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Misure protettive nella crisi d’impresa: equilibrio tra tutela e risanamento - Studio Legale MP - Verona

Composizione negoziata, protezione dell’impresa e ruolo del tribunale – Un’analisi tecnica delle misure protettive ex CCII, tra funzione temporanea di tutela del patrimonio, intervento del tribunale nella conferma e modulazione, divieti su garanzie pubbliche e compensazioni bancarie, rilascio del DURC per garantire continuità aziendale, bilanciamento degli interessi in gioco e ultime novità normative e giurisprudenziali.

 

Funzione e presupposti delle misure protettive nella composizione negoziata

Le misure protettive previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) sono strumenti temporanei volti a evitare la dispersione del valore aziendale durante le trattative di risanamento. In ambito di composizione negoziata della crisi, l’imprenditore in difficoltà può richiedere con l’istanza di nomina dell’esperto (o con istanza successiva) l’applicazione di misure protettive sul patrimonio, nonché eventuali misure cautelari necessarie a condurre a termine le trattative. La funzione primaria di queste misure è congelare temporaneamente le azioni dei creditori, creando uno spazio protetto entro cui l’impresa possa negoziare soluzioni di ristrutturazione senza il timore di iniziative esecutive individuali o azioni cautelari pregiudizievoli. In pratica, dalla pubblicazione della richiesta di misure protettive nel Registro delle Imprese, i creditori non possono acquisire nuove garanzie né avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti destinati all’attività d’impresa. Inoltre, per legge, non può essere dichiarato il fallimento (liquidazione giudiziale) dell’imprenditore durante la vigenza delle misure protettive e delle trattative in corso.

I presupposti per ottenere queste misure sono delineati dagli artt. 18–19 CCII e mirano a garantire che l’accesso alla protezione sia giustificato dalla effettiva prospettiva di risanamento. L’imprenditore deve infatti presentare un ricorso tempestivo al tribunale competente (il giorno stesso della pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto) chiedendo la conferma o la modifica delle misure protettive. Al ricorso vanno allegati documenti fondamentali: ultimi tre bilanci (o dichiarazioni fiscali equivalenti), situazione patrimoniale-finanziaria aggiornata (non oltre 60 giorni), elenco dei creditori principali, un progetto di piano di risanamento con piano finanziario semestrale e un prospetto delle iniziative di ristrutturazione, nonché una dichiarazione attestante che l’impresa “può essere risanata” secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Quest’ultimo elemento equivale a un’autocertificazione sulla fattibilità prospettica del risanamento ed è cruciale: serve a filtrare le imprese che abbiano concrete possibilità di recupero, evitando un uso strumentale delle protezioni. Inoltre, deve risultare l’accettazione dell’esperto indipendente nominato, figura chiave che accompagnerà le trattative.

In sintesi, le misure protettive hanno la funzione di tutelare l’azienda in crisi nel breve periodo, prevenendo iniziative individuali che potrebbero comprometterne irreversibilmente la continuità, mentre si cerca una soluzione concordata. Il legislatore ne ha predeterminato il contenuto tipico: sospensione delle azioni esecutive e cautelari, blocco delle nuove prelazioni non concordate e divieto di dichiarare lo stato d’insolvenza. Tali effetti operano erga omnes (verso tutti i creditori) e in modo automatico dalla pubblicazione, purché poi intervenga la conferma giudiziale. Questo impianto normativo riflette un preciso equilibrio: da un lato, dare respiro all’imprenditore per perseguire il risanamento; dall’altro, evitare che i creditori siano compressi oltre misura e a tempo indeterminato. Proprio per questo, la legge impone un limite temporale rigoroso alle misure protettive, come si vedrà più avanti.

Ruolo del tribunale nella conferma e modulazione delle misure protettive

Il tribunale ha un ruolo centrale di controllo e modulazione delle misure protettive richieste dall’imprenditore. In base all’art. 19 CCII, entro pochi giorni dalla pubblicazione dell’istanza viene designato un giudice che convoca l’imprenditore, l’esperto e gli eventuali creditori interessati a un’udienza (nel rispetto del contraddittorio) per valutare la conferma delle misure. Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti prima facie: la completezza della documentazione presentata, la tempestività degli adempimenti formali (es. iscrizione dell’istanza nel registro imprese), nonché la credibilità del percorso di risanamento prospettato. Un elemento importante è il parere dell’esperto indipendente: se l’esperto nominato esprime valutazione positiva circa le prospettive di risanamento e sull’utilità delle misure protettive richieste, ciò costituisce un forte indicatore a favore della conferma.

In sede di udienza, il tribunale può decidere di confermare integralmente, modificare, subordinare o revocare le misure protettive inizialmente attivate. La legge gli attribuisce il potere di adattare le misure alle esigenze del caso concreto (“conferma o modifica” ex art. 19 CCII), garantendo un intervento flessibile ma sempre finalizzato ad assicurare il buon esito delle trattative. In pratica, il giudice può confermare i divieti generali (sospensione azioni esecutive, ecc.), ma anche introdurre limitazioni o esclusioni mirate, oppure accompagnare le misure protettive con provvedimenti cautelari specifici per tutelare aspetti particolari del patrimonio o dell’impresa.

