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Sull’applicabilità del nuovo rito speciale ex art. 120, c. 2 bis c.p.a., introdotto dall’art. 204 d.lgs. n. 50/2016 - Studio Legale MP - Verona

Sull’applicabilità del nuovo rito speciale ex art. 120, c. 2 bis c.p.a., introdotto dall’art. 204 d.lgs. n. 50/2016

TAR Toscana, Sez. I, Sentenza del 3 ottobre 2016, n. 1415.

Con la sentenza in oggetto, il TAR Toscana ha chiarito che il rito speciale disciplinato dall’art. 120, co. 2 bis, c.p.a., introdotto dall’art. 204 del d.lgs. n. 50/2016, si applica solo alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 204 e 216 del D.Lgs. 50/2016.
Infatti, all’immediata applicabilità del nuovo rito, definito come “processo anticipato e in prevenzione”, ostano alcune argomentazioni riferibili alla lettura dell’art. 216, co 1, D.Lgs. 50/2016, nonché, dell’art. 29 del medesimo Codice. D’altro canto, soggiunge il TAR, in condivisione con la quasi totalità della dottrina, il nuovo e speciale sottosistema processuale, “qualificabile come anticipato, preliminare, immediato, autonomo, decadenziale, finalizzato comunque alla rapida costituzione di certezze giuridiche poi incontestabili sui protagonisti della gara” è certamente legato al riassetto complessivo del sistema della contrattualistica pubblica i cui profili sostanziali sono indefettibilmente legati a quelli processuali contestualmente introdotti.