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Debitore incapiente e liquidazione controllata: quale compatibilità? - Studio Legale MP - Verona

Incapienza e procedure di sovraindebitamento: un equilibrio difficile

 L’accesso del debitore incapiente alla liquidazione controllata è tema dibattuto. Analizziamo la recente sentenza del Tribunale di Arezzo n. 77/2025 e le nuove norme introdotte nel 2024 per capire se chi non ha redditi né beni possa avviare la procedura concorsuale o debba ricorrere all’esdebitazione “a costo zero”. Un approfondimento tecnico ma chiaro, arricchito da casi pratici del 2025, per orientare i debitori oppressi dai debiti verso la soluzione più adatta

 

Il dilemma del debitore incapiente: procedura concorsuale o esdebitazione “a costo zero”?

Quando un privato cittadino o un piccolo imprenditore si ritrova sommerso dai debiti senza avere beni da liquidare né redditi pignorabili, si configura la condizione di incapienza. In tale situazione estrema, la legge sul sovraindebitamento offre due possibili vie d’uscita. La prima è la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII), una procedura concorsuale nella quale il patrimonio del debitore – per quanto modesto – viene affidato a un liquidatore nominato dal tribunale, con l’obiettivo di ricavare tutto il possibile a favore dei creditori; al termine dei tre anni di procedura, il debitore persona fisica potrà ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). La seconda via, introdotta in Italia di recente, è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): in pratica una “resa dei debiti” immediata, in cui il debitore onesto ma sfortunato viene liberato da tutte le obbligazioni pregresse senza pagare nulla, proprio perché «non possiede risorse da impiegare». Quest’ultimo meccanismo – un vero fresh start a costo zero – può essere concesso una volta sola nella vita e rappresenta l’ultima spiaggia per chi è oppresso dai debiti ed è nullatenente. Del resto, nemo tenetur ad impossibilia: nessuno è tenuto a fare l’impossibile, e se una persona non ha alcuna capacità economica non gli si può chiedere di onorare i debiti.

Tuttavia, la scelta tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente non è lasciata completamente alla libera preferenza del debitore. È compatibile la liquidazione controllata con lo stato di totale incapienza? In altre parole, un soggetto che “non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva” può comunque chiedere l’apertura della procedura liquidatoria, oppure la legge – per ragioni di economia processuale e coerenza sistematica – gli preclude questa strada perché tanto non produrrebbe alcun ricavato per i creditori? Il tema è stato oggetto di contrastanti interpretazioni in giurisprudenza. Da un lato, un filone restrittivo (capeggiato inizialmente da alcuni decreti del Tribunale di Milano nel 2022-2024) ha negato l’ammissibilità della liquidazione controllata in assenza di attivo, ritenendo che l’unica utilità pratica sarebbe far ottenere al debitore l’esdebitazione, scopo realizzabile più efficientemente tramite la procedura di cui all’art. 283 CCII. In questo scenario, si sostiene che manca l’interesse ad agire del debitore nel richiedere la liquidazione se non ha beni o redditi da distribuire. Dall’altro lato, un orientamento permissivo ha affermato che la legge non richiede affatto l’esistenza di un attivo minimo quando la liquidazione controllata è chiesta dallo stesso debitore: il criterio dell’attivo distribuibile compare nel CCII solo per le istanze presentate dai creditori (art. 268, co. 3) – dove il debitore può opporsi attestando la propria incapienza – ma non per le domande presentate dal debitore in proprio. Secondo tale impostazione, la convenienza economica della procedura non è un requisito di ammissibilità, e spetta al debitore valutare se attivarla anche a fronte di probabili risultati irrisori.

