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Dentisti abusivi: conseguenze legali e tutela del paziente - Studio Legale MP - Verona

La pratica odontoiatrica senza abilitazione è un illecito grave che comporta responsabilità sia penali sia civili. Le sentenze recenti fanno luce su cosa rischiano i falsi dentisti e quali diritti spettano ai pazienti vittime di cure abusive

 

«Ci sono tre cose che non si possono guardare in faccia: il sole, la morte e il dentista.» – Alex Métayer

La celebre battuta del comico Alex Métayer riflette con ironia il timore che molte persone nutrono verso il dentista. Ma esiste una realtà ancor più inquietante della paura del trapano: quella dei dentisti abusivi, individui che si spacciano per odontoiatri senza averne titolo. Purtroppo le cronache registrano diversi casi di falsi dentisti sorpresi a operare illegalmente, spesso con la complicità di studi compiacenti. Il risultato per i pazienti può essere devastante: trattamenti eseguiti male, danni alla salute, infezioni e spese ingenti da affrontare per porre rimedio. Salus aegroti suprema lex: la salute del paziente è la legge suprema, e il nostro ordinamento, proprio per tutelarla, punisce severamente chi esercita l’odontoiatria senza abilitazione.

Il reato di esercizio abusivo in ambito odontoiatrico

Praticare cure dentarie senza possedere la laurea in odontoiatria e l’iscrizione all’Albo professionale configura il reato di esercizio abusivo di una professione sanitaria (art. 348 c.p.). Si tratta di un illecito penale grave: la legge prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 50.000 euro per chiunque eserciti abusivamente una professione protetta. Le pene risultano ancora più elevate se a favorire l’attività illecita è un professionista abilitato: ad esempio un odontoiatra vero che agevoli un odontotecnico o un assistente nell’eseguire atti riservati al medico. In tali casi – tutt’altro che infrequenti – la condotta è sanzionata con la reclusione fino a 5 anni e multa fino a 75.000 euro, a testimoniare la particolare riprovazione verso chi, pur avendo i titoli, coinvolge terzi in pratiche abusive.

Una recente pronuncia della Cassazione ha confermato un principio chiave: risponde del reato anche il titolare dello studio dentistico che consenta o faciliti l’attività abusiva di un soggetto non abilitato (Cass. pen., Sez. V, sent. n. 17164/2024). In quel caso un odontotecnico, con la complicità dello zio dentista, effettuava cure sui pazienti (presa di impronte, installazione di protesi, persino prescrizioni mediche) senza averne titolo. La Suprema Corte ha rigettato le scuse difensive – secondo cui l’odontotecnico farebbe solo lavori “tecnici” – ribadendo che qualsiasi manovra eseguita direttamente nella bocca del paziente esula dalle competenze dell’odontotecnico ed è riservata al dentista abilitato. Sia il falso dentista sia il vero odontoiatra complice sono stati quindi condannati per esercizio abusivo e concorso nel reato.

Dal punto di vista penale, dunque, chi opera come “dentista” senza abilitazione va incontro a processo penale d’ufficio (basta anche un solo atto medico illecito perché scatti il reato) e, in caso di condanna, alle pene detentive e pecuniarie sopra menzionate. Inoltre, il giudice può disporre sanzioni accessorie come la pubblicazione della sentenza, la confisca degli strumenti utilizzati e – se il colpevole era un vero medico – la sospensione dall’esercizio della professione regolare per 1-3 anni. La tolleranza è zero: l’obiettivo è proteggere i cittadini da chi pratica la medicina senza le competenze e le garanzie richieste, ponendo in pericolo la collettività.

Responsabilità civile e risarcimento del paziente danneggiato

Oltre alle conseguenze penali, l’odontoiatra abusivo (o chi per lui) deve fare i conti con la responsabilità civile verso i pazienti. Chi subisce un danno alla salute per trattamenti svolti da persona non qualificata ha pieno diritto di chiedere un risarcimento dei danni. In tali situazioni si verificano gravi violazioni sia del contratto di cura sia del diritto alla salute del paziente: quest’ultimo, affidandosi a quello che credeva un dentista competente, ha ricevuto invece prestazioni inadeguate e potenzialmente lesive.

