
La procedura di sovraindebitamento non protegge solo i creditori: le pronunce più recenti rafforzano le tutele per il debitore onesto e chiariscono doveri di OCC e creditori.
La legge sul sovraindebitamento offre una seconda opportunità ai debitori onesti, ma impone regole precise anche a creditori e organi della procedura. Le più recenti sentenze hanno chiarito che comportamenti scorretti – dal creditore “assente” all’OCC poco trasparente – non possono ostacolare il fresh start di chi agisce in buona fede. Ne emerge un sistema più equilibrato, dove il debitore meritevole è tutelato e chi sbaglia ne risponde.
Ecco come le sentenze recenti sul sovraindebitamento tutelano il debitore onesto: obblighi per l’OCC, limiti ai creditori e garanzie di una seconda chance.
Un paradosso delle nuove norme sul sovraindebitamento riguarda i creditori che, pur avvisati dell’apertura della procedura, scelgono di non parteciparvi. L’art. 278, comma 2, del Codice della Crisi prevede infatti che l’esdebitazione finale (la cancellazione dei debiti residui) non abbia effetto verso i creditori rimasti estranei alla procedura. In altre parole, chi non si insinua nel concorso potrebbe rivalersi sul debitore anche dopo la chiusura, almeno fino alla percentuale pagata agli altri creditori. Se poi i creditori partecipanti vengono soddisfatti integralmente, la conseguenza è clamorosa: il debitore, pur avendo pagato tutti quelli “dentro” la procedura al 100%, resterebbe ancora debitore verso chi è rimasto “fuori”, senza alcuno sgravio.
Questo esito contradditorio si è verificato in un caso discusso a Verona. Dopo la liquidazione del patrimonio, tutti i creditori insinuati erano stati pagati integralmente, con un avanzo; alcuni creditori (tra cui una banca ipotecaria) avevano però deliberatamente deciso di non partecipare. Applicando alla lettera l’art. 278 CCII, il debitore – nonostante avesse soddisfatto tutti gli altri – si sarebbe trovato ancora esposto verso quei creditori assenti, vanificando il suo fresh start. Il Tribunale di Verona ha ritenuto questa situazione inaccettabile e ha sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla norma in questione (Trib. Verona, ord. 18 luglio 2025). Secondo i giudici veronesi, una regola che subordina la liberazione dai debiti al comportamento opportunistico di alcuni creditori viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e contrasta con la finalità della seconda opportunità promossa dal diritto UE. La Direttiva 2019/1023 richiede infatti agli Stati di garantire ai debitori meritevoli l’esdebitazione piena entro un termine massimo: lasciare il debitore indefinitamente esposto verso chi non ha voluto aderire alla procedura tradirebbe tale spirito. Ora spetta alla Corte Costituzionale valutare se “correggere” la norma; intanto, questo caso mette in luce un aspetto poco noto ma potenzialmente devastante. Il segnale, comunque, è forte: summum ius, summa iniuria, a volte l’applicazione letterale di una regola può creare un’ingiustizia evidente. La giurisprudenza mostra di voler evitare che formalismi e tattiche creditorie svuotino di sostanza il beneficio della seconda chance per il debitore onesto.
Un altro fronte delicato riguarda il ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e dei professionisti che assistono il debitore. La normativa attuale non impone al debitore di farsi assistere da un avvocato per presentare la domanda di sovraindebitamento, anche se questo supporto è altamente consigliabile. Proprio su questo punto è intervenuta una recente pronuncia a Verona, che ha ribadito i doveri di trasparenza dell’OCC e del gestore della crisi verso il debitore. In particolare, il tribunale ha affermato che il debitore va sempre informato del fatto che l’assistenza di un legale è facoltativa nella presentazione del ricorso per liquidazione controllata (Trib. Verona, sent. 25 luglio 2025). Ciò significa che né l’OCC né il gestore possono far credere al debitore che serva obbligatoriamente un avvocato, magari indicando loro stessi un nominativo di fiducia. Un simile comportamento costituirebbe una grave violazione dei doveri di correttezza: l’OCC deve mantenere imparzialità e non può canalizzare il debitore verso un professionista specifico.
Nel caso veronese, il giudice ha chiarito che la mancata informazione sulla non obbligatorietà del legale lede i diritti del debitore e integra una violazione deontologica da segnalare alle autorità competenti. In pratica, se l’OCC o il gestore della crisi omettono di avvisare il debitore che può presentare la domanda anche senza avvocato – o, peggio, gli “suggeriscono” un legale – le loro condotte devono essere segnalate: l’OCC al Ministero della Giustizia, il gestore e l’eventuale avvocato agli ordini professionali di disciplina. Fraus omnia corrumpit: qualsiasi ombra di scorrettezza o conflitto di interessi può minare la fiducia nel procedimento e va sanzionata. Questa pronuncia richiama all’ordine tutti i soggetti coinvolti: la procedura dev’essere gestita in modo trasparente e nell’esclusivo interesse del debitore e dei creditori, senza vantaggi occulti per i professionisti. Per il debitore, è una garanzia importante: l’OCC è un suo alleato istituzionale e deve agire con rigore e neutralità, informandolo di tutti i suoi diritti e delle alternative disponibili.
