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Socio garante: può accedere al piano del consumatore? - Studio Legale MP - Verona

Un ex socio-amministratore fideiussore non è un “consumatore” se la garanzia è legata all’attività d’impresa. La Cassazione (sent. n. 29746/2025) ribadisce il principio del collegamento funzionale tra fideiussione e attività imprenditoriale, restringendo l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore per chi ha garantito debiti societari. Vediamo come viene valutata concretamente la qualifica soggettiva nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza e quali sono le implicazioni pratiche per ex soci, garanti (anche familiari) e imprenditori cessati.

 

Consumatore vs imprenditore: l’accesso al piano di ristrutturazione dei debiti

Nel sovraindebitamento privato, solo chi è consumatore può accedere al cosiddetto piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, art. 67 CCII). Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza definisce consumatore (art. 2, comma 1, lett. e, CCII) «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta». Questa definizione riprende sostanzialmente quella già prevista dalla legge 3/2012 (la precedente normativa sul sovraindebitamento) e dal Codice del Consumo. In apparenza è semplice: rientrano i debiti personali e familiari, restano esclusi quelli legati ad attività d’impresa o professionali del debitore.

Tuttavia, in casi concreti sorgono dubbi: un ex imprenditore individuale con debiti residui d’azienda può qualificarsi consumatore? Un socio di società che ha garantito debiti sociali è un consumatore o no? Il legislatore, con il Correttivo 2023 al CCII, ha chiarito che la ristrutturazione dei debiti del consumatore va riservata ai soli debiti di natura “consumeristica”, escludendo situazioni di debiti promiscui. Ciò significa che aver cessato l’attività d’impresa non basta: se i debiti da ristrutturare originano in parte dall’attività imprenditoriale pregressa, il debitore non è considerato consumatore (come confermato da Corte App. Torino 12/03/2024 e altre decisioni di merito). In questi casi l’ex imprenditore potrà semmai ricorrere ad altri strumenti (es. concordato minore o liquidazione controllata), ma non al piano riservato ai consumatori.

Il caso del socio-fideiussore: la sentenza Cass. civ. Sez. I n. 29746/2025

La Cassazione è recentemente intervenuta proprio sul caso del socio garante di debiti societari. Con la sentenza 11 novembre 2025, n. 29746 (Sez. I civile), la Suprema Corte ha esaminato la situazione di una donna, ex amministratrice e socia di maggioranza di due S.r.l., che aveva prestato fideiussioni a garanzia di obbligazioni delle sue società. La debitrice, persona fisica, aveva chiesto l’ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, sostenendo di poter essere considerata consumatore perché, al momento del ricorso, da anni aveva cessato ogni attività imprenditoriale ed era alle prese con debiti personali (derivati però in larga parte da quelle garanzie).

In primo grado il Tribunale di Cremona le aveva dato ragione, omologando il piano e riconoscendole la qualifica di “socio fideiussore consumatore”. Tuttavia, su reclamo di un creditore (una società veicolo detentrice dei crediti garantiti), la Corte d’Appello di Brescia ha ribaltato l’esito: ha revocato l’omologa ritenendo che la debitrice non fosse un consumatore, poiché le sue garanzie risultavano strettamente funzionali all’attività imprenditoriale delle società garantite. La donna ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo (tra l’altro) che ormai le società erano inattive e prossime al fallimento, che i debiti garantiti avessero in parte natura ereditaria e che lei, non svolgendo più impresa, dovesse essere considerata un consumatore “attuale”.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l’esclusione della qualifica di consumatore in capo alla ricorrente. In sostanza, nel prestare quelle fideiussioni la debitrice non agiva come privata cittadina, ma nell’interesse della propria attività d’impresa (anche se “per interposta persona” giuridica, cioè la società). Contavano, per i giudici, alcuni elementi di fatto incontestabili: la ricorrente deteneva partecipazioni rilevanti (60% e 80%) nelle società e ne era stata amministratrice fino a poco prima del rilascio delle garanzie; le fideiussioni erano state sottoscritte in immediata prossimità della cessazione delle cariche sociali, quando ella era ancora socia maggioritaria; i debiti da ristrutturare derivavano in gran parte da quelle garanzie, quindi non erano estranei alla sua precedente attività. Tali indizi rivelavano – secondo la Corte – uno “strettissimo collegamento” tra i debiti personali e la gestione d’impresa, incompatibile con lo status di consumatore.

