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Gare e Appalti Pubblici: panoramica Operativa Assistenza per le Aziende - Studio Legale MP - Verona

APPALTI PUBBLICI: Analisi di bandi, requisiti, soccorso istruttorio, offerte, cause di esclusione e ricorsi – L’assistenza legale dello Studio Marco Panato, avvocato esperto in appalti pubblici a Verona, per partecipare con successo alle gare in tutta Italia.

 

La disciplina generale degli appalti pubblici in Italia (recenti novità, biennio 2023–2025)

In Italia gli appalti pubblici – ovvero le gare pubbliche per l’affidamento di lavori, servizi e forniture – sono regolati da una normativa dettagliata e in costante evoluzione. A partire dal 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, emanato con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che ha sostituito integralmente il precedente Codice del 2016. Il nuovo Codice, efficace dal 1° luglio 2023, mantiene i principi cardine di trasparenza, concorrenza e par condicio tra i concorrenti, introducendo tuttavia significative innovazioni ispirate ai principi del risultato e della fiducia nell’azione amministrativa. Ad esempio, sono stati semplificati alcuni procedimenti e ampliati gli spazi di discrezionalità per le stazioni appaltanti nel valutare le offerte, pur sempre entro i limiti fissati dalla legge. È importante sottolineare il principio di tassatività delle cause di esclusione, in base al quale solo la legge (e non la singola stazione appaltante) può stabilire i motivi per escludere un concorrente. Questo principio – già affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2020 – comporta che eventuali clausole di gara più restrittive non previste dal quadro normativo debbano considerarsi nulle. Le cause di esclusione previste dal Codice mirano infatti a tutelare interessi generali rilevanti (come la prevenzione della corruzione, la lotta alla criminalità organizzata, il contrasto all’evasione fiscale e la tutela del lavoro), evitando che siano introdotti requisiti arbitrari non giustificati dall’oggetto dell’appalto. In definitiva, ogni procedura di gara deve svolgersi nel rigoroso rispetto della normativa vigente e dei principi generali del diritto amministrativo, a garanzia di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost.

Il nuovo Codice Appalti 2023 ha inoltre integrato nell’ordinamento le norme emergenziali e le semplificazioni adottate negli ultimi anni, specie in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per favorire l’impiego rapido dei fondi PNRR, il legislatore aveva introdotto discipline speciali (es. con il D.L. 77/2021 “Semplificazioni”) che derogavano temporaneamente ad alcune regole ordinarie sugli appalti, ad esempio innalzando le soglie per l’affidamento diretto o semplificando le procedure sotto-soglia. Tali misure transitorie sono in parte confluite nel nuovo Codice e in parte restano applicabili come normativa speciale. In particolare, l’art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che anche dopo il 1° luglio 2023 continuano ad applicarsi agli appalti finanziati dal PNRR alcune disposizioni derogatorie del D.L. 77/2021 e di altri provvedimenti PNRR, accanto però alle norme generali del nuovo Codice. Su questo punto è intervenuta anche la giurisprudenza: il TAR Umbria (sent. 758/2023) ha confermato che, fatte salve le poche regole speciali residuali del D.L. 77/2021, tutte le gare bandite dopo il 1° luglio 2023 – incluse quelle finanziate con fondi PNRR – ricadono sotto le norme e i principi del nuovo Codice Appalti. Questo significa che le aziende che partecipano a bandi PNRR devono rispettare la disciplina generale vigente, beneficiando al contempo di alcune semplificazioni specifiche, ad esempio in tema di tempi accelerati e requisiti premiali legati agli obiettivi di parità di genere e transizione digitale previsti dal Piano.

 

