
Una seconda opportunità per chi è schiacciato dai debiti. Grazie alle procedure di sovraindebitamento, oggi è possibile bloccare immediatamente pignoramenti, aste e altre azioni esecutive e al tempo stesso avviare un piano per ridurre e cancellare i debiti non più pagabili. Il tutto, però, è riservato esclusivamente a quei debitori che dimostrino trasparenza e buona fede: il sistema aiuta chi è meritevole, non chi cerca scappatoie. Nemo tenetur ad impossibilia – nessuno è tenuto a fare l’impossibile: se una famiglia o un piccolo imprenditore si trovano in una situazione di insolvenza senza colpa grave, l’ordinamento offre strumenti per uscire dal “tunnel” dei debiti e tornare a una vita normale. “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, scriveva Dante Alighieri nella Divina Commedia: allo stesso modo, dopo un periodo buio di insolvenza si può tornare a vedere la luce di un nuovo inizio.
Il primo sollievo per chi ricorre al sovraindebitamento è la sospensione immediata delle procedure esecutive. Presentando in tribunale la domanda di ristrutturazione dei debiti o di concordato minore (a seconda che si tratti di un consumatore o di un debitore non fallibile), si possono chiedere le misure protettive previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. In pratica, il giudice ordina il blocco di aste immobiliari, pignoramenti dello stipendio, fermi amministrativi e di qualsiasi altra iniziativa dei creditori nei confronti del debitore. Questo “congelamento” scatta in tempi rapidissimi: il tribunale può concedere le misure protettive anche senza ascoltare prima i creditori, proprio per garantire l’efficacia tempestiva del provvedimento. Lo ha evidenziato ad esempio il Tribunale di Verona in un caso del 2025, spiegando che la legge esclude la necessità di un’udienza preventiva quando si tratta di attivare la protezione prevista – i creditori potranno semmai fare reclamo dopo, ma intanto le azioni individuali vengono fermate subito (Trib. Verona, ord. 5 maggio 2025). Il fine è chiaro: impedire che i beni del debitore vengano aggrediti mentre si prepara la soluzione concordata, evitando che il patrimonio si disperda e che uno o pochi creditori “corrano” ad assicurarsi tutto a discapito degli altri.
Le misure protettive offrono quindi una boccata d’ossigeno immediata. Appena il giudice le attiva, chi stava per perdere la casa all’asta vede sospesa la vendita, chi subiva il pignoramento dello stipendio o della pensione ne ottiene la sospensione, chi aveva i conti bloccati può tornare a operare (salvo limiti per evitare spostamenti di capitali fraudolenti). Tutto resta congelato mentre si definisce il piano di sovraindebitamento. È una tregua fondamentale che consente al debitore di prendere fiato e organizzare una proposta di rientro, senza l’assillo quotidiano di nuove azioni esecutive. Va precisato però che questa protezione non è un “parcheggio” indefinito: ha una durata limitata (in genere alcuni mesi, prorogabili dal giudice) e soprattutto è finalizzata alla buona riuscita della procedura. Se poi il piano non verrà omologato o la procedura dovesse saltare, i creditori potranno riprendere le azioni sospese dal punto in cui si erano fermate.
È importante notare che non si può abusare delle misure protettive. Chi non è realmente in una condizione di sovraindebitamento non può attivare queste procedure solo per prendere tempo ed evitare un pignoramento. Ad esempio, il Tribunale di Avellino ha negato l’accesso al piano del consumatore a un soggetto che non era tecnicamente sovraindebitato ma voleva soltanto bloccare l’esecuzione avviata da una banca su un immobile ipotecato: usare la legge in questo modo “strumentale” è considerato inammissibile (Trib. Avellino, sent. 13 febbraio 2025). Le tutele del sovraindebitamento sono potenti, ma destinate esclusivamente a chi ne ha davvero bisogno e si avvicina ad esse con lealtà.
