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Genitori stranieri: prevale l’interesse del minore - Studio Legale MP - Verona

La Cassazione e i tribunali italiani ribadiscono che, nelle questioni di immigrazione, il bene dei figli minori viene prima di tutto: le ultime pronunce bloccano espulsioni e negano permessi quando un rimpatrio può nuocere ai bambini.

La normativa sull’immigrazione si è irrigidita di recente, ma i giudici confermano un principio fondamentale: nessun bambino deve subire le conseguenze di decisioni drastiche come l’espulsione dei suoi genitori. Attraverso importanti sentenze, la giustizia ha stabilito che l’interesse del minore e la tutela della vita familiare prevalgono su automatismi amministrativi e restrizioni normative. Ne consegue che i provvedimenti di allontanamento o i dinieghi di permesso di soggiorno vanno valutati caso per caso, assicurando prima di tutto la protezione dei più piccoli e dei loro diritti.

Nel panorama attuale del diritto dell’immigrazione, le autorità devono bilanciare l’esigenza di controllo con i diritti fondamentali della persona. Può un bambino di due anni essere considerato “troppo piccolo” per far valere il diritto a crescere in Italia con i suoi genitori? La Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha chiarito di no. In generale, come insegna un antico brocardo latino, «Maxima debetur puero reverentia» – al fanciullo si deve il massimo rispetto –: un principio che il nostro ordinamento non può ignorare, soprattutto quando si tratta di proteggere i minori nelle vicende di soggiorno degli stranieri. Questo approccio del superiore interesse del minore, sancito anche dall’art. 3 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, sta guidando l’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di immigrazione.

Tutela della vita familiare degli stranieri: i nuovi limiti alle espulsioni
Negli ultimi tempi il legislatore italiano ha introdotto norme più severe sull’immigrazione, in particolare con il cosiddetto Decreto Cutro (d.l. 20/2023, conv. in l. 50/2023). Tra le modifiche, è stata circoscritta la concessione della “protezione speciale” (la forma di permesso di soggiorno che ha sostituito la precedente protezione umanitaria) e sono stati eliminati alcuni riferimenti espliciti alla tutela della vita privata e familiare dal Testo Unico Immigrazione. Tuttavia, i tribunali e soprattutto la Corte di Cassazione hanno reagito riaffermando con forza che le esigenze familiari e personali dello straniero non possono essere accantonate. I giudici stanno applicando le norme avendo al centro la persona e la sua dignità, ricordando che anche nel diritto degli stranieri “summum ius, summa iniuria” – un’applicazione eccessivamente rigida della legge può diventare somma ingiustizia.

Emblematica in tal senso è la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 29593/2025 (depositata il 10 novembre 2025), che ha assunto un valore sistemico dopo le riforme del 2023. La Suprema Corte ha stabilito che le modifiche legislative non hanno fatto venir meno la tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero comunque presente in Italia. Pur avendo il Decreto Cutro abrogato il riferimento testuale all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (diritto al rispetto della vita familiare e privata), resta fermo che la legge nazionale va interpretata in conformità ai vincoli costituzionali e internazionali (art. 117 Cost.). In base a tali principi, la Cassazione ha affermato che la protezione speciale va accordata quando lo straniero ha sviluppato un radicamento in Italia così forte che un suo allontanamento – salvo prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o ordine pubblico – violerebbe il suo diritto alla vita familiare o privata. Conta, dunque, la presenza di legami effettivi: familiari, sociali, lavorativi, culturali. È irrilevante che questo radicamento sia maturato durante la lunga attesa di altre procedure (ad esempio, mentre si esaminava una domanda d’asilo): ciò che importa è che oggi lo straniero abbia integrato la propria vita nella comunità italiana. La Cassazione civile ribadisce quindi che la legge ordinaria non può comprimere il nucleo dei diritti inviolabili della persona. Di fatto, questa pronuncia ha “rianimato” la tutela umanitaria, confermando che la vita familiare e privata dello straniero va sempre protetta ai sensi della Costituzione e dei trattati internazionali vigenti, anche in assenza di un richiamo esplicito nelle norme interne.