Analisi del bando di gara e requisiti di partecipazione

Il primo passo fondamentale per un’azienda che intenda partecipare a una gara pubblica è l’analisi approfondita del bando di gara e del relativo disciplinare. Il bando (o avviso di gara) è l’atto con cui la Pubblica Amministrazione indice ufficialmente la procedura, indicando oggetto dell’appalto, importo, requisiti richiesti ai concorrenti, criteri di aggiudicazione e modalità di presentazione dell’offerta. La “lex specialis” di gara – costituita da bando, disciplinare e allegati – disciplina nel dettaglio tutte le regole specifiche di quella procedura, che i partecipanti devono rigorosamente osservare. In questa fase iniziale è cruciale verificare attentamente i requisiti di partecipazione richiesti: generalmente vi sono requisiti di ordine generale (es. assenza di condanne penali gravi, regolarità contributiva e fiscale, inesistenza di cause di incompatibilità ex art. 94 D.Lgs. 36/2023), requisiti di idoneità professionale (es. iscrizione alla Camera di Commercio per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto) e requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (es. fatturato minimo, svolgimento di servizi analoghi, certificazioni di qualità, SOA per lavori, ecc.). Questi requisiti, indicati dal Codice e integrati dal singolo bando a seconda dell’appalto, devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. È bene evidenziare che la stazione appaltante non può richiedere requisiti ulteriori o più gravosi di quelli ammessi dalla legge se questi costituiscono di fatto delle cause di esclusione mascherate. Come ricordato, eventuali clausole escludenti non previste dalla normativa (ad esempio oneri formali eccessivi non proporzionati) sono nulle per violazione del principio di tassatività. Le imprese dunque, in sede di studio del bando, dovrebbero prestare attenzione a eventuali condizioni anomale o restrittive: se il bando imponesse un requisito illegittimo, esso può essere impugnato dinanzi al TAR oppure segnalato all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).

Un aspetto da valutare con cura è la verifica dei requisiti generali ex art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 (corrispondenti al vecchio art. 80 del D.Lgs. 50/2016). Tali norme elencano le cause di esclusione automatica (art. 94) – ad esempio condanne per reati gravi, misure di prevenzione antimafia, irregolarità fiscali o contributive non regolarizzate – e le cause di esclusione non automatica (art. 95), come gravi illeciti professionali, che lasciano una certa discrezionalità alla P.A. nella valutazione. In particolare, la regolarità fiscale e contributiva è un requisito imprescindibile: l’operatore economico dev’essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. La giurisprudenza ha chiarito che eventuali debiti fiscali o contributivi possono essere “perdonati” solo se, prima della scadenza della gara, l’azienda ha ottenuto e rispettato un piano di rateizzazione o ha sanato il debito. Diversamente, la stazione appaltante deve escludere l’offerente irregolare, e non è ammessa alcuna regolarizzazione postuma oltre la data di scadenza. Ad esempio, il Consiglio di Stato ha ribadito nel 2023 che un pagamento effettuato o un accordo di rientro perfezionato dopo la presentazione dell’offerta non evitano l’esclusione, poiché i requisiti devono sussistere con continuità durante tutta la procedura. È dunque fondamentale, per chi intende partecipare alle gare pubbliche, verificare e sistemare con anticipo la propria posizione fiscale e contributiva, onde evitare di essere esclusi per cause altrimenti sanabili.

Se un’azienda da sola non possiede tutti i requisiti speciali richiesti, la normativa offre comunque strumenti per partecipare: ad esempio le ATI (associazioni temporanee di imprese) o RTI (raggruppamenti temporanei) permettono a più imprese di unirsi e cumulare requisiti diversi; l’avvalimento consente di “prendere a prestito” da un’impresa ausiliaria alcuni requisiti (come esperienza o certificazioni) presentando un apposito contratto di avvalimento. In questi casi, occorre prestare particolare attenzione a predisporre la documentazione aggiuntiva: in caso di RTI costituendo, va presentata la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale alla capogruppo; in caso di avvalimento, va allegato il contratto con l’ausiliaria e la dichiarazione di quest’ultima di mettere a disposizione le risorse necessarie. La mancanza di tali documenti essenziali potrebbe portare all’esclusione, se non sanata tramite il soccorso istruttorio (come vedremo oltre). Lo Studio Legale Marco Panato assiste le aziende sin da questa fase preparatoria, fornendo consulenza legale sui bandi – incluso l’esame di bandi PNRR o finanziati da fondi europei – per valutare la fattibilità della partecipazione, segnalare tempestivamente eventuali criticità e predisporre correttamente tutta la documentazione amministrativa richiesta. Grazie all’esperienza in appalti pubblici locali e nazionali, lo Studio affianca i clienti nell’interpretazione delle clausole di gara, nell’individuazione dei migliori partner per costituire un’ATI o ricorrere all’avvalimento, e nel dialogo preliminare con la stazione appaltante (ad esempio formulando quesiti di chiarimento sul bando, ove necessario). Questa fase di analisi e preparazione è cruciale per impostare una partecipazione competitiva e conforme alla legge, prevenendo errori formali che potrebbero compromettere l’offerta.

