
«Non c’è tirannia peggiore di quella esercitata all’ombra della legge e sotto il calore della giustizia.» – Montesquieu
Immaginiamo di subire un incidente stradale, ma di scoprire che per un dettaglio burocratico o una condizione imprevista il risarcimento sembra in forse. Ad esempio, il nostro veicolo non era assicurato; oppure l’incidente è avvenuto mentre eravamo passeggeri su un mezzo altrui, rivelatosi privo di copertura; o ancora abbiamo ceduto a un terzo (ad esempio al carrozziere o all’autonoleggio) il credito per i danni subiti. In passato, situazioni come queste hanno sollevato dubbi e orientamenti restrittivi sul diritto al ristoro. Oggi, però, la giurisprudenza ha fatto chiarezza: chi subisce un danno ingiusto in un sinistro stradale ha comunque diritto alla piena tutela risarcitoria, anche in questi casi particolari.
Una delle novità più rilevanti riguarda il caso in cui la vittima dell’incidente stesse viaggiando su un proprio veicolo privo di assicurazione RCA. La Cassazione civile (Sez. III), con l’ord. 3 marzo 2025 n. 5653, ha stabilito che il danneggiato può esercitare l’azione diretta per il risarcimento contro l’assicurazione del responsabile anche se il suo veicolo era sprovvisto di copertura. In altre parole, la mancanza di assicurazione sul mezzo della vittima non gli preclude il diritto al risarcimento dei danni patiti: l’illecito di circolare senza polizza (sanzionato dall’art. 193 Codice della Strada) resta sul piano amministrativo, ma sul piano civile vale il principio per cui chi causa un incidente è sempre tenuto a risarcire i danni ingiustamente cagionati (art. 2043 c.c.). L’assicurazione del veicolo colpevole dovrà quindi pagare quanto dovuto alla vittima, in base all’azione diretta ex art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private, indipendentemente dal fatto che quest’ultima fosse in regola o meno con la propria RCA.
Questa pronuncia chiude un dibattito acceso. Per alcuni anni, infatti, soprattutto in sede di merito, si era affermato un orientamento punitivo verso il danneggiato non assicurato, negandogli la possibilità di agire contro l’assicurazione del responsabile. Si sosteneva, forzando la logica, che il danno subito da chi circola privo di copertura fosse in qualche modo “non ingiusto” perché conseguenza di una situazione illegale creata dallo stesso danneggiato. Alcune sentenze di tribunale avevano addirittura argomentato che, siccome il veicolo non avrebbe dovuto circolare, il suo proprietario non meritasse tutela per i danni subìti in quell’incidente. Una simile impostazione sfavoriva gravemente le vittime e rischiava di trasformare la norma sull’obbligo assicurativo in un paradossale strumento di ingiustizia. La Suprema Corte, già con una decisione del 2022, aveva bollato questa tesi come irrazionale, richiamando il brocardo latino summum ius, summa iniuria per indicarne l’effetto perverso: applicare con eccessivo rigore la legge (il “sommo diritto”) può produrre la massima ingiustizia. Oggi la Cassazione 5653/2025 sancisce definitivamente il principio pro-vittima: chi subisce un danno per colpa altrui ha diritto al risarcimento integrale anche se circolava senza assicurazione, poiché tale violazione amministrativa non ha nesso causale con l’incidente. Si tutela così la sostanza del diritto del danneggiato, evitando che una mancanza formale possa privarlo della dovuta riparazione.
Un secondo caso complesso riguarda il terzo trasportato, cioè il passeggero che riporti lesioni in un incidente. Dal 2005 il Codice delle Assicurazioni (art. 141) prevede per i trasportati un’azione diretta semplificata: indipendentemente da chi abbia causato il sinistro, il passeggero può chiedere il risarcimento direttamente all’assicurazione del veicolo su cui viaggiava, che poi eventualmente farà rivalsa sull’assicurazione del responsabile. Questo meccanismo tutela il passeggero innocente garantendogli un ristoro rapido. Ma cosa accade se il veicolo su cui si trovava il trasportato era a sua volta non assicurato? In tale situazione la norma non può operare, perché manca una compagnia assicurativa di riferimento cui rivolgere la richiesta.
Su questo punto la giurisprudenza recente ha fornito chiarimenti. La Cass. civ., Sez. III, ord. 15 ottobre 2025 n. 27481 ha confermato che l’azione diretta del terzo trasportato è esperibile solo se il veicolo su cui egli viaggiava è coperto da assicurazione RCA. Se invece tale mezzo è privo di polizza, il passeggero leso non può avvalersi dell’azione di cui all’art. 141 nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Deve invece seguire la procedura ordinaria prevista per i sinistri causati da veicoli non assicurati, agendo per il risarcimento nei confronti del Fondo stesso (gestito da Consap) secondo l’art. 283 del Codice delle Assicurazioni. In pratica, quando il trasportato viaggiava su un veicolo irregolare, non scatta il canale preferenziale dell’azione diretta “automatica”; occorre dimostrare la responsabilità del conducente del veicolo non assicurato e attivare l’intervento del Fondo di Garanzia, che indennizzerà i danni al posto dell’assicurazione mancante.
