentoriamente fissato dall’Amministrazione appaltante.
Segnatamente, secondo il Collegio adìto, la produzione tardiva della documentazione richiesta dalla stazione appaltante comporta necessariamente la doverosa esclusione della ditta aggiudicataria, con consequenziale revoca della disposta aggiudicazione.
Osserva, sul punto, il Collegio che “se infatti fosse consentita la prova tardiva ne risulterebbe violato il canone generale della par condicio tra i concorrenti ad una procedura di affidamento di contratti pubblici, alla cui realizzazione è preordinato il carattere perentorio del termine previsto dal comma 1 dell’art. 48 d.lgs 163/06”.