 

Preparazione dell’offerta di gara: documenti, offerta tecnica ed economica

Superata la verifica dei requisiti, l’azienda deve predisporre con cura tutti gli atti di partecipazione alla gara entro i termini stabiliti. Di norma l’offerta si compone di tre parti: la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica. La documentazione amministrativa include tutte le dichiarazioni e i documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti (es.: il Documento di Gara Unico Europeo – DGUE, dichiarazioni sostitutive relative all’assenza di cause di esclusione, certificati di regolarità DURC, cauzione provvisoria, eventuali contratti di avvalimento, ecc.). Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici incoraggia la digitalizzazione delle procedure: spesso l’invio delle offerte avviene tramite piattaforme telematiche, e molti dati/documenti possono essere acquisiti d’ufficio tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP) o il fascicolo virtuale dell’operatore economico. Ciò nonostante, permangono adempimenti formali stringenti a carico dei concorrenti, la cui omissione può risultare fatale. Ad esempio, la mancata sottoscrizione dell’offerta o l’assenza di un elemento essenziale nell’offerta economica (come il prezzo) comportano necessariamente l’esclusione dalla gara, trattandosi di vizi non sanabili nemmeno con il soccorso istruttorio. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la mancanza dell’offerta economica o di un suo elemento fondamentale determina l’estromissione anche se il bando non lo prevede espressamente, in quanto incide sulla par condicio e sulla validità stessa della proposta.

Diverso è il caso di errori formali o carenze non essenziali nella documentazione amministrativa: qui interviene l’istituto del soccorso istruttorio, concepito proprio per evitare esclusioni sproporzionate dovute a mere irregolarità formali. Il soccorso istruttorio è una procedura prevista dalla legge (già nel vecchio art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, ora disciplinata espressamente dall’art. 101 D.Lgs. 36/2023) che consente alla stazione appaltante di invitare il concorrente a integrare o regolarizzare documenti incompleti o carenti, entro un termine fissato, evitando così l’esclusione per motivi meramente formali. Si tratta di una manifestazione del principio anti-formalistico e della leale cooperazione tra P.A. e cittadini: la Pubblica Amministrazione deve perseguire il risultato sostanziale (selezionare la migliore offerta) senza sacrificare inutilmente la concorrenza per rigidi formalismi. Proprio in quest’ottica, il nuovo Codice appalti 2023 ha rafforzato e chiarito l’operatività del soccorso istruttorio, dedicandogli una norma ad hoc (art. 101) e superando alcuni dubbi applicativi del passato. In particolare, oggi il Codice esplicita che sono soccorribili – a condizione che l’operatore economico possa produrre documenti di data certa anteriori al termine di presentazione delle offerte – anche omissioni prima considerate controverse, quali: a) la mancata presentazione della garanzia provvisoria (cauzione)*; b) la mancata allegazione del contratto di avvalimento; c) l’assenza dell’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (mandato collettivo speciale) da parte dei partecipanti in forma associata. Si tratta di un importante chiarimento introdotto dal nuovo Codice, in linea con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, che mira a evitare esclusioni per disattenzioni documentali che non alterano la par condicio né il contenuto sostanziale dell’offerta. Attenzione però: il soccorso istruttorio non può mai essere utilizzato per sopperire a mancanze sostanziali dell’offerta tecnica o economica, né per sanare il difetto di requisiti che dovevano essere posseduti ab origine. Ad esempio, non è sanabile la totale omissione di un elemento dell’offerta (come visto sopra), né si può usare il soccorso per consentire a un’impresa di aggiungere posticipatamente un requisito di esperienza o una certificazione di qualità mancante al momento di presentazione dell’offerta. Il TAR Campania ha recentemente ribadito che il soccorso istruttorio non può servire a integrare ex post requisiti tecnico-economici essenziali di partecipazione, ma solo a completare documenti già esistenti o chiarire aspetti formali. Inoltre, esiste un limite temporale: la procedura di soccorso deve svolgersi prima dell’aggiudicazione, e comunque il concorrente deve aver prodotto entro i termini di gara almeno un principio di documentazione (ad es. aver costituito la cauzione, anche se non allegata). In caso di mancata ottemperanza all’invito di soccorso entro il termine assegnato, la sanzione è l’esclusione definitiva. È prassi delle stazioni appaltanti indicare nel bando anche una sanzione pecuniaria in caso di soccorso istruttorio (nel vecchio regime era prevista dall’art. 83 co.9 del D.Lgs. 50/2016), ma nel nuovo Codice 2023 questa sanzione non è più obbligatoria. In ogni caso, per evitare rischi, è preferibile presentare un’offerta completa e conforme sin dall’inizio: lo Studio Panato assiste le aziende nella fase di predisposizione dell’offerta, effettuando un check-up preventivo dei documenti e della correttezza formale delle dichiarazioni (c.d. “audit documentale pre-gara”), proprio per minimizzare la necessità di soccorso istruttorio e il rischio di esclusioni. Grazie all’esperienza maturata in assistenza legale a gare pubbliche, lo Studio supporta i clienti anche nel rispondere ad eventuali richieste di integrazione da parte della stazione appaltante, fornendo indicazioni su come colmare le lacune documentali senza incorrere in errori.