La vicenda esaminata dalla Cassazione nell’ordinanza 27481/2025 era particolarmente intricata: un grave incidente causato da un’auto senza assicurazione aveva provocato il decesso del conducente non assicurato e di una passeggera, oltre al ferimento di un’altra trasportata. I familiari superstiti (tra cui proprio la passeggera ferita, moglie del conducente deceduto) hanno citato in giudizio il Fondo di Garanzia. La Corte ha rigettato il ricorso principalmente per ragioni processuali, ma ha colto l’occasione per ribadire il principio di diritto sostanziale sopra esposto: l’azione risarcitoria diretta del terzo trasportato richiede che il veicolo su cui viaggiava sia assicurato; se manca questo presupposto, l’iter risarcitorio segue le regole ordinarie. È importante notare che la tutela del passeggero non scompare affatto – il Fondo vittime interviene comunque a indennizzare i danni – ma il procedimento sarà diverso e potenzialmente più lungo rispetto all’azione diretta ex art. 141. Questo orientamento pone un limite oggettivo al campo di applicazione del “risarcimento immediato” per i trasportati, evitando interpretazioni estensive non previste dalla legge. Anche in tal caso, però, il danneggiato ottiene giustizia, solo attraverso un percorso diverso: il fine ultimo di garantire il risarcimento al passeggero innocente resta salvo, pur nei vincoli delle condizioni assicurative.
Un’ulteriore situazione peculiare riguarda la cessione del credito derivante da un sinistro stradale. È prassi sempre più comune: il danneggiato anziché gestire in prima persona la pratica di risarcimento, cede il proprio credito (ad esempio al carrozziere che ripara l’auto o alla società di noleggio dell’auto sostitutiva) e sarà il cessionario a recuperare i soldi dall’assicurazione. Questa strategia solleva una questione legale: il cessionario del credito può utilizzare le stesse tutele e azioni che avrebbe il danneggiato originario? In particolare, può avvalersi della procedura di indennizzo diretto (art. 149 Cod. Ass.) chiedendo il rimborso all’assicurazione della vittima cedente?
Su questo punto è intervenuta la Cass. civ., Sez. III, sent. 15 dicembre 2025 n. 29113, fornendo un’importante apertura. La Corte ha affermato che il cessionario del credito risarcitorio da incidente stradale subentra a pieno titolo nei diritti del cedente, comprese le azioni dirette previste dal Codice delle Assicurazioni. Ciò significa che, ad esempio, un’autocarrozzeria o una società di autonoleggio che abbia ottenuto dal danneggiato la cessione del credito per le spese di riparazione o per il noleggio, è legittimata ad agire nei confronti dell’assicurazione secondo la procedura di risarcimento diretto. Quest’ultima, disciplinata dall’art. 149, consente al danneggiato di essere indennizzato direttamente dal proprio assicuratore nei sinistri tra due veicoli assicurati in Italia, velocizzando la liquidazione. Ebbene, la Cassazione chiarisce che tale facoltà “segue” il credito: una volta ceduto, il nuovo titolare può esercitarla come avrebbe potuto il cedente. In sostanza, la cessione del credito non priva il diritto dei suoi “accessori” e strumenti di tutela, tra cui appunto le azioni dirette e i privilegi risarcitori previsti dalla legge.
La sentenza n. 29113/2025 nasce da un caso concreto emblematico: una società di noleggio (Beta Rent) aveva fornito un’auto sostitutiva a un danneggiato, poi le era stato ceduto il credito per il rimborso di quel noleggio. La società, divenuta cessionaria, aveva agito in giudizio chiedendo il pagamento sia al responsabile civile (il conducente dell’altro veicolo) sia all’assicurazione del proprio cliente danneggiato, invocando l’indennizzo diretto. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta, ma la Cassazione – pur dichiarando inammissibile il ricorso per un vizio procedurale – ha ritenuto di enunciare comunque il principio di diritto sopra illustrato, a beneficio della prassi. Questo principio ha ricadute pratiche notevoli: chi acquisisce il credito risarcitorio (carrozziere, autonoleggio, ecc.) potrà interfacciarsi direttamente con l’assicurazione del danneggiato o del responsabile, secondo le condizioni previste, senza dover attendere che sia il cliente a incassare per poi girargli le somme. Si favorisce così una gestione più snella dei risarcimenti e si tutela il danneggiato che, cedendo il credito, ha interesse che il terzo ottenga il pagamento completo. La Cassazione, in definitiva, rafforza la certezza del risarcimento: il trasferimento del credito non fa venir meno alcuna garanzia, anzi conferma che l’obbligazione risarcitoria resta identica nei contenuti e nelle possibilità di realizzo, a prescindere da chi ne sia momentaneamente titolare.
In conclusione, le novità giurisprudenziali dell’ultimo periodo delineano un panorama più favorevole alle vittime della strada. In vari scenari che potevano apparire sfavorevoli – dall’assenza di assicurazione alla complessità delle procedure – i principi affermati convergono verso un punto fermo: la finalità prioritaria è garantire il ristoro integrale del danno a chi lo ha subìto, evitando che formalità o lacune normative si traducano in un diniego di giustizia. Il diritto del danneggiato viene posto al centro, pur nel rispetto delle regole (obbligo assicurativo, limiti delle azioni speciali) ma con un’interpretazione orientata alla tutela sostanziale. È un messaggio importante tanto per gli operatori del diritto quanto per i cittadini: anche di fronte a casi difficili, la legge – attraverso l’interpretazione evolutiva dei giudici – offre strumenti di protezione efficaci per ottenere ciò che spetta. Chi subisce un incidente stradale, dunque, non deve scoraggiarsi se emergono complicazioni legali o assicurative: esistono soluzioni e precedenti favorevoli a cui appellarsi. “Fiat iustitia ruat caelum”, verrebbe da dire: sia fatta giustizia, costi quel che costi, perché il valore della tutela del danneggiato merita di prevalere sulle rigidità burocratiche.
Redazione - Staff Studio Legale MP