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Ferie non godute supplenze al 30 giugno: diritto al rimborso - Studio Legale MP - Verona

Il diritto all’indennità per ferie non fruite dei docenti precari e gli altri profili di illegittimità nei contratti scolastici

 

Ferie non godute dei precari: un diritto al rimborso riconosciuto dalla legge e dai giudici

I docenti a tempo determinato della scuola pubblica con contratto in scadenza al 30 giugno (fine delle attività didattiche) spesso non hanno la possibilità materiale di fruire di tutte le ferie maturate. Fino a pochi anni fa questi giorni di ferie non godute rischiavano di andare perduti, poiché l’amministrazione scolastica tendeva a cancellarli d’ufficio imponendone la fruizione durante le festività (es. Natale, Pasqua) senza una richiesta del docente. Oggi questo scenario è cambiato grazie a importanti interventi normativi e giurisprudenziali: è ormai consolidato che il docente precario ha diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non fruite, salvo che l’amministrazione provi di averlo messo in condizione di utilizzarle regolarmente. In altre parole, le ferie maturate ma non utilizzate entro fine contratto devono essere monetizzate, a tutela del diritto irrinunciabile al riposo. Tale principio – conforme al diritto europeo – è stato affermato in diverse sentenze recenti, offrendo finalmente ai supplenti annuali una base solida per ottenere il rimborso.

Una sentenza della Corte d’Appello di Milano (Sez. Lav.) n. 1013/2025 ha riconosciuto esplicitamente questo diritto, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagare oltre 5.200 euro a un docente precario per ferie non godute e festività soppresse accumulate in più anni. La Corte d’Appello ha chiarito che un docente con contratto al 30/6 non perde automaticamente il diritto alle ferie non godute solo perché non le ha richieste durante le sospensioni delle lezioni. Di conseguenza, in assenza di un formale invito a fruirne, spetta al docente una indennità sostitutiva commisurata ai giorni di ferie residui. Lo stesso vale per le cosiddette festività soppresse (giorni di ex festività non più presenti in calendario): anch’esse vanno pagate se non godute. Le pronunce più recenti hanno dunque smentito la prassi con cui alcuni dirigenti scolastici imputavano d’ufficio le ferie dei supplenti ai periodi di chiusura delle scuole: senza un’esplicita domanda del docente e senza un avviso chiaro sulle conseguenze, quella forzatura è illegittima. Emblematica è una decisione del Tribunale del Lavoro di Lanciano (sentenza del 23 dicembre 2025), che ha condannato il Ministero a versare circa 3.451 euro a una docente precaria per 55 giorni di ferie mai goduti in due anni di servizio. In tale verdetto il giudice ha ribadito che l’onere di invitare il dipendente a usare le ferie incombe sull’amministrazione: se il dirigente non invia al supplente un invito formale a programmare le ferie (con avvertimento che, in mancanza, esse andranno perse), il diritto alla monetizzazione resta integro. Questa interpretazione, fondata anche su principi UE, considera infatti che il lavoratore non può subire la perdita di un diritto fondamentale come le ferie per cause a lui non imputabili. Di conseguenza, ogni docente precario può reclamare il pagamento delle ferie non utilizzate a fine contratto, purché possa dimostrare di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale sull’argomento.

Va aggiunto che la giurisprudenza recente ha fatto chiarezza anche sul termine di prescrizione di tale diritto: normalmente i crediti retributivi si prescrivono in 5 anni, ma alcune sentenze ne hanno riconosciuto la natura risarcitoria (cioè mirata a compensare la perdita di un diritto costituzionale al riposo). Ad esempio, il Tribunale di Palermo, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha affermato che l’indennità per ferie non godute ha prevalente carattere risarcitorio, per cui si applica la prescrizione decennale e il docente può reclamare le ferie non godute degli ultimi 10 anni. Nella stessa pronuncia, il giudice palermitano ha sottolineato nuovamente l’obbligo dell’amministrazione di invitare per iscritto il supplente a utilizzare le ferie, con espresso avviso della perdita del diritto in caso contrario, pena la monetizzazione integrale delle ferie maturate. Questi orientamenti, ormai diffusi in tribunali di tutta Italia, hanno messo in moto una serie di ricorsi collettivi (promossi da organizzazioni sindacali e studi legali) a tutela dei docenti precari, molti dei quali si sono conclusi con esito favorevole per i lavoratori. Insomma, “il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione del servizio le vanificasse senza alcuna compensazione economica” – come già osservava la Corte Costituzionale (sent. n. 95/2016) – e oggi i giudici del lavoro traducono questo principio in condanne risarcitorie nei confronti del Ministero.