Parallelamente agli aspetti amministrativi, l’impresa deve elaborare un’offerta tecnica convincente e un’offerta economica competitiva, in linea con le richieste del capitolato. La preparazione dell’offerta tecnica spesso richiede competenze multidisciplinari: occorre descrivere nel dettaglio come si intende svolgere il servizio o eseguire i lavori, evidenziando migliorie, metodologie, tempi di realizzazione, professionalità impiegate e così via, il tutto rispettando rigorosamente lo schema e i limiti (es. di pagine, formato, etc.) fissati dal disciplinare. Errori come superare i limiti dimensionali, alterare i modelli forniti o inserire nell’offerta tecnica elementi economici (vietato in caso di gara con offerta economicamente più vantaggiosa) possono portare all’esclusione. Anche su questi profili qualitativi, lo Studio offre consulenza, affiancando l’azienda (in particolare nelle PMI meno avvezze a partecipare a gare complesse) nell’interpretazione dei criteri di valutazione e nella verifica di conformità dell’offerta tecnica. Quanto all’offerta economica, va formulata tenendo conto delle condizioni del bando: in caso di gara al prezzo più basso, occorre proporre un ribasso sostenibile; in caso di offerta economicamente più vantaggiosa, il peso economico incide insieme al punteggio tecnico. È fondamentale rispettare eventuali prezzi massimi o soglie di anomalia. Se l’offerta appare anormalmente bassa (ribassi elevati), la P.A. dovrà attivare la verifica di anomalia e l’impresa dovrà giustificare adeguatamente i propri costi e risparmi, per evitare l’esclusione per offerta non congrua. L’assistenza di consulenti legali esperti può rivelarsi preziosa anche nel predisporre le giustificazioni anti-anomalia o nel modulare correttamente il taglio dell’offerta economica per massimizzare le probabilità di aggiudicazione senza incorrere in rilievi. In sintesi, la fase di preparazione dell’offerta è un momento cruciale in cui ogni dettaglio conta: con il supporto di un avvocato appalti pubblici dedicato, le aziende possono gestire con sicurezza sia gli adempimenti formali che gli aspetti strategici della propria offerta di gara.

 