Un esempio illuminante di modulazione giudiziale è offerto dal Tribunale di Genova (Sez. VII Civile) in un caso del 2025: qui il giudice, riscontrati i presupposti e il parere favorevole dell’esperto, ha confermato la sospensione di tutte le azioni esecutive e cautelari verso la società e ha vietato ai creditori di escutere le garanzie (fideiussioni e garanzie concesse) a supporto dei crediti. Tuttavia, ha calibrato la misura escludendo dalla protezione le garanzie relative a un particolare creditore (il Gestore dei Mercati Energetici – GME), tutelato da una normativa speciale di settore, ritenendo in quel caso prevalente la disciplina speciale. Inoltre, nello stesso provvedimento, il tribunale ha esteso le misure protettive in via cautelare anche al patrimonio di un soggetto garante (un terzo che si era detto disposto a fornire finanza esterna per salvare l’azienda), riconoscendo che tale apporto era potenzialmente decisivo per il risanamento. Questa estensione al garante rappresenta un’innovazione importante: proteggere temporaneamente anche il garante da azioni dei creditori può incentivarlo a erogare la nuova finanza, a beneficio dell’impresa. Il giudice genovese, però, ha limitato temporalmente questa protezione aggiuntiva, concedendola solo per 40 giorni e fissando un’ulteriore udienza di verifica, al fine di monitorare l’effettivo impegno del garante e la concretizzazione del finanziamento promesso.

Da questo esempio si evince come il tribunale possa “modellare” le misure protettive e cautelari sulle peculiarità del caso: confermando ciò che è strumentale al risanamento, escludendo ciò che collide con norme imperative o interessi di rango superiore, e introducendo condizioni o limiti temporali per garantire il corretto bilanciamento degli interessi. Il controllo giudiziale serve a evitare abusi (ad es. richieste di protezione immotivate o dilatorie) e ad assicurare che le misure restino proporzionate. La durata stessa delle misure è determinata dal giudice in sede di conferma: per la composizione negoziata il CCII prevede una durata iniziale da 30 fino a 120 giorni, prorogabile solo in presenza di significativi progressi nelle trattative e a condizione di non arrecare pregiudizio eccessivo ai creditori. Il limite massimo complessivo è fissato in 240 giorni (circa 8 mesi), eventualmente estensibili fino a 12 mesi totali tenendo conto di proroghe o rinnovi non consecutivi. Oltre tali termini, la protezione non può protrarsi, salvo che l’imprenditore acceda a una procedura concorsuale formale (es. concordato preventivo), dove scatteranno altre regole di tutela.

La giurisprudenza recente ha sottolineato proprio la necessità di rispettare questo limite temporale come elemento di equilibrio. Ad esempio, il Tribunale di Trieste ha chiarito che le misure protettive “standard” (erga omnes) non possono durare oltre 240 giorni, e che è inammissibile usare provvedimenti cautelari per prorogarne surrettiziamente gli effetti oltre tale termine, pena l’aggiramento della disciplina speciale del codice. In tale decisione (decreto 11 dicembre 2025), il tribunale ha ribadito che i 240 giorni rappresentano una scelta legislativa precisa di bilanciamento tra l’esigenza di facilitare il risanamento e quella di non comprimere indefinitamente i diritti dei creditori. Di conseguenza, una volta esaurito il periodo massimo, non è ammesso reiterare di fatto le stesse protezioni attraverso misure cautelari analoghe. Questo orientamento rigoroso tutela i creditori da dilazioni eccessive. Tuttavia, altri giudici hanno interpretato la norma con maggior flessibilità: il Tribunale di Lanciano (decreto 17 ottobre 2025) ha ritenuto coerente col sistema che, scadute le misure protettive generali, possano essere concesse misure cautelari mirate verso specifici creditori, senza che ciò costituisca un’elusione, purché complessivamente non si superi il tetto di 12 mesi fissato dal Codice e non si leda ulteriormente la posizione dei creditori rispetto a uno scenario di liquidazione alternativa. In sostanza, Lanciano ha ammesso una protezione “selettiva” prolungata verso alcuni creditori particolarmente critici, se necessario a chiudere le trattative, a patto che i creditori non vengano pregiudicati in modo maggiore di quanto subirebbero in caso di insolvenza e procedura liquidatoria. Queste differenti pronunce evidenziano come il ruolo del tribunale sia anche quello di interprete del giusto equilibrio, bilanciando caso per caso la prosecuzione delle trattative con la tutela dei diritti dei creditori.

