
La Costituzione italiana prevede una forte tutela della salute e dell’ambiente, considerandoli valori primari. L’art. 32 Cost. definisce la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, mentre il rinnovato art. 41 Cost. (modificato nel 2022) stabilisce che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente. Significa che la legge e i giudici devono garantire un bilanciamento tra attività produttive e tutela della vita e del benessere delle persone. Salus populi suprema lex esto – la salute del popolo sia la legge suprema: questo antico principio latino ispira oggi l’interpretazione delle norme, imponendo che la protezione della salute pubblica prevalga sugli interessi economici quando sono in conflitto.
In passato, i cittadini colpiti dall’inquinamento spesso faticavano a ottenere giustizia: non era facile provare il nesso di causalità tra emissioni nocive e danni alla salute, e le aziende potevano sottrarsi alle proprie responsabilità approfittando di vuoti normativi o lungaggini processuali. Oggi, invece, grazie a nuove leggi e a importanti pronunce giudiziarie, si sta delineando un quadro più chiaro di responsabilità civile e penale in materia ambientale. Le istituzioni, sia nazionali che europee, riconoscono sempre più fermamente il diritto a un ambiente salubre come parte integrante dei diritti fondamentali della persona.
Nel nostro ordinamento il danno alla salute causato da inquinamento rientra nell’alveo del danno civile risarcibile. Si tratta di un danno non patrimoniale che colpisce l’integrità psicofisica delle persone (il cosiddetto danno biologico), spesso accompagnato da sofferenza morale e da peggioramento nella qualità della vita. Ad esempio, chi vive vicino a un impianto industriale inquinante può subire malattie cardiovascolari o respiratorie, stress, paura per la propria salute e una generale compromissione delle normali attività quotidiane.
Va distinta la nozione di danno ambientale pubblico (il pregiudizio arrecato all’ambiente in sé, come bene collettivo, la cui tutela spetta allo Stato o agli enti pubblici) dal danno alla persona derivante dall’ambiente insalubre. Mentre il danno ambientale in senso stretto è azionato dagli enti pubblici (Ministero dell’Ambiente, oggi della Transizione Ecologica) per ottenere il ripristino dei luoghi e il ristoro dei costi di bonifica, il singolo cittadino può agire per i propri danni personali. Questi comprendono sia danni patrimoniali (es. spese mediche, diminuzione del valore di una proprietà immobiliare in area contaminata, perdite economiche per impossibilità di svolgere certe attività) sia danni non patrimoniali (danno biologico alla salute, danno morale per la sofferenza, danno esistenziale per lo stravolgimento delle abitudini di vita).
Ecco, in sintesi, alcune categorie di danno che chi subisce l’inquinamento può far valere:
Danno biologico: lesione dell’integrità psicofisica (malattie, riduzione funzionale di organi, patologie croniche) accertata tramite consulenza medico-legale.
Danno morale e psicologico: patema d’animo, sofferenza interiore, stress prolungato o disturbi d’ansia dovuti alla consapevolezza di vivere in un ambiente inquinato (in certi casi riconosciuto come “danno da paura di ammalarsi”).
Danno esistenziale: peggioramento della qualità della vita quotidiana e delle relazioni sociali (ad esempio dover tenere finestre sempre chiuse, rinunciare a svolgere attività all’aperto, allontanarsi dalla propria casa).
Danno patrimoniale: spese sostenute (per cure mediche, sistemi di filtraggio dell’aria o dell’acqua, trasferimenti) e perdita di valore economico di beni (si pensi agli immobili in zone contaminate il cui prezzo di mercato diminuisce drasticamente a causa dell’inquinamento).
Tutte queste voci possono concorrere a formare il risarcimento complessivo dovuto al danneggiato. Il nostro sistema, in linea di massima, non pone tetti predeterminati: il risarcimento deve essere integrale, cioè commisurato all’effettivo pregiudizio subito, purché provato o quantificato anche in via equitativa dal giudice.
Un aspetto cruciale nelle cause per danni da inquinamento è la prova del nesso causale tra la condotta inquinante e il danno alla salute. Per ottenere un risarcimento, infatti, il cittadino deve dimostrare che la malattia (o altro danno) sofferta è conseguenza dell’esposizione a specifici agenti inquinanti imputabili a uno o più soggetti. Questo onere probatorio può essere complesso, perché nelle questioni ambientali spesso si hanno: esposizioni protratte per molti anni, concause multiple (ad esempio fattori genetici o stili di vita che incidono sulla salute), tempi di latenza lunghi tra esposizione e manifestazione della patologia (si pensi ai tumori da amianto che insorgono dopo decenni).