Esclusione dalla gara e rimedi: ricorsi 

Malgrado la cura posta nella preparazione, può accadere che l’azienda venga esclusa dalla gara oppure che, all’esito della valutazione, l’appalto venga aggiudicato a un concorrente ritenuto non meritevole. In tali casi, il nostro ordinamento prevede strumenti di tutela giurisdizionale celere e specializzata, nell’ambito del cosiddetto “rito appalti” disciplinato dal codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Se un’impresa ritiene illegittimo un provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, può presentare un ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente, generalmente entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto contestato (termine perentorio previsto dall’art. 120 c.p.a. per gli appalti). Il TAR, con procedura accelerata, fisserà l’udienza di merito in tempi brevi (circa 30-45 giorni dalla notifica del ricorso) e potrà, su istanza, sospendere in via cautelare gli effetti dell’aggiudicazione impugnata, evitando che nel frattempo il contratto venga firmato e i lavori avviati. È importante agire con tempestività e precisione: il ricorso deve contenere tutti i motivi di contestazione (vizi di legittimità) avverso gli atti di gara, e non è ammesso introdurre nuovi motivi oltre certi termini. Qualora vi siano più ricorrenti (ad esempio l’escluso che ricorre contro l’aggiudicatario e, viceversa, l’aggiudicatario che propone un ricorso incidentale per far dichiarare inammissibile l’altro concorrente), si applicano complesse regole processuali per garantire la tutela sia dell’interesse strumentale a rigiocare la gara sia dell’interesse finale all’aggiudicazione. La Corte di Giustizia UE ha affermato (sentenza C-333/18) e il Consiglio di Stato ha recepito che, in caso di ricorsi reciproci tra concorrenti, il giudice deve esaminare prima il ricorso principale (dell’escluso contro l’aggiudicazione) e solo dopo l’eventuale ricorso incidentale, così da assicurare piena tutela all’interesse a una riedizione della gara. Lo Studio Legale Panato, forte della sua esperienza in ricorsi appalti pubblici, assiste le aziende sia nella fase pre-contenziosa (diffide, richieste di riesame in autotutela, preavvisi di ricorso) sia soprattutto nella fase contenziosa davanti ai TAR regionali. È fondamentale, in sede di ricorso, individuare i motivi di illegittimità più solidi: ad esempio la violazione della lex specialis, l’errata valutazione delle offerte, il mancato soccorso istruttorio dovuto, l’ammissione di un concorrente privo di requisiti, o ancora clausole del bando illegittime. Su quest’ultimo punto, va ricordato che le clausole escludenti nulle (in violazione del principio di tassatività) possono essere impugnate immediatamente prima della scadenza della gara; viceversa, se non impugnate subito, non potranno più essere contestate dopo (principio del “dimidium facti”). La strategia di impugnazione va quindi ponderata caso per caso.

Le più recenti pronunce dei giudici amministrativi offrono indicazioni utili su vari profili di contenzioso. Ad esempio, il Consiglio di Stato ha confermato che la stazione appaltante non ha un obbligo incondizionato di attivare un sub-procedimento di verifica in contraddittorio per accertare l’eventuale unico centro decisionale tra offerte sospette (offerte formulate da imprese collegate): se gli elementi indiziari di collegamento sostanziale sono schiaccianti, l’esclusione può avvenire anche senza contraddittorio, in linea con l’orientamento giurisprudenziale recente (Cons. Stato, III, 5 marzo 2024, n. 2149). Ancora, in tema di irregolarità fiscali, si è detto che la regolarizzazione postuma non è ammessa: il Consiglio di Stato sez. V, 30 giugno 2023 n. 6409 ha statuito che un’impresa con debiti previdenziali non saldati entro la scadenza di gara non può evitare l’esclusione pagando dopo, poiché ciò interromperebbe la continuità del possesso del requisito. In materia di cause di esclusione non automatiche (gravi illeciti professionali, ex art. 98 D.Lgs. 36/2023), il nuovo Codice prevede un limite temporale di rilevanza di tre anni per fatti penalmente rilevanti: una recente ordinanza del TAR Lazio (Roma) del 2024 ha accolto un ricorso sospendendo l’esclusione di un concorrente perché la relativa causa ostativa (una richiesta di rinvio a giudizio risalente a gennaio 2021) era “scaduta” oltre il triennio al momento dell’aggiudicazione nel 2024. Ciò conferma che le stazioni appaltanti devono applicare correttamente i termini di legge e non possono escludere un operatore per fatti ormai remoti oltre la soglia temporale prevista. Un altro tema frequente è la valutazione delle offerte anormalmente basse: la giurisprudenza ha chiarito che il giudizio sull’anomalia è espressione di discrezionalità tecnica della P.A., sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o errore macroscopico; se l’azienda fornisce giustificazioni convincenti sui costi, il TAR difficilmente potrà sovvertire la valutazione tecnica (Cons. Stato, V, sent. n. 5419/2021). In caso di esito negativo al TAR, l’impresa potrà appellare la sentenza al Consiglio di Stato entro 30 giorni. Il Consiglio di Stato, quale giudice di appello amministrativo, riesamina la vicenda e rende una decisione definitiva in tempi anch’essi brevi (il rito appalti prevede la definizione del giudizio d’appello in circa 2-3 mesi). È fondamentale affidarsi a professionisti legali esperti in appalti per gestire al meglio il ricorso. In aggiunta, lo Studio assiste le aziende anche nei procedimenti avanti all’ANAC per segnalazioni relative a gare e negli eventuali procedimenti penali correlati (es. in caso di contestazioni per false dichiarazioni in gara).

