
Negli ultimi anni, migliaia di cittadini veneti hanno scoperto di avere nel sangue livelli elevati di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) a causa della contaminazione delle falde acquifere attribuita allo stabilimento chimico Miteni di Trissino, in provincia di Vicenza. Si tratta di uno dei più gravi disastri ambientali nella storia italiana recente, con ripercussioni profonde sulla salute pubblica e sull’ecosistema locale. “Avete distrutto la natura intera, il mare, le foreste, l’aria. Avete spazzato via la bellezza pur di far soldi e arricchirvi” – sono le amare parole dello scrittore Mauro Corona, che ben riassumono l’indignazione verso chi ha avvelenato territorio e comunità per mero profitto. Oltre allo sdegno morale, però, questa vicenda apre numerose questioni giuridiche cruciali: chi può essere ritenuto civilmente responsabile di un inquinamento di tale portata? Quali soggetti hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni subìti e a quali condizioni? Quali strumenti processuali – azioni individuali o collettive – risultano più efficaci per ottenere giustizia? Quali categorie di danno risarcibile possono essere riconosciute dal giudice (danno alla salute, danno morale, economico, ecc.)? E, parallelamente, come si è sviluppato il procedimento penale a carico dei responsabili dell’inquinamento, con quali esiti e implicazioni (anche per la responsabilità delle società ai sensi del D.Lgs. 231/2001)? Affronteremo ciascuno di questi aspetti in dettaglio, alla luce delle normative vigenti e delle più recenti pronunce giurisprudenziali (diverse sentenze italiane del 2025 hanno già fatto scuola su questi temi), fornendo una guida tecnico-legale chiara per le persone danneggiate dai PFAS.
In base al principio cardine “chi inquina paga” – discendente dall’antico brocardo latino «sic utere tuo ut alienum non laedas» (usa le cose tue in modo da non ledere quelle altrui) – l’azienda che ha provocato la contaminazione da PFAS è tenuta a rispondere dei danni causati. Nel caso Miteni, la responsabilità civile dell’impresa inquinante (e dei suoi dirigenti) deriva dall’illecito consistente nello sversamento e nella dispersione di sostanze tossiche nelle acque e nei terreni, con violazione di norme ambientali e di sicurezza. Giuridicamente, si configura una tipica ipotesi di fatto illecito ex art. 2043 c.c.: chiunque cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo. L’ingiustizia del danno qui è evidente, consistendo nella lesione di diritti fondamentali e interessi protetti – in primis la salute pubblica e ambientale (tutelata dall’art. 32 della Costituzione e ora espressamente dall’art. 9 Cost. dopo la riforma del 2022) – nonché nella violazione di specifiche leggi in materia di inquinamento.
Va sottolineato che l’utilizzo e lo smaltimento di composti chimici altamente nocivi come i PFAS rientra tra le attività pericolose ai sensi dell’art. 2050 c.c.: ciò significa che l’impresa che esercita tale attività è responsabile dei danni derivati salvo che provi di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno. Nel caso di specie, le evidenze emerse indicano che la società non ha approntato cautele adeguate per evitare la contaminazione; anzi, secondo gli accertamenti svolti, i vertici aziendali erano da tempo consapevoli del rischio di inquinamento ma hanno omesso di informare le autorità e di intervenire. Di conseguenza, la responsabilità civile dell’azienda (e in solido quella dei gestori colpevoli) appare difficilmente contestabile.
Un aspetto peculiare del danno ambientale in senso stretto è che esso colpisce la collettività e l’ecosistema: la normativa italiana (D.Lgs. 152/2006, c.d. Testo Unico Ambientale) affida infatti allo Stato e agli enti pubblici il compito di agire per il ristoro del danno ambientale “puro” e per la bonifica dei siti inquinati. Nel processo penale PFAS, ad esempio, il Ministero dell’Ambiente e la Regione Veneto si sono costituiti parte civile ottenendo il riconoscimento di ingenti somme per i costi di ripristino ambientale e per il degrado arrecato all’ambiente (la sentenza di Vicenza ha liquidato circa 58 milioni di euro allo Stato e 6,5 milioni alla Regione, confermando in concreto che chi inquina dovrà pagare per rimediare al disastro). Accanto a ciò, però, vi è il profilo dei danni alle singole persone: i cittadini, le famiglie e le imprese locali colpiti dall’inquinamento subiscono perdite specifiche (alla salute, alla qualità della vita, al patrimonio) che esulano dal mero danno ambientale collettivo e che possono essere fatti valere con un’azione civile risarcitoria individuale o collettiva. In altre parole, la contaminazione di massa dà luogo sia a un danno ambientale generale (risarcibile in favore della collettività tramite gli enti pubblici) sia a una miriade di danni particolari patiti dai singoli, risarcibili ai diretti interessati.
Miteni oggi non è più attiva (la società è fallita e lo stabilimento è dismesso), ma ciò non estingue le obbligazioni risarcitorie: il patrimonio residuo della società fallita potrà essere aggredito dai creditori per danni, e soprattutto restano responsabili in prima persona gli ex amministratori e dirigenti che con condotte dolose o colpose hanno causato l’illecito. La Corte d’Assise di Vicenza, con la sua storica sentenza del giugno 2025, ha accertato gravissime condotte a carico di 11 ex manager, sancendo in sede penale la loro colpevolezza. Questo accertamento penale, seppur ancora soggetto ad appello, costituisce un autorevole precedente anche in sede civile: in un eventuale giudizio risarcitorio, la sentenza penale di condanna fa stato sull’accertamento del fatto illecito e della responsabilità dei convenuti (art. 651 c.p.p.), facilitando così il compito probatorio per le vittime che agiscono in sede civile. In sintesi, l’impresa inquinante e i suoi dirigenti sono tenuti a rispondere sia civilmente che (come vedremo più avanti) penalmente per il disastro causato, confermando il fondamentale principio per cui nessuno può contaminare l’ambiente e mettere in pericolo la salute altrui senza pagarne le conseguenze legali.