La giurisprudenza, tuttavia, ha mostrato un approccio più aperto nel valutare le prove scientifiche in materia ambientale. Non si richiede la dimostrazione “oltre ogni ragionevole dubbio” tipica del processo penale, ma è sufficiente che vi sia un elevato grado di probabilità che l’inquinamento abbia contribuito a causare il danno. I giudici fanno largo uso di presunzioni, dati epidemiologici e consulenze tecniche. Ad esempio, se uno studio epidemiologico ufficiale riscontra un’incidenza anomala di certe malattie in una popolazione esposta a specifiche sostanze tossiche, questo può supportare le richieste risarcitorie dei residenti di quella zona.
Un caso emblematico è quello relativo all’inquinamento industriale nell’area di Salerno dovuto a emissioni di una fonderia: uno studio condotto da enti sanitari pubblici ha rilevato concentrazioni elevate di metalli pesanti nel sangue di centinaia di residenti, collegandole all’attività produttiva locale. Questi dati, unitamente ad indagini ambientali, possono fondare un solido quadro probatorio. Allo stesso modo, per sostanze cancerogene universalmente riconosciute (come amianto, diossine, benzene) la correlazione tra esposizione e malattia è spesso data per acquisita dalla comunità scientifica: in tali casi la vittima dovrà principalmente provare di essere stato esposto a quella sostanza a causa di condotte altrui. È poi onere dell’inquinatore provare, eventualmente, l’esistenza di cause alternative non imputabili a lui.
Naturalmente ogni vicenda giudiziaria è a sé: in alcuni casi si è arrivati a riconoscere anche il danno da “timore di ammalarsi” (metus), risarcendo il turbamento psicologico di chi vive in costante apprensione per la propria salute pur non avendo – al momento – una patologia conclamata. In altri casi, invece, le domande di risarcimento sono state rigettate per insufficienza di prove: ad esempio, con la sentenza TAR Lazio, Sez. II, n. 19387/2023, un’azione collettiva promossa da cittadini e associazioni per i danni da smog urbano (lamentando la violazione dei limiti europei di polveri sottili in diverse città italiane) è stata respinta, poiché il giudice amministrativo non ha ritenuto provato un nesso diretto e specifico tra l’omesso rispetto dei limiti e il pregiudizio individuale dei ricorrenti. Questo esito mostra come sia fondamentale supportare le proprie richieste con evidenze scientifiche solide e una chiara individuazione dei soggetti responsabili.
Fino a qualche tempo fa, le controversie in materia di inquinamento vedevano spesso i cittadini contrapposti a enti pubblici o aziende in processi lunghi e dall’esito incerto. Recentemente, però, diverse sentenze innovative hanno cambiato il panorama, offrendo speranze concrete a chi subisce danni e delineando principi di responsabilità più stringenti. Vediamo alcuni esempi di pronunce chiave tra 2024 e 2025:
Responsabilità personale dei dirigenti d’azienda: una decisione storica è arrivata con Cass. civ., Sez. III, sent. n. 6351/2025. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del direttore di un impianto siderurgico per i danni causati dalle emissioni inquinanti dello stabilimento da lui gestito. Il caso riguardava lo stabilimento ILVA di Taranto (quartiere Tamburi), dove tra il 2009 e il 2012 le polveri di carbone diffuse nell’aria avevano costretto 31 famiglie a vivere con finestre sempre chiuse e avevano annerito edifici e balconi. La Cassazione ha riconosciuto un risarcimento ai residenti, quantificando anche il deprezzamento degli immobili (ridotti in valore di circa il 5%). Oltre al risarcimento patrimoniale, la sentenza è rivoluzionaria perché afferma la responsabilità diretta del dirigente: egli aveva l’obbligo di prevenire la diffusione di quelle polveri nocive e la sua omissione lo rende personalmente responsabile, non potendosi nascondere dietro la persona giuridica dell’azienda. Questo precedente significa che i manager possono essere chiamati a rispondere in solido con la società per i danni ambientali, un forte incentivo a prendere sul serio le misure di sicurezza ambientale.
Risarcibilità del danno da inquinamento industriale e pieno godimento della proprietà: nella stessa sentenza n. 6351/2025, la Cassazione ha ribadito che vivere in un ambiente gravemente inquinato costituisce una lesione del diritto fondamentale al pieno godimento della proprietà privata e della vita familiare. Anche senza un danno biologico immediato (malattia), la drastica limitazione delle normali abitudini di vita (dover restare in casa, non poter usare spazi aperti, respirare aria malsana) configura un danno risarcibile. Questa posizione si allinea con la giurisprudenza europea in materia di diritti umani.