Divieto di escussione delle garanzie pubbliche (Mediocredito Centrale) e private

Una misura spesso richiesta nell’ambito delle composizioni negoziate è il divieto di escussione delle garanzie prestate a favore dei creditori, in particolare delle garanzie pubbliche come quella del Mediocredito Centrale (MCC) su finanziamenti bancari alle PMI. Quando l’impresa in crisi ha ottenuto prestiti assistiti da garanzia statale (Fondo PMI gestito da MCC o garanzie SACE), c’è il rischio che, in pendenza delle trattative, la banca creditrice attivi la garanzia per incassare dall’ente pubblico l’importo garantito. Ciò avrebbe due effetti negativi immediati: altererebbe la parità di trattamento tra creditori, avvantaggiando chi escute prima degli altri, e creerebbe un nuovo creditore privilegiato (lo Stato tramite MCC, subentrante ex lege nei diritti della banca pagata, con “super-privilegio” sul rimborso) che andrebbe a aggravare il passivo dell’impresa. Entrambi gli effetti possono compromettere le trattative in corso, disincentivando i creditori dall’attendere l’esito del piano di risanamento e riducendo le risorse disponibili per soddisfarli.

Per queste ragioni, la giurisprudenza ha riconosciuto come meritevole di tutela la sospensione dell’escussione di qualsiasi garanzia durante la composizione negoziata. Ad esempio, il Tribunale di Vicenza (ordinanza 23 luglio 2025, G.D. Limitone) ha concesso in via cautelare l’inibitoria temporanea alla banca creditrice di escutere la garanzia MCC relativa ai finanziamenti concessi all’impresa ricorrente. In quella sede il giudice ha motivato che, analogamente alla sospensione dei pagamenti ai creditori (ritenuta ammissibile come misura cautelare atipica finalizzata a reperire liquidità per il risanamento), il blocco dell’escussione di una garanzia – inclusa quella pubblica – è funzionale al buon esito della composizione negoziata. La misura evita, da un lato, di alterare lo status quo tra i creditori (impedendo che chi escute ottenga un soddisfacimento anticipato rispetto agli altri) e, dall’altro, impedisce il consolidamento definitivo del privilegio iper-garantito in capo a MCC, evento che potrebbe pregiudicare la par condicio e le possibilità di accordo. In termini pratici, durante il periodo protetto, la banca non potrà chiamare la garanzia statale; dovrà partecipare alle trattative come gli altri creditori, sapendo che, in caso di accordo di ristrutturazione o altro strumento, anche il suo credito sarà trattato secondo le proposte formulate (ad esempio con una percentuale di pagamento concordata).

È importante notare che il divieto di escussione non pregiudica definitivamente i diritti del garante pubblico: si tratta di un differimento temporaneo. Se la composizione negoziata sfocia poi in un concorso formale (concordato, liquidazione giudiziale, ecc.), il creditore potrà eventualmente attivare la garanzia in quella sede o all’esito del tentativo di risanamento fallito. Nel frattempo, però, il congelamento tutela la massa dei creditori e preserva le risorse finanziarie dell’impresa per soluzioni concordate. La diffusione di questa prassi cautelare è testimoniata da più pronunce: oltre Vicenza, si segnalano Tribunale di Genova 17 febbraio 2025 e 19 settembre 2025, Tribunale di Bologna 22 settembre 2025, tra altri, che in casi concreti hanno vietato ai creditori beneficiari di garanzie pubbliche di attivarle durante le trattative. Ad esempio, nel decreto del Tribunale di Genova 19 settembre 2025 (caso RG 5531/2024) è stato espressamente inibito alle banche creditrici l’avvio delle procedure di escussione delle garanzie statali MCC, ravvisando il periculum che tale escussione avrebbe comportato per il buon esito delle trattative e per la possibilità stessa di risanare l’impresa. Il tribunale genovese ha condiviso l’analisi dell’esperto che evidenziava come l’attivazione della garanzia durante le trattative avrebbe creato un creditore privilegiato difficilmente trattabile (MCC) e distolto risorse dai creditori originari, minando la continuità aziendale e l’equilibrio negoziale.

Vale la pena sottolineare che alcune decisioni hanno valutato superflua la misura cautelare di divieto di escussione laddove la posizione del garante pubblico sia già tutelata nell’ambito di una proposta concreta ai creditori. In ogni caso, l’orientamento prevalente nel 2025 è stato favorevole a concedere questo tipo di tutela. Si configura quindi un principio: nel contesto della composizione negoziata, i creditori garantiti da enti pubblici non possono escutere le garanzie fino alla conclusione delle trattative, salvo diversa disposizione del giudice, dovendo anch’essi rispettare la sospensione collettiva e la standstill negoziale imposta a tutti gli altri.

Divieto di compensazione bancaria tra saldi attivi e passivi

Un ulteriore aspetto critico durante la crisi d’impresa è la gestione dei rapporti bancari in essere, in particolare la possibilità che le banche compensino automaticamente i propri crediti con le disponibilità liquide dell’azienda. Si pensi al caso in cui l’impresa abbia un conto corrente attivo (con saldo positivo) presso una banca e, al contempo, un debito verso la stessa banca (ad es. per un altro conto in rosso, un fido utilizzato o le rate di un mutuo in scadenza): in situazioni ordinarie, la banca può operare compensazione tra le somme, trattenendo il denaro disponibile per estinguere (in tutto o in parte) il suo credito. Durante la composizione negoziata, una simile operazione sarebbe equiparabile a un pagamento preferenziale a favore di quel creditore, in contrasto con lo spirito della par condicio e con il blocco delle azioni esecutive.