Da notare che la Cassazione ha chiarito come la definizione di consumatore nel nuovo CCII non introduca deroghe sostanziali rispetto alla previgente legge sul sovraindebitamento. In particolare, è stato ribadito che il fatto di essere socio di una società commerciale è, di per sé, irrilevante ai fini della qualifica di consumatore: ciò che rileva è la funzione del debito. Se l’obbligazione (nel nostro caso, la fideiussione) è stata assunta per scopi personali e familiari, il garante resta un consumatore; ma se è strumentale all’attività economica (propria o altrui), allora no. “La prestazione di una garanzia che rafforza l’esercizio di un’impresa (altrui) e rivela un interesse che va oltre un semplice sostegno esterno crea un collegamento funzionale rispetto a quella attività e comporta il superamento dello status di consumatore.”

In sintesi, la Cass. n. 29746/2025 ha sancito un principio operativo chiaro: il socio-fideiussore può accedere al piano del consumatore solo se la garanzia prestata è davvero estranea alla gestione d’impresa; altrimenti, ne è escluso. Questa decisione si pone in linea di continuità con precedenti orientamenti, già affermati sotto la vigenza della legge 3/2012 e ora confermati nel nuovo Codice.

Il “collegamento funzionale” garanzia-impresa: criterio sostanziale di qualificazione

Il fulcro della pronuncia sta nel riconoscere il cosiddetto collegamento funzionale tra la fideiussione e l’impresa. In pratica, i giudici adottano un approccio sostanziale: per decidere se un debito rientra o meno nell’ambito “consumeristico”, non ci si ferma all’etichetta formale, ma si guarda alla finalità concreta per cui quell’obbligazione è stata assunta. Questo significa che non basta, ad esempio, che il garante sia formalmente una persona fisica non imprenditore al momento del ricorso: occorre indagare come e perché il debito si è originato.

Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello – poi avallata dalla Cassazione – ha valorizzato una serie di indici sintomatici: la presenza di ruoli gestori e quote rilevanti in capo alla garante, la tempistica ravvicinata tra l’uscita dalle cariche e la firma delle fideiussioni, la destinazione di quelle garanzie a sostenere operazioni finanziarie per la continuità aziendale. Questi elementi, combinati, hanno portato ad escludere la natura “di consumo” dei debiti, configurando invece un caso tipico di debiti “promiscui” o “ibridi” (perché contratti da una persona fisica al di fuori dell’impresa, ma in connessione con un’attività d’impresa altrui).

È importante sottolineare che non vi è una preclusione automatica per il socio garante: non esiste una regola assoluta per cui chi fa da fideiussore a una società sia sempre un professionista. Al contrario, la Cassazione ricorda che “il fideiussore persona fisica non può essere automaticamente qualificato come professionista solo perché garantisce debiti di un’impresa”, in conformità anche alla giurisprudenza UE (cause C-74/15 Tarcău e C-534/15 Dumitru). Tuttavia, ogniqualvolta la garanzia sia inserita in un contesto funzionale all’attività imprenditoriale, con un interesse – diretto o indiretto – del garante nel buon esito di quell’attività, allora la qualifica di consumatore deve essere esclusa. In altre parole, la verifica deve concentrarsi sulla genesi del debito e sulla sua destinazione: se il debito serve all’impresa, non è “debito di consumo”.

Continuità normativa e onere della prova

La sentenza in commento conferma e aggiorna un principio ormai consolidato: il piano del consumatore è riservato esclusivamente ai debiti personali, non a quelli d’impresa. La linea interpretativa tracciata negli anni scorsi (anche dalla Cassazione Sezioni Unite, ord. 27 febbraio 2023 n. 5868) non cambia con il nuovo CCII. Anzi, il Codice, all’art. 2 lett. e), ha aggiunto un inciso proprio sui soci di società, per chiarire che la semplice qualità di socio non impedisce di per sé la qualifica consumeristica: ciò che la impedisce è la strumentalità del debito rispetto all’attività sociale.

