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Ricorsi INPS: nuove tutele per pensioni e invalidità - Studio Legale MP - Verona

La giurisprudenza recente rafforza la tutela di chi si vede negare dall’INPS pensioni, indennità e altri benefici. Dai nuovi criteri per l’indennità di accompagnamento alle pronunce su procedure e limiti di reddito, emergono principi che rendono il sistema più equo verso le persone con disabilità e i lavoratori fragili

 

Ricorso contro l’INPS: quando è necessario e come funziona

«Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono.» – Ezio Bosso. Questa toccante riflessione del musicista Ezio Bosso ci ricorda che spesso le difficoltà dei più fragili restano invisibili agli occhi della società. Accade anche nei rapporti con l’INPS: dietro un freddo verbale sanitario o un modulo respinto ci sono persone in carne ed ossa, con bisogni reali. Per fortuna il diritto interviene a riequilibrare la bilancia, offrendo strumenti di tutela a chi si vede negare un beneficio essenziale. Iura vigilantibus, non dormientibus prosunt dicevano i latini: le leggi aiutano chi vigila sui propri diritti, non chi rinuncia. Dunque, se l’INPS respinge una domanda di pensione di invalidità, di indennità o un altro trattamento, è fondamentale attivarsi e valutare un ricorso.

Le decisioni dell’INPS in materia di invalidità civile (pensioni, assegni mensili, indennità di accompagnamento), previdenza (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità) o altre prestazioni possono essere impugnate davanti all’autorità giudiziaria. In genere la competenza è del Tribunale – Sezione Lavoro. La normativa prevede una procedura speciale per queste controversie: prima di avviare la causa vera e propria, il cittadino deve promuovere un accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ATP) ex art. 445-bis c.p.c. Si tratta di un procedimento peritale anticipato: il giudice nomina un consulente tecnico (CTU) – di solito un medico legale – per valutare lo stato di salute e i requisiti sanitari in contestazione. Se le conclusioni del CTU confermano il diritto dell’assistito (ad esempio riconoscono un’invalidità più alta, sufficiente per ottenere la prestazione negata), l’INPS potrebbe riconoscere il beneficio già in questa fase, evitando il prosieguo del giudizio. In caso contrario, si passa all’opposizione del verbale peritale e si instaura la causa di merito, nella quale il giudice esamina compiutamente il caso.

Negli ultimi tempi il legislatore ha cercato di semplificare e uniformare l’iter: dal 2024 è l’INPS stesso a gestire in via esclusiva l’intero procedimento di accertamento sanitario, divenendo “certificatore unico” nazionale. Ciò riduce passaggi duplicati (prima c’erano commissioni ASL, verifiche regionali e poi INPS) e punta ad abbreviare i tempi per ottenere il verbale di invalidità. Tuttavia, anche con procedure più snelle, non sempre l’esito è giusto: le valutazioni mediche possono essere troppo severe o certe regole amministrative e limiti di reddito possono escludere persone che avrebbero bisogno di aiuto. Ecco perché il ricorso al giudice resta un pilastro di garanzia.

Importante è sapere cosa si può far valere in sede di ricorso: l’ATP serve solo a verificare i requisiti sanitari (percentuale di invalidità, incapacità lavorativa, necessità di assistenza, ecc.). La Cassazione lo ha ribadito di recente (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 502/2025): in questa fase preliminare il giudice non può decidere su altri aspetti come decorrenza della prestazione o requisiti economici. Si concentra esclusivamente sul “se” e “quanto” il soggetto sia invalido, cieco, sordo o disabile ai sensi di legge. Se il quadro medico-legale viene rivisto a favore dell’interessato, l’INPS è messo di fronte all’evidenza e, a quel punto, dovrebbe concedere quanto negato. In mancanza, scatta il giudizio di merito, dove si discuteranno anche gli arretrati, le questioni sul reddito e ogni altro elemento necessario a ottenere giustizia.