Perciò, spesso l’imprenditore richiede e il tribunale dispone, tra le misure cautelari, il divieto per le banche di operare compensazioni tra crediti e debiti durante il periodo protetto. In pratica, viene inibito all’istituto di credito di estinguere unilateralmente i propri crediti utilizzando le liquidità che affluiscono sui conti aziendali, proprio al fine di garantire che tali liquidità restino disponibili all’impresa per la gestione corrente e per le trattative in corso. Questa misura è considerata funzionale a evitare disparità di trattamento tra creditori e a impedire che una banca si soddisfi integralmente da sola mentre è in atto la moratoria negoziata. Il Tribunale di Parma, in una sentenza del 26 maggio 2024 molto citata, ha affermato un principio guida: nell’ambito delle misure a sostegno della composizione negoziata può rientrare l’inibitoria delle clausole contrattuali o pratiche bancarie di compensazione tra esposizioni pregresse e nuove disponibilità di cassa, quando ciò sia necessario a favorire l’andamento delle trattative e il risanamento dell’impresa. In altri termini, congelare il meccanismo di compensazione – che altrimenti avverrebbe automaticamente con ogni versamento sul conto – costituisce una sorta di “cristallizzazione del passivo” temporanea: il debito della banca rimane, ma la banca non può ridurlo drenando le risorse in entrata, dovendo attendere l’esito della composizione negoziata per far valere le proprie ragioni come gli altri creditori. Restano ovviamente fatte salve le prerogative della banca sul suo credito, che potrà esercitare successivamente (ad esempio nell’ambito di un eventuale concordato o liquidazione se la composizione fallisce, oppure secondo quanto verrà pattuito in un accordo). Nel frattempo, però, l’impresa beneficia della liquidità generata dalla propria attività, potendola impiegare per la continuità aziendale (pagamento fornitori strategici, stipendi, costi essenziali) e per massimizzare le chance di risanamento.

La prassi giudiziaria nel 2025 conferma l’ammissibilità del divieto di compensazione come misura cautelare atipica, complementare alle misure protettive. Il già citato decreto del Tribunale di Genova del 19 settembre 2025 includeva tra le richieste accolte proprio il divieto, per alcune banche specificamente indicate, di compensare i saldi attivi di conto corrente con i saldi passivi o con le rate dei finanziamenti in scadenza durante le trattative. Nella motivazione, il giudice genovese ha richiamato il principio espresso dal Tribunale di Parma, ritenendolo perfettamente calzante: l’esigenza è impedire che la banca si soddisfi ipso facto con le nuove liquidità, garantendo così la par condicio creditorum pendente negotiatione. In sostanza, tutti i creditori – comprese le banche – devono attendere e concorrere secondo l’esito delle trattative; nessuno può farsi giustizia da sé appropriandosi di risorse aziendali prima del tempo. Questa misura assume rilievo pratico soprattutto per imprese che continuano a operare durante la crisi (quindi incassano pagamenti dai clienti su conti bancari): evitare la sottrazione immediata di tali incassi da parte della banca consente all’impresa di disporne per proseguire l’attività e portare avanti il piano di risanamento, a beneficio di tutti i creditori (in prospettiva).

Va evidenziato che il divieto di compensazione opera limitatamente al periodo delle trattative protette e riguarda le compensazioni unilaterali operate dalla banca. Ciò non impedisce all’impresa e alla banca di addivenire ad accordi concordati (ad esempio, un utilizzo controllato delle somme per pagare parte del debito bancario, se funzionale al piano): infatti la stessa norma (art. 18 CCII) consente nuove garanzie o adempimenti se concordati con l’imprenditore. Il divieto mira a vietare le azioni unilaterali pregiudizievoli, non gli accordi negoziati. In conclusione, anche questa misura cautelare rientra tra quelle ormai consolidate nei provvedimenti dei tribunali: serve a mantenere integro il patrimonio liquidatorio e finanziario dell’impresa durante la composizione negoziata, evitando che uno dei creditori (la banca) si soddisfi anticipatamente in danno degli altri. Ciò rafforza la fiducia degli altri creditori nel processo, sapendo che nessuno “scapperà avanti” incassando più di quanto eventualmente concordato.

Rilascio del DURC come misura funzionale alla continuità aziendale

Uno dei temi più discussi e innovativi emersi nella prassi recente riguarda il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in pendenza di composizione negoziata, anche quando l’impresa non sia in regola con i pagamenti contributivi pregressi. Il DURC è indispensabile per poter partecipare a gare d’appalto pubbliche, stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e incassare pagamenti per lavori eseguiti per enti pubblici. In situazione di crisi, però, l’impresa spesso accumula debiti contributivi o previdenziali, perdendo così la regolarità richiesta per ottenere il DURC. Ciò può creare un circolo vizioso: l’azienda, priva di DURC, non può ottenere nuovi lavori né riscuotere crediti da cantieri già completati, e questo aggrava ulteriormente la sua crisi di liquidità, compromettendo la continuità aziendale e le prospettive di risanamento.