Abuso di contratti a termine nella scuola: reiterazione oltre 36 mesi e risarcimento del danno

Un altro annoso problema del settore scolastico è l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine. Migliaia di docenti e personale ATA sono stati mantenuti per anni in uno stato di precarietà, rinnovando di anno in anno supplenze senza mai ottenere un contratto stabile. Questa pratica, in contrasto con la normativa comunitaria (direttiva 1999/70/CE, clausola 5), è stata oggetto di pronunce giudiziarie di portata storica. Già nel 2014 la Corte di Giustizia UE e nel 2015 la Suprema Corte italiana avevano sanzionato l’abuso dei contratti a termine nella scuola, aprendo la strada a due tipi di tutela: l’immissione in ruolo (stabilizzazione) per concorso straordinario e/o il risarcimento del danno per i precari esclusi dalla stabilizzazione.

In tempi recenti, la questione ha visto importanti sviluppi. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 30779 del 23 novembre 2025, ha confermato il diritto al risarcimento per i docenti che hanno subìto una successione di contratti a termine oltre i 36 mesi. In quel caso specifico – riguardante insegnanti di religione cattolica precari – la Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero dell’Istruzione e ha statuito un principio applicabile a tutti i precari della scuola: superati i 36 mesi di servizio, scatta l’abuso di contratto e il lavoratore ha diritto a un indennizzo. La stessa sentenza ha anche chiarito che i concorsi riservati indetti dal Ministero non costituiscono, di per sé, un rimedio sufficiente a sanare l’illegittimità dell’abuso. In altre parole, aver dato ai precari un’eventuale chance di stabilizzazione tramite concorso non elimina il danno già subito da anni di precariato. Pertanto, la Cassazione ha affermato che la stabilizzazione automatica (mediante scorrimento delle graduatorie) rimane “l’unico strumento realmente idoneo” a porre fine all’abuso, mentre in mancanza di essa va riconosciuto un congruo risarcimento.

Sul fronte normativo, l’Italia ha dovuto adeguarsi alle sollecitazioni europee: con il decreto-legge n. 131/2024 (cosiddetto “decreto Salva-infrazioni”, in vigore dal 2024), il risarcimento massimo per abuso di contratti a termine è stato raddoppiato, passando da 12 a 24 mensilità dell’ultima retribuzione. Questo intervento legislativo – concepito per sanare la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione UE – ha anche eliminato il precedente taglio del 50% sull’indennizzo in presenza di graduatorie per le assunzioni, garantendo così rimborsi più equi. Ad esempio, un docente con molti anni di servizio precario e uno stipendio avanzato può ora ottenere fino a circa 60.000 euro di indennizzo lordo, non tassabile, mentre altri insegnanti si attestano attorno ai 40.000 euro. Si tratta di cifre significative, a riconoscimento di un danno professionale ed economico accumulato nel tempo.

Diversi tribunali del lavoro hanno già applicato questi principi. Il Tribunale di Roma, sentenza n. 17141/2025 (Giudice del Lavoro), ad esempio, ha condannato il Ministero a risarcire un folto gruppo di docenti di religione per un importo complessivo superiore a 3.700.000 euro, riconoscendo l’abusiva reiterazione di contratti a termine protrattasi per anni. In quel giudizio, come in molti altri, i magistrati hanno richiamato la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e hanno ritenuto insufficiente la misura del concorso straordinario bandito (art. 1-bis D.L. 126/2019) a eliminare ex post l’illecito subito dagli insegnanti. In sostanza, anche i docenti precari immessi in ruolo dopo anni di supplenze mantengono il diritto al risarcimento per il periodo di precariato eccedente i 36 mesi, dato che l’immissione in ruolo “ripara” solo il futuro ma non compensa il passato. Su questo punto, la Cassazione (sent. n. 31343/2025) ha chiarito nel 2025 che l’aver partecipato a un concorso e aver ottenuto il ruolo non estingue il diritto del docente al ristoro del danno già subito: il docente neo-immesso in ruolo deve però attivarsi, impugnando l’ultimo contratto a termine entro 180 giorni dalla stabilizzazione, per far valere in giudizio la pretesa risarcitoria. Questo bilanciamento mira a contemperare l’esigenza di sanzionare l’abuso con la peculiarità del pubblico impiego scolastico, dove la trasformazione “automatica” del contratto a tempo indeterminato non è consentita se non tramite concorso.

