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Giovani adulti neurodivergenti e amministrazione di sostegno (quando occorre) - Studio Legale MP - Verona

Un sostegno legale su misura per l’autonomia dei ragazzi con neurodivergenze (quando occorre)

Quando un giovane con disturbi dello spettro autistico o altre neurodivergenze raggiunge la maggiore età, la famiglia si trova ad affrontare una nuova sfida: come assicurare supporto e protezione giuridica senza soffocare la sua autonomia. L’amministrazione di sostegno offre una soluzione flessibile, permettendo di affiancare il neo-maggiorenne nelle decisioni importanti e nella gestione quotidiana, rispettando al contempo la sua capacità di scegliere e crescere.

La maggiore età e la tutela dei giovani neurodivergenti

A diciott’anni ogni ragazzo acquista per legge la piena capacità di agire, ma per molti giovani neurodivergenti – ad esempio con disturbo dello spettro autistico, ADHD o disabilità intellettive – l’ingresso nell’età adulta può presentare difficoltà concrete nell’autonomia. I genitori, che fino al giorno prima prendevano decisioni legali e sanitarie per il figlio, da quel momento non hanno più automaticamente tale potere. È qui che interviene l’amministrazione di sostegno, uno strumento giuridico introdotto con la Legge 9 gennaio 2004 n.6 per proteggere le persone fragili maggiorenni affiancandole in modo “dolce” e mirato, senza ricorrere alle ben più radicali misure dell’interdizione o della inabilitazione. In sostanza, l’amministrazione di sostegno è pensata come un vestito sartoriale cucito sui bisogni del singolo: il giovane adulto mantiene – per quanto possibile – la gestione di sé stesso, delegando all’amministratore di sostegno solo gli ambiti dove la sua autonomia risulta davvero compromessa.

Questa flessibilità è particolarmente preziosa nel caso di ragazzi con neurodivergenze: condizioni come l’autismo presentano uno spettro molto ampio di capacità. C’è chi, pur avendo bisogno di supporto in alcuni atti pratici (ad esempio gestione del denaro, questioni burocratiche o scelte mediche), è perfettamente in grado di manifestare desideri, preferenze e partecipare alle decisioni che lo riguardano. L’amministrazione di sostegno consente di affiancare senza sostituire: il giovane beneficiario viene tutelato nelle sue fragilità, ma resta protagonista attivo della propria vita nei limiti delle sue possibilità.

Cos’è l’amministrazione di sostegno e come funziona

L’amministrazione di sostegno (AdS) è una misura di protezione giuridica rivolta a chi, “per effetto di un’infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi” (art. 404 del Codice Civile). A differenza dell’interdizione – che comporta la totale perdita della capacità di agire e la nomina di un tutore – l’AdS mantiene in capo al beneficiario la capacità di compiere tutti gli atti che non richiedono l’intervento del suo amministratore. In pratica, il Giudice Tutelare (oggi Giudice del nuovo Tribunale per le persone, minorenni e famiglie) nel decreto di nomina elenca in modo dettagliato quali decisioni l’amministratore di sostegno può prendere al posto o insieme al beneficiario (ad esempio operazioni finanziarie sopra un certo importo, firma di contratti, consenso a specifiche terapie) e quali atti invece il beneficiario continua a compiere da solo.

L’incarico di amministratore di sostegno viene generalmente affidato a una persona vicina al beneficiario e di sua fiducia: molto spesso un genitore, un familiare o in alcuni casi un professionista esterno specializzato in materia di tutela dei soggetti deboli. L’amministratore ha il dovere di agire nell’esclusivo interesse del beneficiario e sotto la supervisione del Giudice Tutelare, al quale dovrà rendere periodicamente conto del proprio operato (tipicamente mediante rendiconti annuali se gestisce patrimoni, relazioni sulle decisioni prese, ecc.). L’AdS può essere a tempo determinato o senza scadenza, a seconda che la difficoltà della persona sia temporanea (si pensi a un giovane con un disturbo psichiatrico transitorio) oppure permanente, come nel caso di disabilità intellettive gravi o disturbi dello spettro autistico non lievi. In ogni caso la legge prevede la possibilità di revocare o modificare la misura se le condizioni del beneficiario cambiano.