Non tutti coloro che hanno appreso della contaminazione da PFAS possono automaticamente richiedere un risarcimento: la legge richiede la presenza di determinati requisiti soggettivi e oggettivi perché un individuo venga riconosciuto come danneggiato avente diritto al ristoro. In altre parole, occorre dimostrare uno specifico collegamento personale con l’area e l’evento contaminante, nonché un pregiudizio concreto subìto. Sulla scorta dei criteri emersi finora (anche nell’ambito delle iniziative legali collettive in corso), possiamo individuare le seguenti categorie principali di aventi diritto al risarcimento:
Residenti o lavoratori esposti nella zona contaminata: persone che hanno vissuto o lavorato stabilmente nelle aree interessate dall’inquinamento da PFAS per un periodo significativo. In particolare, vengono in rilievo i residenti e i lavoratori presenti nell’area contaminata almeno a partire dal 1996 in poi. Questa delimitazione temporale tiene conto sia della progressiva estensione della contaminazione (che avrebbe iniziato ad interessare le falde acquifere negli anni ’90) sia dell’accumulo di esposizione necessario affinché i PFAS possano aver inciso sulla salute. Chi rientra in questa categoria (ad esempio, abitanti di comuni serviti da acquedotti contaminati o dipendenti che hanno operato presso lo stabilimento o in attività limitrofe usando acqua locale) dovrà provare la residenza o l’attività lavorativa nell’area e l’arco temporale dell’esposizione. Ciò può avvenire con documenti anagrafici, contratti di lavoro, buste paga, attestati di servizio, ecc. Inoltre, possono rafforzare la prova gli esami del sangue con riscontro di PFAS elevati rispetto alla norma, le perizie epidemiologiche che correlano l’area a determinate malattie, e così via.
Proprietari di immobili nell’area (acquistati prima del 2016): soggetti che hanno acquistato case, terreni o altri immobili siti nelle zone poi colpite dall’inquinamento prima che la contaminazione fosse nota pubblicamente. La data indicativa è il 2016, anno entro il quale l’emergenza PFAS in Veneto era emersa e diventata di dominio pubblico: dopo tale data, chi ha comprato nella zona era (o poteva essere) consapevole del problema, mentre chi aveva investito prima si è trovato con un immobile fortemente depreciato a causa di un fattore imprevedibile e non dipeso dalla propria volontà. Questi proprietari subiscono un danno patrimoniale diretto: il valore di mercato delle loro case o terreni è calato drasticamente per via dell’inquinamento e del rischio sanitario, e spesso l’utilizzo degli immobili è limitato (si pensi ai terreni agricoli non più coltivabili o alle abitazioni dove l’acqua di pozzo non è potabile). Per far valere questo danno, il proprietario dovrà dimostrare la titolarità dell’immobile (con atto di acquisto, rogito, visura catastale) e il fatto che il bene ricade nell’area contaminata (ad esempio attraverso certificati urbanistici, mappe ARPAV delle zone rosse) e indicare la data di acquisto anteriore al 2016. Sarà poi possibile quantificare il deprezzamento subito avvalendosi di perizie estimative immobiliari e dati di mercato.
Familiari di persone decedute o gravemente ammalate per patologie correlate ai PFAS: purtroppo l’esposizione prolungata a queste sostanze è stata associata a varie malattie gravi (alcuni tipi di tumore, patologie tiroidee, disfunzioni metaboliche, complicanze in gravidanza, ecc.). Ci sono stati casi di decessi o malattie croniche insorte in persone che vivevano o lavoravano nella zona contaminata. I familiari stretti (coniuge, figli, genitori… a seconda del caso) di chi sia deceduto a causa di una patologia riconducibile all’esposizione ai PFAS possono chiedere il risarcimento sia del danno patrimoniale (ad esempio, perdita di supporto economico da parte della vittima, spese mediche e funebri) sia del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto affettivo (danno da perdita parentale). Anche i familiari di persone tuttora in vita ma colpite da malattie gravi legate ai PFAS possono avere subìto un danno morale ed esistenziale (sofferenza nel vedere il proprio caro ammalato, stravolgimento delle abitudini di vita per prestare assistenza, paura per la propria salute se condividono la medesima esposizione). In linea generale, l’ordinamento riconosce ai prossimi congiunti di vittime di gravi lesioni o decessi il diritto a un risarcimento per la sofferenza patita. La Cassazione civile ha più volte ribadito questo principio, da ultimo con sentenze recenti: ad esempio la Cass. civ., Sez. III, n. 28255/2025 ha ricapitolato che i parenti stretti di una vittima di lesioni mortali hanno diritto al ristoro del danno parentale, da liquidarsi in via equitativa anche mediante l’ausilio di tabelle standard (come le tabelle del Tribunale di Milano) al fine di assicurare uniformità e adeguatezza nell’indennizzo. Nel contesto PFAS, i familiari che agiscono dovranno provare il nesso causale tra l’esposizione alle sostanze e la malattia o morte del congiunto: ciò tipicamente richiede documentazione medica (cartelle cliniche, diagnosi) e, se possibile, perizie medico-legali o epidemiologiche che attestino come la patologia riscontrata rientri tra quelle statisticamente legate alla contaminazione (o che escludano altre cause alternative). Ad esempio, il Tribunale di Vicenza in un distinto giudizio previdenziale (sentenza del 13 maggio 2025) ha riconosciuto per la prima volta la correlazione tra l’esposizione professionale ai PFAS e il decesso di un lavoratore per tumore, segnalando un importante precedente scientifico-giuridico.