Questa dialettica tra visione “efficientista” e visione “garantista” ha trovato nuova linfa alla luce della riforma del settembre 2024 (il c.d. “Correttivo ter” al CCII) che ha modificato proprio la disciplina dell’incapienza e il rapporto con la liquidazione controllata. Il legislatore delegato del 2024 ha infatti voluto coordinare in modo più preciso e distinguere le due procedure, allineandone la durata (entrambe ora triennali) e fissando criteri oggettivi per definire chi è incapiente. Questo intervento normativo mirava anche a evitare scelte opportunistiche da parte dei debitori in situazioni al limite: prima della riforma, l’esdebitazione incapienti durava quattro anni contro i tre della liquidazione, inducendo alcuni a dichiararsi “incapienti” solo per ottenere uno sconto di tempo. Ora, eliminato quel vantaggio temporale, resta da chiarire in quali casi concreti un debitore privo di utilità apprezzabile debba optare necessariamente per l’esdebitazione immediata e quando invece possa (o debba) percorrere la via ordinaria della liquidazione controllata. Vediamo come la giurisprudenza più recente ha affrontato la questione, partendo da un caso emblematico deciso dal Tribunale di Arezzo.

La sentenza del Tribunale di Arezzo n. 77/2025: incapienza e “possibilità di acquisire attivo”

Il Tribunale di Arezzo, sentenza n. 77/2025 (cron. 2459/2025) pubbl. il 12/11/2025, ha affrontato in modo approfondito l’incompatibilità tra lo stato di incapienza del debitore e l’accesso alla liquidazione controllata. Il caso riguardava una debitrice sovraindebitata e sostanzialmente nullatenente, che aveva presentato ricorso per l’apertura della propria liquidazione controllata. Dalla relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) emergeva che l’unico possibile attivo ricavabile era costituito da eventuali entrate future da lavoro dipendente della debitrice, al netto però di un “limite di mantenimento” necessario al suo sostentamento. Tale eccedenza di reddito risultava estremamente esigua: dedotte le spese vitali, l’importo annuo destinabile ai creditori sarebbe stato largamente inferiore alla soglia minima di rilevanza economica indicata dall’art. 283, co. 2 CCII. In altri termini, la debitrice non offriva alcuna prospettiva concreta di soddisfacimento neppure parziale per i creditori, salvo somme del tutto simboliche.

Di fronte a questi dati, il giudice relatore aveva sollevato due punti critici. Primo: la situazione reddituale prospettata (contratto di lavoro a termine, reddito modesto) poneva dubbi sulla sussistenza del presupposto oggettivo della liquidazione, ossia la “possibilità di acquisire attivo” da distribuire ai creditori. Secondo: in una lettura sistematica, ci si chiedeva se un soggetto legalmente incapiente potesse accedere alla liquidazione o dovesse invece ricorrere esclusivamente all’esdebitazione ex art. 283. Sul primo aspetto, il Collegio aretino ha rilevato che la lavoratrice, inizialmente disoccupata, era stata da poco assunta con contratto a termine di pochi mesi e stipendio modesto; proiettando tale situazione nel futuro, era oggettivamente incerto e improbabile che dopo la scadenza del contratto (febbraio 2026) la debitrice avrebbe prodotto redditi ulteriori tali da offrire un’utilità sostanziale ai creditori. Infatti – argomenta il tribunale – «ritenere plausibile che la ricorrente possa generare reddito al di là del 28 febbraio 2026 e quindi offrire in prospettiva qualche utilità ai creditori» appare un esercizio azzardato; diversamente opinando, bisognerebbe dare per certo che essa possa offrire una somma (pur minima) ai creditori, il che confligge con la realtà di fatto. Se così non fosse, la debitrice sarebbe destinata a rimanere incapiente e, paradossalmente, beneficerebbe dell’esdebitazione senza soddisfare in alcun modo i creditori, evento comprensibilmente mal visto da questi ultimi.