In parallelo, continua la pressione europea: la Commissione UE ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia (causa pendente dal 2024) proprio per la violazione della clausola 5 (mancata prevenzione degli abusi dei contratti a termine). Si attendono quindi possibili ulteriori sviluppi nel 2026 in sede comunitaria, che potrebbero tradursi in nuove misure strutturali per ridurre il precariato nella scuola. Nel frattempo, però, la strada del ricorso legale individuale o collettivo rimane aperta: grazie ai precedenti ormai consolidati, molti precari stanno ottenendo giustizia sotto forma di risarcimenti anche molto consistenti. Il messaggio emerso dalle aule giudiziarie è chiaro: mantenere un lavoratore pubblico in precariato per anni costituisce un illecito, che va riparato economicamente se non si può (o non si vuole) porvi rimedio con la stabilizzazione.

Discriminazioni retributive dei precari: parità di trattamento con i docenti di ruolo

Oltre alle ferie e alla durata dei contratti, un ulteriore profilo critico riguarda la disparità di trattamento economico tra docenti precari e docenti di ruolo. In passato, ai supplenti con contratto breve o fino al termine delle lezioni sono stati negati benefici economici e progressioni che invece spettavano ai colleghi a tempo indeterminato. Tali differenze di trattamento – prive di valide giustificazioni – sono state gradualmente smantellate mediante interventi giurisprudenziali, in nome del principio di non discriminazione sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (clausola 4).

Un caso emblematico è quello del bonus annuale per l’aggiornamento dei docenti (la “Carta del Docente” da 500 euro). Introdotta nel 2015, la Carta è sempre stata attribuita solo ai docenti di ruolo, escludendo del tutto i precari. Questa esclusione è stata contestata in tribunale come discriminatoria, poiché il bonus è uno strumento di formazione professionale legato alla funzione docente, non alla natura del contratto. Numerose pronunce nel biennio 2024–2025 hanno dato ragione ai ricorrenti: si è formato un orientamento univoco secondo cui anche i docenti a termine hanno diritto alla Carta del Docente. Ad esempio, il Tribunale di Milano, sentenza n. 664/2025, ha riconosciuto a un supplente annuale l’importo dei 500 euro annui negati, condannando il Ministero all’accredito delle somme arretrate oltre interessi e spese. In modo analogo, il Tribunale di Roma, sent. n. 11564/2025, ha riconosciuto a un insegnante (divenuto di ruolo nel frattempo) il diritto alla Carta per tutti gli anni in cui era precario, con condanna dell’amministrazione a pagare i bonus non erogati dal 2018 al 2021. Decisioni simili sono giunte dai Tribunali di Cremona (sent. nn. 137 e 138/2025) e da varie altre sedi, fino a coinvolgere i TAR: in Lombardia ed Emilia-Romagna i giudici amministrativi, in sede di ottemperanza, hanno persino nominato commissari ad acta per costringere il Ministero a dare esecuzione alle sentenze favorevoli ai precari.