Un timore ricorrente per chi ha debiti è quello di perdere la prima casa o i beni più importanti. Le procedure di sovraindebitamento sono pensate proprio per trovare soluzioni equilibrate, in cui il debitore contribuisce con quanto può ma evitando sacrifici inutili e sproporzionati. Ad esempio, se sulla casa grava un’ipoteca, è spesso possibile evitare la vendita forzata dell’immobile includendo nel piano una proposta sostenibile per il creditore ipotecario. In concreto, il debitore può proporre di continuare a pagare il mutuo alle scadenze previste, oppure di rimborsare il valore equo dell’immobile in modo dilazionato. La legge consente al giudice di omologare il piano anche senza il voto favorevole del creditore ipotecario, purché sia garantito a quest’ultimo un trattamento non inferiore a quello che otterrebbe pignorando e vendendo la casa. La Corte di Cassazione ha chiarito sul punto che una proposta di piano del consumatore o di concordato minore che non rispetti i diritti dei creditori privilegiati è inammissibile (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025). In pratica, i crediti assistiti da garanzie come ipoteche devono essere soddisfatti almeno nella misura in cui verrebbero soddisfatti liquidando il bene dato in garanzia. Questo significa che, se il debitore offre al creditore ipotecario un importo pari al ricavato di una vendita dell’immobile sul mercato, il tribunale può salvare la casa evitando l’asta, perché i creditori non ci rimettono nulla rispetto allo scenario di liquidazione. Al contrario, non sarebbe ammesso un piano che pretendesse di cancellare o ridurre drasticamente un mutuo ipotecario lasciando la banca in una posizione peggiore rispetto alla vendita dell’immobile: summum ius, summa iniuria, un’applicazione eccessivamente rigida dei diritti di prelazione non è consentita se rende impossibile la soluzione della crisi. L’obiettivo del procedimento è di trovare un punto di equilibrio: massimizzare la soddisfazione dei creditori ma, al tempo stesso, preservare per quanto possibile la dignità e i bisogni primari del debitore.
Tra i beni essenziali rientra senz’altro la parte di reddito necessaria al sostentamento. Anche su questo fronte la tutela è incisiva: nell’ambito di un piano del consumatore, ad esempio, il giudice può disporre che venga limitata la quota pignorabile dello stipendio, assicurando che al debitore resti quanto occorre per vivere dignitosamente. In un caso recente, è stato persino sospeso un prelievo su stipendio già in atto (la cosiddetta cessione del quinto) per consentire al debitore di rientrare in possesso di quella somma e destinarla più utilmente al piano di ristrutturazione. In tal modo si evita che un creditore ottenga più degli altri durante la procedura e si garantisce al debitore il minimo vitale.
Un aspetto innovativo, introdotto dal nuovo Codice della Crisi, riguarda poi la riabilitazione completa del debitore a fine procedura. Quando il percorso va a buon fine – sia esso un piano con pagamento parziale ai creditori o una liquidazione dei beni – il debitore ottiene il decreto di esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti residui. Da quel momento i creditori non possono più pretendere nulla e la persona è ufficialmente “libera”. Per rendere effettiva questa liberazione, alcuni tribunali hanno previsto accorgimenti pratici importanti. Il Tribunale di Verona, ad esempio, ha stabilito che al termine di un piano del consumatore eseguito correttamente l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) debba attivarsi per cancellare le iscrizioni della procedura dai pubblici registri e informare gli archivi crediti (come la Centrale Rischi e le banche dati dei cattivi pagatori) dell’avvenuta chiusura positiva (Trib. Verona, decr. 12 marzo 2025). In questo modo il debitore riacquista anche un profilo creditizio pulito, senza rimanere marchiato a vita dall’ombra dei vecchi debiti. È la concreta realizzazione del fresh start: dopo aver pagato il possibile ed essersi comportato onestamente, ci si può lasciare tutto alle spalle e ricominciare da capo.
