
Una segnalazione negativa ingiustificata nelle banche dati creditizie (come CRIF o Centrale Rischi) può precludere a privati e imprese l’accesso al credito. La legge impone procedure rigorose (correttezza dei dati, preavviso al debitore) proprio per evitare errori e abusi. In caso di segnalazione illegittima, il debitore può agire per ottenerne la cancellazione immediata e chiedere il risarcimento dei danni subiti. Recenti pronunce dei tribunali italiani e della Cassazione confermano queste tutele, aprendo la strada a una efficace difesa dei “cattivi pagatori” ingiustamente etichettati.
Trovarsi etichettati come "cattivi pagatori" senza una vera ragione è una situazione ingiusta ma, purtroppo, non così rara. Capita ad esempio quando la banca segnala un ritardo che è già stato regolarizzato, oppure classifica come insolvente un cliente che sta contestando la richiesta di pagamento. In questi casi la segnalazione è illegittima e può (anzi, deve) essere cancellata. Vediamo quali sono gli obblighi degli istituti di credito in materia e quali rimedi la legge offre ai debitori ingiustamente segnalati.
Obblighi delle banche e casi di segnalazione illegittima
Gli intermediari finanziari hanno precisi obblighi nel gestire le segnalazioni. Il Testo Unico Bancario impone di avvisare il consumatore prima della prima segnalazione negativa e di garantire la correttezza dei dati trasmessi; la Banca d’Italia, con la circolare n. 139/1991, sottolinea che classificare un cliente a "sofferenza" richiede una valutazione complessiva della sua situazione finanziaria e non può basarsi su semplici ritardi occasionali. Inoltre, la normativa privacy (Regolamento UE 2016/679 – GDPR) riconosce all’interessato il diritto di ottenere la rettifica o cancellazione dei dati inesatti o trattati illecitamente – un vero e proprio "diritto all’oblio" in ambito finanziario.
Nonostante queste tutele, nella pratica possono verificarsi segnalazioni scorrette o abusive. Ecco alcune situazioni tipiche in cui una segnalazione in CRIF o in Centrale Rischi può considerarsi illegittima:
Mancato preavviso al debitore: la banca iscrive il nominativo tra i morosi senza aver inviato il dovuto avviso scritto che consentiva al cliente di regolarizzare il ritardo.
Errore nei dati segnalati: importo del debito sbagliato, posizione attribuita alla persona sbagliata o persistenza di una segnalazione "a sofferenza" nonostante il cliente abbia ripianato la propria esposizione.
Segnalazione di crediti contestati: il cliente ha una controversia in corso sul debito (ad esempio lo contesta come non dovuto), ma l’intermediario procede comunque a segnalarlo come insoluto.
Mancato aggiornamento/cancellazione: il debitore ha pagato quanto dovuto o ha raggiunto un accordo di ristrutturazione, ma la banca tarda mesi prima di comunicare la variazione, lasciando il nominativo indebitamente tra i "cattivi pagatori".
Classificazione eccessivamente gravosa: il cliente viene segnalato nella categoria più grave (sofferenza) pur non versando in uno stato di conclamata insolvenza, in violazione dei principi di buona fede e proporzionalità.
In tutti questi frangenti, la segnalazione pregiudizievole non rispetta la legge e le direttive di Banca d’Italia. Il soggetto ingiustamente colpito ha quindi il diritto di chiederne la cancellazione e di attivarsi per tutelare i propri interessi nelle sedi opportune.
Cancellazione immediata delle segnalazioni illegittime
Chi subisce una segnalazione ingiusta non deve rassegnarsi: esistono rimedi rapidi per ottenere la cancellazione dei dati negativi. In via stragiudiziale si può presentare un reclamo direttamente alla banca o rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che in diverse decisioni ha ordinato la cancellazione di segnalazioni non precedute dal dovuto preavviso al consumatore. Se queste vie non risolvono il problema, è possibile agire in giudizio chiedendo un provvedimento d’urgenza.