Procedura: come si richiede l’amministratore di sostegno

Per attivare un’amministrazione di sostegno occorre presentare un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del beneficiario. La legge abilita diversi soggetti a proporre il ricorso: lo stesso interessato (anche se raramente i giovani disabili ne hanno la consapevolezza, è importante sapere che possono chiedere aiuto senza stigma), i parenti entro il 4° grado, il coniuge o il convivente, il tutore o curatore se già esistenti, persino il Pubblico Ministero o i servizi sanitari e sociali che abbiano in carico la persona. Nel ricorso vanno indicati i motivi della richiesta, le generalità e condizioni del beneficiario, l’eventuale nominativo proposto come amministratore (spesso la madre o il padre nel caso di un ragazzo neurodivergente), e gli atti per i quali si chiede la rappresentanza o l’assistenza dell’AdS. Di norma si allega una certificazione medica aggiornata che documenti la diagnosi (es. autismo, ritardo mentale, disturbi psichiatrici) e le conseguenti difficoltà di autonomia.

Una volta depositato il ricorso, il Giudice Tutelare apre un procedimento volontario che, a differenza di un processo contenzioso, è improntato alla massima semplicità e celerità. Spesso nel giro di poche settimane viene fissata l’audizione personale del beneficiario: un momento cardine in cui il giudice incontra il giovane interessato, possibilmente alla presenza di un esperto o con modalità adeguate al suo stato (ad esempio, per un ragazzo autistico a basso funzionamento potrebbe svolgersi in un ambiente informale e alla presenza di persone a lui familiari, per metterlo a suo agio). Questa udienza serve a valutare da vicino la situazione, ascoltare la volontà del ragazzo e comprendere quali siano le misure di supporto necessarie. Nihil de nobis, sine nobis: “nulla su di noi, senza di noi” recita un motto caro al movimento per i diritti delle persone con disabilità, a sottolineare che ogni decisione deve coinvolgere il diretto interessato. Proprio per questo l’ordinamento impone l’ascolto del beneficiando, salvo che ciò risulti impossibile per le sue condizioni, e tiene in grande conto i suoi desideri, le sue preferenze e persino le eventuali designazioni anticipate. Infatti, l’art. 408 c.c. prevede che una persona, in previsione della propria eventuale futura incapacità, possa designare in anticipo il proprio amministratore di sostegno di fiducia mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Allo stesso modo, i genitori di un ragazzo con grave disabilità spesso inseriscono nel testamento l’indicazione di chi dovrà prendersene cura come AdS “dopo di noi” (dopo la loro scomparsa): il giudice, nel decidere la nomina, terrà conto di queste volontà familiari, sempre però valutando il best interest del beneficiario.

Terminata l’istruttoria, il Giudice Tutelare emette un decreto motivato con cui nomina l’amministratore di sostegno, ne specifica i poteri e gli obblighi, ed eventualmente individua anche atti che il beneficiario non può compiere da solo (o che può compiere solo con l’assistenza/consenso dell’AdS). Ad esempio, può stabilire che il giovane amministrato non possa da solo prelevare somme superiori a una certa cifra dal conto corrente, o che i contratti sopra una certa entità debbano essere firmati dall’AdS, mentre potrà autonomamente svolgere gli atti di ordinaria amministrazione della vita quotidiana. Il decreto viene comunicato all’amministratore nominato e al beneficiario e ha effetto immediato; contro di esso è ammesso reclamo alla Corte d’Appello qualora qualcuno degli interessati lo ritenga ingiusto o eccessivo.

