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Sulla modalità di computo dei termini processuali perentori - Studio Legale MP - Verona

Sulla modalità di computo dei termini processuali perentori

Cons. Stato, Ad. Plen., 27.7.2016, n. 18.
L’Adunanza Plenaria, allineando il processo amministrativo a quello civile, si è pronunciata sulle modalità di computo dei termini processuali perentori nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale.
In particolare l’Adunanza Plenaria, recependo gli indirizzi espressi sul punto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cfr. Cass. Civ., S.U., 28 marzo 1995, n. 3668), ha affermato il seguente principio di diritto: “In base al differimento del decorso del termine processuale a giorni che abbia inizio durante il periodo di sospensione feriale, previsto dall’art. 1, comma 1, secondo periodo l. 7 ottobre 1969, n. 742, il primo giorno successivo alla scadenza del periodo feriale va computato nel termine in questione”.
In tal modo, l’Adunanza ha inteso comporre il contrasto sulle modalità di calcolo del termine processuale a giorni il cui decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione ex art. 1, comma 1, secondo periodo, l. 7 ottobre 1969, n. 742, nel senso della computabilità, in questo caso, del primo giorno successivo alla scadenza del periodo di sospensione feriale che – per effetto delle modifiche introdotte al citato art. 1, l. n. 742 del 1969 dall’art. 16, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 e della norma di interpretazione autentica per il processo amministrativo di cui all’art. 20, comma 1-ter, d.l. 27 giugno 2015 n. 83 – deve individuarsi nel 1° settembre di ogni anno (e, fino all’anno 2014, nel 15 settembre).