“Chi inquina paga” e obblighi di bonifica solidale: sul versante del diritto amministrativo ambientale, merita menzione la pronuncia Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 1969/2025. In quel caso, relativo a un sito industriale contaminato da più aziende succedutesi nel tempo, il Consiglio di Stato ha stabilito che se non è possibile determinare in modo preciso le quote di inquinamento imputabili a ciascun operatore, tutte le imprese potenzialmente responsabili possono essere obbligate in solido a bonificare l’intera area. Questa soluzione, motivata dall’urgenza di tutela dell’ambiente e della salute pubblica, evita che la frammentazione delle responsabilità porti all’impunità: in mancanza di prova certa sulle singole condotte, meglio imporre a tutti gli inquinatori di intervenire piuttosto che lasciare il sito contaminato mettendo a rischio la popolazione. Naturam expellas furca, tamen usque recurret – puoi cacciare la natura con la forza, ma essa tornerà sempre: ignorare un danno ambientale non lo fa scomparire, anzi, esso perdura finché l’inquinamento non viene eliminato. Ogni impresa coinvolta potrà semmai rivalersi su eventuali altri colpevoli scoperti successivamente, ma intanto la priorità è mettere in sicurezza l’ambiente. Questa pronuncia conferma che l’onere di bonifica grava su chi ha tratto beneficio economico dall’attività inquinante, impedendo che i costi ricadano sulla collettività o su proprietari incolpevoli.
Tutela dei diritti umani dei cittadini contro lo Stato inerte: un capitolo importante è scritto dalle Corti europee. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza “Terra dei Fuochi” (Cannavacciuolo e altri c. Italia, 30/01/2025), ha riconosciuto che lo Stato italiano ha violato l’Articolo 2 CEDU (diritto alla vita) per non aver protetto adeguatamente i cittadini della Campania dal gravissimo inquinamento causato dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici. In questo caso, i giudici di Strasburgo hanno adottato un approccio innovativo: di solito le situazioni di inquinamento vengono inquadrate come violazioni del diritto alla vita privata e familiare (Art. 8 CEDU), ma qui si è parlato esplicitamente di diritto alla vita, data l’alta mortalità e incidenza di tumori nelle zone colpite. La Corte ha definito “storica” l’omissione dello Stato, sottolineando che esiste un preciso obbligo positivo delle autorità di prevenire rischi noti per la vita dei cittadini. Questa pronuncia – emessa in forma di sentenza pilota – impone all’Italia di attuare entro due anni una strategia globale di contrasto all’emergenza ambientale nella Terra dei Fuochi: mappatura e bonifica dei siti inquinati, monitoraggio costante di aria, suolo e acqua, rafforzamento delle indagini penali e istituzione di un’autorità indipendente per vigilare sul territorio. Si tratta di misure che avranno un impatto anche sulle future azioni risarcitorie: il riconoscimento formale delle responsabilità statali e l’accertamento di un danno diffuso alla popolazione aprono la strada a richieste di indennizzo da parte delle vittime, e comunque spingono il legislatore a prevedere fondi di compensazione o interventi ad hoc. Come in un drammatico romanzo moderno, negli atti processuali di questa causa si legge la ricostruzione di decenni di ecomafia e omissioni istituzionali, in cui “il sonno della ragione” ha generato mostri: discariche abusive, roghi tossici, territori avvelenati e vite umane spezzate.
Consolidamento del diritto a un ambiente sano: sulla scia di queste evoluzioni, altre pronunce ribadiscono il medesimo indirizzo. La Corte EDU, sent. 6/5/2025 (L.F. e altri c. Italia) ha condannato lo Stato per violazione dell’Art. 8 CEDU riguardo alle emissioni nocive di una fonderia nel Salernitano, affermando che le autorità non possono ignorare le denunce dei cittadini e i dati allarmanti sulla salute (151 ricorrenti residenti entro 6 km dall’impianto hanno visto riconosciuta la lesione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare). In ambito interno, la Cassazione Penale ha più volte affrontato casi di disastro ambientale colposo e di omissioni in materia di sicurezza: ad esempio, con Cass. pen., Sez. III, n. 30930/2024 si è ribadito che un dirigente d’azienda non può andare esente da colpa semplicemente delegando le funzioni ambientali ad un sottoposto, se poi non controlla l’effettivo rispetto delle norme anti-inquinamento (principio della “culpa in vigilando”). Il messaggio complessivo è chiaro: vi è tolleranza zero verso chi, potendo evitare un inquinamento, non agisce diligentemente. Sul piano civile questo significa che eventuali condotte omissive o negligenti peseranno nella determinazione del risarcimento dovuto e nella possibilità per l’azienda di rivalersi sui responsabili interni.