Su chi ricade l’onere probatorio? La Cassazione sottolinea che spetta al debitore dimostrare l’estraneità dei propri debiti all’attività d’impresa. In tema di socio-fideiussore, dunque, il garante che voglia accedere al piano del consumatore dovrà provare che la garanzia prestata non aveva alcun collegamento con l’impresa. Ad esempio, può cercare di dimostrare che la fideiussione è stata concessa per puro spirito solidaristico personale, senza alcun vantaggio o coinvolgimento nell’attività economica. È un onere non facile: come si è visto, ruoli societari, quote significative o anche solo un rapporto familiare con l’imprenditore possono far presumere un interesse economico e quindi escludere la tutela del consumatore.

A riguardo, altre pronunce offrono esempi concreti:

Se la fideiussione è rilasciata da un familiare in favore dell’azienda di famiglia, il garante non è considerato consumatore, dato l’interessamento personale all’attività (a prescindere dalla formale presenza in società) – v. Cass. civ. Sez. I, 5 agosto 2024, n. 23533. In pratica, un coniuge o parente che garantisce i debiti dell’impresa familiare viene ritenuto partecipe dell’interesse imprenditoriale, pur non essendo imprenditore in proprio.

Analogamente, è esclusa la qualifica di consumatore per il fideiussore che detiene una quota di maggioranza della società debitrice, anche se non ne è amministratore, salvo prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 13 dicembre 2018, n. 32225). La partecipazione rilevante al capitale implica comunque un interesse patrimoniale diretto nelle sorti dell’azienda.

In generale, quando il garante è coinvolto nella gestione effettiva dell’impresa, la fideiussione costituisce un atto strumentale all’attività aziendale – Cass. civ. Sez. I, 16 gennaio 2023, n. 429.

Tutte queste decisioni convergono su un punto: il confine tra consumatore e professionista si basa sul nesso funzionale tra debito e attività economica. Se tale nesso c’è, prevale la dimensione imprenditoriale e il debitore non può invocare le tutele “rafforzate” previste per i consumatori. Viceversa, solo chi si è indebitato per esigenze estranee a qualsiasi impresa merita l’ombrello protettivo del piano del consumatore.

Altre pronunce 2025–2026: meritevolezza e limiti procedurali

Oltre al caso del socio-fideiussore, nel biennio 2025–2026 la giurisprudenza ha affrontato altri aspetti chiave delle procedure da sovraindebitamento dei privati, delineando con maggior precisione i limiti di accesso e di svolgimento di questi strumenti. Due temi meritano una breve menzione: la meritevolezza del debitore (assenza di comportamenti gravemente colposi) e la legittimazione a impugnare le omologazioni.

Colpa grave del debitore: L’art. 69 CCII prevede che “il debitore non può accedere alla procedura” se “ha determinato la situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode” o se ha già ottenuto un’esdebitazione nei 5 anni precedenti. In altre parole, pur avendo attenuato il concetto di meritevolezza rispetto al passato, la legge esclude dal piano del consumatore chi abbia abusato del credito in modo consapevolmente irresponsabile. Ad esempio, un consumatore che si è indebitato sperperando denaro in attività speculative, o nascondendo dolosamente la propria insolvenza ai creditori, potrebbe vedersi negato l’accesso. Ma dove passa il confine della colpa grave?

Su questo punto è intervenuto il Tribunale di Roma (Sez. Fall.) con sentenza 30 maggio 2025, delineando un principio interessante. Il caso riguardava un debitore a cui alcuni creditori opponevano la non meritevolezza, accusandolo di aver contratto prestiti in modo imprudente e di aver fornito informazioni incomplete nelle richieste di finanziamento. Il giudice ha escluso la colpa grave, spiegando che il parametro da adottare è quello della “minima diligenza” esigibile in base alle condizioni del debitore e al contesto. Non si richiede al consumatore sovraindebitato un comportamento finanziario impeccabile da “buon padre di famiglia” in astratto; è sufficiente che non emergano condotte volontariamente avventate o gravemente imprudenti. In pratica, la procedura di ristrutturazione non è preclusa a chi ha commesso errori di gestione “veniali” o leggerezze comuni, ma solo a chi ha tenuto un contegno scandalosamente negligente o doloso. Il Tribunale romano ha così omologato il piano, ritenendo che le irregolarità contestate non integrassero quella colpa lata che la legge equipara al dolo (come recita il brocardo latino, culpa lata dolo aequiparatur). Questa impostazione – che riflette il favor verso la seconda opportunità – è stata possibile anche grazie al nuovo regime dell’onere della prova: oggi sono i creditori a dover dimostrare l’eventuale colpa grave del debitore, non più il debitore a dover provare la propria diligente buona fede. In mancanza di prova contraria, dunque, si tende ad ammettere il debitore in crisi alla procedura, evitando ulteriore pregiudizio a chi già si trova “schiacciato” dai debiti. Come saggiamente ammoniva Polonio in Amleto di Shakespeare: «Non prendere a prestito e non prestare, perché un prestito spesso perde sé stesso e l’amico, e il prendere a prestito smussa il filo dell’economia.» – un invito secolare alla prudenza che il moderno diritto concorsuale bilancia offrendo una via d’uscita a chi è travolto dai debiti, purché non abbia gravemente colpe proprie.