Se l’abusivo operava all’insaputa del paziente (magari presentandosi falsamente come “dottore”), la tutela civile può seguire diverse strade. Anzitutto, qualora vi sia di mezzo un professionista abilitato o una clinica che hanno consentito l’attività illecita, questi soggetti ne rispondono contrattualmente. Ad esempio, se il paziente aveva stipulato un accordo con uno studio odontoiatrico, pagando per le cure, e poi scopre che parte degli interventi sono stati eseguiti dal tecnico non laureato, potrà agire contro il titolare dello studio per grave inadempimento contrattuale. L’aver affidato le cure a personale non medico rappresenta infatti una violazione lampante dell’obbligo di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.: il paziente ha diritto a prestazioni a regola d’arte da un laureato abilitato, e vedere i propri denti trattati da un abusivo integra un tradimento di tale fiducia. In giudizio, non spetta al paziente provare nel dettaglio la colpa specifica: è sufficiente dimostrare che il trattamento ricevuto è stato non efficace o dannoso, dopodiché sarà il dentista (vero) chiamato in causa a dover dimostrare di aver agito correttamente e che l’esito negativo non dipende da un suo errore. Questa distribuzione dell’onere della prova, propria della responsabilità medica contrattuale, è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza a tutela del paziente (v. ad es. Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4764/2024).

Un caso esemplare è dato dalla sentenza del Tribunale di Napoli dell’8 marzo 2025, n. 2393. In quella vicenda una paziente era stata sottoposta a un complesso piano di cure odontoiatriche (protesi, devitalizzazioni, estrazioni) rivelatosi disastroso: perdita di denti, dolori intensi e aggravamento della salute orale. La donna, scoperto tra l’altro che nello studio aveva operato un assistente non iscritto all’Albo durante gli interventi, ha citato in giudizio la titolare (un’odontoiatra regolarmente abilitata) per negligenza, imperizia e mancanza di informazione. Il Tribunale (Sez. VIII Civile) ha accertato un grave errore professionale della dentista: mancata diagnosi di una severa parodontite preesistente e scelta di terapie inadatte, che hanno peggiorato la situazione invece di migliorarla. La sentenza ha dichiarato risolto il contratto per inadempimento e condannato la dentista a risarcire la paziente, liquidando oltre 9.000 euro di danno non patrimoniale (per le sofferenze, la perdita di qualità della vita e un’invalidità permanente del 5%) più circa 2.500 euro di danno patrimoniale per le spese mediche inutili. È stata inoltre attivata la polizza assicurativa professionale della dentista, obbligando la compagnia a tenerla indenne nei limiti del massimale. Nella stessa causa, il giudice ha preso atto che non risultava provato un rifiuto informato della paziente (ossia che, se correttamente informata, ella avrebbe rifiutato quei trattamenti): pertanto non è stato riconosciuto un ulteriore danno da mancato consenso informato. Resta però evidente – come sottolineato in motivazione – che la presenza di un operatore non abilitato nello staff medico è di per sé un grave indice di colpa, oltre che una violazione di legge.

Chi subisce danni da cure abusive ha dunque diversi diritti: ottenere il rimborso di quanto pagato per le prestazioni irregolari, il risarcimento dei danni biologici (lesioni alla salute, perdita di denti, infezioni…), dei danni morali e di tutti i costi sopportati per riparare le conseguenze (ulteriori cure, impianti sostitutivi, ecc.). In alcuni casi, come emerso in giudizio a Napoli, si può chiedere persino la risoluzione del contratto con lo studio odontoiatrico, ossia lo scioglimento di ogni obbligo di pagare ulteriori somme, vista la fiducia ormai compromessa. Naturalmente, se l’operatore abusivo ha agito in totale autonomia (ad esempio allestendo uno studio clandestino in casa), il paziente potrà rivalersi civilmente solo su di lui: ciò può complicare la effettiva soddisfazione del credito risarcitorio, poiché soggetti del genere spesso non dispongono di coperture assicurative né di patrimoni capienti. Sarà comunque possibile valutare un’azione legale per danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c., oltre a costituirsi parte civile nell’eventuale processo penale, così da ottenere una condanna al risarcimento.

Cliniche e centri odontoiatrici: quando rispondono?

Un aspetto delicato riguarda la posizione delle strutture sanitarie (cliniche dentali, centri medici) in cui talvolta gli abusivi operano. Abbiamo visto che, in generale, la struttura è contrattualmente responsabile degli errori commessi in ambito sanitario nel proprio contesto. La Cassazione ha più volte affermato che la clinica risponde in solido se il paziente è stato preso in carico per delle cure, anche se ad erogarle materialmente è stato un professionista esterno scelto dal paziente. Tuttavia, esiste un limite: se la struttura si è limitata a fornire i locali senza alcun coinvolgimento organizzativo nella cura, non sussiste un obbligo risarcitorio a suo carico per gli errori del medico utilizzatore. In altre parole, se un centro medico affitta semplicemente una stanza a un dentista, senza inserirlo nella propria organizzazione, potrebbe andare esente da responsabilità per le sue condotte. Un’importante pronuncia della Cassazione (Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8163/2025) ha sancito che la mera locazione di uno studio non implica un rapporto contrattuale di cura tra paziente e struttura: in tal caso la clinica non risponde degli sbagli del professionista, essendo stata del tutto estranea alla prestazione medica.