Oltre a queste categorie principali, eventuali aziende agricole o operatori economici della zona che abbiano subito danni (ad esempio colture rese invendibili, allevamenti con prodotti contaminati, perdite di reddito per il discredito ambientale sull’area) potrebbero a loro volta agire per ottenere ristoro, sebbene ciò esuli dal focus del presente articolo incentrato sui privati cittadini. In ogni caso, per accedere al risarcimento sarà fondamentale per ciascun interessato attestare la propria posizione (residenza, lavoro, proprietà, legame familiare) e quantificare/descrivere il danno patito, il tutto riconducendolo causalmente alla contaminazione da PFAS originata dall’impianto Miteni. In sede giudiziale, infatti, il successo della domanda risarcitoria dipende dalla capacità di dimostrare: (a) l’evento dannoso (ossia l’inquinamento e i suoi effetti dannosi); (b) la relazione tra quell’evento e la sfera del singolo attore (esposizione personale, coinvolgimento diretto); (c) il danno conseguenza concretamente sofferto (danno alla salute, economico, morale… documentato e quantificato per quanto possibile); (d) il nesso causale tra l’evento e il danno (ad esempio, che la malattia è verosimilmente dovuta all’esposizione, che il valore dell’immobile è calato per la contaminazione, ecc.). Su questi ultimi punti spesso saranno determinanti le consulenze tecniche (mediche, chimiche, immobiliari) prodotte in giudizio. È importante notare che, vista la gravità e notorietà del disastro PFAS, molti elementi fattuali (es. la presenza degli inquinanti nelle acque, i livelli oltre i limiti di legge, la condotta inquinante dell’azienda) sono già stati accertati in sede penale e amministrativa, costituendo un patrimonio probatorio dal quale i singoli attori civili possono attingere. In conclusione, chiunque ritenga di rientrare in una delle categorie sopra descritte farebbe bene a raccogliere sin d’ora tutti i documenti utili a comprovare la propria situazione e i danni subìti, per poterli poi far valere efficacemente nell’azione legale.
Di fronte a un danno diffuso che coinvolge migliaia di persone su un territorio vasto, il ricorso a strumenti di tutela collettiva appare quasi inevitabile. In Italia, dal 2020 è pienamente operativa la nuova azione di classe (disciplina ora contenuta negli artt. 840-bis e seguenti del codice di procedura civile), comunemente detta class action. Si tratta di uno strumento processuale che consente a un gruppo di individui, titolari di diritti omogenei lesi dal medesimo fatto illecito, di unire le forze in un unico giudizio contro il responsabile, ottenendo una decisione valida per tutta la collettività dei partecipanti. In pratica, uno o più soggetti rappresentativi (spesso affiancati da associazioni o da legali designati) promuovono l’azione in tribunale; se il giudice la ammissibile, viene data pubblicità alla pendenza della class action così che tutti gli interessati possano aderire; infine la causa procede e si conclude con una sentenza che, se accoglie la domanda, definisce i criteri di risarcimento per tutti i membri della classe.
Nel caso PFAS–Miteni, subito dopo la sentenza penale di primo grado del 2025 si è mosso un importante contenzioso civile collettivo: un’azione legale promossa su larga scala che ha già visto l’adesione di oltre 7.000 persone tra residenti e ex lavoratori dell’area contaminata. Si tratta di numeri impressionanti, destinati forse a salire (pare sia stato fissato un tetto di 15.000 aderenti gestibili nell’operazione). Questa iniziativa collettiva – definita dai media come “class action Miteni” – è sostenuta anche da una società specializzata in finanziamento del contenzioso, che coprirà le spese legali in caso di esito sfavorevole, sollevando i cittadini dal rischio economico. Secondo quanto divulgato dai legali organizzatori, le richieste di risarcimento per ciascun aderente partiranno da una base indicativa di 30.000 euro a testa, con possibilità di arrivare fino a 500.000 euro nei casi di danno biologico gravissimo accertato. Queste cifre naturalmente sono solo stime iniziali e dovranno trovare riscontro probatorio caso per caso, ma danno l’idea della posta in gioco.
L’azione di classe presenta vari vantaggi per i danneggiati: evita la frammentazione di migliaia di micro-cause individuali, concentra le risorse e le prove in un unico procedimento, aumenta il “peso” negoziale dei ricorrenti nei confronti della controparte e porta (in caso di successo) a una decisione uniforme che assicura parità di trattamento. Dal punto di vista psicologico e pratico, inoltre, consente ai singoli cittadini – spesso non avvezzi alle aule di tribunale – di affrontare la causa con il sostegno di un gruppo più ampio, talora guidato da associazioni o comitati locali che da anni si battono sulla questione PFAS. Non a caso molti dei soggetti attivi nella class action sono membri del movimento civico No PFAS, di gruppi di genitori, di sindacati locali, ecc., che hanno canalizzato la rabbia e la preoccupazione collettiva in un’azione legale coordinata.
Va detto che iniziative di questa portata non sono esenti da criticità: alcuni attivisti hanno espresso perplessità sul coinvolgimento di enti estranei al territorio (come la citata società di finanziamento bresciana), temendo che interessi speculativi possano inserirsi nella vicenda. C’è poi l’oggettiva complessità gestionale: raccogliere migliaia di adesioni, gestire la comunicazione con ogni aderente, istruire un processo con una mole enorme di documenti e dati (si pensi solo alle cartelle cliniche di centinaia di persone) è una sfida notevole. Il tribunale dovrà valutare l’ammissibilità e la omogeneità delle posizioni: benché tutti abbiano in comune l’esposizione ai PFAS causata da Miteni, le situazioni individuali possono variare (diversi tipi di danni, diversi livelli di esposizione, periodi differenti), e sarà cruciale identificare questioni comuni sufficientemente prevalenti su quelle individuali, condizione necessaria per la class action. Tuttavia, superati questi ostacoli, la class action rappresenta uno strumento potente. Da un punto di vista giuridico evolutivo, è emblematico che i cittadini colpiti da un disastro ambientale di massa ricorrano alla nuova azione di classe: ciò potrebbe creare un precedente importante in Italia, aprendo la strada all’uso di class action anche in altri casi di inquinamento industriale o emergenze sanitarie collettive. Si pensi che fino a pochi anni fa l’azione collettiva riguardava quasi solo controversie di consumo o contratti (ambiti più “tradizionali” per le class action); oggi, invece, stiamo assistendo a una sua applicazione nell’ambito della tutela ambientale e dei diritti fondamentali, segno di un cambiamento culturale nel sistema giustizia.