Nel contesto della composizione negoziata, alcuni tribunali hanno affrontato il problema chiedendosi se sia possibile, come misura cautelare ex art. 19 CCII, ordinare o comunque consentire il rilascio di un DURC “provvisorio” nonostante l’irregolarità contributiva, ritenendo ciò strumentale al buon esito delle trattative. La questione è delicata perché tocca norme di legge di carattere pubblico: normalmente gli enti previdenziali (es. INPS, Casse edili) possono rilasciare il DURC solo in caso di integrale regolarità nei versamenti, salvo specifiche previsioni (ad esempio, se c’è una sospensione legislativa dei pagamenti).

La giurisprudenza del 2025 si è divisa su questo tema. Un orientamento più rigoroso (capeggiato dal Tribunale di Roma) nega tale possibilità, sostenendo che le misure cautelari non possono tradursi in un aggiramento delle norme di legge vigenti in materia di contribuzione. In un decreto del Tribunale di Roma del 23 settembre 2025, i giudici capitolini hanno respinto la richiesta di ordinare all’INPS il rilascio del DURC in mancanza di regolarità contributiva, pur riconoscendo che la mancanza del DURC avrebbe gravemente ostacolato la continuità aziendale della ricorrente (impossibilitata a partecipare a nuove gare e a incassare crediti per appalti eseguiti). La motivazione del diniego si fonda su due argomenti principali: in primo luogo, le misure cautelari della composizione negoziata devono sì essere funzionali alle trattative, ma non possono spingersi fino a eludere esplicitamente una norma di legge (in questo caso, le disposizioni che richiedono la regolarità contributiva per il DURC). Ammettere il contrario equivarrebbe a conferire alle misure una “licenza di derogare” all’ordinamento, cosa incompatibile con la loro natura e con il requisito del fumus boni iuris. In secondo luogo, i giudici romani hanno rilevato che la composizione negoziata, a differenza delle procedure concorsuali, non prevede per legge la sospensione dei pagamenti dei debiti anteriori; pertanto non si applica la norma (art. 3, co. 2, lett. b) DM 30/1/2015) che consente comunque il DURC in caso di sospensione legislativa dei versamenti. In sostanza, secondo questo orientamento, non essendo la CNC equiparabile a una procedura concorsuale “protetta” quanto a divieto di pagamenti, non vi è base legale per considerare regolare un’azienda che in realtà ha contributi scoperti. Il Tribunale di Roma, dunque, ha concluso (in linea con precedenti simili, es. Tribunale di Napoli, 19 giugno 2024) che non si può ottenere un DURC tramite provvedimento cautelare se ciò significa di fatto disapplicare una norma imperativa di legge, anche se tale disapplicazione sarebbe utile al buon esito delle trattative.

Di diverso avviso è un secondo orientamento, più flessibile, affermatosi in altre sedi. Il Tribunale di Milano con un decreto pionieristico del 24 gennaio 2025 aveva aperto la strada, ritenendo che il giudice della composizione negoziata possa intervenire per facilitare il rilascio del DURC, considerando che nei futuri scenari di regolazione della crisi (concordati, accordi) è ammesso il pagamento parziale e dilazionato dei debiti contributivi. Su questa scia si è posto il Tribunale di Genova (decreto 19 settembre 2025), il quale – nel caso citato in apertura – ha adottato un approccio pragmatico: ha giudicato decisiva l’importanza del DURC ai fini della continuità aziendale e dunque della riuscita delle trattative, soprattutto in un caso in cui la ricorrente evidenziava che senza DURC non avrebbe potuto né incassare crediti per appalti già svolti né acquisire nuove commesse. Inoltre, nel caso genovese l’INPS (ente competente al rilascio) era stato coinvolto nel contraddittorio e non si era opposto alla richiesta, fatto che ha agevolato la decisione. Il giudice ligure, richiamando le argomentazioni dei colleghi milanesi, ha osservato che, poiché negli strumenti di regolazione della crisi è prevista la possibilità di saldare i debiti previdenziali in forma parziale, negare il DURC in assoluto durante la composizione negoziata significherebbe ostacolare la continuità aziendale in modo irreversibile. L’insolvenza, per definizione, implica qualche irregolarità nei pagamenti; se questa irregolarità impedisse sempre e comunque il DURC, l’impresa in crisi non avrebbe alcuna chance di riprendersi perché esclusa dal mercato degli appalti pubblici.