Come si concilia ciò col fenomeno dei dentisti abusivi? In pratica, se una clinica o società permette consapevolmente a un finto dentista di operare al suo interno, non potrà certo rifugiarsi dietro la scusa del “mero affitto di locali”. Al contrario, verrà chiamata a rispondere eccome, sia perché con ogni probabilità avrà presentato quel soggetto ai pazienti come proprio medico (instaurando un contatto sociale contrattuale), sia perché avrebbe violato elementari doveri di controllo. Nei casi in cui studi dentistici compiacenti hanno fatto da copertura a falsi professionisti, i titolari sono stati ritenuti corresponsabili. Emblematico è un episodio avvenuto a Reggio Emilia: un dentista vero aveva permesso a un odontotecnico e a un’assistente di effettuare impronte e manovre su pazienti; entrambi sono stati denunciati e condannati per abusivismo nel 2025, e insieme a loro il titolare dovrà risarcire anche l’Ordine dei Medici per il danno arrecato all’intera categoria. Insomma, qualsiasi forma di connivenza da parte di strutture o sanitari abilitati sarà perseguita sia penalmente (per concorso nel reato) sia civilmente.

Come difendersi e prevenire le “cure” abusive

Dal lato del paziente, è fondamentale adottare alcune precauzioni per non finire nelle mani di un impostore. Anzitutto, verificare sempre che il “dentista” sia regolarmente iscritto all’Albo degli Odontoiatri (ogni provincia ha un elenco consultabile, spesso online sul sito dell’Ordine dei Medici). In Italia soltanto chi è laureato in Odontoiatria o Medicina (con specializzazione odontoiatrica) e superi l’esame di Stato può figurare in tale Albo: se il nome non c’è, scatta un campanello d’allarme. Diffidare poi di tariffe stranamente basse o pratiche troppo spicce: spesso i falsi dentisti attirano clienti con prezzi stracciati, possibili solo perché operano nell’illegalità e senza le necessarie competenze (come insegnano vari casi di cronaca). Un altro segnale sospetto è la mancanza di trasparenza: un professionista vero rilascia consenso informato scritto, fatture e ricevute fiscali, e generalmente opera in ambienti a norma; l’abusivo tende a evitare troppa burocrazia e talvolta visita in locali improvvisati o in orari inconsueti.

Se, nonostante le cautele, si scopre di essere stati vittime di un odontoiatra abusivo, è importante agire tempestivamente. Denunciare l’accaduto alle autorità (NAS dei Carabinieri, Polizia o Procura) consente di far partire l’azione penale. In parallelo, è opportuno consultare un legale esperto in malasanità per valutare le azioni civili risarcitorie. Spesso la denuncia stessa può essere seguita dalla costituzione di parte civile nel processo penale, in modo da ottenere un risarcimento all’esito del giudizio penale. In alternativa (o in aggiunta), si può avviare una causa civile autonoma per ottenere il ristoro economico dei danni subiti. È consigliabile raccogliere tutte le prove disponibili: ricevute di pagamento, preventivi, eventuali cartelle cliniche o radiografie eseguite, testimonianze di conoscenti che hanno assistito alle cure, ecc. Questi elementi aiuteranno a dimostrare l’accaduto e l’entità del danno. Ricordiamo che il paziente ha 10 anni di tempo (termine di prescrizione contrattuale) per agire in sede civile contro il professionista o la struttura responsabile. Muoversi prima possibile resta comunque preferibile, sia per facilitare la raccolta delle prove sia per interrompere la prescrizione ed evitare decadenze.

Conclusioni: tolleranza zero verso i falsi dentisti

In definitiva, la linea tracciata dalla giurisprudenza recente è di assoluta severità verso l’odontoiatria abusiva. Chi esercita senza titolo la professione di dentista viene perseguito penalmente senza sconti, e i professionisti abilitati che si prestano a queste condotte ne condividono le sorti giudiziarie. Parallelamente, i pazienti danneggiati trovano nei tribunali un valido alleato: le sentenze degli anni 2024–2025 mostrano che i giudici riconoscono con prontezza il diritto al risarcimento per chi ha subito danni da trattamenti dentistici impropri. Questo trend costituisce un monito forte per chiunque fosse tentato di “improvvisarsi” dentista o di fare da prestanome: le conseguenze legali (carcere, multe salate, condanne civili) superano di gran lunga qualsiasi guadagno illecito. Al contempo, rappresenta una garanzia di tutela per la collettività: la salute dei cittadini viene posta al riparo da ciarlatani e improvvisatori, affinché nelle mani del dentista ci sia sempre – e solo – un vero professionista qualificato.

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  • 30 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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