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Spese di cura future e assistenza: risarcimento garantito ai danneggiati - Studio Legale MP - Verona

Quando le lesioni sono gravi e permanenti, la legge assicura il rimborso integrale delle spese mediche future e dell’assistenza necessaria, purché se ne provi la necessità con criteri rigorosi e documentati. La salute è preziosa e va tutelata anche sul piano risarcitorio.

 

Un grave incidente può stravolgere la vita di una persona, causando disabilità durature e bisogno di cure continue. “La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente,” scriveva Arthur Schopenhauer, a sottolineare il valore primario del benessere fisico. In caso di lesioni gravi, il nostro ordinamento prevede che il responsabile dell’evento debba farsi carico non solo delle spese già affrontate dalla vittima, ma anche di quelle che dovrà sostenere in futuro per curarsi e per ottenere l’assistenza necessaria. L’obiettivo è una restitutio in integrum per quanto possibile: chi ha subito il danno deve essere messo, tramite il risarcimento, nelle condizioni di affrontare tutte le conseguenze sanitarie ed economiche derivanti dall’illecito. Ciò include terapie mediche future, interventi chirurgici programmati, riabilitazione a lungo termine, adattamenti dell’abitazione (come strutture per disabili) e l’eventuale assistenza domiciliare – sia professionale, sia prestata dai familiari. In altre parole, nessun aspetto del bisogno di cura deve rimanere privo di tutela economica, purché sia direttamente collegato alle lesioni riportate e adeguatamente provato. Il principio della presa in carico integrale delle vittime è ormai ben saldo nella giurisprudenza: “onus probandi incumbit ei qui dicit”, recita il brocardo latino – l’onere della prova spetta a chi afferma di aver patito un danno – ma una volta fornita tale prova, ogni spesa necessaria o utile per la salute va risarcita completamente.

Va subito chiarito che il risarcimento delle spese future non è automatico né forfettario: occorre dimostrare in giudizio, con l’ausilio di perizie medico-legali e altri elementi oggettivi, quali siano le cure e le assistenze di cui la vittima avrà bisogno e in quale misura. I giudici, infatti, adottano un approccio rigoroso e scientifico nella valutazione del danno futuro, per evitare congetture o indennizzi sproporzionati. Come ha affermato la Suprema Corte, il pregiudizio consistente nella necessità di retribuire una persona che assista permanentemente l’invalido è un danno “de die in diem”, che si produce giorno per giorno: proprio per questo la Cassazione (ord. 28 marzo 2024 n. 8271) ha imposto di distinguere con precisione il danno già maturato da quello futuro. In pratica, le spese già affrontate al momento della decisione vanno risarcite sulla base di quanto effettivamente speso (anche attraverso presunzioni semplici, se non tutte le ricevute sono disponibili), mentre le spese che si presumono necessarie per l’avvenire devono essere quantificate separatamente, proiettandole nel futuro. Il giudice, in sentenza, indicherà dunque due voci: ad esempio, tot euro per le assistenze già prestate e documentate fino alla data della decisione, e un ulteriore importo per le assistenze che il danneggiato dovrà verosimilmente sostenere negli anni successivi. Questo secondo importo viene calcolato tenendo conto dell’aspettativa di vita residua, del progresso delle condizioni di salute e di eventuali miglioramenti o peggioramenti prevedibili, spesso avvalendosi di coefficienti di capitalizzazione finanziaria. In sostanza, si attualizza in un’unica somma attuale il costo di anni di cure future, per evitare sia un difetto sia un eccesso di ristoro. “Summum ius, summa iniuria,” ammonivano i latini: l’applicazione troppo rigida delle regole aritmetiche (il “massimo diritto”) potrebbe tradursi in massima ingiustizia, se non si adattano i calcoli al caso concreto. Perciò la quantificazione del danno futuro avviene secondo equità correttiva: pur basandosi su dati scientifici e tabelle attuariali, il giudice mantiene un margine di valutazione per adeguare il risultato alle specifiche circostanze della vittima. Ad esempio, potrebbe incrementare leggermente la somma qualora la stima matematica appaia sottostimare l’impatto reale sulla qualità di vita, oppure modularla verso il basso se risultasse eccessiva rispetto al bisogno concreto. Ciò che conta è che la motivazione sia accurata e trasparente: una sentenza che liquidi le spese future con una mera formula, senza spiegare il perché delle cifre scelte, sarebbe inesistente o gravemente viziata. Su questo punto la Cassazione è intervenuta più volte per censurare decisioni di merito troppo sbrigative, ribadendo che il danno patrimoniale da assistenza va motivatamente liquidato e non con una “bruta moltiplicazione” di costi per anni.