Impugnazioni e opposizioni: Un altro tema affrontato di recente è chi può opporsi o reclamare contro le decisioni di omologazione dei piani. Sul punto, la Cassazione con ord. 27 febbraio 2025, n. 5157 (Sez. I) ha chiarito che il provvedimento di omologa (o di diniego di omologa) del piano del consumatore è soggetto a reclamo e ha delimitato la legittimazione a proporlo. Può impugnare la decisione solo chi ha effettivamente partecipato al procedimento di omologazione come parte e ne risulta soccombente. In pratica:

Se il piano viene omologato nonostante l’opposizione di un creditore, quel creditore (che è rimasto soccombente rispetto alla decisione favorevole al debitore) potrà proporre reclamo in Corte d’Appello.

Viceversa, se il piano non viene omologato e il debitore vede respinta la propria richiesta, sarà quest’ultimo, in quanto parte soccombente, ad avere titolo per reclamare la decisione.

Restano invece privi di legittimazione altri soggetti eventualmente interessati ma che non abbiano assunto formalmente il ruolo di parte nel procedimento (ad esempio un creditore che non abbia presentato osservazioni né si sia costituito in sede di omologa, oppure un socio dell’impresa in crisi non direttamente coinvolto). Questa puntualizzazione mira a evitare impugnazioni “a sorpresa” da parte di chi è rimasto inerte durante l’omologa, e contribuisce alla certezza delle decisioni.

Implicazioni pratiche per ex soci, garanti e imprenditori cessati

Cosa significano questi principi per i debitori persone fisiche coinvolti in vicende di garanzie aziendali o di impresa? In sintesi, emergono alcune linee guida utili:

Ex soci e amministratori garanti: Chi ha garantito debiti della propria società (ad es. con fideiussioni bancarie) difficilmente potrà qualificarsi come consumatore ai fini del piano ex art. 67 CCII, specie se aveva un ruolo attivo o una quota importante. È fondamentale analizzare bene la posizione: la presenza di un qualunque interesse imprenditoriale (anche indiretto) nei debiti assunti farà presumere la natura “professionale” del passivo. Tali debitori dovranno orientarsi verso altre procedure di composizione della crisi previste per soggetti non fallibili ma non consumatori (come il concordato minore). Nel caso si insista per la via del piano del consumatore, occorrerà predisporre una prova rigorosa dell’estraneità delle garanzie all’impresa – onere arduo, ma non impossibile in casi particolari (si pensi al socio di minoranza estraneo alla gestione, che magari ha prestato garanzia solo su insistenza delle banche: qui, sebbene difficile, si potrebbe tentare di dimostrare la mancanza di un interesse proprio).

Garanti familiari e coobbligati “di cortesia”: Attenzione anche ai familiari che hanno fatto da garanti per debiti aziendali (come mogli, mariti, genitori di piccoli imprenditori). Verrebbe spontaneo considerarli consumatori, perché non imprenditori in prima persona. Ma la giurisprudenza suggerisce il contrario: il vincolo familiare con l’imprenditore implica un coinvolgimento tale da escludere la totale estraneità. Di conseguenza, anche il garante non professionista rischia di vedersi negato l’accesso al piano del consumatore se la garanzia era chiaramente finalizzata a sostenere l’impresa di famiglia. Chi si trova in questa posizione deve essere consapevole del rischio e valutare strade alternative (es. accordi stragiudiziali, piano del consumatore limitato ai debiti personali estranei all’azienda, oppure l’eventuale liquidazione dei beni). È sempre consigliabile, in fase di controllo della propria esposizione debitoria, distinguere nettamente i debiti personali da quelli assunti a beneficio di terzi (anche se questi terzi sono familiari o società collegate).