Va segnalato che c’è ancora un nodo normativo in via di soluzione, relativo ai creditori “assenti”. La legge attuale prevede infatti che l’esdebitazione non copra quei creditori che, pur avvisati regolarmente dell’apertura della procedura, non si sono insinuati (cioè non hanno presentato domanda di partecipazione). In generale l’effetto è limitato: il debito verso gli assenti rimane solo per la parte eventualmente eccedente quanto i creditori partecipanti hanno ottenuto. Ma se tutti i creditori presenti sono stati soddisfatti integralmente, il risultato paradossale è che il debitore resta obbligato verso chi è rimasto fuori come se nulla fosse. Immaginiamo il caso – reale – di un debitore che, liquidando il proprio patrimonio, riesca a pagare al 100% tutti i creditori che hanno aderito alla procedura, con persino un avanzo finale, mentre alcuni creditori (es. una banca con ipoteca secondaria, o un vecchio creditore distratto) hanno scelto di non partecipare. Costoro, terminata la liquidazione, potrebbero ancora rivalersi per intero sul debitore, vanificando in parte il suo percorso di liberazione. Proprio questa situazione si è verificata e il Tribunale di Verona l’ha ritenuta inaccettabile, arrivando a sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla norma che la consente (Trib. Verona, ord. 18 luglio 2025). Secondo i giudici veronesi, lasciare il debitore inseguito “a vita” da chi ha deliberatamente ignorato la procedura viola i principi di ragionevolezza e soprattutto tradisce lo spirito della seconda opportunità. Questa “spada di Damocle” normativa è ora all’attenzione della Corte Costituzionale, che dovrà decidere se eliminare il problema e permettere al debitore meritevole di ottenere davvero l’esdebitazione totale verso chiunque. Nel frattempo, va detto, casi simili sono rari; ma è importante sapere che l’orientamento generale di giudici e legislatore va nella direzione di togliere ogni ostacolo a un completo fresh start del debitore onesto.
Tutte le agevolazioni descritte – dal blocco dei pignoramenti alla cancellazione finale dei debiti – non sono automatiche né incondizionate. Il legislatore ha posto precisi paletti per assicurare che ad usufruirne siano soltanto i debitori meritevoli. Ma cosa significa, in concreto, essere meritevoli in questo contesto? In sintesi, vuol dire non aver provocato la propria situazione di insolvenza con dolo o colpa grave, aver avuto un comportamento corretto durante la procedura e non tentare di utilizzare la legge in modo abusivo. La buona fede è il filo conduttore: chi chiede aiuto deve mettere tutte le carte sul tavolo, non nascondere beni, non gonfiare o falsificare le passività, non creare nuovi debiti mentre tratta la sistemazione dei vecchi.
La giurisprudenza recente ha più volte ribadito questi concetti. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che il fatto che una banca abbia concesso prestiti con leggerezza a un consumatore già indebitato non elimina la grave colpa di quest’ultimo nell’aver accumulato oltre misura debiti che sapeva di non poter sostenere (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21048/2025). In altre parole, anche se il finanziatore è stato imprudente, il debitore rimane responsabile delle proprie azioni: chi ha abusato del credito in maniera avventata non può poi invocare la protezione della procedura. Allo stesso modo, non è ammesso chi ha già beneficiato di procedure concorsuali senza successo in passato: se ad esempio un imprenditore individuale è stato dichiarato fallito anni fa e in quel fallimento non ha ottenuto l’esdebitazione perché ritenuto non meritevole, non potrà “ripulirsi” dai debiti residui tentando la via del sovraindebitamento come persona fisica. Su questo punto c’è stato un contrasto interpretativo, ma la Cassazione ha recentemente chiuso la porta: un debitore che abbia già visto negata la liberazione dai debiti in una procedura precedente non può trovare scorciatoie in una nuova procedura di sovraindebitamento (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025). Il sistema vuole evitare che chi è stato giudicato debitore inaffidabile o in malafede possa aggirare quel giudizio sfruttando le nuove norme sul sovraindebitamento.