Ad esempio, il Tribunale di Avellino ha recentemente accolto il ricorso cautelare di una società indebitamente segnalata, ordinando alla banca di correggere immediatamente le segnalazioni presso la Centrale Rischi di Banca d’Italia e la CRIF (Trib. Avellino, ord. 23/05/2025). In quel caso la banca, dopo aver concesso al cliente un fido temporaneo per rientrare dall’esposizione, aveva comunque classificato la posizione come sconfinamento non autorizzato, segnalando il nominativo a sofferenza. Il giudice ha ritenuto tale condotta contraria ai doveri di buona fede contrattuale e, constatata l’urgenza di tutelare la reputazione creditizia della società, ha disposto la cancellazione immediata della segnalazione.
Sempre in sede cautelare, un’ordinanza del Tribunale di Roma ha ribadito che l’inosservanza delle norme di settore (come l’obbligo di corretta segnalazione ex art. 51 TUB e istruzioni di Banca d’Italia) genera una responsabilità contrattuale della banca ex art. 1218 c.c., e al contempo configura un illecito extracontrattuale (violazione dei doveri di correttezza e buona fede) a carico dell’istituto segnalante (Trib. Roma, Sez. XVII, ord. 30/01/2025). In altri termini, il giudice capitolino ha chiarito che quando una banca effettua una segnalazione illegittima, viola il contratto col cliente e commette un fatto illecito, esponendosi non solo alla cancellazione dei dati, ma anche all’obbligo di risarcire il danno causato.
Risarcimento dei danni per segnalazione illegittima
Oltre alla cancellazione, chi è stato segnalato senza motivo ha diritto a chiedere il risarcimento dei danni subiti. Bisogna però tenere presente che il danno non è mai "automatico": come chiarito dalla Corte di Cassazione, la lesione causata da una segnalazione illegittima non si presume in re ipsa (ossia per il solo fatto di essere stati iscritti nei registri dei cattivi pagatori), ma va dimostrata da chi ne richiede il ristoro (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29252/2024). In pratica, il debitore deve provare le conseguenze negative patite a causa dell’errore della banca: ad esempio, la revoca di affidamenti o fidi, il rifiuto di nuovi finanziamenti, l’aggravamento delle condizioni economiche o danni all’immagine commerciale.
Va detto però che questo onere probatorio può essere assolto anche tramite presunzioni. Sempre la Cassazione ha riconosciuto che, quando la segnalazione illegittima ha causato la revoca di linee di credito o altre evidenti ripercussioni, è lecito desumere in via presuntiva l’esistenza di un danno concreto, purché vi sia un nesso temporale e logico tra l’iscrizione a sofferenza e le difficoltà economiche sopravvenute (Cass. civ., Sez. III, sent. n. 3671/2024). In una vicenda decisa nel 2024, ad esempio, la Suprema Corte ha condannato una banca che, dopo la completa estinzione del debito da parte di una società, aveva tardato molti mesi ad aggiornarne la posizione in Centrale Rischi: questo ritardo – fonte di grave pregiudizio all’onore e alla reputazione finanziaria dell’azienda – è stato giudicato un inadempimento grave, meritevole di risarcimento.
I danni risarcibili in caso di illegittima segnalazione comprendono sia il danno patrimoniale (perdita di chance di credito, peggioramento delle condizioni di finanziamento, costi aggiuntivi sostenuti) sia il danno non patrimoniale. Quest’ultimo riguarda la lesione della reputazione e dell’onorabilità del soggetto: si pensi allo stigma di essere considerato insolvente senza colpa. Come recita un famoso passo letterario, «Chi mi ruba la borsa ruba un bene di poco valore... ma chi mi toglie il buon nome mi priva di qualcosa che non lo arricchisce e rende me povero davvero» (W. Shakespeare, Otello). Tuttavia, anche il danno morale e di immagine va valutato con rigore: i giudici concedono ristori solo se la lesione è seria e comprovata, bilanciando il diritto all’onore con altri principi (ad esempio, nel caso del danno non patrimoniale occorre verificarne la gravità reale).
In definitiva, chi subisce una segnalazione ingiusta può e deve far valere i propri diritti per ottenere giustizia. Le recenti pronunce dimostrano che il sistema giuridico è sensibile a queste situazioni e offre gli strumenti per reagire: la cancellazione dei dati errati e il risarcimento per i danni sofferti. Del resto, ubi ius, ibi remedium: dove esiste un diritto violato, esiste anche un rimedio a tutela del cittadino.
Redazione - Staff Studio Legale MP