Quando è davvero necessario? – I presupposti secondo la legge e la giurisprudenza

L’amministrazione di sostegno non va adottata con leggerezza: deve essere un’extrema ratio, da applicare solo se e quando la persona non può fare altrimenti. La normativa e i giudici insistono su questo punto, per evitare derive paternalistiche che ledano i diritti della persona disabile. In base all’art. 404 c.c., la presenza di un’infermità o disabilità, di per sé, non basta: è necessario che da tale condizione derivi l’impossibilità di provvedere ai propri interessi. Se il giovane, pur con le sue peculiari modalità, riesce comunque a gestire la propria vita quotidiana e le decisioni di base – magari con il sostegno informale della famiglia o di professionisti – l’AdS potrebbe non essere necessaria. Su questo principio è tornata più volte la Corte di Cassazione. Emblematica è la recente Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5088/2025 (26 febbraio 2025), che ha annullato la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un giovane adulto il quale, pur in una situazione di fragilità psicologica e dipendenza emotiva dalla madre, non presentava una concreta incapacità di intendere e volere né di gestire i propri affari. In quel caso la madre aveva chiesto la misura forse a scopo “protettivo”, temendo che il figlio potesse essere plagiato da terzi o sperperare il patrimonio; ma la Cassazione ha chiarito che non si può limitare la libertà di una persona solo per prevenzione o timori generici, se quella persona è ancora capace di autodeterminarsi. Imponendo un amministratore senza un’effettiva necessità si viola il suo diritto fondamentale all’autonomia: anche un adulto vulnerabile ha diritto di sbagliare, di fare scelte magari discutibili, senza per questo essere esautorato.

Un’altra pronuncia di grande rilievo, sempre del 2025, rafforza il concetto di proporzionalità della misura: la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6584/2025 (12 marzo 2025) è intervenuta su un caso in cui un uomo affetto da una grave disabilità fisica (una patologia che gli impediva di parlare e lo costringeva su sedia a rotelle) era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno su iniziativa di una nipote. L’uomo aveva impugnato il provvedimento sostenendo di riuscire, nonostante il handicap, a condurre una vita autonoma grazie all’ausilio di strumenti tecnologici e al sostegno di una rete di assistenza. La Cassazione gli ha dato ragione, definendo contraddittorio il decreto che da un lato riconosceva la sua capacità di autodeterminarsi, dall’altro gli imponeva comunque un amministratore contro la sua volontà. I giudici supremi hanno sottolineato che prima di privare una persona – specialmente se lucida e contraria alla misura – della propria capacità di agire, il giudice deve verificare se esistono accomodamenti ragionevoli o aiuti che possano permetterle di superare le difficoltà senza ricorrere a limitazioni legali. Nel caso specifico, il Tribunale non aveva considerato adeguatamente la possibilità per quell’uomo di comunicare e gestire operazioni tramite dispositivi elettronici o supporti informatici (ad esempio per ovviare all’impedimento nel parlare). Inoltre la Corte ha osservato che talune scelte personali, come spendere tutta la propria pensione senza risparmiare, per quanto poco prudenti, rientrano nella libera determinazione di ciascuno: finché un soggetto è capace di intendere e volere, lo Stato non può sostituirsi a lui nelle decisioni solo perché le sue scelte appaiono imprudenti o sub-ottimali. Anche qui ritorna il messaggio di fondo: l’amministrazione di sostegno non deve mai diventare uno strumento per “eterodirigere” la vita di qualcuno se quel qualcuno può, anche parzialmente, decidere per sé.

Nel solco di questi orientamenti, la stessa Corte Costituzionale ha rimarcato i valori in gioco. Con la sentenza n. 3/2025 la Consulta ha affermato che la dignità della persona con disabilità è lesa ogni volta che l’ordinamento, senza reale necessità, trasforma in “incapace” e bisognosa di assistenza una persona che invece, magari con opportuni mezzi di sostegno, sarebbe in grado di compiere quella determinata attività. Il messaggio è chiaro: non discriminare il disabile privandolo, in tutto o in parte, della capacità di agire solo a causa della sua condizione. Ogni intervento restrittivo dev’essere calibrato e motivato rigorosamente dalla prova che la persona, da sola e con i comuni supporti, non ce la può fare.