Tutele procedurali: le garanzie per chi ricorre

Un elemento confortante per chi intraprende un ricorso INPS è che la giurisprudenza sta chiarendo alcune garanzie procedurali a tutela del cittadino. Ad esempio, la Corte di Cassazione ha affermato che basta anche una contestazione parziale delle conclusioni peritali affinché il giudice, nella fase di opposizione, debba esaminare tutte le condizioni sanitarie oggetto della domanda, e non solo i punti contestati. In altre parole, se il cittadino non è d’accordo neppure in parte con l’esito dell’ATP, il successivo giudizio verterà sull’intero diritto alla prestazione, senza limitarsi ai dettagli. Questo principio, espresso in varie pronunce (tra cui Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 13234/2025), impedisce che un ricorrente inesperto possa perdere diritti solo per non aver formalmente contestato ogni punto del verbale: il giudice dovrà comunque valutare in pieno se spetti o meno la pensione o l’indennità.

Un’altra garanzia procedurale riguarda la motivazione delle sentenze. Spesso l’esito del ricorso dipende in larga parte dalla perizia del CTU nominato dal tribunale. Ebbene, è stato chiarito che il giudice può aderire alle conclusioni del perito senza dover motivare in modo approfondito su ogni dettaglio tecnico, purché la consulenza sia completa, logica e rispettosa dei criteri scientifici. Se la CTU è ben fatta, non serve una sentenza fiume: è sufficiente che il giudice ne sposi le conclusioni per ritenere accertato il requisito sanitario. La Cassazione (v. ord. n. 8491/2025) ha infatti rigettato ricorsi dell’INPS basati sulla pretesa di una motivazione più analitica, spiegando che non occorre ripetere ciò che il perito ha già chiarito. Questo orientamento evita allungamenti inutili e rende più snelli i procedimenti, senza però sacrificare il diritto di difesa (l’importante è che la CTU sia rigorosa e che le parti abbiano potuto esaminare e contestare le sue conclusioni).

Indennità di accompagnamento: “supervisione continua” vale aiuto permanente

Una delle novità più rilevanti del 2025 riguarda l’indennità di accompagnamento, la prestazione economica riservata agli invalidi civili al 100% che non possono camminare senza aiuto o compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza. Tradizionalmente, l’INPS e una parte della giurisprudenza interpretavano in modo molto restrittivo i requisiti: solo chi era totalmente incapace di deambulare in senso fisico veniva considerato bisognevole di accompagnatore permanente. Ma questa visione è stata ampliata grazie a una recente pronuncia della Cassazione.

Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. Lav., n. 28212/2025 (depositata il 23 ottobre 2025), la Suprema Corte ha stabilito un principio di fondamentale importanza: anche la necessità di una “supervisione continua” nella deambulazione integra il requisito dell’“impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” previsto dalla legge (L. 18/1980). Cosa significa in concreto? Che non serve essere immobili al 100% per avere diritto all’accompagnamento; è sufficiente che la persona, pur potendo fare qualche passo, non sia autonoma in sicurezza e abbia costantemente bisogno di qualcuno pronto a intervenire per evitare cadute o situazioni pericolose.

Il caso esaminato riguardava un anziano con gravi limitazioni motorie: riusciva ancora a muoversi a piccoli passi, magari appoggiandosi a un bastone, ma solo sotto la sorveglianza continua di un familiare. In passato, situazioni simili venivano spesso giudicate non rientranti nell’“aiuto permanente” perché la persona tecnicamente camminava ancora. La Cassazione ha invece censurato questo approccio rigido, affermando che vigilare a ogni passo di una persona perché potrebbe cadere equivale a sorreggerla fisicamente. La supervisione costante diventa, essa stessa, una forma di assistenza indispensabile. Non è un aiuto sporadico, bensì continuo, dato che senza quell’occhio attento del caregiver l’invalido non sarebbe realmente libero di muoversi.

Si tratta di una svolta interpretativa che rafforza la tutela sostanziale: l’indennità di accompagnamento va riconosciuta anche a chi, per deficit cognitivi o instabilità, necessita di un angelo custode accanto a sé 24 ore su 24. La Corte ha evidenziato come il concetto di autonomia rilevante per la legge non sia la mera capacità muscolare di fare un passo, ma la capacità di farlo in condizioni di sicurezza e senza sorveglianza altrui. Se questo manca, l’autonomia è solo teorica. Di conseguenza, la “vigilanza continua” equivale al braccio teso di un accompagnatore. Questa pronuncia ha cassato la sentenza di merito che aveva negato l’indennità in un caso del genere, rinviando la causa affinché, applicando il nuovo principio, fosse riconosciuto il diritto all’accompagnamento per il periodo contestato.

