
Quando nessun erede si fa avanti, interviene la curatela dell’eredità giacente: un istituto che preserva i beni ereditari finché non sarà individuato chi ne ha diritto. Questo articolo spiega come funziona l’eredità giacente, quali obblighi e poteri ha il curatore nominato dal Tribunale e quali novità emergono dalle più recenti sentenze e riforme normative in materia successoria. Scopriremo come la giurisprudenza del 2025 ha rafforzato le garanzie per creditori e potenziali eredi, assicurando che il patrimonio del defunto non rimanga mai incustodito e che nessuno possa approfittare di un’eredità “vacante”.
La legge tutela le successioni anche in assenza di eredi certi, evitando che i beni del defunto vadano dispersi o sottratti: un equilibrio tra la conservazione del patrimonio ereditario e il rispetto dei diritti di chi, un domani, potrebbe accettare l’eredità. In questo scenario, come ricordava Benjamin Franklin, “nulla è certo, tranne la morte e le tasse”, e infatti nemmeno dopo il decesso si sfugge ad adempimenti fiscali e gestionali: vedremo come il curatore deve affrontarli, senza però esserne schiacciato personalmente.
L’eredità giacente è una misura prevista dal codice civile (artt. 528–532 c.c.) per proteggere il patrimonio di una persona defunta quando manca, anche solo temporaneamente, un erede che lo gestisca. Si dichiara eredità giacente quando:
Nessun chiamato ha accettato l’eredità – All’apertura della successione non vi sono eredi immediatamente disponibili (ad esempio perché ci sono solo parenti lontani o perché gli eredi designati non si sono ancora manifestati).
Nessuno possiede i beni ereditari – Condizione fondamentale: nessun successibile sta di fatto esercitando poteri sui beni del defunto. Se un chiamato all’eredità prende possesso dei beni, sia pure tacitamente, l’eredità non è più considerata giacente (chi possiede infatti compie un’accettazione implicita). Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1626/2023 ha ribadito proprio che il curatore dell’eredità giacente non subentra mai in un possesso già esercitato da un erede, ma svolge solo attività di gestione temporanea. In altre parole, la curatela scatta solo se gli eredi sono assenti o ignoti e nessuno si occupa dei beni del defunto. In tali casi, su istanza di chiunque ne abbia interesse (familiari, creditori, anche un vicino preoccupato) oppure d’ufficio, il Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto dichiara la giacenza dell’eredità e nomina un curatore.
Il curatore dell’eredità giacente è la figura-chiave incaricata di custodire e amministrare il patrimonio in attesa che compaia un erede. La nomina avviene con decreto del Tribunale, che contestualmente:
Determina i poteri del curatore – Il giudice indica quali atti il curatore può compiere autonomamente e per quali deve chiedere autorizzazione. Di norma, il curatore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione (pagare bollette, custodire immobili, conservare i beni) e, previa autorizzazione del tribunale, anche atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendere beni mobili deperibili o immobili se necessario per pagare debiti).
Impone l’inventario – Il curatore deve redigere l’inventario dei beni ereditari entro un termine, per fotografare l’attivo e il passivo dell’eredità. Questo serve a tutelare sia gli eventuali eredi (che sapranno cosa è compreso nell’asse ereditario) sia i creditori del defunto (che potranno far valere i loro diritti sui beni inventariati).
Il curatore agisce come amministratore temporaneo e imparziale dell’eredità: non è un erede né rappresenta interessi personali, ma opera per il bene oggettivo del patrimonio ereditario. Come recita un antico brocardo latino, “hominum causa omne ius constitutum est” – ogni istituto giuridico è pensato per il beneficio delle persone: nel nostro caso, il curatore protegge la posizione sia di chi potrebbe ereditare sia dei creditori, assicurando che l’asse ereditario sia preservato. In pratica, i compiti principali del curatore sono:
Custodia e conservazione: mettere in sicurezza i beni (chiudere immobili, depositare denaro su conti dedicati, curare manutenzioni urgenti). Deve impedire che il patrimonio si deteriori o venga depauperato.