Di contro, l’orientamento attuale è abbastanza indulgente verso gli indebitamenti frutto di imprudenza non gravissima. È stato sottolineato che conta la assenza di dolo o colpa grave, non di qualsiasi leggerezza: un debitore può essere ammesso alla procedura anche se in passato ha commesso qualche errore di gestione, purché sia rimasto nell’ambito della normale fallibilità umana e non abbia violato doveri fondamentali di lealtà (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025). In pratica, un indebitamento causato da scelte discutibili ma non fraudolente non preclude l’accesso: l’importante è che, una volta dentro la procedura, il debitore cambi rotta e segua fedelmente le regole. Del resto, lo spirito “rieducativo” del sovraindebitamento, in linea con il diritto europeo, mira proprio a dare una chance di riscatto a chi impara dai propri errori e si dimostra serio nel voler rimediare.
È utile qui evidenziare alcuni comportamenti che certamente fanno perdere il beneficio della procedura, perché considerati abusivi o scorretti:
Occultamento di beni o redditi: nascondere asset al fine di non coinvolgerli nel piano o nella liquidazione costituisce grave malafede. Se scoperto, comporta l’immediata revoca della procedura.
Frodi e atti in pregiudizio dei creditori: ad esempio simulare vendite o donazioni per sottrarre beni alla garanzia dei creditori, oppure contrarre nuovi debiti durante la procedura senza informare l’OCC. Comportamenti del genere portano all’annullamento dell’omologazione e possono avere anche conseguenze penali (per bancarotta fraudolenta o simili).
Utilizzo improprio della procedura: cercare di far rientrare nei benefici del sovraindebitamento situazioni non ammesse. Un caso tipico è quello del socio illimitatamente responsabile di società che tenta di usare il proprio piano personale per includere anche i debiti della società ancora attiva: i tribunali bloccano questo tentativo perché i debiti d’impresa vanno risolti con le procedure proprie dell’impresa, non “scaricati” nella sfera personale. Emblematica in tal senso una decisione del Tribunale di Verona, che ha dichiarato inammissibile il concordato minore proposto da un socio di due S.n.c. attive: l’uomo cercava di inserire nel suo piano personale anche le esposizioni delle società, ma ciò è stato giudicato un abuso (Trib. Verona, sent. 17 agosto 2025). Analogamente, chi ha debiti derivati da attività professionale o imprenditoriale non può fingere di essere un mero “consumatore” per accedere a procedure più favorevoli: un ex imprenditore con debiti fiscali o bancari aziendali dovrà usare il concordato minore o la liquidazione, non il piano del consumatore.
Insomma, la seconda opportunità vale solo per chi gioca pulito. I “furbi” vengono inesorabilmente individuati e messi fuori gioco dai tribunali. Un esempio illuminante viene dal Tribunale di Termini Imerese, che ha revocato l’omologazione di un concordato minore dopo aver scoperto che il debitore, una volta ottenuto il via libera, aveva continuato a sottrarre attivi e a tenere condotte in frode ai creditori (Trib. Termini Imerese, sent. n. 46/2025 del 7 luglio 2025). In quel caso la conseguenza è stata drastica: il piano annullato e il debitore di nuovo esposto a pignoramenti individuali, oltre alla segnalazione in sede penale per gli atti compiuti. Del resto, come sintetisce un antico adagio, nemo auditur propriam turpitudinem allegans: nessuno può invocare la propria slealtà a fondamento di una tutela. Chi tenta di barare, perde la protezione.
In conclusione, le procedure di sovraindebitamento rappresentano oggi una via d’uscita concreta per molte persone e famiglie strangolate dai debiti. La legge offre strumenti efficaci per sospendere le azioni esecutive, trattare con i creditori e arrivare persino alla cancellazione totale dei debiti insostenibili. Allo stesso tempo, il sistema è attento a impedire abusi: richiede onestà, trasparenza e impegno da parte del debitore. Questo equilibrio tra favor debitoris (tutela del debitore in difficoltà) e rispetto dei creditori è il cuore della normativa sul sovraindebitamento. Se ti trovi in una situazione di crisi, non devi più sentirti senza speranza: esiste una procedura pensata per ridarti respiro e prospettiva, senza per questo indulgere con i disonesti. L’importante è muoversi per tempo e affidarsi a professionisti competenti che sappiano guidarti nel percorso.
Redazione - Staff Studio Legale MP