Pur con questa visione più aperta, i tribunali Milano e Genova hanno mantenuto un approccio rispettoso dei limiti di legge: infatti non hanno emesso un ordine diretto all’ente previdenziale (“ordine di facere”), che sarebbe stato problematico, bensì hanno optato per un escamotage giuridico. Hanno accolto la domanda subordinata della parte, volta a far accertare giudizialmente la sussistenza delle condizioni di regolarità contributiva in capo all’impresa, tenuto conto della sospensione di fatto dei pagamenti e della prospettiva di trattativa sul debito. In pratica, il tribunale ha dichiarato che, agli effetti del rilascio del DURC, l’azienda doveva considerarsi in regola (o che non ostavano irregolarità tali da negare il certificato). Questo provvedimento di accertamento, rivolto all’INPS, costituisce il fondamento giuridico per permettere all’ente di rilasciare il DURC senza violare la normativa (che consente il DURC se risulta un provvedimento di sospensione dei pagamenti ex lege o provvedimenti analoghi). Si tratta dunque di una soluzione di compromesso: il giudice non “comanda” all’INPS di fare qualcosa, ma crea le condizioni perché l’ente possa autonomamente procedere al rilascio, ritenendo soddisfatta la regolarità in via temporanea.

Questa seconda linea interpretativa mira a salvaguardare la continuità aziendale come valore primario, pur senza ignorare la legge. È significativo che il Tribunale di Genova, nel suo decreto del 19/09/2025, abbia giudicato il DURC talmente essenziale per l’attività dell’impresa da dover trovare un modo per ottenerlo, pena il fallimento di ogni sforzo di risanamento. La condizione però è che ciò non comporti un’irragionevole violazione di legge: e infatti si è individuata una via procedurale lecita per farlo.

In conclusione, sul tema DURC vi è ancora un dibattito giurisprudenziale aperto (si parla a tal proposito di “giudici divisi” sulla questione). Alcuni tribunali (Roma, Napoli) mantengono un approccio prudente e formalmente rigoroso – niente DURC se non sei in regola, la legge non si può scavalcare neppure temporaneamente –; altri (Milano, Genova, e decisioni di merito affini) adottano un approccio più sostanziale, considerando la funzionalità della misura rispetto al salvataggio dell’impresa come criterio determinante. Per le imprese in crisi, questa seconda via apre uno spiraglio importante: ottenere un DURC provvisorio consente di non essere tagliate fuori dal mercato proprio mentre cercano di risollevarsi. Naturalmente, si tratta di misure concesse caso per caso, che richiedono trasparenza verso il tribunale e l’ente previdenziale e la dimostrazione che l’intervento è davvero decisivo per la continuità aziendale.

Equilibrio tra interesse del debitore e tutela dei creditori

Come filo conduttore di tutta la disciplina delle misure protettive vi è il delicato equilibrio tra le esigenze del debitore in crisi e la tutela dei diritti dei creditori. Le misure protettive sono concepite per dare all’imprenditore un tempo limitato di protezione entro cui attuare strategie di risanamento, ma questa protezione rappresenta pur sempre una compressione dei diritti dei creditori (che non possono agire per recuperare i propri crediti durante tale periodo). Il Codice della Crisi ha cercato di bilanciare questi interessi fissando confini netti: dal punto di vista temporale, come visto, la protezione non può protrarsi oltre determinati limiti (240 giorni, eccezionalmente 365 giorni); dal punto di vista sostanziale, le misure protettive non possono intaccare in modo permanente le pretese dei creditori, ma solo congelarle temporaneamente in funzione di un risultato migliore per tutti. Se la composizione negoziata fallisce, i creditori riacquistano pienamente i loro diritti e possono far valere anche gli eventuali vantaggi (garanzie, privilegi) che erano stati temporaneamente sospesi.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che questo bilanciamento è parte integrante della valutazione che il giudice deve compiere. Ad esempio, nel già citato decreto del Tribunale di Trieste 11/12/2025, si afferma che il limite di 240 giorni per le misure protettive è espressione di una precisa scelta di equilibrio tra l’esigenza di tutelare il percorso di risanamento e quella di non comprimere oltre misura e per un tempo indefinito le ragioni dei creditori. Ciò significa che l’ordinamento riconosce sì al debitore un beneficio (la sospensione delle azioni dei creditori), ma contestualmente assicura ai creditori che tale beneficio sarà circoscritto e controllato. In un’altra pronuncia si afferma che non devono essere lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell’alternativa liquidatoria: questa comparazione implica che il giudice, nel concedere o prorogare le misure, valuta anche la situazione dei creditori – ad esempio, se l’impresa appare in grado di offrire loro, con il risanamento, una soddisfazione migliore di quella che avrebbero in un fallimento, allora è ragionevole tenerli “fermi” per un po’; viceversa, se la procrastinazione rischia solo di aggravare il dissesto, a danno dei creditori, le misure vanno revocate o non prorogate.

“In medio stat virtus.” La virtù sta nel mezzo: in questo contesto, potremmo dire che la soluzione virtuosa è quella che bilancia temporalmente e qualitativamente la protezione del debitore con la salvaguardia dei diritti creditori. Né troppo breve da vanificare le chance di risanamento, né troppo lunga da sacrificare ingiustamente i creditori. Gli strumenti normativi – termini massimi, udienze di verifica, pareri dell’esperto, intervento su misure selettive – sono tutti orientati a realizzare questo equilibrio. Un trade-off tipico emerge, ad esempio, nel concedere proroghe delle misure protettive: il giudice le accorda solo se vede un progresso tangibile nelle trattative e una prospettiva concreta di accordo imminente, altrimenti no. Così si evita di concedere tempo ulteriore a negoziazioni improduttive che danneggerebbero inutilmente i creditori. Al contempo, però, la legge consente più di una proroga entro il limite dei 240 giorni, se necessario: ciò è avvenuto in alcuni casi (Tribunale di Milano, ordinanza 14 luglio 2022, ammise una seconda proroga evidenziando progressi significativi nelle trattative). Dunque, flessibilità sì, ma sempre vigilata e giustificata dai risultati.