Amministrazione ordinaria: riscuotere crediti, pagare utenze e spese necessarie, gestire eventualmente l’azienda del defunto se c’è, affittare beni per evitare abbandono, ecc. Ogni operazione deve essere fatta nell’interesse della massa ereditaria.
Pagamento di debiti e creditori: soddisfare i creditori del defunto utilizzando le risorse dell’eredità, con prudenza e secondo le regole (come vedremo, pagando solo entro i limiti dell’attivo ereditario). Se i debiti superano l’attivo, il curatore non può certo far miracoli – nemo ad impossibilia tenetur – ma deve gestire al meglio il poco che c’è, eventualmente liquidando beni non indispensabili.
Rendiconto e consegna finale: quando l’eredità giacente termina, il curatore deve rendere conto della sua gestione e consegnare i beni a chi subentra (l’erede accettante o, in mancanza, allo Stato).
Il decreto di nomina definisce anche la durata della curatela, che tipicamente prosegue finché un erede non accetta o fino all’esaurimento dell’asse. La legge vede l’eredità giacente come soluzione transitoria, da impiegare con cautela e precisione. Coerentemente, le ultime riforme e pronunce sottolineano che la curatela va modellata “su misura” e mantenuta solo finché serve davvero: l’amministrazione di sostegno per gli incapaci ha scopi simili e la regola del “minimo mezzo” vale anche qui. Ad esempio, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6584/2025 (che, pur riferita all’amministrazione di sostegno, riflette un principio generale) critica il ricorso eccessivo a misure limitative se esistono soluzioni alternative. Allo stesso modo, per l’eredità giacente, il tribunale valuta se magari un curatore speciale o un altro strumento meno invasivo basti, o se un chiamato è disponibile ad accettare col beneficio d’inventario. Insomma, la curatela è un’extrema ratio per evitare che un patrimonio resti senza governo: da applicare quando serve, ma senza togliere spazio a eventuali eredi.
Un aspetto delicato della curatela riguarda i rapporti con il Fisco e i creditori. Chi paga le tasse di successione se non c’è l’erede? Il curatore deve usare soldi propri per saldare i debiti del defunto? La risposta della giurisprudenza recente è chiara: il curatore opera sempre nei limiti del patrimonio ereditario, senza rischi personali, ma ha il dovere di attivarsi per regolarizzare la situazione fiscale e debitoria dell’asse.
In passato c’era incertezza sul ruolo fiscale del curatore: alcuni ritenevano non fosse tenuto al versamento delle imposte di successione, altri il contrario. La Corte di Cassazione è intervenuta per fare ordine. Con l’ordinanza n. 28869 del 3 luglio 2024 (in linea con precedenti e con l’Agenzia Entrate stessa), la Suprema Corte ha affermato che il curatore deve presentare la dichiarazione di successione e pagare le relative imposte, ma non con i propri soldi: deve utilizzare esclusivamente le risorse dell’eredità【Cass. civ., Sez. V, ord. n. 28869/2024】. In sintesi, il curatore è un “responsabile d’imposta” che adempie al pagamento delle tasse nei limiti del valore dei beni ereditari in suo possesso, e non oltre (ultra vires). Questo principio di equità – chi amministra l’eredità paga tributi solo col patrimonio ereditario – tutela il curatore da pretese eccessive. Del resto, vale il brocardo cuius commoda eius et incommoda: chi beneficia dei beni (in questo caso, lo Stato o gli eredi futuri) ne sopporta anche gli oneri, mentre il curatore è solo un gestore provvisorio.