 

L’esecuzione dell’appalto: gestione contrattuale, riserve e contenzioso

Ottenuta l’aggiudicazione e stipulato il contratto, inizia la fase esecutiva dell’appalto, che presenta a sua volta profili legali da gestire con attenzione. L’azienda aggiudicataria, ora contraente esecutore, deve adempiere alle prestazioni concordate nel rispetto di tempi e modalità previsti. Tuttavia, nell’esecuzione di appalti pubblici – specialmente di lavori – non è raro che insorgano imprevisti, ritardi o contestazioni. Ad esempio, possono verificarsi ritardi dovuti a cause impreviste (rinvenimento di sottoservizi non mappati, varianti in corso d’opera richieste dalla stazione appaltante, condizioni meteo eccezionali, ecc.) che rallentano i lavori: in tali casi l’appaltatore dovrà tempestivamente chiedere una proroga dei termini e farsi riconoscere l’eventuale non imputabilità del ritardo, per evitare l’applicazione di penali contrattuali. Un altro aspetto tipico degli appalti di lavori è la gestione delle riserve: le riserve sono iscrizioni formali che l’impresa esecutrice annota sul registro di contabilità o sui documenti contabili (es. verbali di consegna, SAL) per segnalare richieste di maggiori compensi o tempi aggiuntivi dovuti a eventi sopravvenuti o difformità progettuali. La riserva va apposta nei modi e nei tempi stabiliti dal capitolato (di solito entro tot giorni dall’evento e in sede di firma dei registri) e rappresenta il presupposto necessario per avanzare poi richieste risarcitorie o di compensazione economica. Una gestione accurata delle riserve è fondamentale: errori nella formulazione o nella tempestività possono pregiudicare i diritti dell’appaltatore. Anche in questa fase, lo Studio Legale assiste i clienti formulando riserve precise e giuridicamente fondate, oltre a negoziare con l’Amministrazione eventuali accordi bonari per evitare il contenzioso. Nel caso in cui le controversie non si risolvano in via amministrativa, si potrà adire il giudice competente: per le controversie nascenti dall’esecuzione dei contratti pubblici è competente il giudice ordinario (Tribunale civile) quando si tratta di diritti soggettivi (es. pagamenti, risarcimenti), mentre restano di competenza del giudice amministrativo le questioni relative a provvedimenti autoritativi (es. risoluzione in danno disposta dalla P.A.). Negli appalti più complessi, il nuovo Codice promuove strumenti di risoluzione alternativa delle dispute, come i Collegi Consultivi Tecnici o l’arbitrato, per definire rapidamente i litigi in corso d’opera. Lo Studio Marco Panato vanta esperienza anche nel contenzioso in fase di esecuzione, avendo tutelato imprese appaltatrici in cause civili per richiesta di compensi revisionari, opposizione a penali, escussione di garanzie, nonché in procedimenti arbitrali su appalti di opere pubbliche. Grazie a una competenza trasversale, lo Studio assiste l’azienda sia nella prevenzione del contenzioso (mediante pareri e affiancamento quotidiano durante l’esecuzione del contratto) sia, se necessario, nell’azione legale per la tutela dei propri crediti e diritti nascenti dal contratto.

 