Questa ondata di cause vinte ha prodotto un importante cambiamento di prospettiva. I giudici hanno rimarcato che la natura a tempo determinato del contratto non può incidere su diritti connessi alla funzione docente, soprattutto quando l’attività svolta dal precario è equivalente a quella del collega di ruolo. Escludere i supplenti da opportunità formative e incentivi economici, pur a parità di doveri e carico di lavoro, viola il principio di parità di trattamento. Le sentenze hanno quindi riconosciuto ai ricorrenti non solo il pagamento dei 500 euro per ogni anno negato (entro i limiti di prescrizione), ma anche il rimborso delle spese legali e, in certi casi, hanno aperto la via a un risarcimento per discriminazione. Dal punto di vista pratico, molti docenti precari stanno recuperando fino a 2.500 euro per cinque anni di servizio (500 euro per anno, essendo quinquennale il termine di prescrizione per questo diritto). Inoltre, l’eco di queste decisioni ha spinto il legislatore a intervenire: con il Decreto Scuola n. 45/2025 il Governo ha finalmente esteso la Carta del Docente anche ai supplenti annuali fino al 31 agosto (equiparandoli formalmente ai docenti di ruolo). Si tratta di un primo passo normativo verso l’equità, anche se resta ancora escluso chi ha contratti fino al 30 giugno. Su questo ultimo fronte, il riconoscimento per via giudiziaria continua: nel 2025 c’è stato un “boom” di sentenze che hanno equiparato anche i supplenti al 30/6 e quelli con più incarichi brevi successivi, affermando che la continuità sostanziale del servizio dà diritto al bonus esattamente come per i permanenti. Alla luce di ciò, diversi osservatori auspicano ulteriori modifiche normative nel 2026 per includere stabilmente tutti i docenti precari nella platea dei beneficiari, prevenendo così nuovi contenziosi.

Un’altra differenza retributiva storicamente contestata riguarda gli scatti stipendiali e altre indennità accessorie. In passato, i docenti precari faticavano a vedersi riconosciuto il cosiddetto gradone 0-2 anni (la prima fascia di anzianità stipendiale), così come la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) – un elemento aggiuntivo della busta paga – veniva esclusa per i supplenti brevi. Anche su questi fronti, la giurisprudenza ha dato segnali importanti: già da alcuni anni i tribunali hanno equiparato i supplenti ai docenti di ruolo nel diritto a percepire la RPD e gli altri compensi fissi legati alla funzione docente, dichiarando illegittime le clausole contrattuali o le prassi amministrative che negavano tali importi ai non di ruolo. Di conseguenza, oggi un supplente annuale ha diritto alla stessa RPD mensile di un titolare (circa 174 euro lordi per il docente di scuola secondaria, ad esempio), e in caso di mancato pagamento può reclamarla retroattivamente. Quanto agli scatti di anzianità, va ricordato che per legge il servizio preruolo svolto a scuola è interamente valutabile ai fini economici quando il docente viene immesso in ruolo: eventuali discriminazioni in fase di ricostruzione di carriera (ad esempio non contare alcuni anni di supplenza) possono anch’esse essere impugnate dal docente, in base al principio che “a parità di anni di servizio svolti, spetta parità di trattamento stipendiale”.

In sintesi, sul versante retributivo si sta consolidando una piena parità di diritti tra precari e docenti stabili. Le disparità nel trattamento economico non trovano più spazio né nelle aule di tribunale né – progressivamente – nella normativa contrattuale. Ogni differenza ingiustificata (che non sia motivata da oggettive esigenze di servizio o da norme di legge inderogabili) viene smontata appellandosi al principio di non discriminazione. Per i docenti precari ciò significa poter rivendicare: il bonus formazione da 500 euro per gli anni di servizio a termine, gli stessi elementi retributivi dei colleghi di ruolo (RPD, compensi accessori, ecc.), il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata, e persino il diritto alle stesse tutele in materia di congedi e permessi retribuiti. Infatti, un ulteriore ambito di potenziale disparità – i permessi per motivi personali, i congedi parentali, ecc., che talora venivano negati o limitati ai precari – è oggi anch’esso soggetto al vaglio di legittimità: la contrattazione collettiva più recente sta equiparando questi istituti, e qualora residuino differenze arbitrarie, il giudice può disapplicarle in favore dell’eguaglianza dei diritti. Del resto, come affermato di recente in sede giudiziaria, il rapporto di lavoro a termine non deve diventare una “categoria contrattuale inferiore”: al di là delle peculiarità legate alla durata, il docente precario ha diritto a condizioni di impiego e dignità professionale pari ai colleghi di ruolo.

Ubi ius, ibi remedium. (“Dove c’è un diritto, c’è un rimedio [per tutelarlo]”).

«Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri.»George Orwell, La fattoria degli animali

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  • 07 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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