Un importante caso concreto del 2025 conferma questo orientamento: la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, sent. n. 7305/2025 (30 maggio 2025) ha stabilito che il curatore, pur dovendo presentare la dichiarazione di successione, non è tenuto personalmente al pagamento delle imposte ipotecarie e catastali connesse【C.G.T. Roma, sent. n. 7305/2025】. In quella vicenda l’eredità era pesantemente passiva e destinata allo Stato: la Corte tributaria ha chiarito che nessuna imposta può gravare “in proprio” sul curatore di un’eredità giacente devoluta allo Stato, specie se il patrimonio è incapiente. Se i beni ereditari non producono liquidità sufficiente, il curatore non deve anticipare di tasca propria imposte o tasse (nemmeno quelle ipotecarie per volturare immobili): dovrà semmai chiedere istruzioni al giudice e, se del caso, attendere che vi sia un attivo da cui attingere. Questa decisione tutela il curatore e indirettamente i creditori: evita che la curatela si paralizzi per mancanza di fondi, ribadendo che i debiti ereditari si pagano “fino a capienza” del patrimonio ereditario.
Analoghe garanzie sono state previste anche per il compenso del curatore. Storicamente, se nessun erede compariva, il curatore rischiava di lavorare senza certezza di essere pagato. La Corte Costituzionale è intervenuta per colmare questo vuoto: con la sentenza n. 83/2021 ha dichiarato l’illegittimità delle norme nella parte in cui non prevedevano che l’onorario del curatore fosse a carico dello Stato quando l’eredità giacente era aperta d’ufficio e nessun erede poi accettava【Corte Cost., sent. n. 83/2021】. Oggi dunque, se l’eredità resta vacante e andrà allo Stato (in quanto nessuno accetta), sarà l’Erario ad anticipare e sostenere il compenso del curatore. Se invece successivamente un erede si fa vivo e accetta, allora sarà quest’ultimo – beneficiando dell’intero patrimonio – a dover rimborsare le spese di curatela e pagare l’onorario dovuto al curatore (come previsto dall’art. 532 c.c.). In questo modo si evita che il professionista incaricato rimanga senza ristoro per l’attività svolta a tutela generale.
L’eredità giacente si chiude quando la situazione di incertezza si risolve. Le ipotesi tipiche di cessazione sono:
Sopravvenuta accettazione dell’eredità: se un chiamato all’eredità, prima assente o titubante, decide di accettare (anche con beneficio d’inventario) oppure se viene individuato un erede legittimo/testamentario disposto ad accettare, la giacenza termina. Il Tribunale revoca la curatela e il curatore consegna i beni all’erede, previo rendiconto. Da quel momento l’erede subentra in tutto: proprietà dei beni, debiti (sempre nei limiti se ha accettato con beneficio), rapporti pendenti. L’erede dovrà anche farsi carico delle spese della curatela secondo quanto disposto dal giudice. Un esempio concreto: Tribunale di Terni, sent. n. 267/2025 descrive il caso di un’azienda ereditata dove tutti i parenti avevano inizialmente rinunciato; nominato un curatore che ha provveduto a vendere alcuni cespiti per pagare i debiti, l’ultimo chiamato ha infine accettato e rilevato il residuo, chiudendo la curatela【Trib. Terni, sent. n. 267/2025】.
Esaurimento dell’attivo senza eredi: può accadere che l’eredità sia passiva (più debiti che beni) e nessuno voglia accettare. Il curatore, ottenute le autorizzazioni, liquida i beni esistenti per pagare (pro quota) i creditori. Se una volta pagato il possibile non resta nulla, la curatela cessa perché l’asse ereditario è di fatto azzerato. I creditori insoddisfatti purtroppo dovranno accontentarsi, poiché non c’è un erede a cui chiedere di più. Se invece resta un attivo non liquidato e nessuno erede lo reclama entro i termini di legge, si procede come nel caso seguente.