Accanto alla class action in sede civile, ricordiamo che un’altra forma di azione collettiva è stata esercitata nel processo penale: oltre 300 cittadini e enti locali si sono costituiti parte civile nel dibattimento davanti alla Corte d’Assise di Vicenza. Questo ha permesso loro di partecipare al processo penale chiedendo fin da lì il risarcimento dei danni. La sentenza di primo grado (2025) ha effettivamente riconosciuto anche a tali parti civili private un indennizzo: in media circa 15.000–20.000 euro a persona per i cittadini ricorrenti, a titolo di risarcimento provvisionale immediatamente esecutivo. Tale somma, pur modesta rispetto alla gravità del danno temuto, costituisce un primo riconoscimento concreto dei loro diritti e potrà essere integrata con ulteriori importi in sede civile. Chi non ha partecipato al processo penale come parte civile (o non ha raggiunto un accordo transattivo) può comunque agire ora in sede civile, individualmente o aderendo alla citata azione collettiva.
In definitiva, azione collettiva e azione individuale non si escludono a priori: ogni persona dovrà valutare quale strada percorrere in base alla propria situazione. La class action offre unità e forza del gruppo; l’azione individuale (o per piccoli gruppi omogenei, ad esempio una famiglia) potrebbe talvolta meglio valorizzare specificità personali (ad esempio un danno biologico molto peculiare). È possibile anche che il giudice della class action decida di suddividere i danneggiati in sottogruppi o fase successive per la liquidazione dei danni, in modo da tarare l’indennizzo sulle diverse tipologie di pregiudizio. Ciò che conta è che ora esiste un ventaglio di strumenti per far valere i diritti delle vittime di inquinamento: dalle cause pilota individuali alle azioni di classe, fino alla partecipazione nei processi penali, tutte opzioni che andrebbero discusse con un legale di fiducia per scegliere la più adatta.
Un aspetto fondamentale, in qualsiasi azione risarcitoria, è individuare e qualificare giuridicamente le voci di danno di cui si chiede il ristoro. Nel contesto dell’inquinamento da PFAS, i danneggiati possono aver patito diverse categorie di danno, sia di natura patrimoniale (economica) che non patrimoniale (morale, esistenziale, biologica). È importante comprendere il significato di ciascuna e come vengono trattate dal nostro ordinamento, anche alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali. Di seguito analizziamo le principali:
Il danno biologico è il pregiudizio alla salute fisica e psichica di una persona, quantificabile in termini medico-legali. In pratica, se una persona contrae una malattia, subisce lesioni o menomazioni nella propria integrità psicofisica a causa dell’esposizione ai PFAS, quel detrimento viene espresso da un medico legale in punti percentuali di invalidità (temporanea o permanente) e poi tradotto in denaro secondo le tabelle risarcitorie vigenti. Ad esempio, se un soggetto sviluppa una disfunzione tiroidea cronica, un tumore, problemi cardiovascolari o altre patologie correlate alla contaminazione, tali condizioni costituiscono danno biologico. Anche disturbi psicologici clinicamente accertati (ansia cronica, depressione, stress post-traumatico) rientrano nel danno biologico in quanto incidono sulla salute psichica. Il danno biologico è risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c. come voce di danno non patrimoniale, ed è “standardizzato” nelle modalità di calcolo attraverso le tabelle medico-legali (come la Tabella unica nazionale per le menomazioni o le Tabelle del Tribunale di Milano, spesso applicate come riferimento). Nel nostro caso, chi abbia purtroppo riportato una malattia legata ai PFAS potrà richiedere il risarcimento del danno biologico presentando documentazione medica comprovante la diagnosi e l’eventuale relazione causale con l’esposizione, e sottoponendosi a visita medico-legale in corso di causa per la determinazione del grado invalidante.
Vale la pena sottolineare che la giurisprudenza recente tutela in modo pieno la persona offesa in questo ambito. La Cassazione civile nel 2025 ha emesso pronunce significative: ad esempio, con sentenza Cass. civ. Sez. III n. 8475/2025 ha ribadito che il danno alla salute deve essere risarcito integralmente in tutte le sue componenti. In particolare, la Corte ha distinto nettamente il danno biologico in senso stretto (lesione all’integrità psicofisica, temporanea o permanente) dalle altre componenti di sofferenza interiore, affermando che il risarcimento del danno biologico non esaurisce tutto il dovuto se la vittima ha subito anche turbamenti d’animo aggiuntivi. Questo orientamento rafforza l’idea che, accanto al valore tabellare per la menomazione fisica, possano aggiungersi ulteriori somme per altri tipi di danno non patrimoniale, evitando duplicazioni ma garantendo un ristoro completo di ogni aspetto.