In sintesi: chi ricorre contro un diniego di indennità di accompagnamento oggi può far leva su questo importante precedente. Non occorre provare di essere totalmente paralizzati; basta dimostrare, con certificati e testimonianze, che la persona non può fare a meno di una sorveglianza assidua nei suoi spostamenti quotidiani. È un adeguamento giurisprudenziale ai bisogni reali, in linea con una visione più umana e dignitosa della disabilità.

Invalidità civile parziale: conferme sui limiti e diritti dei ricorrenti

Un’altra recente decisione della Cassazione offre spunti utili, soprattutto per comprendere cosa si può ottenere con il ricorso e quali limiti permangono. Parliamo del caso in cui l’invalido civile ottenga un riconoscimento parziale: ad esempio, una percentuale elevata (80-90%) ma non il 100%. In tali circostanze, non si ha diritto alla pensione di inabilità civile (riservata ai 100% invalidi con impossibilità di lavorare), ma si può godere dell’assegno mensile di assistenza (che spetta dal 74% al 99% di invalidità, a certe condizioni di reddito).

Con l’ordinanza Cass. civ., Sez. Lav., n. 30362/2025 (18 novembre 2025), la Suprema Corte ha affrontato il caso di una persona riconosciuta invalida all’87%, quindi destinataria del solo assegno mensile. Il ricorrente sosteneva di aver diritto anche alla pensione totale, lamentando che i giudici di merito non avessero adeguatamente considerato alcune sue patologie. La Cassazione, però, ha confermato la decisione del Tribunale che escludeva l’impossibilità assoluta di lavoro nel caso concreto, ribadendo un concetto chiave: per la pensione di inabilità civile non basta un’invalidità elevata, serve la totale e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. Nel caso specifico, pur riconoscendo gravi limitazioni (tanto da giustificare l’assegno mensile), non risultava provato che il soggetto fosse del tutto incapace di qualsiasi lavoro; pertanto la pensione piena non spettava.

La Corte ha colto l’occasione per chiarire anche un punto di procedura: l’onere di contestare le conclusioni del CTU riguarda i fatti e non le valutazioni tecniche. In pratica, il ricorrente non può limitarsi a dire “il perito ha sbagliato valutazione”, ma deve indicare quali elementi concreti (esami, diagnosi, documenti) sarebbero stati trascurati o male interpretati, e soprattutto come questi avrebbero potuto cambiare l’esito. Nel caso dell’invalido all’87%, la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura perché il ricorrente non aveva spiegato in che modo le patologie aggiuntive da lui invocate avrebbero inciso sul giudizio complessivo. Questo insegna che nel ricorso bisogna essere precisi e puntuali: con l’aiuto di un legale è bene evidenziare dettagliatamente ogni errore o omissione, altrimenti la doglianza potrebbe essere respinta.

D’altro canto, la buona notizia è che anche quando il ricorso conferma solo il diritto all’assegno e non alla pensione maggiore, l’esito non è vano: chi ottiene una percentuale superiore al 74% in giudizio avrà comunque diritto agli arretrati dell’assegno mensile dall’epoca in cui ne aveva fatto richiesta (sempreché rispetti i requisiti di reddito). Inoltre, se l’INPS aveva sbagliato la decorrenza (magari riconoscendo l’assegno solo da una data più tarda), il giudice può correggere questo aspetto e far decorrere il beneficio dal momento giusto, con pagamento delle differenze. Insomma, il ricorso può portare risultati concreti anche senza arrivare al 100%: l’importante è superare le soglie chiave (74% per l’assegno, 100% per l’accompagnamento) e dimostrare ciò che spetta.