Dal lato dei creditori, va evidenziato che durante la composizione negoziata essi conservano il diritto di essere informati e di partecipare, almeno indirettamente, al processo. La legge prevede la notifica/pubblicità delle misure protettive ai creditori interessati, i quali possono anche opporsi o chiedere la revoca se emergono abusi (ad esempio, se il debitore stesse dissipando il patrimonio sotto copertura delle misure – in tal caso il tribunale può revocarle immediatamente). In un caso recente, il Tribunale di Roma ha revocato le misure protettive concesse a una società poiché aveva constatato che il comportamento dei debitori (mancanza di buona fede nelle trattative) comprometteva la fiducia dei creditori e la genuinità del percorso di risanamento. Questo a riprova che il sistema non concede un “free pass” al debitore, ma richiede correttezza e buona fede negoziale, pena la perdita della protezione.

D’altro canto, i creditori beneficiano in prospettiva del fatto che, grazie alle misure protettive, spesso si riesce a evitare una ben peggiore liquidazione giudiziale: se la composizione negoziata conduce a un accordo, i creditori potranno venire soddisfatti in misura probabilmente maggiore di quanto avrebbero ottenuto in caso di fallimento immediato. È questa la logica win-win che sottende l’istituto, purché usato correttamente. In definitiva, l’esperienza applicativa nel 2025–2026 sta tracciando un percorso di affinamento dell’equilibrio: i tribunali italiani, attraverso le loro pronunce, stanno delineando confini e condizioni delle misure protettive proprio al fine di garantire che servano effettivamente a traghettare l’impresa fuori dalla crisi, senza ledere oltre il necessario i diritti dei creditori. Ogni casistica – dal divieto di garanzie al DURC – è un tassello che mostra come la bilancia possa pendere ora da un lato ora dall’altro, ma sempre con l’intento di trovare un punto di equilibrio giusto.

"Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi."Il Gattopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Questa celebre citazione letteraria incarna bene la filosofia della composizione negoziata: per conservare la continuità dell’impresa (“farla rimanere com’è”, operativa e vitale), è necessario introdurre cambiamenti temporanei e straordinari (dalle misure protettive al piano di ristrutturazione) nel modo in cui normalmente si esercitano i diritti (quindi “che tutto cambi”). Il sistema giuridico offre gli strumenti per questo cambiamento controllato, nell’ottica di un fine superiore di salvaguardia del tessuto imprenditoriale.

Recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali (2025–2026)

L’ambito delle misure protettive nella crisi d’impresa è in continua evoluzione, sospinto sia da interventi normativi di assestamento del CCII sia dal formarsi di orientamenti giurisprudenziali innovativi. Dal punto di vista normativo, dopo l’entrata in vigore del Codice nel 2022, vi sono stati correttivi (D.Lgs. 83/2022) che hanno esplicitato alcuni punti prima lacunosi – ad esempio introducendo il termine massimo di 12 mesi per le protezioni e chiarendo i presupposti per la proroga. Nel 2023 e 2024, ulteriori ritocchi legislativi (in attuazione di direttive UE in materia di ristrutturazioni) hanno consolidato l’orientamento di favorire gli strumenti di allerta precoce e compositivi, mantenendo tuttavia ferma la tutela dei creditori. Si è ad esempio chiarito il raccordo tra misure protettive e apertura eventuale di altre procedure: la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3634 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la pendenza di una composizione negoziata o di misure protettive non obbliga il giudice fallimentare a sospendere il procedimento di fallimento, salvo che sia vigente un’esplicita preclusione legale. In pratica, la Cassazione ha ribadito che l’imprenditore non ha diritto a un rinvio “automatico” dell’udienza prefallimentare per via della composizione negoziata in corso, soprattutto se nel frattempo le misure protettive sono decadute o revocate. Questo principio invita i debitori a non utilizzare strumentalmente la composizione negoziata per guadagnare tempo in procedure diverse, e rassicura i creditori che il controllo giudiziario rimane vigile sulle tempistiche.