L’assistenza legale dello Studio Marco Panato in ogni fase della gara

Lo Studio Legale Marco Panato, con sede a Verona, offre una assistenza legale specializzata alle aziende in materia di appalti pubblici su tutto il territorio nazionale. Nonostante la localizzazione geografica a Verona, lo Studio opera regolarmente in tutta Italia, supportando imprese venete e non solo in gare bandite da enti locali, amministrazioni centrali, nonché in bandi europei e progetti finanziati dal PNRR. L’approccio dello Studio è fortemente pratico-operativo, mirato a risolvere concretamente i problemi che le aziende incontrano nel ciclo di vita di una gara pubblica. In fase di partecipazione alla gara pubblica, lo Studio assiste il cliente dall’inizio alla fine: dalla consulenza sul bando (analisi dei documenti di gara, verifica dei requisiti e scelta della strategia di partecipazione), alla preparazione di tutta la documentazione amministrativa e tecnica, fino alla gestione dei chiarimenti con la stazione appaltante e delle eventuali integrazioni documentali. Grazie all’aggiornamento costante sulla normativa (nuovo Codice dei Contratti Pubblici 2023 e relative Linee Guida ANAC) e sulla giurisprudenza più recente (sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato 2023–2025), gli avvocati dello Studio forniscono ai clienti indicazioni sempre attuali e conformi agli orientamenti più recenti. Ciò risulta fondamentale, ad esempio, per interpretare correttamente clausole ambigue del disciplinare alla luce delle decisioni dei giudici amministrativi, o per sapere come comportarsi di fronte a un provvedimento di esclusione potenzialmente illegittimo. In quest’ultimo caso, lo Studio è pronto ad attivare immediatamente un ricorso al TAR competente, richiedendo se necessario misure cautelari urgenti, al fine di tutelare l’azienda dall’ingiusta esclusione (keyword: ricorso esclusione appalto). Analogamente, in caso di aggiudicazione controversa a un concorrente, gli avvocati predispongono con tempestività il ricorso per annullamento dell’aggiudicazione, individuando i profili di illegittimità più incisivi (ad es. mancanza di requisiti dell’aggiudicatario, errori nella valutazione dell’offerta, violazioni procedurali). L’esperienza dello Studio copre un’ampia gamma di settori e tipologie di gare: dagli appalti di lavori edili e infrastrutturali ai servizi di ingegneria, dagli appalti forniture di beni alle gare nel settore ICT, fino alle concessioni e ai partenariati pubblico-privati. Particolare competenza è offerta nella consulenza su bandi PNRR e gare cofinanziate da fondi UE (keyword: consulenza bando PNRR), ambiti in cui occorre coniugare le regole ordinarie degli appalti con norme specifiche e obiettivi stringenti di spesa e tempistiche dettati dal Piano di Ripresa.

Infine, lo Studio Panato affianca le aziende anche nella fase post-gara, ossia durante l’esecuzione del contratto aggiudicato. In questa fase, l’assistenza legale si concretizza nella consulenza su questioni contrattuali quotidiane (interpretazione del capitolato, varianti contrattuali, adeguamento prezzi, subappalto, cessione del credito, ecc.), nella gestione delle comunicazioni formali con la Direzione Lavori o l’ente committente, e nella tutela dell’impresa in caso di contestazioni o inadempienze dell’Amministrazione. Qualora sorgano controversie, lo Studio è in grado di predisporre efficaci strategie di contenzioso o, preferibilmente, di componimento bonario: ad esempio assistendo il cliente in accordi transattivi con l’ente appaltante, oppure attivando strumenti come i Collegi Tecnici Consultivi per risolvere rapidamente le dispute tecniche in corso d’opera. Quando il ricorso alle vie legali è inevitabile, lo Studio rappresenta l’azienda nei giudizi civili o arbitrali per il recupero dei crediti e il risarcimento danni, nonché nei procedimenti amministrativi correlati (come impugnazioni di escussioni di cauzioni o provvedimenti di esclusione dall’Albo fornitori per inadempimento). L’obiettivo è sempre quello di proteggere gli interessi dell’impresa appaltatrice e assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, evitando che ritardi della P.A. o altre criticità possano compromettere la realizzazione del progetto o la redditività dell’appalto.

Partecipare e aggiudicarsi con successo una gara pubblica richiede alle aziende un impegno significativo e una scrupolosa osservanza delle regole tecniche e legali in ogni fase: dalla lettura del bando alla presentazione dell’offerta, dalla gestione di eventuali esclusioni o ricorsi al TAR fino alla conduzione dell’appalto vinto. L’ordinamento italiano offre opportunità importanti attraverso gli appalti pubblici (anche grazie alle risorse del PNRR), ma pone anche sfide e complessità procedurali che è bene affrontare con il giusto supporto. Rivolgersi a uno studio legale specializzato in appalti pubblici – come lo Studio Marco Panato di Verona – significa dotarsi di una guida esperta che conosce le norme aggiornate (2023–2025) e le ultime pronunce giurisprudenziali, e che soprattutto sa tradurre questa conoscenza in soluzioni pratiche per l’azienda. Che si tratti di redigere un’offerta senza errori, di evitare una causa di esclusione, di presentare un ricorso appalti vincente o di gestire un contratto pubblico complesso, un avvocato esperto in materia può fare la differenza tra un esito sfavorevole e un risultato di successo. Lo Studio Legale Panato mette a disposizione delle imprese la propria consolidata esperienza in consulenza e assistenza legale nelle gare pubbliche  offrendo un supporto a 360° in tutte le fasi degli appalti pubblici, con l’obiettivo di consentire ai propri clienti di competere efficacemente e realizzare appieno le opportunità offerte dal mercato pubblico.

 

  • 17 giugno 2025
  • Marco Panato

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.