Va evidenziato infine che, in tema di limiti di reddito, la giurisprudenza recente è piuttosto rigorosa. Una pronuncia del 2025 (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 16006/2025) ha stabilito che nel calcolo del reddito per il diritto alla pensione di invalidità civile vanno inclusi anche i redditi “figurativi” di eventuali seconde case non affittate, e non si possono dedurre imposte come l’IMU. Questo significa che basta possedere un piccolo immobile oltre la prima casa per rischiare di sforare la soglia e perdere la prestazione, anche se quell’immobile non rende un soldo. È una linea severa, motivata dall’intento di concentrare le risorse pubbliche su chi ha effettivo bisogno, ma che può apparire iniqua in casi concreti (si pensi a un invalido con una casetta ereditata che, pur non avendo entrate reali, risulta “ricco” sulla carta). La legge, in tutta la sua equità, proibisce tanto ai ricchi quanto ai poveri di dormire sotto i ponti… scriveva ironicamente Anatole France: una regola uguale per tutti può finire per colpire soprattutto i più deboli. In questi frangenti il giudice ha le mani legate dall’interpretazione letterale della norma, e solo un intervento legislativo o costituzionale potrebbe correggere la rotta. È infatti notizia recente che la Corte Costituzionale sia stata più volte investita della questione dei limiti di reddito per gli invalidi, ma finora senza svolte. Resta dunque fondamentale, per chi ricorre, essere consapevoli di tali paletti: ottenere il verbale favorevole è essenziale, ma bisogna anche rientrare nelle soglie di reddito previste, altrimenti l’INPS potrà negare o revocare il beneficio.

La svolta della Corte Costituzionale: assegno di invalidità integrato al minimo

Una novità epocale in materia di ricorsi contro l’INPS è giunta nel 2025 dalla Corte Costituzionale, con una sentenza che incide direttamente sul trattamento economico di molti invalidi. Si tratta della Corte Cost., sent. n. 94/2025 (depositata il 3 luglio 2025), la quale ha dichiarato illegittima una norma che, da decenni, penalizzava una categoria di disabili previdenziali. La questione riguardava l’assegno ordinario di invalidità (AOI) per i lavoratori: questo assegno spetta a chi, pur non essendo totalmente inabile, ha subito una riduzione permanente della capacità di lavoro di almeno un terzo. È una prestazione di tipo previdenziale, legata ai contributi versati, diversa dall’invalidità civile assistenziale. Ebbene, la legge fino al 2025 prevedeva che se l’AOI era calcolato interamente con il sistema contributivo (cioè per i lavoratori con contributi successivi al 1995, tipicamente più giovani), non si applicasse l’integrazione al trattamento minimo. In parole semplici, quegli assegni potevano restare di importo bassissimo – anche 50 o 100 euro mensili – senza essere elevati alla minima pensione (circa 563 euro nel 2025). Un invalido parziale “contributivo” rischiava dunque di sopravvivere con poche decine di euro al mese, diversamente dagli invalidi con carriere contributive antecedenti al ’95, i cui assegni venivano integrati al minimo.

La Corte Costituzionale ha ritenuto questa disparità irragionevole e discriminatoria verso una fascia di soggetti deboli. Richiamando i principi di uguaglianza (art. 3 Cost.) e di tutela della previdenza obbligatoria (art. 38 Cost.), la Consulta ha affermato che tutti gli invalidi – a prescindere dal sistema di calcolo della loro pensione – devono poter contare su un minimo vitale garantito. Pertanto ha “bocciato” la norma (art. 1, co.16, L. 335/1995) nella parte in cui escludeva gli assegni ordinari liquidati col contributivo dall’integrazione al minimo. Da luglio 2025 in poi, ogni assegno ordinario di invalidità dovrà essere aumentato almeno fino alla soglia minima di pensione, purché il titolare rispetti i requisiti di reddito previsti per l’integrazione (che restano, ad esempio non avere altri redditi personali o del coniuge superiori a certi limiti).

