Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza del 21 novembre 2016, n. 4888
Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa il procedimento di verifica dell’anomalia mira ad accertare se l’offerta è attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto.
Ed infatti, il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica mirando piuttosto a garantire e tutelare l’interesse pubblico concretamente perseguito dall’amministrazione attraverso la procedura di gara per l’effettiva scelta del miglior contraente ai fini dell’esecuzione.
Deve quindi ritenersi che il corretto svolgimento del procedimento di verifica presupponga l’effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante ed offerente (in tal senso ex multis Cons. Stato, sez. IV, 22 marzo 2013, n. 1633; sez. VI, 24 agosto 2011, n. 4801).
Richiamando siffatti principi, con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha ribadito che “l’esclusione dalla gara dell’offerente per l’anomalia della sua offerta è l’effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere “.
Oltre a chiarire quanto sopra, la sentenza resa ha confermato che il giudizio di anomalia o di incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica.
Per tale ragione, ha concluso il Supremo Consesso, “il giudice amministrativo può sindacarla soltanto nel caso in cui essa si ponga in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica”.