Un aiuto, non un conflitto: limiti all’uso distorto dell’AdS

L’amministrazione di sostegno è nata per aiutare il beneficiario, non per soddisfare interessi altrui. Purtroppo a volte accade che familiari richiedano l’AdS per motivi impropri – ad esempio, per risolvere contrasti interni sulla gestione di un patrimonio, o per controllare le scelte di vita del congiunto ritenute eccentriche. La Cassazione ha messo in guardia contro questi abusi: con l’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 25890/2025 (depositata il 22 settembre 2025) ha ribadito che l’AdS non è uno strumento per dirimere conflitti familiari o gestire eredità, ma ha il solo scopo di proteggere chi non riesce a provvedere a sé. Nel caso esaminato, i parenti di una donna avevano richiesto l’amministratore di sostegno principalmente per timori legati all’amministrazione dei beni di famiglia e a discordie tra fratelli, senza dimostrare una concreta incapacità della donna di badare ai propri interessi. La Suprema Corte ha annullato il decreto, sottolineando che i “bisogni” del beneficiario devono essere il centro dell’indagine: se la tutela della persona fragile può essere garantita con il supporto della famiglia stessa (ad esempio il coniuge che già si occupa di aiutarla nelle incombenze più complesse), non si giustifica l’intervento eteronomo di un AdS. In altre parole, l’amministrazione di sostegno non deve diventare un modo per esautorare qualcuno a vantaggio delle preoccupazioni altrui: i poteri conferiti all’amministratore vanno sempre rapportati alle specifiche necessità di protezione del soggetto amministrato e non possono prescindere dall’esistenza di una chiara e significativa menomazione o difficoltà della persona. Questo principio vale anche – e soprattutto – per i giovani neurodivergenti: la misura non può essere utilizzata, ad esempio, solo perché il ragazzo compie scelte che la famiglia non condivide o perché gestisce i soldi in modo diverso dalle aspettative dei genitori. Finché tali scelte non lo mettono in pericolo serio e lui è in grado di comprenderne il significato, il ruolo dei genitori e dell’ordinamento dev’essere semmai di guida e supporto, non di sostituzione.

Interdizione: una misura ormai residuale (ma non del tutto scomparsa)

Parlando di protezione legale dei disabili adulti, è importante capire che fine hanno fatto i vecchi istituti dell’interdizione e inabilitazione, per decenni gli unici strumenti disponibili. L’interdizione comporta la declaratoria giudiziale di totale incapacità di agire per infermità di mente abituale, con nomina di un tutore che rappresenta in tutto l’interdetto, come se fosse un minorenne. L’inabilitazione, ormai caduta in disuso, era una sorta di interdizione parziale per persone con infermità meno gravi, prodigalità o abuso di alcol/stupefacenti, con nomina di un curatore e limitazioni parziali della capacità. L’introduzione dell’amministrazione di sostegno nel 2004 non ha abolito formalmente questi istituti, ma ne ha fortemente ridotto l’ambito: la filosofia attuale è che quasi sempre l’AdS è preferibile perché più flessibile e rispettosa della persona. Oggi l’interdizione viene considerata un rimedio estremo, da applicare solo in casi rarissimi quando il funzionamento cognitivo della persona sia talmente compromesso da rendere insufficiente persino l’AdS. Si pensi, ad esempio, a individui in stato vegetativo permanente o con gravissima disabilità intellettiva e assenza totale di capacità decisionale: in tali situazioni limite, alcuni tribunali hanno ritenuto ancora praticabile l’interdizione (ad esempio, il Tribunale di Aosta, decreto 21 maggio 2021, ha dichiarato interdetto un uomo con sindrome di Down e grave ritardo mentale, confermando che l’istituto – per quanto raro – può ancora trovare applicazione quando la tutela modulabile dell’AdS non basta a garantire i bisogni fondamentali). Tuttavia, nella generalità dei casi – inclusi la stragrande maggioranza dei giovani adulti con autismo o altre neurodivergenze – l’amministrazione di sostegno è più che sufficiente a fornire il supporto necessario, senza spogliare completamente la persona dei propri diritti civili.