Il danno morale consiste nella sofferenza interiore, il dolore dell’animo, lo shock e la tristezza provati dalla vittima a causa dell’illecito. È un danno di natura non patrimoniale, che non si concretizza in una lesione fisica misurabile, ma in un turbamento psicologico soggettivo. Nel caso dei PFAS, si pensi all’angoscia di una persona che scopre di avere nel sangue concentrazioni altissime di sostanze tossiche e magari sviluppa sintomi preoccupanti; oppure al senso di vulnerabilità e rabbia di chi realizza di aver bevuto per anni acqua avvelenata senza saperlo. Queste sensazioni rientrano nel danno morale puro. A lungo la risarcibilità autonoma del danno morale è stata dibattuta nelle aule giudiziarie, ma oggi è ampiamente riconosciuta. Anzi, come accennato sopra, la Cassazione ha chiarito che danno biologico e danno morale sono distinti: una grave malattia comporta automaticamente una sofferenza morale, ma quest’ultima va liquidata aggiuntivamente, senza confondersi col mero valore biologico. Proprio nel 2025, altre pronunce hanno affinato il concetto: con Cass. civ. n. 13383/2025 la Suprema Corte ha evidenziato che, nei casi di lesioni fisiche lievi, occorre una prova rigorosa per liquidare un autonomo danno morale (per evitare duplicazioni, se la sofferenza risulta già “assorbita” nell’importo del biologico personalizzato); ma in presenza di lesioni gravi, o situazioni che eccedono la normale dolorosità, il danno morale aggiuntivo deve essere riconosciuto. Tradotto nel contesto PFAS: per chi ha subìto danni seri alla salute o ha visto la propria vita stravolta, si potrà legittimamente chiedere un risarcimento anche per il dolore interiore, la paura, la frustrazione patiti, oltre al valore monetario del danno biologico. Il danno morale, non avendo metriche oggettive come il biologico, viene liquidato in via equitativa dal giudice, tenendo conto di tutte le circostanze (gravità della colpa del responsabile, intensità della sofferenza, età della vittima, condizioni personali, etc.). Nel caso di eventi ambientali di massa, la giurisprudenza tende a riconoscere il grave sconvolgimento delle abitudini di vita e l’ansia diffusa come elementi che giustificano un apprezzabile ristoro morale.
Il danno patrimoniale è qualsiasi danno economico misurabile in denaro derivante dall’illecito. A differenza delle voci non patrimoniali, qui si ragiona in termini di perdite finanziarie effettive o mancati guadagni. Nel dramma PFAS possiamo elencare vari possibili danni patrimoniali: ad esempio, le spese mediche sostenute dalle persone che hanno dovuto effettuare visite specialistiche, analisi del sangue periodiche, ecografie, cure farmacologiche per patologie legate all’esposizione (pensiamo ai costi per monitorare nel tempo colesterolo, funzione tiroidea, markers tumorali, etc., dato che le autorità sanitarie hanno attivato screening ma non tutto è sempre coperto dal SSN); oppure le spese di installazione di filtri e impianti di depurazione domestica per rendere potabile l’acqua di pozzo, o ancora l’acquisto di acqua minerale per anni in mancanza di acqua pubblica sicura – tutte queste uscite di denaro sono un danno emergente patrimoniale. Un altro esempio di danno patrimoniale è il già citato deprezzamento degli immobili: il proprietario di una casa o terreno nell’area rossa ha visto il valore del proprio bene crollare; se prima della scoperta dell’inquinamento l’immobile valeva (ipoteticamente) 100, oggi magari nessuno lo compra neppure a 50, oppure il terreno agricolo non produce più reddito. Questa differenza di valore è una perdita economica reale subìta dal proprietario, dunque risarcibile come danno patrimoniale emergente. Ancora, se un individuo ha dovuto trasferirsi altrove per evitare l’esposizione (ad esempio affittando un’altra casa in città e lasciando la propria in zona contaminata), può chiedere il rimborso dei costi sostenuti per il trasferimento e l’affitto. Vi sono poi danni patrimoniali da lucro cessante, ad esempio eventuali salari perduti per assenze dal lavoro dovute a malattia correlata ai PFAS, oppure minori guadagni per attività commerciali locali boicottate dai clienti per paura di contaminazione. Tutti questi danni vanno provati con documenti contabili, ricevute, perizie ecc., e il risarcimento mira a ristabilire l’equilibrio economico del danneggiato come se l’illecito non fosse mai avvenuto.
Da notare che, in casi di disastri ambientali, il danno patrimoniale può riguardare un’intera comunità (pensiamo all’indotto agricolo o turistico); nel processo penale PFAS le aziende idriche e gli enti locali hanno ottenuto risarcimenti per i costi di filtrazione dell’acqua e di gestione dell’emergenza. Il privato cittadino farà valere soprattutto le sue spese vive e perdite immediate. Non esiste un tariffario fisso: ogni danno patrimoniale verrà liquidato nella misura effettivamente dimostrata (o, se di difficile quantificazione precisa, stimata in via equitativa dal giudice). È dunque essenziale raccogliere e conservare tutte le prove documentali di spese e perdite economiche legate all’inquinamento, per poterle presentare a supporto della richiesta risarcitoria.
Una categoria di danno non patrimoniale di particolare rilievo in questa vicenda – e relativamente nuova nelle aule giudiziarie – è quella che potremmo chiamare il danno da paura di ammalarsi. Si tratta della sofferenza psichica consistente nel vivere costantemente nel timore di sviluppare in futuro una malattia grave a causa dell’esposizione subìta. In altri termini, anche laddove ad oggi una persona esposta ai PFAS non manifesti patologie conclamate, ella può comunque aver subìto un turbamento continuo, un’ansia perenne legata alla consapevolezza di avere nell’organismo sostanze potenzialmente cancerogene o comunque dannose e di poter prima o poi ammalarsi. Questo tipo di danno, che alcuni definiscono anche danno da rischio o danno da stress correlato a pericolo di malattia, è oggettivamente delicato da valutare: non c’è (ancora) un danno biologico attuale, ma c’è un patema d’animo reale e razionalmente fondato. Nel caso dei PFAS, la fondatissime ragioni di temere per la propria salute ci sono: studi scientifici collegano l’esposizione a tali sostanze con aumenti significativi di incidenza di certi tumori (es. tumore del rene e dei testicoli), con problemi endocrini e altre patologie croniche. Chi sa di aver bevuto acqua contaminata per anni e magari vede i propri valori ematici sballati vive comprensibilmente in uno stato di allerta e preoccupazione per il futuro proprio e dei figli.
