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Sull’assenza di responsabilità del direttore dei lavori cui non è affidato l’incarico di predisporre o verificare il progetto - Studio Legale MP - Verona

Sull’assenza di responsabilità del direttore dei lavori cui non è affidato l’incarico di predisporre o verificare il progetto

Cassazione Civile, Sez. II, 19/9/2016 n. 18285

La questione oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione concerne il perimetro delle responsabilità ascrivibili al Direttore dei Lavori in caso di vizi dell’opera realizzata dall’appaltatore. In particolare, nel caso in esame, il CTU aveva ricondotto la presenza di muffe e macchie di umidità presenti nell’immobile ad un’errata valutazione in fase progettuale degli scambi igrotermici tra l’ambiente esterno e quello interno, nonché nella mancata previsione di un corretto isolamento termico nelle zone di discontinuità costruttiva.
Nell’affrontare la problematica, i Giudici di Legittimità partono dalla considerazione secondo cui il Direttore dei Lavori, in virtù delle competenze tecniche di cui deve essere in possesso per lo svolgimento dell’incarico, è tenuto ad una “diligentia quam in concreto”, da esplicare sia nell’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto sia nella verifica che le modalità di esecuzione dell’opera siano aderenti alle prescrizioni contrattuali, al Capitolato e alle regole della tecnica.
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione afferma che il Direttore dei Lavori non risponde insieme all’Appaltatore del risultato finale, costituito dall’opus oggetto dell’appalto, essendo diverso e più limitato il proprio ambito di responsabilità.
Di conseguenza, nel caso in cui si riscontrino vizi dell’opera riconducibili a carenze progettuali, laddove la realizzazione del progetto non sia stata affidata al Direttore dei Lavori, la responsabilità per i vizi dovrà ricondursi esclusivamente all’Appaltatore, essendo il D.L. tenuto a vigilare esclusivamente sulla rispondenza dell’opera al suddetto progetto.
Afferma la Cassazione, infatti che “una cosa, infatti, è l’obbligo vigilare affinché l’opera sia realizzata in maniera conforme alle regole dell’arte, al progetto e al capitolato d’appalto; altra è l’obbligo di rilevare le eventuali carenze o i possibili difetti da cui sia affetto lo stesso progetto. Attività, quest’ultima, non riferibile al Direttore dei Lavori così come non si riferisce al Committente, essendone specificamente onerato il solo Appaltatore”.
Prosegue la Corte precisando che, mentre il Committente diviene responsabile dei vizi laddove, edotto delle carenze o degli errori de progetto, richieda ugualmente l’esecuzione dell’opera – rendendo in tal modo l’Appaltatore mero “nudus minister” – il Direttore dei Lavori “risponde della fattibilità e dell’esattezza tecnica del progetto solo se ed in quanto sia stato espressamente incaricato dal committente di svolgere anche tale attività di verifica, aggiuntiva rispetto a quella costituente l’oggetto della sua normale prestazione professionale”.