A questo punto, però, il Tribunale di Arezzo compie un ragionamento pragmatico interessante. Pur riconoscendo il rischio che la procedura liquidatoria si risolva in un nulla di fatto per i creditori, i giudici notano che «è preferibile per i creditori» tentare la via della liquidazione controllata (sostenuta dalla seppur labile capacità reddituale attuale della debitrice), «piuttosto che costringere la stessa a rinunciare» alla procedura, «con l’irreversibile eliminazione di qualsiasi utilità per i creditori». In altre parole, vale la pena dare al debitore una chance di contribuire, anche minimamente, nel triennio di durata della liquidazione, anziché negargli l’accesso e lasciarlo con i debiti insolvibili a tempo indeterminato. Questa valutazione bilancia due interessi fondamentali: da un lato l’interesse dei creditori a ricevere «un soddisfacimento, anche solo minimo» a fronte del sacrificio patrimoniale del debitore durante la procedura; dall’altro l’interesse del debitore a dimostrare la propria meritevolezza tramite uno sforzo, seppur simbolico, verso i creditori, anziché ottenere il “perdono” dei debiti senza alcuno sforzo. Su questo secondo punto, la sentenza osserva che la liquidazione controllata – pur spesso incapace di soddisfare in modo significativo i creditori chirografari – ha comunque una dignità qualitativa diversa dalla cancellazione dei debiti “senza sforzi” di cui all’art. 283. L’esdebitazione concessa dopo tre anni di liquidazione è un premio al sacrificio (si pensi alla liquidazione di eventuali beni, alla rinuncia a parte del reddito, ecc.), mentre l’esdebitazione immediata dell’incapiente è un atto di clemenza privo di controprestazioni.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Arezzo conclude che sussistono i presupposti per aprire la liquidazione controllata della debitrice, anche se al limite dell’incapienza. Tale decisione viene presa “nonostante il sistema risulti poco coerente” nel consentire al debitore di utilizzare sia l’istituto dell’art. 283 (esdebitazione incapiente) sia la liquidazione controllata. In effetti, i giudici aretini ammettono che la compresenza delle due possibilità – specie dopo la modifica dell’art. 283, co. 2 CCII – genera frizioni interpretative e potrebbe persino prospettare questioni di legittimità costituzionale. Tuttavia, preferiscono adottare una soluzione pratica: non si può negare l’accesso alla procedura se il debitore, sia pure con reddito esiguo, rientra ancora nella categoria di chi “qualcosa” potrebbe offrire. Sarà poi compito del liquidatore e del giudice delegato verificare durante la procedura se effettivamente si realizzeranno attivi utili.

È interessante notare che il Tribunale di Arezzo, pur aprendo la procedura, ha subito affrontato il tema del limite di mantenimento. Ha chiarito che, in fase di apertura, non è necessario stabilire l’ammontare preciso di reddito da lasciare alla debitrice per il suo sostentamento (il minimo vitale), perché tale valutazione spetterà al giudice delegato su proposta del liquidatore. Contestualmente, il Collegio ha autorizzato la debitrice a continuare a usare un’automobile di modesto valore (€ 1.000 circa) necessaria per recarsi al lavoro, lasciando al liquidatore la decisione se venderla o meno nell’interesse della procedura. Infine, la sentenza ha confermato l’OCC stesso nel ruolo di liquidatore ex art. 270, co. 2, lett. b) CCII (come modificato dal correttivo 2024) ed ha disposto le forme di pubblicità della procedura di liquidazione controllata appena aperta.

In sintesi, la pronuncia di Arezzo offre un approccio equilibrato: riconosce la tensione esistente tra la logica “efficientista” (evitare procedimenti inutili se non c’è nulla da distribuire) e la logica “sociale” del sovraindebitamento (dare comunque al debitore meritevole l’opportunità di un nuovo inizio), e risolve la vicenda a favore di quest’ultima, almeno finché vi sia una speranza non puramente illusoria di ricavare qualcosa. Questo orientamento tiene conto sia dei creditori – che potrebbero ottenere un piccolo ritorno – sia del debitore – che può guadagnarsi l’esdebitazione con un minimo contributo. L’alternativa, cioè negare l’accesso alla liquidazione e indirizzare il soggetto verso l’esdebitazione immediata, viene vista come un rimedio troppo drastico e penalizzante per entrambe le parti nel caso concreto esaminato.