Chi subisce un danno alla salute da inquinamento ha a disposizione vari strumenti legali. In primo luogo, è possibile agire in sede civile contro l’autore dell’inquinamento (azienda, ente o individuo) chiedendo il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. (responsabilità aquiliana per fatto illecito). Se il responsabile è un ente pubblico (ad esempio un Comune che ha omesso controlli o ha autorizzato attività pericolose senza cautele), la causa potrà riguardare anche la responsabilità dell’ente pubblico per omessa vigilanza. In certi casi complessi, la competenza può essere del giudice amministrativo (TAR) – ad esempio quando si contesta direttamente un provvedimento autorizzativo illegittimo – ma poi il risarcimento del danno segue comunque i criteri civilistici.
Un’altra via è quella penale: molte condotte inquinanti integrano veri e propri reati (dai classici getto pericoloso di cose e avvelenamento di acque, fino ai reati ambientali introdotti nel 2015, come l’inquinamento ambientale e il disastro ambientale di cui agli artt. 452-bis e 452-quater c.p.). In un procedimento penale per questi reati, le persone offese (cioè chi ha subito conseguenze dannose dall’illecito) possono costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento direttamente al giudice penale. Questo talvolta risulta efficace, perché la sentenza penale accerterà in modo approfondito i fatti e le responsabilità, e in caso di condanna disporrà anche il risarcimento o una provvisionale immediatamente esecutiva. Ad esempio, nei processi penali sul caso ILVA di Taranto, centinaia di cittadini si sono costituiti parte civile e hanno ottenuto il riconoscimento formale dei loro diritti, con condanne al risarcimento a carico dei vertici aziendali.
Per le situazioni con molti danneggiati (interi quartieri, comunità locali) oggi è infine percorribile l’opzione della class action. La normativa italiana sulle azioni di classe, riformata nel 2020 (ed ora agli artt. 840-bis ss. c.p.c.), consente a gruppi di consumatori o utenti lesi da un medesimo fatto di agire collettivamente. Nel caso dell’inquinamento, un’azione di classe potrebbe essere proposta contro l’azienda inquinante per conto di tutti i residenti colpiti, così da ottenere una pronuncia unica valida per tutti. Benché le class action ambientali in Italia non abbiano ancora una storia di grandi successi, rappresentano uno strumento potenzialmente molto utile, specie se supportate da comitati e associazioni locali. L’azione collettiva può anche incrementare la forza contrattuale dei cittadini in sede extragiudiziale: di fronte a centinaia di ricorrenti uniti, l’azienda può essere più propensa a trattare un accordo di risarcimento.
Ovviamente, per scegliere la strategia migliore è fondamentale farsi assistere da professionisti esperti in diritto ambientale e risarcitorio. Ogni caso ha le sue peculiarità in termini di prova, di prescrizione (i termini entro cui agire) e di giurisdizione competente. Ad esempio, se un cittadino scopre di avere una malattia collegabile ad esposizioni inquinanti avvenute molti anni prima, bisognerà valutare attentamente da quando decorre il termine di prescrizione del diritto al risarcimento (in genere 5 anni dal giorno in cui si è avuto consapevolezza del danno e della responsabilità altrui). Inoltre, è opportuno attivarsi subito per raccogliere documentazione: certificati medici, analisi ambientali della zona, testimonianze di altri residenti, segnalazioni pregresse fatte alle autorità, perizie epidemiologiche se disponibili. Prima si compone un dossier probatorio, più solide saranno le basi della richiesta.
La crescente sensibilità ecologica della società e le recenti svolte giurisprudenziali indicano che la tutela legale della salute contro i danni da inquinamento è più efficace che in passato. Oggi i cittadini hanno dalla loro parte principi costituzionali, normative europee e nazionali, e importanti precedenti giudiziari che riconoscono il diritto a vivere in un ambiente sano come parte integrante della dignità umana. Come in un film in cui il protagonista – la comunità esposta all’inquinamento – affronta un potente antagonista industriale, assistiamo a un’evoluzione della trama in favore dei “buoni”: nuove leggi, sentenze coraggiose e pressioni internazionali stanno costringendo chi inquina a pagare il conto, economicamente e penalmente.
C’è ancora strada da fare, soprattutto per tradurre questi principi in bonifiche rapide e prevenzione effettiva. Ma la direzione è tracciata: ambiente e salute sono un binomio inscindibile nel diritto contemporaneo. “Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare.” Queste parole di Ernest Hemingway ci ricordano che proteggere l’ambiente significa proteggere noi stessi e le generazioni future. In quest’ottica, il ricorso alla legge diventa uno strumento indispensabile per rimediare ai torti subiti e per affermare un modello di sviluppo sostenibile.
Se tu o la tua comunità avete subito danni alla salute a causa di fenomeni di inquinamento, non esitare a reagire.
Redazione - Staff Studio Legale MP