Un aspetto cruciale riguarda la cosiddetta assistenza “gratuita” prestata dai familiari. Spesso, nelle more del giudizio, sono i congiunti del danneggiato a occuparsi di lui, dedicando tempo e risorse senza chiedere compensi. Ci si chiede: il fatto che la famiglia abbia sopperito ai bisogni assistenziali senza remunerazione esclude il diritto al rimborso? La risposta è negativa. La giurisprudenza riconosce che il valore di questa assistenza deve comunque essere risarcito dal responsabile, quale danno emergente subito dalla vittima (che ha dovuto fare affidamento sul sacrificio altrui) o dai prossimi congiunti (che hanno sacrificato tempo, lavoro e denaro per accudire il parente infortunato). In altri termini, il colpevole non può invocare a propria discolpa la generosità dei familiari della vittima: se l’aiuto prestato era necessario, va quantificato in termini monetari come se fosse stato erogato da terzi a pagamento. Ad esempio, se una madre lascia il lavoro per assistere il figlio tetraplegico, il responsabile dovrà farsi carico dello stipendio perduto da quella madre (configurabile come danno patrimoniale da lucro cessante) o comunque del costo teorico di un’assistenza professionale equivalente. Su questo fronte le Sezioni Unite della Cassazione già da tempo hanno affermato che le somme versate da enti pubblici o da assicurazioni sociali non coprono l’integralità del danno civile, data la diversa logica delle indennità rispetto al risarcimento del danno integrale. Ne discende che il danneggiato (o i suoi familiari) può agire per la differenza non colmata da tali interventi. Le pronunce del 2025 hanno confermato questo concetto, responsabilizzando però l’attore sul piano probatorio: è onere suo articolare chiaramente le voci di pregiudizio ulteriore non coperte da indennizzi e fornire al giudice gli elementi per quantificarle esattamente. Al contempo, grava sul convenuto l’eventuale prova che taluni costi siano stati evitabili. Emblematica, in materia di infortuni sul lavoro, è Cass. civ., Sez. Lav., 28 gennaio 2025, n. 2008, che ha negato il cosiddetto danno differenziale a un lavoratore: l’INAIL gli aveva già corrisposto una rendita per l’invalidità, e il ricorrente non era riuscito a dimostrare quali ulteriori pregiudizi – non indennizzati dall’INAIL – egli avesse subito. Questo principio vale, per analogia, anche nei sinistri stradali rispetto ad altre forme di copertura: se ad esempio un’assicurazione privata ha rimborsato parte delle spese, la vittima dovrà specificare quali esborsi restano scoperti. In ogni caso, comunque, l’aver ricevuto un aiuto economico da terzi (familiari, assicurazioni, enti) non preclude la richiesta di risarcimento: semplicemente, il giudice sconterà dal totale quanto eventualmente già ottenuto per la medesima ragione, evitando duplicazioni.