Sul fronte giurisprudenziale di merito, il 2025 ha visto numerose sentenze pionieristiche che hanno fatto da apripista nelle questioni affrontate in questo articolo. Si possono citare almeno tre pronunce chiave, che abbiamo già incontrato e che rappresentano riferimenti imprescindibili per gli operatori:

Tribunale di Genova, decreto 19 settembre 2025 (RG 5531/2024, Sez. Fallimenti) – Ha confermato le misure protettive richieste da un’impresa in composizione negoziata, modulandone il contenuto: sospensione generalizzata delle azioni esecutive e cautelari, divieto di escussione di garanzie (comprese quelle pubbliche MCC) da parte delle banche, divieto di compensazione tra attivi e passivi bancari, oltre al divieto di risoluzione dei contratti essenziali da parte dei fornitori. Inoltre ha adottato misure cautelari innovative: estensione provvisoria della protezione al garante terzo disposto a finanziare l’azienda e, sul tema DURC, accoglimento in via di accertamento dell’istanza volta a riconoscere la sussistenza dei presupposti per il rilascio del certificato. Questa decisione, emblematica per completezza, testimonia l’approccio proattivo e flessibile del tribunale nel sostenere il risanamento dell’impresa, pur fissando dei paletti (protezione temporanea al garante, esclusione di casi coperti da norme speciali come GME, ecc.).

Tribunale di Vicenza, ordinanza 23 luglio 2025 – Ha segnato un importante precedente in tema di garanzie pubbliche, disponendo la sospensione dell’escussione di una garanzia MCC a beneficio della società ricorrente. Nella motivazione, Vicenza ha delineato con chiarezza la logica delle misure protettive: la sospensione dei pagamenti ai creditori e delle azioni esecutive è vista come misura atipica ma meritevole, necessaria a liberare liquidità dell’impresa per il tentativo di risanamento, senza pregiudizio futuro per i creditori stessi. Analogamente, il blocco dell’escussione di garanzie (anche pubbliche) è stato ritenuto uno strumento indispensabile per evitare squilibri tra creditori e impedire vantaggi preferenziali, preservando la buona riuscita delle trattative. Questa pronuncia ha fatto scuola, venendo poi richiamata e confermata in altre sedi (es. Tribunale di Vicenza è citato quale best practice anche in convegni di diritto della crisi).

Tribunale di Trieste, decreto 11 dicembre 2025 – Rappresenta l’altra faccia della medaglia, ponendo enfasi sul rispetto dei limiti temporali e contenutistici delle misure. Trieste ha negato la possibilità di ottenere, alla scadenza del periodo di protezione massimo, ulteriori misure cautelari di identico contenuto protettivo, ritenendo ciò un abuso della procedura. Ha ricordato che 240 giorni sono il frutto di un equilibrio legislativo e che una volta decorso tale termine i creditori devono poter di nuovo agire, salvo il caso che si passi ad una procedura concorsuale ordinaria. Questa decisione, pur apparendo “sfavorevole” al debitore, in realtà tutela il sistema nel suo complesso, scongiurando l’indefinita estensione di uno scudo protettivo al di fuori delle condizioni previste. In altre parole, richiama tutti (debitori ed esperti) al dovere di utilizzare il tempo protetto in modo efficace, perché oltre certi limiti non vi saranno ulteriori salvagenti.

Accanto a queste, altre sentenze degne di nota includono: Tribunale di Roma, decreto 23 settembre 2025, sul diniego del DURC in via cautelare (come già approfondito); Tribunale di Lanciano, decreto 17 ottobre 2025, sulla possibilità di misure cautelari selettive post-240 giorni; Tribunale di Milano, decreto 7 luglio 2024, citato per aver permesso un’ulteriore proroga delle protezioni compatibilmente con il termine annuale; nonché pronunce su aspetti specifici (Tribunale di Bologna 22/9/2025 sul diniego di sospensione rate mutuo, Tribunale di Trapani 26/11/2025 sul regime di pubblicità delle misure, ecc.). Nel complesso, il panorama giurisprudenziale mostra un diritto vivente in rapida definizione: i tribunali italiani, nel biennio 2024–2025, hanno sperimentato soluzioni interpretative diverse, ma attraverso il dialogo fra decisioni (spesso le pronunce si citano a vicenda) stanno convergendo su principi condivisi.

Da un punto di vista pratico-operativo, è fondamentale per le imprese in crisi e i loro consulenti tenersi aggiornati su queste evoluzioni: un’istanza ben motivata, che richiami i precedenti favorevoli (es. per ottenere il DURC o per estendere la protezione a un garante) ha maggiori probabilità di successo. Viceversa, conoscere i limiti sanciti (come il no alle proroghe oltre i 240 giorni salvo eccezioni) evita di creare aspettative infondate e consente di pianificare per tempo soluzioni alternative prima che scada la “protezione”.

In conclusione, il quadro normativo e giurisprudenziale delle misure protettive nella composizione negoziata è oggi abbastanza chiaro nei suoi capisaldi: tutela temporanea, mirata e soggetta a controllo giudiziario; misure atipiche possibili ma sempre strumentali al risanamento; necessità di equilibrio e proporzionalità nella concessione. Le ultime pronunce del 2025 testimoniano una crescente maturità nell’applicazione di questi istituti, con i tribunali impegnati a bilanciare flessibilità e rigore. Ciò contribuisce a rendere la composizione negoziata uno strumento sempre più affidabile per gestire le crisi d’impresa, nell’interesse tanto dei debitori quanto dei creditori, evitando dissesti traumatici e privilegiando soluzioni concordate e sostenibili.

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  • 20 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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