Art. 283, comma 2 CCII (Correttivo 2024): il limite di mantenimento e la definizione di “incapiente”

Per comprendere appieno la discussione, è indispensabile esaminare cosa dispone oggi l’art. 283, co. 2 CCII in tema di esdebitazione del debitore incapiente. Questa norma, modificata dal D.Lgs. 136/2024 (il terzo correttivo al Codice della Crisi), individua un parametro oggettivo di reddito al di sotto del quale il debitore si considera comunque incapiente (e quindi esdebitabile) pur se in possesso di un minimo reddito. In particolare, “ricorre il presupposto di incapienza anche quando il debitore è in possesso di un reddito” annuo che, al netto delle spese necessarie per produrlo e delle spese essenziali per il mantenimento suo e della famiglia, risulta inferiore a una certa soglia predeterminata. Tale soglia è calcolata in base all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà per ogni membro del nucleo familiare. In pratica, il legislatore ha voluto ribadire che anche chi percepisce un piccolo stipendio può essere considerato incapiente, se quel reddito basta a malapena a coprire le spese di sopravvivenza. Il concetto di “eccedenza di reddito” rilevante per i creditori va dunque misurato sulla capacità del debitore di produrre entrate oltre il proprio minimo vitale.

Questa precisazione normativa ha una duplice valenza. Da un lato, allarga la platea dei potenziali beneficiari dell’esdebitazione “gratuita”: prima della riforma, si poteva discutere se un debitore con un pur piccolo stipendio fosse davvero “incapiente”; ora la legge chiarisce che se il reddito netto disponibile non supera il tetto dell’assegno sociale × 1,5 (per persona), quel debitore è comunque considerato nullatenente di fatto. Dall’altro lato, l’art. 283, co. 2 riformato fornisce anche un parametro per capire quando invece un debitore non è incapiente: se dispone di un reddito netto annuo superiore alla soglia in questione, significa che ha un’eccedenza utilizzabile per i creditori e dunque deve offrire quella parte di reddito nell’ambito di una procedura concorsuale (sia essa un piano di ristrutturazione oppure la liquidazione controllata stessa). In sostanza, si è creata una coincidenza tra il concetto di “capacità di offrire attivo” e il “limite di mantenimento” riconosciuto al debitore. Superata la franchigia del minimo vitale, l’eccedenza diventa attivo distribuibile; se non c’è eccedenza, non c’è attivo.

Va sottolineato che la riforma ha reso entrambe le procedure – liquidazione controllata ed esdebitazione incapiente – di durata triennale, come già accennato. Ciò ha eliminato ogni differenza temporale: oggi sia chi affronta una liquidazione sia chi ottiene subito l’esdebitazione deve considerare un periodo di tre anni prima di poter considerare definitivamente chiusa la propria vicenda debitoria. Infatti, il debitore incapiente esdebitato ha l’obbligo di comunicare per i quattro anni successivi (ridotti implicitamente a tre dal correttivo) qualsiasi sopravvenienza attiva di rilievo: ad esempio un’eredità, una vincita o un aumento di reddito significativo. Qualora entro tale termine dovessero manifestarsi nuove risorse, una parte andrebbe comunque ai creditori (in misura non inferiore al 10% di ciascun debito originario). Solo allo scadere del quadriennio senza novità, l’esdebitazione “a zero” diverrebbe definitiva. Questa sorta di condizione risolutiva serve a evitare abusi: la legge condona i debiti all’incapiente, ma pretende equità se costui dovesse improvvisamente arricchirsi poco dopo.

In quadro, quindi, l’art. 283, co. 2 CCII aggiornato fornisce una chiave per dirimere in astratto il nostro quesito: se il debitore non ha reddito eccedente il minimo vitale, è incapiente e rientra nel perimetro dell’esdebitazione gratuita; viceversa, se ha capacità reddituale oltre la soglia, deve mettere a disposizione tale capacità in una procedura liquidatoria. Ma la realtà presenta aree grigie: esistono situazioni borderline in cui il reddito disponibile è appena sopra o appena sotto la soglia, oppure casi in cui teoricamente non c’è attivo ma il debitore preferirebbe comunque passare per la liquidazione per una questione “morale” o di valorizzazione della propria meritevolezza. Come comportarsi in questi frangenti? È qui che interviene la lettura giurisprudenziale.

Giurisprudenza 2025-2026: verso una valutazione caso per caso

Dopo l’entrata in vigore del correttivo ter (settembre 2024), diversi tribunali italiani si sono pronunciati sulla compatibilità tra stato di incapienza e liquidazione controllata, sviluppando approcci leggermente differenti ma con un trend comune: l’attenzione al caso concreto. Possiamo individuare almeno tre orientamenti, illustrandoli con sentenze recenti del 2025.