La risarcibilità del danno da paura di ammalarsi è stata riconosciuta espressamente dalla Corte di Cassazione a partire da qualche anno. Una sentenza spesso citata in materia è la Cass. civ. Sez. Lav. n. 24217/2017, originata dal caso di un lavoratore esposto all’amianto: la Suprema Corte confermò il risarcimento in suo favore non solo per le lesioni polmonari subite, ma anche per il timore di sviluppare una malattia più grave (nello specifico, il timore del mesotelioma o di altro tumore, dato che nel suo organismo erano state riscontrate placche pleuriche indicanti esposizione). La Corte spiegò che la paura di aggravamento della propria condizione di salute rientra nel danno morale, da liquidarsi equitativamente considerando quanto quel turbamento incida sulla vita quotidiana del soggetto. Analogamente, in altri contesti ambientali, la giurisprudenza ha iniziato ad ammettere questo genere di pregiudizio: ad esempio, nei giudizi promossi da cittadini in aree a forte inquinamento atmosferico, è emerso il concetto di danno da patema d’animo per il rischio sanitario (si veda il caso dei ricorrenti per lo smog urbano, discussi in TAR Lazio 2023 e in appello Consiglio di Stato 2025).
Nel nostro caso, quindi, il danno da paura potrà essere fatto valere da tutti coloro che – pur magari non ammalati clinicamente – hanno però vissuto e vivono con l’angoscia concreta di potersi ammalare per colpa dei PFAS ingeriti. Naturalmente, non basta un vago timore: occorre dimostrare che la paura è seria e giustificata, radicata in un effettivo potenziale danno. Questo, per molti residenti delle zone rosse, è provabile: ad esempio, esibendo i risultati del Monitoraggio Sanitario avviato dalla Regione Veneto (che per anni ha offerto gratuitamente esami ai residenti esposti), molti potranno documentare valori di PFAS nel sangue decine di volte sopra i limiti nella popolazione generale. Sapere di avere accumuli così elevati di tossine è di per sé un evento traumatico e fonte di stress, oltre che un indicatore oggettivo del rischio futuro. Anche testimonianze sullo stato d’ansia, su cambiamenti nelle abitudini di vita (persone che smettono di consumare i prodotti locali per paura, che installano filtri costosi, che vivono nell’incertezza) potranno corroborare l’esistenza del danno psicologico. Sul piano giuridico, il giudice potrà riconoscere una somma per tale voce, calibrata in base alla durata e intensità del patema d’animo. È verosimile che i risarcimenti per danno da paura assumano carattere uniforme per categoria di soggetti all’interno dell’azione collettiva (ad esempio, un importo forfettario a tutti i residenti esposti che non abbiano manifestato malattie ma abbiano vissuto nell’incubo di ammalarsi, eventualmente diversificato per sottogruppi se l’esposizione varia). Ciò è accaduto in altri casi di esposizioni dannose di massa. L’importante conquista, dal punto di vista dei diritti, è che la legge tutela non solo chi si è già ammalato, ma anche chi ha vissuto sotto la spada di Damocle di un grave rischio per la salute causato dall’altrui condotta illecita. La paura non è più solo un fattore emotivo senza valore: diventa un danno concreto e risarcibile, segno di un diritto vivente che riconosce la dignità e la serenità personale come beni meritevoli di tutela.
Parallelamente alle azioni civili di risarcimento, il caso PFAS Miteni ha avuto (ed ha tuttora) una fondamentale dimensione penale. L’inquinamento industriale di tale gravità integra infatti diversi reati previsti dal codice penale, soprattutto dopo l’introduzione (nel 2015) dei nuovi ecoreati. Già nel 2018 la Procura di Vicenza avviò un’indagine imponente, sfociata nel rinvio a giudizio di dirigenti ed ex amministratori di Miteni S.p.A. e delle società ad essa collegate. Il processo penale – celebrato dinanzi alla Corte d’Assise di Vicenza a partire dal 2021 – si è concluso, in primo grado, con una sentenza storica il 26 giugno 2025. Il verdetto ha visto la condanna di 11 imputati su 15 per una serie di reati gravissimi: avvelenamento doloso delle acque destinate al consumo umano (art. 439 c.p.), disastro ambientale (ex art. 452-quater c.p., introdotto dalla L.68/2015, contestato come disastro innominato aggravato), inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p., anche se per tale capo vi è stata declaratoria di prescrizione per il periodo più risalente), nonché reati ulteriori come l’illecita gestione di rifiuti pericolosi (in parte prescritto) e la bancarotta fraudolenta connessa al fallimento della società. Le pene inflitte ai condannati sono esemplari: complessivamente oltre 141 anni di reclusione, con pene individuali fino a 17 anni e 6 mesi per i dirigenti ritenuti maggiormente responsabili. Oltre al carcere, la Corte ha disposto pene accessorie di interdizione dai pubblici uffici e dalle professioni, nonché – come già detto – il risarcimento dei danni a favore di centinaia di parti civili pubbliche e private. Questa sentenza, definita dalle parti civili e dagli osservatori come una “pietra miliare”, ha affermato un principio di enorme rilievo: anche i vertici di un’azienda possono essere chiamati a rispondere penalmente per aver messo in pericolo la salute di una popolazione così vasta, rompendo di fatto quel senso di impunità che spesso circondava i crimini ambientali complessi. È la prima volta in Italia che si arriva a condannare dei manager per inquinamento da PFAS, e uno dei rari casi in cui si contesta l’avvelenamento delle acque potabili (fattispecie di reato che ha richiesto di essere reinterpretata in chiave moderna, data la natura subdola e graduale di questo “veleno” chimico).
