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Rumori in condominio e "paura" dell'amministratore: non è sempre è giusto averne - Studio Legale MP - Verona

Rumori in condominio e “paura” dell’amministratore: non è sempre è giusto averne

Domanda:

Salve,
La domanda riguarda una questione di condominio.
Siccome con la società elettrica ho stipulato una tariffa bioraria, spesso preferisco far funzionare alcuni elettrodomestici (per lo più lavatrice e lavastoviglie) la sera tardi o la mattina presto., per sfruttare il vantaggio del costo ridotto dell’energia elettrica.
Tuttavia un vicino si è lamentato dei rumori minacciando di far intervenire l’amministratore di condominio.
Dando per scontato che cerco sempre di evitare di fare rumore in orari eccessivamente notturni, l’amministratore avrebbe il potere di vietarmi di usarli? In che modo? E cosa rischio?
Cordiali Saluti.

Risposta:

Per quanto attiene a rumori prodotti all’interno della propria abitazione, non è “scontato” che l’amministratore di condominio abbia un potere di intervento. In questi casi, infatti, trattandosi di un’attività compiuta all’interno della proprietà esclusiva del condomino, l’amministratore può intervenire solamente se il regolamento di condominio lo consente. Va quindi verificato quali norme siano contenute nel regolamento, se sono previste sanzioni per questa particolare situazione e, in caso, quali poteri siano previsti in capo all’amministratore.

Attenzione che questo non vuol dire che si può “farla franca”:

  1. Dal punto di vista civile, se le immissioni (tra cui anche i rumori) superano la norma soglia di tollerabilità (articolo 844 codice civile), il vicino potrà adire l’autorità giudiziaria civile;
  2. Anche dal punto di vista penale, potresti incorrere in problemi: ad esempio, l’articolo 659 del codice penale prevede che “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a trecentonove euro. Si applica l’ammenda da centotre euro a cinquecentosedici euro a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità”

Quindi, prestare molta attenzione a rumori ed immissioni “moleste”… meno all’amministratore!

 

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.