Questa sentenza ha un impatto immediato sulle nuove prestazioni e sui ricorsi pendenti: i giudici d’ora in avanti dovranno applicare il principio costituzionale, riconoscendo il diritto all’integrazione anche a chi prima ne era escluso. È un grande risultato di civiltà giuridica, perché evita situazioni paradossali in cui un lavoratore invalido (magari giovane, con carriera breve e quindi assegno basso) percepiva importi praticamente simbolici, insufficienti a vivere. La Consulta ha chiarito che, pur essendo l’AOI tecnicamente una pensione di natura assicurativa, essa svolge comunque una funzione assistenziale di sostegno al reddito di chi è parzialmente inabile: non garantire un importo minimo significava lasciare queste persone in condizioni indegne. Ora il sistema è stato corretto alla radice. Attenzione: la pronuncia ha efficacia ex nunc, cioè per il futuro; non dà automaticamente diritto a recuperare arretrati per il passato (salvo che uno avesse già fatto ricorso: in tal caso sarà il giudice a disporre l’integrazione anche retroattiva, se il giudizio era pendente durante l’intervento della Corte Costituzionale). Ma da qui in avanti ogni assegno verrà “agganciato” alla minima, evitando sperequazioni.

Per gli utenti pratici, questo significa che chi aveva rinunciato a fare ricorso perché l’assegno era basso, ora ha un motivo in più per agire: ottenere il riconoscimento dell’invalidità parziale in tribunale comporterà non solo la conferma dell’assegno, ma anche la sua maggiorazione al minimo vitale. Si tratta di centinaia di euro in più ogni mese, che possono fare la differenza per una persona disabile senza altri mezzi. Vale davvero la pena, dunque, far valere i propri diritti alla luce di questa svolta.

Conclusioni: un sistema in evoluzione e l’importanza di agire

Non c’è nulla di più ingiusto che fare parti uguali fra disuguali”, ricordava Don Lorenzo Milani. Questa massima, apparentemente paradossale, ci insegna che l’equità vera richiede di considerare le differenze e le fragilità di ciascuno. Nel campo dei ricorsi INPS per invalidità e pensioni, i segnali degli ultimi tempi vanno proprio in questa direzione: riconoscere le situazioni di svantaggio e riequilibrarle con interventi mirati.

Abbiamo visto come le Corti (Cassazione e Corte Costituzionale) stiano intervenendo per smussare gli angoli più taglienti del sistema: dall’accompagnamento negato a chi ancora muove qualche passo (ma non in sicurezza), all’assegno contributivo che lasciava gli invalidi parziali in povertà, fino alla procedura del ricorso resa più sostanziale e meno formale. È un processo graduale, certo, ma significativo. A ciò si aggiungono le riforme amministrative, come l’INPS “certificatore unico” e le commissioni unificate, che dovrebbero ridurre ritardi e disparità territoriali. Il quadro che si delinea è quello di un sistema più inclusivo, dove il formalismo cede il passo alla sostanza: l’obiettivo finale è garantire alle persone con disabilità ciò di cui hanno davvero bisogno, senza perderle nei meandri burocratici o costringerle a battaglie infinite.

Naturalmente, molto dipende anche dall’iniziativa del singolo. Le migliori sentenze del mondo servono a poco se il cittadino rinuncia a far ricorso. Chi si sente leso da una decisione INPS ingiusta deve sapere che non è solo: la legge offre strumenti efficaci per reagire. Certo, affrontare un ricorso può sembrare impegnativo, ma i risultati possono cambiare radicalmente la qualità di vita (un’indennità riconosciuta, una pensione recuperata, arretrati che arrivano come ossigeno finanziario). Inoltre, spesso l’INPS in giudizio tende a rivedere le proprie posizioni quando il diritto del cittadino appare fondato – segno che il ricorso non è un atto ostile, ma semplicemente l’esercizio di una tutela prevista dall’ordinamento.

In conclusione, se hai ricevuto un diniego dall’INPS riguardo a invalidità, accompagnamento, pensione o altra prestazione, non lasciarti scoraggiare dal primo “no”. Ogni caso è unico e merita una valutazione attenta. Rivolgendoti a professionisti esperti in diritto previdenziale, potrai capire la fattibilità di un ricorso e le probabilità di successo, alla luce delle nuove aperture giurisprudenziali. Spesso dietro un verbale sfavorevole si cela un errore emendabile o un’interpretazione troppo restrittiva che il giudice può correggere. La giustizia ha dimostrato di saper ascoltare le ragioni dei più deboli: farle valere è un tuo diritto.

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  • 30 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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