Imprenditori cessati o in piccola scala: Chi era titolare di una ditta individuale o lavoratore autonomo che ha chiuso l’attività ma si ritrova con debiti fiscali, bancari o verso fornitori originati dall’impresa non può “riciclarsi” come consumatore per quelle stesse pendenze. Il CCII consente però a questi soggetti (non fallibili) di accedere al concordato minore o alla liquidazione controllata, procedure pensate proprio per i debitori civili e piccoli imprenditori. Ad esempio, un artigiano che ha cessato l’impresa ma ha debiti IVA e INPS insoluti dovrà utilizzare il concordato minore per proporre un piano di ristrutturazione (dove però vigono regole diverse, es. rispetto al pagamento dei crediti privilegiati), anziché il piano del consumatore. La distinzione è cruciale perché evita abusi: non si può scaricare sui creditori dei canali “consumeristici” debiti che derivano da scelte imprenditoriali. In quest’ottica, la Cassazione ha più volte sottolineato che “il piano del consumatore non può diventare un paracadute per gli insuccessi dell’imprenditore”.

Debiti misti e strategie di gestione: Molte situazioni, nella realtà, presentano una mescolanza di debiti personali e debiti d’impresa (si pensi all’ex socio che ha anche mutui familiari o carte di credito oltre ai debiti da fideiussione). In questi casi è fondamentale studiare con un legale una strategia di gestione integrata: il debitore potrebbe, ad esempio, proporre un piano del consumatore escludendo i debiti d’impresa (che magari verranno gestiti in liquidazione separata) – ma occorre valutare attentamente la fattibilità, dato che i giudici di merito in alcuni casi hanno ammesso soluzioni di questo tipo, in altri le hanno respinte. L’orientamento prevalente, come visto, è restrittivo: se la componente aziendale è significativa, l’intera procedura va instradata come non consumeristica. Pertanto, un buon consiglio è: compartimentare i debiti il prima possibile. Ad esempio, se un ex imprenditore ha anche debiti personali, conviene tenerli distinti contabilmente e documentalmente, per poter eventualmente accedere al piano del consumatore solo per quelli (dimostrando che nulla hanno a che vedere con l’attività cessata).

In definitiva, oggi più che mai le persone fisiche indebitate devono affrontare con approccio consapevole la questione della propria qualifica soggettiva. Le tutele rafforzate (come la falcidiabilità dei crediti senza bisogno di accettazione di tutti i creditori, o la non soggezione a fallimento) spettano al cittadino consumatore incolpevole. All’opposto, chi – pur essendo persona fisica – ha assunto obbligazioni per finalità d’impresa, viene trattato in maniera più simile all’imprenditore: dovrà rispettare le regole di pagamento dei privilegi, potrà vedersi negare l’omologazione se il piano non è sostenibile per i creditori, e così via. Questa segmentazione serve a evitare abusi e al tempo stesso a proteggere chi davvero ne ha bisogno. Come affermato nei recenti giudizi, l’obiettivo è bilanciare la “solidarietà verso il debitore onesto” con la “tutela dei creditori e del mercato”, mantenendo il favor debitoris per chi si è indebitato per ragioni esistenziali (malattie, perdita del lavoro, esigenze familiari) e non per sostenere iniziative economiche.

In conclusione, la vicenda del socio-fideiussore conferma un principio di sistema: il piano del consumatore è uno strumento potente ma circoscritto. Nemo tenetur ad impossibilia – nessuno è tenuto a fare l’impossibile – e il nostro ordinamento offre una seconda opportunità ai debitori in buona fede schiacciati dai debiti. Ma questa opportunità opera entro confini precisi, per evitare che diventi un facile escamotage per scaricare su terzi i rischi dell’attività economica. Le ultime sentenze della Cassazione delineano proprio questi confini, richiamando all’ordine chi vorrebbe approfittare indebitamente di procedure pensate per tutelare situazioni di genuino sovraindebitamento civile.

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  • 14 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

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