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Sull'applicabilità del Regolamento attinente l'iter procedimentale di cui all'art. 211, D.Lgs 50/2016 alle pregresse istanze. - Studio Legale MP - Verona

Sull’applicabilità del Regolamento attinente l’iter procedimentale di cui all’art. 211, D.Lgs 50/2016 alle pregresse istanze.

ANAC, Comunicato del Presidente del 5.10.2016

Con Comunicato del 5.10.2016, il Presidente dell’ANAC si è soffermato sulla portata del Regolamento che disciplina il procedimento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “su iniziativa dei soggetti richiedenti (di cui all’art. 2 del Regolamento in commento) l’ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante è impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del c.p.a.”
Con riferimento alla portata applicativa di tale disposizione, il Presidente ha chiarito che tutte le istanze di parere pervenute prima dell’entrata in vigore del Regolamento summenzionato, qualora le parti ne abbiamo ancora interesse, dovranno essere riformulate e riproposte in ossequio alle nuove disposizioni procedimentali.