Un ulteriore aspetto chiarito dalla giurisprudenza recente riguarda chi può impugnare le decisioni prese nell’ambito del sovraindebitamento. In particolare, dopo l’omologazione di un piano del consumatore o di un concordato minore, ci si è chiesti chi abbia diritto di proporre reclamo contro il decreto del tribunale. La risposta arriva dalla Corte di Cassazione, che ha delineato confini precisi per evitare impugnazioni pretestuose o fuori tempo massimo. Con l’ordinanza n. 5157/2025 (Cass. civ., Sez. I), la Suprema Corte ha stabilito che il decreto di omologa (o di diniego di omologa) è soggetto a reclamo, ma solo da parte di chi abbia effettivamente partecipato al procedimento e ne sia rimasto soccombente. In pratica, se un creditore ha formalmente preso parte all’udienza di omologazione e si è opposto al piano, potrà reclamare in appello se il piano viene omologato contro il suo parere. Viceversa, un creditore rimasto totalmente silente o estraneo in quella fase non può spuntare dopo a procedimento concluso e cercare di ribaltare l’esito. Chi non ha presentato opposizione né si è costituito non è considerato parte processuale attiva, dunque non è legittimato a impugnare l’omologa. Allo stesso modo, il debitore potrà reclamare solo se l’omologazione gli è stata negata, non certo per modificare condizioni a lui favorevoli.
Questa presa di posizione della Cassazione serve a garantire stabilità e speditezza alle procedure di sovraindebitamento. Se tutti i creditori potessero impugnare in ogni caso, anche dopo aver ignorato la procedura, si creerebbe incertezza perenne sull’esito. Invece, chi ha avuto l’opportunità di far valere le proprie ragioni deve farlo nei tempi e modi previsti, altrimenti perde il treno. La sentenza della Cassazione tutela quindi il debitore onesto da contestazioni tardive e “a sorpresa”, e nello stesso tempo sprona i creditori – in primis il Fisco, spesso parte nelle procedure – a non restare alla finestra, ma ad attivarsi tempestivamente se hanno obiezioni. Una volta omologato il piano o accordo e decorso il termine di reclamo per le parti, il debitore può confidare che la sua “fine dei debiti” diventi definitiva, senza temere riaperture improvvise. D’altronde, la certezza del diritto giova anche al sistema: solo casi di reale ingiustizia (come vizi gravi nella procedura o frodi scoperte dopo) giustificano la revoca di un’omologazione. Su questo fronte, la legge e i giudici cercano dunque di bilanciare la tutela del contraddittorio con l’esigenza di non vanificare gli effetti risanatori della procedura con troppi ripensamenti ex post.
Quando si parla di sovraindebitamento, si pensa spesso alle responsabilità del debitore che ha accumulato più debiti di quanti potesse gestire. Ma c’è un altro lato della medaglia: la responsabilità di chi quei crediti li concede con leggerezza. Un principio innovativo messo in luce di recente è che, in sede di omologazione del piano, il giudice può tenere conto anche del comportamento degli istituti finanziatori. In altre parole, se una banca o finanziaria ha erogato prestiti senza valutare adeguatamente la solvibilità del cliente, questa negligenza può attenuare il giudizio sul debitore. La Cassazione, con la sentenza n. 20725/2025 (Cass. civ., Sez. I), ha richiamato i doveri di valutazione del merito creditizio a carico dei creditori professionali. Se un consumatore già in precarie condizioni economiche ottiene ulteriori finanziamenti perché la banca non ha fatto i dovuti controlli, non si può poi addossare tutta la colpa sul debitore per essersi indebitato oltre misura. Anzi, quella concessione “al buio” di credito diventa un fattore da considerare: il giudice può ritenere più equa la soluzione che prevede l’esdebitazione, proprio perché anche il creditore ha contribuito imprudentemente alla situazione.
Questo orientamento non significa ovviamente che i debiti bancari vengano annullati a cuor leggero. Significa però riconoscere un principio di equità sostanziale: la crisi da sovraindebitamento non è sempre e solo colpa di chi chiede i soldi, talvolta è anche di chi glieli dà con eccessiva disinvoltura. Del resto, esistono norme specifiche (nel Testo Unico Bancario e nel Codice del Consumo) che impongono ai finanziatori di valutare l’affidabilità del cliente: violarle può avere conseguenze. In sede di omologa di un piano del consumatore, ad esempio, la negligenza del creditore nell’aver concesso credito potrebbe tradursi in una maggiore benevolenza verso il debitore nelle valutazioni di fattibilità e meritevolezza. Questo non cancella l’obbligo di rimborso, ma fornisce al giudice un quadro più completo per decidere. L’idea di fondo è che il sovraindebitamento è spesso frutto di corresponsabilità: il debitore ha fatto il passo più lungo della gamba, ma qualcuno gli ha allungato quella gamba oltre il dovuto. Riconoscere ciò consente di valutare le situazioni con maggior equilibrio. In concreto, nelle procedure il debitore può far emergere eventuali comportamenti imprudenti dei creditori per sostenere la bontà del proprio piano. E la giurisprudenza sembra disponibile ad ascoltare: l’obiettivo ultimo è risanare senza punire inutilmente, punendo piuttosto l’eventuale azzardo morale di banche e finanziarie.
