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Procedure di appalto indette in seguito di sisma - Il punto della giurisprudenza civile - Studio Legale MP - Verona

Procedure di appalto indette in seguito di sisma – Il punto della giurisprudenza civile

Corte di Cassazione, SS.UU., 25.7.2016, n. 15285

Le Sezioni unite della Suprema Corte hanno affrontato un’interessante questione relativa alle procedure di appalto indette in seguito al sisma che sconvolse la Regione Abruzzo nell’aprile del 2009. Nello specifico, l’art. 7 dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, aveva stabilito che le domande di contributo presentate da committenti privati per la riparazione o la ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma dovessero essere corredate da offerte provenienti da almeno cinque imprese concorrenti, al fine di consentire valutazioni comparative.
Nella fattispecie, un’impresa impugnava dinanzi al Giudice amministrativo la procedura di selezione con la quale il committente privato aveva individuato la società affidataria delle opere di ricostruzione post sisma. Tuttavia, il TAR e il Consiglio di Stato negavano la propria giurisdizione.
Le Sezioni Unite, confermando le statuizioni dei giudici del merito, hanno osservato che l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri non conteneva alcun richiamo alla disciplina dei contratti pubblici e alle procedure di evidenza pubblica, ma prevedeva soltanto lo svolgimento di una procedura la cui violazione avrebbe comportato non già l’invalidità dell’affidamento dell’appalto bensì la mera esclusione del contributo pubblico; né la citata ordinanza conteneva il alcuna parte la previsione della condizione del rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici.
Ad ogni modo, i Giudici di legittimità hanno escluso la giurisdizione amministrativa anche in base all’assorbente considerazione della natura privata dei soggetti coinvolti nella controversia, in riferimento a quanto disposto dall’art. 133, lett. e), n. 1) del c.p.a. che, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative a procedure di affidamento di… lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale”, specifica che deve trattarsi di lavori, servizi o forniture di carattere pubblico e non privato.

  • 19 settembre 2016
  • Esperto Gare_e_Appalti