1. Orientamento restrittivo “puro”Chiusura all’accesso se nessuna utilità è prevedibile. Alcuni giudici ritengono che, se il debitore non è in grado di offrire neppure un soddisfacimento minimale non meramente simbolico, la liquidazione controllata non debba essere aperta. Ad esempio, il Tribunale di Chieti (decreto 2025) ha rigettato una domanda di liquidazione proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica privo di beni, pur in assenza dell’eccezione di incapienza da parte del debitore. In quella decisione, il giudice abruzzese ha ritenuto di poter rilevare d’ufficio la condizione di incapienza come ostativa alla procedura, argomentando che i presupposti sostanziali impliciti nella legge vanno sempre verificati dal tribunale. Si è affermato che tra tali presupposti vi è “l’offerta di qualche utilità da parte del debitore, quale manifestazione minima ma necessaria della sua meritevolezza”. In mancanza di utilità prospettabili, la domanda è inammissibile. Questo provvedimento di Chieti ha fatto discutere, poiché di fatto trasforma l’eccezione di incapienza (art. 268, co. 3 CCII) – che letteralmente sarebbe riservata al debitore e solo nel caso di istanza promossa da un creditore – in un motivo di rigetto rilevabile d’ufficio sempre e comunque, a prescindere da chi abbia attivato la procedura. Le critiche non sono mancate: oltre a contrastare con il tenore letterale della norma, una simile interpretazione estensiva crea disparità (perché a rigore un debitore persona giuridica non potrebbe mai giovarsi di tale rilievo) e appare in contrasto con la natura stessa della liquidazione controllata, definita dalla Corte Costituzionale come “procedura concorsuale” a tutti gli effetti anche se il patrimonio è esiguo. Infatti, Corte Cost. n. 121/2024 ha riconosciuto la liquidazione controllata tra le procedure ammissibili al patrocinio a spese dello Stato anche in assenza di attivo, equiparandola implicitamente al fallimento (oggi liquidazione giudiziale); e la Cassazione (sent. 22914/2024) ha confermato che norme tipiche del fallimento, come il privilegio processuale del creditore fondiario, si applicano anche alla liquidazione controllata, segno che l’assenza di beni non ne snatura la funzione concorsuale. Nonostante ciò, l’indirizzo restrittivo “duro” rimane: Tribunale di Milano, decreto 10.10.2024 e altri decreti coevi hanno chiarito che, se il debitore può ottenere l’esdebitazione “a costo zero” ex art. 283, la liquidazione controllata sarebbe solo un inutile aggravio di costi e quindi va considerata recessiva. Tale posizione, per quanto minoritaria nel 2025, rappresenta un monito: la legge mira anche all’economicità delle procedure, quindi aprire una liquidazione completamente infruttuosa è visto da taluni come contrario a un principio generale (l’efficienza delle procedure concorsuali) desumibile dallo stesso art. 268, co. 3 CCII.