In un’altra decisione coeva, la Cassazione ha precisato il ruolo del giudice nelle cause di espulsione. L’ordinanza Cass. civ., Sez. I, n. 32244/2025 (11 dicembre 2025) ha richiamato l’attenzione sull’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, disposizione introdotta proprio dal Decreto Cutro. Tale norma prevede il divieto di espulsione dello straniero quando dall’allontanamento derivi una violazione del diritto alla vita privata e familiare. La Suprema Corte ha chiarito che si tratta di una clausola generale di salvaguardia: anche nei giudizi di opposizione all’espulsione (come quelli relativi all’accompagnamento immediato alla frontiera ex art. 14, co. 5-ter TUI), il giudice deve verificare concretamente il rischio di lesione dei diritti familiari dello straniero. In particolare, il giudice di pace deve prendere in esame la natura e l’effettività dei legami familiari del migrante in Italia, la durata del suo soggiorno sul nostro territorio e l’esistenza di relazioni familiari, culturali o sociali nel Paese d’origine. In altre parole, non esistono espulsioni “automatiche”: ogni caso va valutato con un bilanciamento proporzionato, tenendo conto della situazione personale dell’immigrato. Questo orientamento impone alle autorità un serio esame delle circostanze individuali prima di allontanare qualcuno dal territorio nazionale, per evitare di spezzare ingiustamente vite familiari consolidate in Italia.

Va evidenziato che la tutela della vita familiare si estende non solo ai rapporti con coniugi o parenti cittadini italiani, ma anche ai legami significativi costruiti tra stranieri. Ad esempio, un immigrato regolarmente soggiornante e integrato può vedere protetta la propria vita privata (l’insieme delle relazioni sociali e lavorative) anche se non ha parenti stretti in Italia. Proprio su questo punto, la Cassazione aveva già dato indicazioni nel 2025: con Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6775/2025 e n. 5084/2025, è stato affermato che il diritto al rispetto della vita familiare e il diritto al rispetto della vita privata possono sussistere disgiuntamente. In assenza di famiglia in Italia, uno straniero potrà comunque ottenere la protezione speciale per il forte radicamento personale nel tessuto sociale locale. I giudici italiani hanno così riconosciuto che ogni individuo sviluppa la propria identità in relazione alla comunità in cui vive – richiamando il celebre monito di John Donne secondo cui “nessun uomo è un’isola” – e che integrazione e inclusione sono valori da tutelare anche di fronte a normative più restrittive.

La prevalenza dell’interesse del minore: permessi per i genitori e unità familiare
Un ambito in cui il principio di proporzionalità e umanità si manifesta con particolare evidenza è quello dei minori stranieri o figli di stranieri. Il nostro ordinamento, in linea con le convenzioni internazionali, riconosce ai bambini un’attenzione prioritaria. L’art. 31, comma 3, del Testo Unico Immigrazione consente al Tribunale per i minorenni di autorizzare la permanenza in Italia di familiari di un minore, anche in deroga alle norme ordinarie sull’ingresso e il soggiorno, quando ricorrono gravi motivi legati allo sviluppo psicofisico del minore. Si pensi al caso di genitori privi di permesso di soggiorno i cui figli piccoli vivono in Italia: questa norma permette di evitare che i bambini vengano sradicati da un ambiente in cui stanno crescendo o privati delle cure necessarie.

Proprio su questa disposizione è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, segnando un importante punto fermo. Con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 33146/2025 (depositata il 19 dicembre 2025), la Suprema Corte ha annullato una decisione di merito che aveva negato il permesso di soggiorno temporaneo ex art. 31 ai genitori di un bimbo di due anni. Il giudice di merito, in quel caso, aveva sostenuto in modo semplicistico che il bambino, essendo molto piccolo, non potesse considerarsi “radicato” in Italia e che dunque il suo allontanamento insieme ai genitori non gli avrebbe causato un pregiudizio significativo. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione del tutto inadeguata e illegittima. Ha chiarito che il fulcro della valutazione dev’essere l’interesse concreto del minore, non la mera constatazione della sua tenera età. Anche un bimbo di pochi anni può subire un grave pregiudizio se costretto a lasciare l’ambiente in cui ha iniziato la propria vita, perdendo la continuità delle cure, delle relazioni e delle prospettive future in Italia.

