Il lavoratore in malattia ha precisi obblighi: attività incompatibili col riposo possono legittimare il licenziamento. Novità Cassazione 11154/2025.
Il lavoratore in malattia non è libero di fare tutto ciò che desidera. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11154/2025, ha riaffermato che anche in assenza di un peggioramento clinico concreto, un comportamento che contrasta con il percorso terapeutico può legittimare il licenziamento per giusta causa.
Il principio, ormai consolidato, impone al lavoratore assente per motivi di salute il rispetto dei doveri di correttezza e buona fede, anche al di fuori dell’ambito strettamente lavorativo.
Ai sensi degli articoli 1175, 1375, 2104 e 2105 del Codice Civile, il dipendente è tenuto, anche durante l’assenza dal lavoro per malattia, a mantenere una condotta conforme a diligenza, correttezza e fedeltà contrattuale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11154 del 28 aprile 2025, ha chiarito che:
"È legittimo il licenziamento del lavoratore che, durante lo stato di malattia, svolga attività estranee alla terapia e potenzialmente idonee a pregiudicarne l’esito, anche in assenza di un aggravamento concreto della patologia."
Questo orientamento è in linea con precedenti noti, come Cass. n. 15621/2001, n. 6047/2018 e n. 13063/2022, nei quali si è ribadita la responsabilità del lavoratore di non ostacolare, nemmeno in via ipotetica, la propria guarigione.
Nel caso oggetto della sentenza, un operaio edile, in congedo per malattia a causa di un infortunio al braccio, è stato ripreso da un investigatore privato mentre guidava uno scooter per recarsi al mare, nonostante fosse stato prescritto il riposo assoluto.
Il datore di lavoro, valutando tale condotta come gravemente incompatibile con le esigenze terapeutiche, ha proceduto al licenziamento per giusta causa.
Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, sostenendo l’assenza di un peggioramento clinico. La Corte d’Appello gli aveva dato ragione, ma la Cassazione ha riformato la decisione, riconoscendo la legittimità del licenziamento anche in assenza di una prova concreta del danno fisico.
L’aspetto innovativo (o meglio, chiarificatore) dell’ordinanza n. 11154/2025 risiede nella valutazione ex ante:
La Corte ha comunque escluso un divieto assoluto di attività extralavorative durante la malattia. In tal senso è stato richiamato il caso deciso con ordinanza n. 30722/2024, riguardante un lavoratore affetto da depressione, il quale si era esibito in un piano bar. L’attività, in quel caso, era stata considerata compatibile con il percorso terapeutico e persino utile alla guarigione.
Pertanto, ogni caso va valutato individualmente, in base alla patologia, alle indicazioni mediche e al tipo di attività svolta.
La sentenza della Cassazione n. 11154/2025 costituisce un ulteriore monito per i lavoratori: essere in malattia non significa poter fare qualsiasi cosa. Il vincolo fiduciario col datore di lavoro resta attivo, così come l’obbligo di rispettare le prescrizioni mediche.
Una condotta imprudente, anche se non dannosa in concreto, può risultare gravemente lesiva degli obblighi contrattuali e giustificare il licenziamento per giusta causa.
Se sei un datore di lavoro e sospetti che un dipendente stia abusando del periodo di malattia, documenta con precisione i fatti e consulta un avvocato specializzato prima di adottare provvedimenti. Se invece sei un lavoratore, informa sempre il medico su qualsiasi attività extralavorativa che intendi svolgere durante la malattia: prevenire equivoci è il modo migliore per tutelarsi. Contatta il nostro studio e ti aiuteremo a risolvere i tuoi problemi, ma soprattutto a tutelarti nel migliore dei modi.
Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).
E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.