2. Orientamento permissivo “puro”Libero accesso su istanza del debitore, indipendentemente dall’attivo. Sul fronte opposto, continua ad avere autorevoli conferme la tesi che potremmo definire garantista: se il debitore persona fisica sceglie di chiedere la propria liquidazione, il giudice non può sindacarne la convenienza economica, neppure in assenza totale di beni. Questo approccio si fonda su un argomento letterale: l’art. 268, co. 3 CCII menziona la possibilità di bloccare la procedura per difetto di attivo solo quando la domanda è “proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica”, tramite l’attestazione dell’OCC su richiesta del debitore. Si tratta della cosiddetta “eccezione di incapienza”, costruita come eccezione in senso stretto a disposizione esclusiva del debitore. Ne consegue, come sottolineato dalla Corte d’Appello di Milano (decr. 21/2023), che “nulla di ciò si rinviene” quando è il debitore stesso a presentare istanza di liquidazione. Se il debitore non solleva l’eccezione (ovviamente non la solleverà mai contro sé stesso!) e non opta per altre procedure (piano o accordo), il tribunale deve aprire la liquidazione controllata “senza possibilità di sindacare d’ufficio l’esistenza di un patrimonio da liquidare”. Argomenti di mera opportunità – come l’utilità o meno per i creditori – non possono essere elevati a requisiti impliciti oltre quelli fissati dagli artt. 268 e 269 CCII. A supporto vengono citati precedenti come Tribunale di Forlì, decreto 20.09.2023, che ha affermato chiaramente: se il debitore vuole la liquidazione, il giudice non può rifiutarla invocando d’ufficio l’incapienza. Questo orientamento dà massima attuazione al principio del favor debitoris: la procedura di sovraindebitamento, anche liquidatoria, è concepita per aiutare il debitore meritevole a uscire dal tunnel, quindi non gli si può negare l’accesso quando la legge non lo prevede espressamente. Come osservato da un giudice, dietro molte situazioni di indebitamento c’è sfortuna o leggerezza, ma raramente dolo: “culpa lata dolo aequiparatur”, solo chi ha colpa grave come il dolo va escluso dai benefici. In quest’ottica, costringere un nullatenente alla “gogna” di restare a vita con debiti inestinguibili sarebbe contrario alla funzione sociale della legge 3/2012 e del CCII. Tribunale di Ferrara, decreto 10.03.2025 (successivo alla riforma) sembra allinearsi a questo filone, ma con una sfumatura importante, come vedremo nel punto seguente.

3. Orientamento intermedio (caso per caso)Valutazione concreta della “falsa incapienza”. Un terzo approccio, emergente nel 2025, prova a superare la dicotomia restrittivo/permissivo attraverso una valutazione più sfumata. Lo potremmo definire l’orientamento del “falso incapiente”, espresso chiaramente dal Tribunale di Rimini, decreto 30.10.2025. In questa decisione (Pres. Corvetta, Est. Meneghello), pubblicata a gennaio 2026, il giudice riminese osserva che liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente non sono affatto sovrapponibili, ma “speculari ed alternative”. La modifica dell’art. 283, co. 2 CCII ad opera del correttivo 2024 ha consentito di considerare incapiente – e dunque meritevole di esdebitazione immediata – anche il debitore che ha un reddito minimo, calcolato al netto delle spese di produzione e di mantenimento. Ciò potrebbe far pensare che ogni eccedenza di reddito, per quanto esigua, escluda l’incapienza. Ma Rimini invita a non fermarsi al dato letterale: di fronte a situazioni di confine, il giudice deve valutare “se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità, non simbolica, ai propri creditori”, tenendo conto anche “delle spese e della durata della procedura”. In pratica, se l’eccedenza di reddito è talmente bassa da venire assorbita dai costi procedurali, oppure produce un soddisfacimento insignificante in rapporto al tempo impiegato, si potrà comunque optare per l’esdebitazione immediata, trattandosi di un’utilità meramente teorica. Tribunale di Ferrara (10.03.2025) aveva anticipato questa logica, richiedendo al debitore di offrire ai creditori un’utilità non irrisoria come condizione minima per la liquidazione.

L’orientamento intermedio, dunque, conserva un margine di discrezionalità: non qualunque eccedenza oltre il minimo vitale impone la liquidazione, ma solo quella che promette un beneficio concreto ai creditori. Viceversa, non qualunque assenza di attivo impone l’esdebitazione incapiente: ad esempio, nel caso aretino sopra esaminato, pur essendo l’attivo prospettato quasi nullo, si è ritenuto di procedere con la liquidazione per dare seguito al principio di sforzo minimo necessario. Questo approccio casistico appare il più equilibrato e rispettoso della ratio delle norme: assicurare che l’esdebitazione “gratis” resti un rimedio eccezionale, riservato ai casi di vera impossibilità, mentre il percorso ordinario di liquidazione venga compiuto ogniqualvolta ci sia la sia pur remota possibilità di ricavare qualcosa, ponderando costi e benefici. Emblematiche, a tal proposito, sono anche due pronunce in tema di meritevolezza che completano il quadro: Tribunale di Rimini, sent. 18.04.2025 (esdebitazione concessa a incapiente che si era indebitato per fare da garante alla famiglia) e Tribunale di Ivrea, decreto 15.07.2025 (definizione dei presupposti di meritevolezza per l’incapiente). Esse sottolineano che l’accesso alle procedure non va precluso per semplici leggerezze del debitore, ma solo in caso di dolo o colpa grave, in coerenza con la Direttiva UE 2019/1023 sul fresh start. Il filo conduttore, anche qui, è favorire la seconda chance del debitore onesto ma sfortunato, senza però dimenticare il fair play verso i creditori.