In particolare, la Cassazione ha osservato che il giudice deve esaminare attentamente le circostanze del caso: ad esempio, nel caso specifico esisteva una relazione dettagliata dei servizi sociali che attestava l’ottimo accudimento del bambino, l’assenza di qualsiasi problema penale o di sicurezza legato ai genitori, e il buon inserimento complessivo del nucleo familiare. Ignorare tali elementi, riducendo tutto al dato anagrafico (i “soli due anni” del minore), significa non porre realmente il minore al centro della decisione. Inoltre, la Corte ha ricordato che la finalità dell’art. 31 TUI non è evitare la separazione familiare in sé (in quel caso, infatti, l’ipotetico rimpatrio coinvolgerebbe entrambi i genitori insieme al figlio), bensì proteggere il bambino da un danno effettivo, concreto e grave al suo sviluppo psicofisico. Non basta dire che la famiglia resterebbe unita trasferendosi altrove: occorre considerare se portare via quel bambino dall’Italia, in quel momento della sua crescita, possa comprometterne la salute, l’educazione, il benessere emotivo. Nel caso in esame, la Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei genitori e ha richiamato i giudici di merito a una motivazione più rigorosa, fondata sul superiore interesse del minore.

Questa sensibilità verso i diritti dei bambini si sta diffondendo anche nei tribunali di merito. Ad esempio, il Tribunale per i Minorenni di Bari, con decreto del 2 aprile 2025, ha persino concesso un’autorizzazione ex art. 31 di durata quinquennale in favore dei nonni paterni di una bambina italiana, riconoscendo il ruolo fondamentale che essi svolgevano nella vita della minore. In quella decisione si legge che allontanare i nonni avrebbe causato “un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave per lo sviluppo psico-fisico” della nipotina, privandola di un riferimento affettivo stabile. Si tratta di un’applicazione estensiva e molto significativa della norma, che mostra come i giudici sappiano adattare lo strumento giuridico alla realtà delle relazioni familiari, sempre mettendo al primo posto il benessere del minore coinvolto. Allo stesso modo, il Tribunale di Torino (sentenza del 22 maggio 2025) ha affermato che ogni figlio convivente con genitori regolarmente soggiornanti ha diritto a un permesso di soggiorno per motivi familiari, senza che la Questura possa richiedere requisiti aggiuntivi come un certo reddito o alloggio ai genitori. Questa pronuncia ha sottolineato l’autonomia dell’art. 31 comma 1 TUI rispetto alle regole ordinarie sul ricongiungimento familiare: il minore “segue la condizione giuridica del genitore” e non si può subordinare la sua posizione a criteri pensati per ben altre situazioni. Ancora una volta, il messaggio è chiaro: il figlio non deve subire conseguenze sfavorevoli a causa delle condizioni economiche o burocratiche dei genitori.

In definitiva, le recenti pronunce in materia di immigrazione marcano un cambio di passo importante: la legge viene interpretata mettendo al centro la persona, la famiglia e in particolare i minori. La protezione dei legami umani fondamentali – sia che si tratti del nucleo familiare, sia che si tratti del percorso di integrazione individuale – costituisce un argine contro l’applicazione eccessivamente rigida delle norme sull’immigrazione. Gli stranieri che hanno costruito in Italia una vita onesta, relazioni affettive, comunitarie o familiari solide, trovano nei tribunali un riconoscimento del loro diritto a non essere espulsi ingiustamente. Come scriveva Oriana Fallaci, «Un figlio non è solo un bambino. Un figlio è una creatura che cresce, che diventa un uomo… verso il quale si hanno infinite responsabilità. E la responsabilità più grossa di tutte: quella di averlo messo al mondo». Ecco, lo Stato – attraverso l’opera dei giudici – si sta facendo carico di questa grande responsabilità: garantire che nessun provvedimento amministrativo calato dall’alto possa ledere i diritti dei bambini e dei loro genitori, quando questi hanno dimostrato di meritare una vita dignitosa nella nostra società. È un segnale di civiltà giuridica che conferma come i valori umani fondamentali, sanciti dalla Costituzione e dai trattati, restino il faro anche nell’applicazione del diritto degli stranieri.

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  • 30 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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