Le garanzie e le aperture a favore del debitore riguardano solo chi agisce con lealtà e trasparenza. Il sistema infatti mostra tolleranza verso l’errore onesto, ma tollera zero la malafede e le frodi. Lo ha ribadito la Cassazione in più occasioni, sottolineando che la meritevolezza è la porta stretta per accedere ai benefici: chi trucca le carte non entra. Un caso emblematico è quello della bancarotta: se il debitore ha commesso reati fallimentari o ha occultato beni, non potrà ottenere l’esdebitazione finché non avrà pagato il suo conto con la giustizia. Con la sentenza n. 18517/2025 (Cass. civ., Sez. I), la Suprema Corte ha stabilito che una condanna per bancarotta fraudolenta è sempre ostativa alla cancellazione dei debiti dell’ex fallito. Anche una sentenza di patteggiamento viene equiparata a una condanna, ai fini del divieto di perdono: finché non interviene la riabilitazione penale, il debitore che ha frodato i creditori non può ripulirsi dai debiti. Si tratta di un monito chiaro: chi ha abusato scientemente del sistema creditizio non avrà accesso alla “seconda chance” destinata invece a chi è semplicemente sfortunato o imprudente entro limiti scusabili.
Allo stesso modo, i tribunali di merito si stanno orientando a distinguere la colpa grave dalla semplice leggerezza. Ad esempio, il Tribunale di Napoli ha adottato un approccio evolutivo sul requisito di meritevolezza: nella sentenza 27 ottobre 2025 (Trib. Napoli, sent. 27 ottobre 2025) ha affermato che non si può negare l’omologazione di un piano solo perché il debito è sproporzionato ai mezzi, poiché l’eccesso di debiti è per definizione il presupposto del sovraindebitamento. Ciò che conta è l’assenza di dolo o colpa grave specifica: se il debitore non ha truffato né dissipato patrimoni con imprudenza deliberata, deve poter accedere alla procedura. In altre parole, aver fatto “il passo più lungo della gamba” per bisogno o errore non equivale a malafede. La legge – riscrivendo la nozione di meritevolezza negli artt. 69 e 77 CCII – oggi esclude dal beneficio solo chi ha tenuto comportamenti fraudolenti o violato obblighi di diligenza in modo ingiustificabile. Culpa lata dolo aequiparatur: la colpa gravissima è equiparata al dolo ed esclude dai benefici, ma le semplici incolpevoli leggerezze no. Questa linea garantisce che la clemenza vada solo a chi lo merita davvero, mentre chi ha ingannato i creditori non possa approfittare delle procedure per cancellare furbescamente i propri debiti. È un equilibrio comprensibile e necessario: misericordia verso il debitore incolpevole, rigore verso quello disonesto.
Dallo scenario dei creditori “fantasma” agli obblighi di trasparenza dell’OCC, fino ai limiti posti a reclami tardivi e abusi creditizi, il quadro che emerge dalla giurisprudenza recente è quello di un sistema sempre più equo e maturo. L’orientamento dei tribunali e della Cassazione nel biennio appena trascorso ha un filo conduttore: garantire al debitore meritevole la vera liberazione dai debiti, chiudendo però i varchi a comportamenti scorretti, da qualunque parte provengano. Il messaggio è duplice. Da un lato, chi affoga nei debiti senza colpa deve trovare nella legge una mano tesa per risollevarsi – “e quindi uscimmo a riveder le stelle”, per dirla con Dante: la possibilità concreta di tornare a una vita dignitosa, lasciandosi alle spalle l’incubo dei debiti. Dall’altro lato, quella mano tesa non si offre a chi ha provocato la propria rovina con frodi o azioni in malafede, né consente scorciatoie che danneggino creditori incolpevoli. Favor debitoris sì, ma non a scapito della giustizia.
Per il debitore onesto queste evoluzioni sono incoraggianti: oggi più che mai le procedure di sovraindebitamento possono dare risultati tangibili, perché giudici e legge sono attenti a rimuovere gli ostacoli indebiti sul percorso del fresh start. Al tempo stesso, resta fondamentale presentarsi preparati e agire con cognizione di causa. Ogni situazione di crisi ha le sue peculiarità e va affrontata nel rispetto scrupoloso delle regole: un passo falso (anche solo documentale o procedurale) può rallentare o compromettere l’esito. Ecco perché è importante affidarsi a professionisti esperti in materia di sovraindebitamento, che conoscano le ultime novità normative e giurisprudenziali.
Redazione - Staff Studio Legale MP