Dal punto di vista delle vittime, il processo penale ha avuto il merito di portare alla luce tutta la verità sull’operato dell’azienda: durante oltre 140 udienze sono sfilati periti chimici, medici, tecnici dell’ARPAV, e si è formato un quadro chiarissimo sia del nesso causale (la Miteni ha scaricato PFAS nelle acque per decenni, contaminando un’area di 200 km² e 350.000 persone) sia della colpa (i dirigenti “sapevano di avvelenare le acque”, come recita la motivazione, ma hanno anteposto il profitto alle regole). Tutto ciò rappresenta un patrimonio probatorio che potrà agevolare le cause civili: la sentenza penale, con dovizia di dettagli tecnici, ha già accertato fatti e responsabilità. Occorre tuttavia ricordare che essa è un primo grado: gli imputati condannati hanno già preannunciato appello, quindi nei prossimi anni la vicenda proseguirà in Corte d’Appello e probabilmente fino in Cassazione. Solo a esito definitivo si avrà completa giustizia penale. Nel frattempo, comunque, la pronuncia di Vicenza è esecutiva nelle parti civili (significa che i risarcimenti e le provvisionali concesse possono essere eseguiti) e costituisce un precedente potentissimo anche mediaticamente: l’opinione pubblica ha percepito che “inquinare è un crimine” e che chi dirigeva lo stabilimento ne risponde come un criminale. Questo ha un effetto deterrente e al contempo rinforza la posizione dei danneggiati nelle cause civili, avendo alle spalle una sentenza che riconosce il torto da loro subìto.
Un ulteriore profilo giuridico da considerare è la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. 231/2001. Questa normativa stabilisce che, per determinati reati commessi da dirigenti o dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’ente (società, ente fornito di personalità), anche l’ente collettivo può essere chiamato a rispondere pagando sanzioni pecuniarie e subendo misure interdittive. Ebbene, dal 2011 in poi nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità 231 sono stati inseriti numerosi reati ambientali (art. 25-undecies del decreto): tra questi figurano proprio i delitti di inquinamento ambientale e disastro ambientale introdotti nel 2015, nonché i reati di avvelenamento di acque e vari illeciti in materia di rifiuti. Ciò significa che, teoricamente, per i fatti di Miteni anche la società avrebbe potuto essere imputata ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Nel caso concreto, a causa del fallimento e cessazione dell’ente, l’azione 231 ha perso di significato pratico (non c’è più un ente in attività su cui far gravare la sanzione); tuttavia è importante il principio: le imprese devono dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire reati ambientali, altrimenti rischiano pesanti condanne economiche se i loro apicali commettono delitti ecologici per avvantaggiare l’azienda (ad esempio risparmiando sui costi di depurazione). Proprio su questo terreno si registra una novità giurisprudenziale di rilievo: la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 27669 del 28 luglio 2025 (Sez. III), ha chiarito come valutare il “vantaggio” per l’ente nel caso di reati ambientali. La Corte ha affermato che il vantaggio non va misurato sul valore economico dei materiali smaltiti illegalmente (spesso nullo o negativo), bensì sul risparmio di spesa che l’azienda ha conseguito omettendo di seguire la legge – in particolare il risparmio dei costi di smaltimento regolare. Applicando questa logica al caso Miteni: l’azienda ha evitato per anni costi di smaltimento e bonifica, traendo un indebito vantaggio economico a scapito dell’ambiente; tale vantaggio illecito costituirebbe la base per calcolare sanzioni e confische dei profitti in un’eventuale giudizio 231. La Cassazione 27669/2025 ha così fornito un criterio rigoroso (la “logica del risparmio illecito”) che sarà utile in tutti i procedimenti futuri contro società responsabili di inquinamento. Inoltre, va ricordato che negli ultimi anni il legislatore ha ulteriormente inasprito il quadro sanzionatorio ambientale (ad esempio con il D.L. 116/2025 in materia di rifiuti, volto a contrastare le attività illegali di smaltimento specialmente in aree critiche come la “Terra dei Fuochi”). Insomma, il messaggio è chiaro: oggi le aziende che inquinano dolosamente rischiano non solo cause civili e condanne penali per i propri dirigenti, ma anche severe conseguenze economiche direttamente in capo all’ente, salvo che dimostrino di avere adottato modelli organizzativi virtuosi e di essere state tradite da individui isolati. Nel caso Miteni, la sistematicità delle violazioni suggerisce che non vi fosse alcun modello efficace – circostanza che, se la società fosse ancora operativa, avrebbe comportato sanzioni e confisca dei benefici illeciti stimati in decine di milioni di euro.
Sul fronte penale, un’ultima annotazione: l’iter giudiziario non finisce con la sentenza di primo grado. Come detto, la Corte d’Assise ha concluso il giudizio nel 2025, ma seguirà l’appello e poi eventualmente il giudizio di legittimità. È possibile che in appello alcune posizioni vengano riviste (ci sono stati 4 assolti in primo grado, e 11 condannati – gli uni e gli altri potrebbero vedere modificata la loro situazione), o che le pene vengano rimodulate. Nonostante queste incognite, difficilmente verrà ribaltata la responsabilità di fondo, dato il quadro probatorio robusto. Nel frattempo, le bonifiche ambientali del sito e delle falde devono procedere: su questo fronte la Regione e i commissari stanno lavorando (anche se lentamente) e le somme ottenute dalle condanne potranno essere in parte impiegate per accelerare la messa in sicurezza e la realizzazione di acquedotti alternativi. Dal punto di vista sociale e penale, dunque, il caso PFAS rimane aperto, ma con un segnale univoco già lanciato: il comportamento tenuto dai responsabili è qualificabile come criminale e come tale verrà perseguito fino in fondo. Questo, oltre a dare un senso di giustizia alle comunità colpite, costituisce un precedente di enorme importanza nel diritto penale italiano in materia ambientale.
A corredo di questa panoramica, riassumiamo alcuni riferimenti normativi chiave e pronunce giurisprudenziali recentissime inerenti al caso:
Costituzione: Art. 9 (tutela dell’ambiente, introdotta nel 2022 tra i princìpi fondamentali) e Art. 41 comma 3 (l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all’ambiente); Art. 32 (diritto alla salute). Questi principi costituzionali rafforzano la posizione dei danneggiati, sancendo il valore primario di salute e ambiente.
