Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Ex imprenditori e garanti sovraindebitati: la via d’uscita - Studio Legale MP - Verona

Le più recenti riforme e pronunce aprono la porta alla cancellazione dei debiti anche per chi è reduce da un fallimento o ha garantito debiti altrui, offrendo finalmente una via d’uscita dal sovraindebitamento.

Ex imprenditori falliti e garanti di debiti altrui spesso si trovano schiacciati da obblighi che sembrano impossibili da saldare. Fino a poco tempo fa, per queste categorie era quasi impensabile ottenere l’esdebitazione completa. Oggi invece, con il nuovo Codice della crisi d’impresa e le recenti sentenze, anche chi ha debiti derivanti da un fallimento pregresso o da una fideiussione può accedere alle procedure di sovraindebitamento e trovare una via d’uscita dal peso dei debiti.

 

Ex imprenditori: una seconda chance dopo il fallimento

Un tempo chi falliva come imprenditore rischiava di portarsi dietro i debiti residui per sempre, soprattutto se non era riuscito a ottenere l’esdebitazione fallimentare. Nemo tenetur ad impossibilia: nessuno è tenuto a fare l’impossibile, e pagare integralmente debiti enormi quando non se ne ha la capacità lo è. Proprio per questo il legislatore ha previsto nuove soluzioni. Oggi, anche chi ha già affrontato un fallimento può trovare una seconda chance nelle procedure di sovraindebitamento. In particolare, la liquidazione controllata si rivela lo strumento adatto per cancellare i debiti rimasti dopo la chiusura del fallimento. Il Tribunale di Verona ha chiarito che non è un ostacolo il fatto che la maggior parte dei debiti derivi proprio dal fallimento precedente: un ex imprenditore individuale, dopo la chiusura della sua ditta, può chiedere l’apertura di una liquidazione controllata per ottenere quell’esdebitazione che in sede fallimentare non aveva ottenuto (Trib. Verona, sent. 13/06/2025). In sostanza, se in passato non si è riusciti a uscire puliti dal dissesto, la nuova procedura permette di rimediare, purché naturalmente sussistano i requisiti di legge.

Va evidenziato che questa apertura non significa cancellare debiti a chiunque a cuor leggero. La Corte di Cassazione ha posto dei paletti per evitare abusi. Con un’importante pronuncia del 2025, la Suprema Corte ha escluso che un ex fallito possa ottenere “gratis” il beneficio che non aveva conseguito prima: in particolare, non è ammesso che chi è già stato dichiarato fallito e non ha ottenuto l’esdebitazione fallimentare possa ripulire quei medesimi debiti ricorrendo alla procedura di esdebitazione del debitore incapiente prevista dal Codice della crisi (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025). In altri termini, chi non ha ottenuto la liberazione dai debiti allora non può pretendere oggi di cancellarli senza offrire nulla ai creditori. Questa linea rigorosa – summum ius, summa iniuria – tutela l’affidamento dei creditori e la coerenza del sistema. Ciò non toglie però che all’ex fallito restino delle vie percorribili: se dopo la chiusura del fallimento sono sorti nuovi debiti, essi possono essere trattati con le procedure di sovraindebitamento; inoltre nulla vieta di accedere a una liquidazione controllata mettendo a disposizione anche risorse modeste per ottenere l’esdebitazione secondo le regole ordinarie (come avvenuto proprio a Verona nel caso citato sopra). Insomma, la seconda opportunità c’è, ma va colta in buona fede e senza scorciatoie indebite.