Devoluzione allo Stato: trascorso un certo tempo senza accettazione da parte di nessun chiamato, la legge devolve l’eredità allo Stato (art. 586 c.c.). Lo Stato diventa erede ex lege ma non risponde dei debiti oltre il valore dei beni acquisiti. L’intervento pubblico evita che i beni rimangano permanentemente in un limbo. In pratica, lo Stato è “erede necessario” di ultimo grado: interviene solo quando tutti gli altri possibili eredi hanno rinunciato o non esistono. Prima di arrivare a ciò, la legge lascia un margine temporale: i parenti entro il 6° grado e altri chiamati potrebbero farsi avanti entro il termine di prescrizione del diritto di accettare (normalmente 10 anni dal decesso). Durante questo periodo l’eredità può restare giacente. Tuttavia, di recente qualcosa è cambiato.
Per evitare attese eccessive e situazioni di prolungata incertezza, il legislatore ha accorciato i tempi delle procedure connesse. La Legge 2 dicembre 2025 n. 182 (pubblicata sulla G.U. il 3/12/2025) ha introdotto importanti semplificazioni in materia di dichiarazione di assenza e morte presunta. In particolare, ha ridotto da 2 anni a 1 anno il tempo necessario per poter chiedere al tribunale la dichiarazione di assenza di una persona scomparsa, e da 10 anni a 5 anni il termine per poter richiedere la dichiarazione di morte presunta【Legge 182/2025】. Queste modifiche, pur riguardando una situazione un po’ diversa (persona di cui non si hanno notizie, quindi potenzialmente viva ma irreperibile), hanno riflessi anche sulle successioni: se un individuo scompare e non si sa se è vivo, i suoi beni possono essere affidati a un curatore dello scomparso già dopo 12 mesi (prima bisognava aspettarne 24) e, trascorsi 5 anni, la persona può essere dichiarata deceduta permettendo l’apertura dell’eredità vera e propria. Ciò significa che i patrimoni in sospeso rimarranno tali per meno tempo e che gli eventuali successori potranno subentrare prima. In definitiva, il sistema nel 2025 diventa più rapido nel cristallizzare la situazione successoria: meno attesa per dichiarare l’assenza o la morte presunta significa anche poter definire prima se c’è un’eredità vacante da devolvere allo Stato o da affidare a un curatore.
L’istituto dell’eredità giacente svolge una funzione cruciale di equilibrio: consente di tutelare il patrimonio del defunto quando manca un proprietario definitivo, senza per questo gravare in modo ingiusto su chi temporaneamente se ne occupa. Le novità giurisprudenziali e normative degli ultimi anni hanno reso questo equilibrio ancora più solido: da un lato il curatore ha strumenti e chiarimenti per agire serenamente (sa che non dovrà rispondere coi propri beni dei debiti tributari, né lavorare gratis in eterno), dall’altro i creditori e la collettività hanno la garanzia che nessun patrimonio resti abbandonato o alla mercé di chi tenta approfittarsene. Le sentenze del 2025 mostrano un orientamento comune: conservare, amministrare e liquidare secondo giustizia il patrimonio ereditario in attesa dell’erede. Emblematico è l’indirizzo della Cassazione sui conti cointestati: con la sentenza n. 4142/2025 ha ribadito che le somme depositate su un conto cointestato con il defunto appartengono all’asse ereditario, salvo prova che fossero dono al cointestatario, e che un coerede non può semplicemente appropriarsene sottraendole agli altri【Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4142/2025】. Anche qui, il messaggio è che i beni del defunto vanno gestiti nell’interesse della massa ereditaria, finché non siano ripartiti secondo legge tra gli aventi diritto.
In definitiva, l’eredità giacente rappresenta uno strumento di tutela efficiente e bilanciato. “Chi muore giace e chi vive si dà pace”, recita il proverbio, ma in realtà chi vive – potenziali eredi, creditori, Stato – può trovare pace solo sapendo che il patrimonio di chi è morto è amministrato correttamente. Oggi possiamo dire che la normativa e i giudici italiani, nel solco di una visione costituzionalmente orientata, assicurano proprio questo: nessuna eredità resta senza protezione. Il curatore dell’eredità giacente, con il controllo del Tribunale, garantisce che l’ultimo capitolo della vita patrimoniale di una persona si chiuda in modo ordinato e giusto.
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Redazione - Staff Studio Legale MP