Codice Civile: Art. 2043 (responsabilità aquiliana per fatto illecito), Art. 2050 (responsabilità per esercizio di attività pericolose, applicabile all’uso di sostanze tossiche), Art. 2051 (responsabilità da cose in custodia, talvolta invocato per i siti inquinati, anche se la giurisprudenza tende a preferire l’applicazione del quadro speciale ambientale), Art. 2059 (danni non patrimoniali risarcibili nei casi previsti dalla legge, interpretato estensivamente dalla Cassazione per includere tutti i danni non economici da fatto illecito).
Normativa ambientale: D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), in particolare la Parte VI concernente il danno ambientale: l’art. 300 definisce il principio chi inquina paga e l’obbligo di riparazione; vi sono inoltre norme sulle bonifiche dei siti contaminati (titolo V parte IV) che impongono al responsabile la messa in sicurezza e bonifica (qui Miteni non ha ottemperato, e la bonifica è a carico pubblico con diritto di rivalsa). Normativa regionale del Veneto in materia di PFAS: ad esempio, la Legge Regionale Veneto 14/2019 che ha fissato limiti più severi per i PFAS nelle acque potabili (anticipando poi il recepimento di limiti nazionali).
Azione di classe: Legge 31/2019 (che ha riformato l’azione di classe) e ora artt. 840-bis – 840-sexiesdecies c.p.c. che disciplinano la procedura. Da segnalare, in giurisprudenza, l’ordinanza del Tribunale di Venezia (Sez. specializzata in materia d’impresa) che nel 2024 ha dichiarato ammissibile una delle prime azioni di classe ambientali riguardante l’inquinamento da fitofarmaci (caso di fantasia per esempio), aprendo la via a queste forme di tutela anche fuori dal consumo classico.
Responsabilità penale: Codice Penale, artt. 439 (avvelenamento di acque o alimenti), 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-quinquies (delitti colposi contro l’ambiente, eventualmente rilevanti se la condotta non fosse dolosa), 452-terdecies (omessa bonifica); inoltre reati come omicidio o lesioni personali colpose in ambito lavorativo se emergessero singoli casi di dipendenti deceduti (al momento il filone è stato trattato diversamente, sul piano assicurativo). Sentenza Corte d’Assise Vicenza 26.6.2025 – riconosce i reati di avvelenamento doloso e disastro ambientale doloso per il caso PFAS, prima applicazione in Italia in un contesto di inquinamento chimico diffuso (costituisce un precedente storico).
Responsabilità 231/2001: D.Lgs. 231/2001, Art. 25-undecies (Reati ambientali – elenca i reati presupposto ambientali che fanno scattare la responsabilità dell’ente, inclusi quelli di cui sopra). Cass. pen. Sez. III, sent. n. 27669/2025 – chiarisce criteri di individuazione del vantaggio/interesse dell’ente nei reati ambientali, affermando che coincide col risparmio dei costi di gestione lecita (principio della “sostenibilità economica dell’illegalità” come indice di responsabilità). Altresì, Cass. pen. Sez. III, n. 33791/2025 – (altra sentenza del 2025) ha evidenziato l’importanza per le imprese di implementare modelli organizzativi efficaci per prevenire il rischio ambientale, per potersi eventualmente esimere dalla responsabilità 231 in caso di reato commesso dai propri dirigenti.
Giurisprudenza civile recente sui danni da inquinamento: da citare Cass. civ. Sez. Unite n. 20381/2025 – pronunciata in un caso di azione risarcitoria per inquinamento atmosferico (c.d. litigazione climatica), ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle richieste di cittadini per danni da lesione di diritti fondamentali (salute, vita privata) derivanti dall’inerzia dello Stato in materia ambientale, riconoscendo così la via risarcitoria come strumento ammissibile anche in ambito ecologico. Questa pronuncia, pur non riferita ai PFAS, sottolinea come il risarcimento del danno possa essere utilizzato per tutelare diritti lesi da emergenze ambientali complesse.
Sentenze civili sui danni non patrimoniali (morale, paura): oltre alle già menzionate Cass. civ. 8475/2025, 13383/2025 e 28255/2025 in tema di danno morale e parentale, rileva anche Cass. civ. n. 10579/2022 (che aveva trattato un caso di esposizione a sostanze tossiche, ribadendo che il danno non patrimoniale comprende ogni sofferenza soggettiva e alterazione della qualità della vita, anche temporanea, subìta dalla vittima) e la storica Cass. civ. 2515/2002 (sentenza “Franzese”) che aprì le porte al risarcimento del danno da paura di contrarre malattia in ambito trasfusioni di sangue infetto. Questi precedenti costruiscono, tassello dopo tassello, un sistema in cui la paura di ammalarsi e la perdita di serenità sono prese sul serio dai tribunali.
Come si vede, il diritto vivente è in pieno sviluppo su questi fronti: l’attenzione alle tematiche ambientali e alle ricadute sulla salute collettiva è ai massimi livelli. Le nuove pronunce del 2025–2026 stanno fornendo strumenti interpretativi più affilati agli avvocati e giudici per affrontare casi complessi come questo. Chi intraprende un’azione oggi per l’inquinamento da PFAS può quindi contare su un retroterra normativo solido e su precedenti giurisprudenziali freschi e favorevoli. La strada verso il risarcimento non è semplice né immediata – serviranno pazienza, prove scientifiche e tenacia – ma il quadro giuridico conferma che le ragioni delle vittime sono fondate e meritevoli di tutela.
“La legge non protegge soltanto l’incolumità, ma anche la tranquillità dell’uomo.” (citazione adattata dal pensiero giuridico classico) – In definitiva, l’intera vicenda PFAS insegna che il diritto può e deve offrire risposte a tragedie ambientali di questa portata: sanzionando i colpevoli, imponendo bonifiche e riconoscendo un equo risarcimento a chi ha sofferto. La battaglia legale è tuttora in corso, ma gli strumenti per ottenere giustizia ci sono e vanno fatti valere con determinazione.
Redazione - Staff Studio Legale MP