Conclusioni pratiche: che fare se sei sommerso dai debiti ma senza beni?

Dal panorama delineato emergono alcune coordinate pratiche utili per chi si trova in uno stato di sovraindebitamento e teme di non avere abbastanza da offrire ai creditori:

Analisi preliminare della capacità reddituale: valuta con attenzione se, detratte le spese essenziali di vita, hai un’eccedenza di reddito. Se tale eccedenza supera il parametro dell’assegno sociale (maggiorato delle frazioni per familiare a carico), probabilmente non sei tecnicamente incapiente: potresti accedere a una liquidazione controllata, mettendo a disposizione dei creditori quell’importo per 3 anni in cambio dell’esdebitazione finale. Se invece non hai alcuna eccedenza (o è veramente minima), rientri nel caso dell’incapiente puro: la legge ti consente di chiedere la cancellazione immediata dei debiti senza pagare nulla. Ricorda però che questa opportunità eccezionale è one-shot: una volta ottenuta, non potrà essere richiesta nuovamente in futuro per altri debiti.

Valuta l’importanza di un contributo anche simbolico: anche se il tuo reddito disponibile è di poche decine di euro al mese, avviare una liquidazione controllata potrebbe avere senso. Da un lato, ti consente di dimostrare la tua buona fede e meritevolezza offrendo ai creditori tutto il possibile (per quanto poco sia); dall’altro lato, i creditori apprezzeranno di più uno sforzo, seppur modesto, rispetto a un’esdebitazione “gratuita”. Inoltre, come visto nel caso di Arezzo, alcuni tribunali preferiscono farti seguire la via ordinaria se intravedono anche una minima chance di realizzo: in questo modo ottieni comunque la liberazione dai debiti dopo 3 anni, e hai la coscienza di aver fatto il possibile. Nemo dat quod non habet – nessuno può dare ciò che non ha – ma offrire almeno quel poco che hai può fare la differenza in termini di soddisfazione morale e giudizio di affidabilità.

Considera i costi e la durata della procedura: la liquidazione controllata comporta spese (il compenso del liquidatore, eventuali costi di procedura) che, in caso di attivo molto basso, rischiano di assorbire quel poco che si ricava. In alcune situazioni estreme, dunque, è più logico andare direttamente verso l’esdebitazione dell’incapiente, evitando di “mangiare” in spese procedurali ciò che potrebbe andare ai creditori. Su questo punto un avvocato esperto potrà aiutarti a fare un calcolo costi-benefici: se il soddisfacimento previsto è meramente simbolico, la scelta potrebbe ricadere sull’esdebitazione immediata, risparmiando tempo e denaro a tutti.

In definitiva, la legge oggi offre una risposta a ogni grado di difficoltà economica del debitore sovraindebitato: dalla ristrutturazione dei debiti se c’è capienza piena, alla liquidazione controllata se c’è qualche risorsa, fino all’esdebitazione incapiente se non c’è proprio nulla. La sfida è collocarsi correttamente nella procedura giusta. La giurisprudenza più recente – come abbiamo visto – tende a premiare il debitor tenax, colui che anche in ristrettezze prova a dare ai creditori il massimo possibile (per quanto esiguo), riservando l’azzeramento puro ai casi di vera disperazione economica.

Come ha efficacemente riassunto Charles Dickens, parlando del sistema del credito: «Il credito è un sistema in cui una persona che non può pagare prende un’altra persona che non può pagare, per garantire che egli può pagare». Questa ironica osservazione evidenzia come spesso ci si indebiti oltre le proprie capacità reali, in un gioco pericoloso di promesse impossibili. Se ti riconosci in questa situazione – intrappolato in un circolo vizioso di debiti in cui nessuno sembra poter pagare – sappi che la legge ti mette a disposizione strumenti per rompere le catene e ripartire.

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  • 19 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

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