Diritti del beneficiario: autodeterminazione, ascolto e inclusione

Un aspetto cruciale che distingue l’amministrazione di sostegno è l’attenzione ai diritti inviolabili e alla volontà di chi ne beneficia. Il giovane amministrato non è un oggetto passivo di tutela, ma rimane soggetto attivo portatore di diritti, desideri e aspirazioni. La legge impone all’amministratore di sostegno di tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e di informarlo circa gli atti da compiere (art. 410 c.c.), compatibilmente con il suo stato di capacità. Ciò significa, ad esempio, che se un ragazzo autistico ha delle preferenze su dove vivere, su come impiegare il proprio denaro per le sue passioni o terapie, l’AdS dovrà rispettarle il più possibile, compatibilmente con il suo interesse. Anche decisioni personalissime come il contrarre matrimonio, scegliere cure mediche o rifiutarle restano, tendenzialmente, nella sfera decisionale del beneficiario: l’amministratore potrà affiancarlo e, se autorizzato dal giudice, esprimere un consenso informato insieme a lui, ma non può mai sostituirsi in scelte esistenziali contro la volontà del beneficiario. Emblematica è una pronuncia della Cassazione (Cass. civ. n. 21948/2017) che ha riconosciuto come il diritto al matrimonio rientri tra quelli che l’AdS non può azzerare: se il beneficiario, pur con fragilità cognitive, manifesta chiaramente la volontà di sposarsi e comprende il significato fondamentale dell’atto, non si può impedirglielo attraverso la misura di sostegno. Analogamente, nel campo sanitario, l’AdS potrà essere autorizzato a prestare il consenso a terapie solo se il beneficiario non è in grado di esprimerlo da sé e sempre nel rispetto delle sue precedenti volontà (si pensi alle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT) previste dalla Legge 219/2017 sul biotestamento, che valgono anche per le persone amministrate).

In sintesi, l’intero impianto dell’amministrazione di sostegno ruota attorno all’idea che la persona con disabilità, anche adulta, resta titolare di diritti, di dignità e di voce in capitolo. Come scriveva Franco Basaglia, padre della riforma psichiatrica italiana, “la libertà è terapeutica”: riconoscere libertà e responsabilità alle persone fragili spesso ha un effetto benefico sulla loro condizione, mentre trattarle come eterni incapaci può aggravare l’isolamento e la dipendenza. L’AdS, se ben calibrata, è lo strumento attraverso cui la legge cerca questo equilibrio: proteggere il giovane neurodivergente senza escluderlo dal comando della propria vita. Il risultato ideale è un’amministrazione di sostegno quasi “invisibile”, che opera dietro le quinte, lasciando al ragazzo la sensazione e la realtà di vivere la propria esistenza con dignità, opportunità e – perché no – anche con quei rischi calcolati che fanno parte di ogni percorso di crescita. Del resto, “anche la follia merita i suoi applausi”, ricordava la poetessa Alda Merini: ogni individuo, con le sue differenze, merita riconoscimento e rispetto.

Conclusioni: un’alleanza per l’inclusione e l’autonomia

L’amministrazione di sostegno per un giovane adulto neurodivergente non è la fine della sua libertà, ma l’inizio di una nuova fase di vita assistita, in cui famiglia, istituzioni e legge fanno squadra per consentirgli di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Grazie a questo istituto, oggi è possibile evitare misure più rigide e stigmatizzanti, costruendo invece un progetto di supporto personalizzato: dai piccoli atti quotidiani (gestire un conto bancario, firmare un contratto di lavoro protetto) alle grandi scelte (dove abitare, quali cure seguire, come impiegare le risorse economiche per il futuro), nulla viene deciso dall’alto senza coinvolgere il beneficiario. Al centro c’è lui, con la sua dignità e i suoi diritti, circondato da una rete legale che lo sostiene dove necessario e lo lascia libero dove possibile. In questo senso, l’AdS diventa uno strumento di inclusione, perché permette al giovane neurodivergente di partecipare attivamente alla società e di compiere passi verso l’autonomia, sapendo di avere una “rete di sicurezza” sotto di sé.

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  • 02 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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