 

Garanti e fideiussori: il debitore “di riflesso” è un consumatore

Un’altra categoria spesso dimenticata, ma bisognosa di aiuto, è quella dei garanti: persone che hanno messo la firma o i propri beni a garanzia di debiti altrui (ad esempio una fideiussione bancaria per la società di famiglia, o un’ipoteca sulla casa a favore di un prestito altrui) e che si ritrovano a dover pagare in prima persona. In passato non era chiaro se questi soggetti potessero accedere alle procedure di sovraindebitamento, specie quando la garanzia era legata a un’attività d’impresa. Oggi la giurisprudenza offre indicazioni importanti: la Cassazione ha confermato che il fideiussore persona fisica può essere considerato un consumatore se ha garantito un debito per finalità estranee alla propria eventuale attività imprenditoriale o professionale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 29746/2025). In pratica, anche se un individuo è socio di una società o svolge un’attività, quando firma una fideiussione a titolo personale (ad esempio per aiutare un familiare o per un finanziamento bancario collegato alla società), quella garanzia non viene considerata un atto inerente alla sua attività professionale. Di conseguenza, il garante può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore o ad altra procedura di sovraindebitamento, beneficiando delle tutele previste per i debitori civili.

I tribunali stanno delineando i confini di questa possibilità. Da un lato, si riconosce tutela ai garanti “meritevoli”: ad esempio, è stato stabilito che anche il terzo datore di ipoteca – colui che concede un’ipoteca su un proprio immobile a garanzia di un debito altrui – può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti come consumatore, a certe condizioni (App. Ancona, 04/11/2025). Dall’altro lato, viene impedito l’uso distorto delle procedure: un ex socio di società di persone con debiti rimasti dall’attività d’impresa non potrà mascherarsi da consumatore per aggirare le regole, e la sua domanda di piano del consumatore è stata dichiarata inammissibile (Trib. Terni, sent. 30/10/2025). In questi casi, il soggetto dovrà piuttosto ricorrere al concordato minore o ad altra procedura più consona alla natura imprenditoriale dei debiti. Questi orientamenti garantiscono che ogni debitore trovi la strada giusta – il consumatore onesto le procedure pensate per i consumatori, l’ex imprenditore quelle per le piccole imprese – evitando al contempo facili scappatoie.

 

Meritevolezza e trasparenza: condizioni imprescindibili per il “fresh start”

In tutte le situazioni esaminate, c’è un filo conduttore che lega le soluzioni offerte al debitore: la meritevolezza. Le riforme degli ultimi anni mirano a dare una seconda opportunità a chi è sovraindebitato, ma solo a patto che il debitore abbia agito senza dolo o colpa grave. Chi ha accumulato debiti in buona fede, magari per circostanze sfortunate o perché travolto da eventi esterni, non viene più lasciato senza via d’uscita. La normativa attuale, spinta anche dalla Direttiva UE sul “fresh start”, invita a non interpretare in modo eccessivamente punitivo le condizioni di accesso: l’obiettivo è massimizzare il soddisfacimento dei creditori e insieme offrire al debitore onesto una liberazione completa dai debiti entro tempi ragionevoli. Diversi giudici hanno sottolineato che eventuali ombre nella condotta del debitore vanno valutate soprattutto a fine procedura, al momento di concedere l’esdebitazione, e non per negare a priori l’accesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025). In altre parole, anche chi ha commesso qualche leggerezza potrà essere ammesso, mentre rimangono esclusi solo i comportamenti davvero fraudolenti o in malafede. La trasparenza e la collaborazione durante tutta la procedura diventano quindi fondamentali: il debitore deve dichiarare tutti i propri debiti, asset e atti rilevanti, permettendo all’OCC e al giudice di valutare il caso con completezza. Se emergerà che ha agito lealmente e senza intenti opportunistici, alla fine del percorso avrà diritto al tanto atteso “colpo di spugna” sui debiti.

Per i debitori meritevoli, dunque, anche le situazioni più difficili possono trovare soluzione. Passata la tempesta dei debiti, può davvero tornare il sereno. Come scrive Leopardi, «Passata è la tempesta: odo augelli far festa»: dopo il buio della crisi, il sovraindebitato onesto può finalmente rivedere la luce e sperare in un nuovo inizio senza il fardello del passato.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

  • 23 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP