
Una successione senza eredi lascia beni e debiti in una pericolosa incertezza. "Anche la miseria è un'eredità" scriveva Riccardo Bacchelli: può accadere che l'unico lascito sia un patrimonio negativo, che i chiamati rifiutano per evitare di farsi carico dei debiti. In questi casi l'ordinamento prevede l'istituto dell'eredità giacente, per evitare che il patrimonio rimanga privo di tutela in attesa di definire la successione. Il tribunale del luogo di apertura della successione, verificata l'assenza di eredi che abbiano accettato (o quando nessuno è nel possesso dei beni ereditari), nomina un curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.). Questo curatore ha il compito di amministrare e conservare i beni ereditari, pagare i debiti ereditari previa autorizzazione del giudice (art. 530 c.c.), riscuotere crediti e rappresentare l'eredità nei giudizi, il tutto in attesa che un erede accetti o, in mancanza, finché l'eredità sia devoluta allo Stato.
Doveri di gestione e tutela del patrimonio – Il curatore dell'eredità giacente deve agire con diligenza e nell'interesse dell'eredità. La sua funzione principale è conservativa: evita una vacatio pericolosa, gestendo i beni affinché non perdano valore e provvedendo a quanto necessario (ad esempio, custodia di immobili, inventario dei beni, pagamento di imposte e spese urgenti). Egli può compiere atti di ordinaria amministrazione liberamente, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (come la vendita di beni ereditari o l'accettazione di un'offerta transattiva) deve ottenere autorizzazione dal tribunale. Questo meccanismo assicura che, pur in assenza temporanea di un erede, il patrimonio sia protetto e i creditori possano trovare soddisfazione nelle forme di legge. Ad impossibilia nemo tenetur: non si può pretendere l'impossibile dal curatore, ma questi è tenuto a fare tutto il necessario, nei limiti delle risorse ereditarie, per tutelare attivamente l'asse ereditario.
Tutela di creditori e chiamati – L'eredità giacente opera a beneficio sia dei creditori del defunto sia degli eventuali futuri eredi. I creditori, infatti, trovano nel curatore un referente contro cui far valere le proprie pretese: se non vi fosse tale figura, in assenza di eredi l'attivo ereditario potrebbe disperdersi a scapito dei loro diritti. Il curatore può essere promotore di azioni giudiziarie per recuperare crediti vantati dall'eredità e, viceversa, resistere a richieste infondate. Ad esempio, il tribunale di Verbania ha recentemente dichiarato l'avvenuta accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che inizialmente aveva rinunciato, proprio sulla base degli atti compiuti durante la curatela (Trib. Verbania, sent. n. 224/2025): in quel caso il curatore aveva rilevato che il padre del defunto, pur avendo formalmente rinunciato all'eredità del figlio, aveva assunto comportamenti incompatibili con la rinuncia (come utilizzare beni ereditari e qualificarsi come erede in atti ufficiali). Di conseguenza, il giudice ha ritenuto tale soggetto erede a tutti gli effetti, riaprendo la successione in suo favore e chiudendo la fase di giacenza. In linea con ciò, la Cassazione ha ribadito che ogni atto che presuppone la qualità di erede vale come accettazione tacita dell'eredità (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9436/2025). In sostanza, una volta che un soggetto diventa erede – sia pure dopo iniziali incertezze – lo diventa sin dall'apertura della successione (la sua qualità retroagisce al momento della morte del de cuius).
Limiti di responsabilità e casi particolari – Il curatore dell'eredità giacente amministra per conto dell'eredità e non risponde con beni propri delle obbligazioni ereditarie. La Cassazione ha chiarito che il curatore è tenuto a pagare i debiti ereditari (comprese le imposte di successione) solo entro il valore dei beni ereditari amministrati. Non gli si può quindi imputare alcuna responsabilità ultra vires (oltre le sostanze dell'asse): egli dovrà utilizzare le attività ereditate per soddisfare debiti e legati, ma non risponderà mai con il suo patrimonio personale. Su questo punto, una decisione recente ha fatto luce in ambito fiscale: la Corte di Giustizia Tributaria di Roma, Sez. V, sent. n. 7305/2025, ha escluso che il curatore debba versare di tasca propria le imposte di successione, specialmente quando l'attivo ereditario risulta insufficiente o inesistente. Il principio è coerente con l'orientamento già affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 28869/2024): il curatore, obbligato a presentare la dichiarazione di successione, è anche tenuto al pagamento dei relativi tributi nei limiti del patrimonio ereditario in suo possesso, ma non oltre. Allo stesso modo, se l'eredità non dispone di liquidità sufficienti, il curatore dovrà chiedere al giudice l'autorizzazione per alienare beni o attivare altre procedure, così da ricavare le somme necessarie a far fronte ai debiti (art. 530 c.c.). In casi estremi, qualora nessun chiamato accetti l'eredità e questa risulti passiva, dopo la chiusura della curatela i creditori insoddisfatti potranno agire solo nei limiti di quanto ricavabile dall'asse, mentre eventuali debiti residui resteranno privi di ulteriore tutela (poiché lo Stato, subentrando come erede necessario ex lege, non risponde dei debiti oltre il valore dei beni acquisiti).
Conclusioni pratiche – L'istituto dell'eredità giacente rappresenta un importante strumento di equilibrio: da un lato preserva il patrimonio ereditario e tutela i terzi interessati (creditori, legatari), dall'altro evita che chi assume temporaneamente la gestione (il curatore) sia gravato da oneri ingiustificati. Le pronunce più recenti confermano un approccio pragmatico: ogni situazione di incertezza successoria va risolta cercando un successore definitivo appena possibile, ma nel frattempo la legge garantisce una gestione neutrale ed efficace dei beni. Chi si trova di fronte a un'eredità potenzialmente gravosa, o chi vanta crediti verso un defunto senza eredi certi, dovrebbe attivarsi tempestivamente per richiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente. In questo modo si possono evitare dispersioni del patrimonio e assicurare che eventuali attività siano utilizzate per soddisfare i debiti in modo regolare e trasparente.
Redazione - Staff Studio Legale MP