Un ulteriore profilo rilevante attiene alla scelta delle cure. Il danneggiato ha il diritto di decidere come curarsi e dove, anche rivolgendosi a strutture private d’eccellenza o specialisti all’estero, senza che questo gli precluda il risarcimento. La Corte di Cassazione ha precisato che tutte le spese mediche necessarie o anche solo utili per il trattamento delle patologie causate dall’illecito devono essere integralmente rimborsate, anche se sostenute in cliniche private o fuori dal sistema sanitario nazionale, purché la scelta sia giustificata e non meramente arbitraria. In particolare, la recente Cass. civ., Sez. III, 3 novembre 2025, n. 29054 ha affermato un principio chiaro: il fatto che la vittima abbia preferito curarsi privatamente non può, di per sé, essere usato per ridurre il risarcimento – “non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale” (Cass. 29308/2023) – a meno che il responsabile provi rigorosamente che quella spesa era del tutto evitabile con l’ordinaria diligenza. Ciò significa che, in via generale, tutte le cure e i trattamenti sanitari che il danneggiato dimostra di aver affrontato (o che affronterà) perché necessari o utili a migliorare la sua condizione vanno risarciti. Solo ove il convenuto eccepisca e provi che alcuni di essi erano disponibili gratuitamente o a costi minori in strutture pubbliche con pari efficacia e senza particolari difficoltà d’accesso, allora – ma solo in tal caso – il giudice potrà escludere dal rimborso la differenza di costo ritenuta superflua. Ad esempio, se un paziente si è operato in una clinica privata per ridurre i tempi di attesa rispetto all’ospedale pubblico, la spesa resta risarcibile perché giustificata dall’esigenza di tempestività; viceversa, se ha scelto un centro di lusso senza necessità particolare, il responsabile potrebbe tentare di dimostrare che quell’extra-costo non gli va addebitato in quanto evitabile. In ogni caso, la prova rigorosa di questa evitabilità grava su chi contesta il rimborso (art. 1227, comma 2 c.c.): non basta insinuare che il danneggiato poteva spendere meno, occorre dimostrare che ha agito in modo antieconomico senza motivo. Questa impostazione tutela la libertà di cura della vittima – che non è costretta a scegliere l’opzione più economica, se meno efficace o accessibile – e al tempo stesso impedisce abusi a carico del responsabile civile, garantendo un equo bilanciamento.

In conclusione, chi subisce lesioni gravissime ha diritto a un risarcimento comprensivo di ogni spesa futura di cura, assistenza e sostegno collegata all’evento dannoso. I più recenti pronunciamenti giudiziari (tra cui Cass. civ. n. 29054/2025) confermano un orientamento favorevole ai danneggiati: tutto ciò che serve a curarsi e ad alleviare le sofferenze causate dall’incidente deve essere pagato da chi lo ha provocato, senza sconti, fermo restando l’obbligo di provare il nesso causale tra sinistro e necessità terapeutiche. Ogni caso concreto richiederà un accurato lavoro di raccolta documentale (cartelle cliniche, fatture, preventivi di spesa, perizie specialistiche) e spesso una CTU medico-legale per stimare in modo attendibile le esigenze future del paziente. Per questo è fondamentale che la vittima si attivi tempestivamente per ottenere relazioni mediche approfondite sulle proprie condizioni e prospettive: tali elementi saranno la chiave per convincere il giudice a riconoscere integralmente il risarcimento richiesto. Dal canto suo, chi ha cagionato il danno e la sua compagnia assicurativa cercheranno di limitare l’esborso contestando l’entità delle spese prospettate o la loro effettiva utilità: ma, come abbiamo visto, il diritto è dalla parte di chi ha davvero bisogno. La logica risarcitoria italiana, ispirata al principio del neminem laedere (non ledere altri senza poi compensarlo), impone di non lasciare la vittima da sola ad affrontare le conseguenze del fatto illecito. Un risarcimento congruo e completo è parte della giustizia dovuta: se il denaro non restituisce la salute perduta, quantomeno deve mettere il danneggiato in condizione di ottenere tutte le cure e gli aiuti necessari per vivere con dignità dopo l’incidente.

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  • 10 febbraio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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