
Per molto tempo i debiti fiscali sono stati considerati indelebili: le cartelle esattoriali si accumulavano e il contribuente insolvente viveva nell’angoscia di pignoramenti, interessi e sanzioni crescenti. Oggi non è più così. Le procedure di sovraindebitamento, profondamente riformate dal nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), includono espressamente anche i debiti verso l’Erario tra quelli ristrutturabili. In altre parole, anche il fisco diventa un creditore con cui è possibile trovare un accordo sostenibile o ottenere la cancellazione dei residui di debito al termine della procedura. L’ordinamento si muove verso un equilibrato favor debitoris: come affermato in sede europea, è interesse generale che il debitore in buona fede possa riscattarsi e tornare produttivo, anziché restare oppresso a vita dai debiti tributari. Emblematica in tal senso l’iniziativa del Tribunale di Verona: con ordinanza del 18 luglio 2025 il giudice veronese ha sollevato questione di legittimità costituzionale sulla norma che, a fine procedura, lascerebbe “in vita” i crediti dei creditori rimasti inattivi (anche quelli erariali) invece di cancellarli insieme agli altri. Secondo il tribunale, subordinare la piena esdebitazione al comportamento inerte di alcuni creditori viola i principi di uguaglianza e ragionevolezza, tradendo lo spirito della seconda opportunità. Se la Corte Costituzionale accoglierà questa visione, nessun “debito fantasma” potrà più riaffacciarsi dopo la chiusura del caso, nemmeno nei confronti del Fisco. “Even the darkest night will end and the sun will rise”, scriveva Victor Hugo: anche la notte più buia dei debiti fiscali oggi può finire, lasciando il posto a un’alba di rinnovata libertà finanziaria per il debitore onesto.
Il grande vantaggio delle procedure di sovraindebitamento è che consentono di rimodulare le pretese del Fisco in modo sostenibile. Ad esempio, un contribuente sommerso da debiti tributari può proporre un piano di ristrutturazione in cui paga le somme dovute in maniera dilazionata (anche in sei anni o più), sfruttando la possibilità di rateazione prevista dalle norme fiscali. In molti casi si possono ridurre o eliminare sanzioni e interessi di mora, concentrando gli sforzi sul pagamento del capitale dovuto in misura proporzionata alle proprie capacità. L’Erario, da parte sua, ha interesse ad aderire se la proposta del debitore risulta più conveniente di un’eventuale esecuzione forzata (dove spesso il Fisco non riuscirebbe a recuperare gran parte del credito). Proprio questo è il criterio chiave su cui il tribunale valuta la convenienza del piano: se i creditori (compreso il Fisco) ottengono dal piano almeno quanto otterrebbero liquidando i beni del debitore, la proposta può essere omologata anche senza il consenso unanime. La Corte di Cassazione ha chiarito che una proposta di concordato minore o di piano del consumatore che non rispetti le regole legali di trattamento dei crediti privilegiati è inammissibile (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025). In pratica, i debiti assistiti da privilegio (categoria in cui rientrano buona parte dei crediti fiscali) non possono essere falcidiati in modo da lasciare il Fisco peggio di come sarebbe in una liquidazione. Se però il debitore offre al Fisco una percentuale pari o superiore al ricavato teorico di un pignoramento dei suoi beni, il tribunale può approvare il piano anche in assenza di adesione formale da parte dell’Agente della Riscossione. Si evitano così veti irragionevoli: pacta sunt servanda, ma solo fin dove ciò non significhi sacrificare inutilmente ogni prospettiva di recupero. Del resto, lo stesso Agenzia delle Entrate-Riscossione negli ultimi anni mostra maggiore flessibilità: quando risulta evidente che il contribuente non potrà mai pagare tutto, un accordo saldo e stralcio nell’ambito del sovraindebitamento conviene a tutti. I crediti tributari vengono messi “sul tavolo” insieme agli altri e trattati con equità, evitando preferenze indebite ma anche senza più quel trattamento di favore assoluto che in passato li rendeva praticamente intoccabili.
Le nuove aperture verso la soluzione dei debiti fiscali vanno di pari passo con rigorose condizioni di accesso. Il legislatore e i giudici vogliono assicurarsi che a beneficiare dell’esdebitazione siano solo i debitori meritevoli, non certo i furbi o i disonesti. Innanzitutto, chi si rivolge a queste procedure deve aver tenuto un comportamento trasparente e corretto. È richiesta la buona fede tanto prima quanto durante la procedura: ad esempio, chi ha accumulato debiti tributari evadendo dolosamente le tasse o occultando patrimoni all’estero difficilmente potrà ottenere l’omologazione di un piano. La meritevolezza va valutata caso per caso, ma alcuni princìpi sono ormai chiari. La Cassazione ha stabilito che il contribuente seriale evasore non può essere considerato incolpevole: se l’indebitamento è frutto di evasione fiscale sistematica, manca il requisito etico per la “grazia” dei debiti. Allo stesso modo, non si può usare surrettiziamente la procedura per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Ad esempio, il Tribunale di Verona, con una pronuncia del 17 agosto 2025, ha dichiarato inammissibile un concordato minore presentato da un socio illimitatamente responsabile di due società in nome collettivo ancora operative: quel socio tentava di regolare con un concordato personale anche i debiti delle società (ancora attive), ma i giudici hanno bloccato sul nascere questo utilizzo distorto dello strumento. Similmente, è stato chiarito che chi ha debiti di origine imprenditoriale deve seguire le procedure dedicate (concordato minore o liquidazione controllata), e non può presentarsi come “consumatore” se la sua esposizione deriva dall’attività d’impresa. In tal senso il Tribunale di Terni (sent. 30 ottobre 2025) ha negato l’accesso al piano del consumatore a un ex socio di società di persone per debiti rimasti dalla precedente attività commerciale: quei debiti, sebbene ora in capo alla persona fisica, erano nati in ambito aziendale e non possono essere “riciclati” come obbligazioni da consumatore. Anche la Corte di Cassazione conferma questo rigoroso approccio: con la sentenza n. 29746/2025 ha escluso che il fideiussore di una società (socio e amministratore della stessa) potesse qualificarsi come debitore consumatore. In quel caso, un piccolo imprenditore aveva garantito personalmente i debiti bancari della propria s.r.l. e poi, una volta fallita l’azienda, cercava di accedere al piano del consumatore per quei debiti residui da fideiussione. La Cassazione ha ribadito che il collegamento funzionale con l’attività d’impresa impedisce di considerare “personali” quei debiti: il socio-fideiussore, avendo garantito nell’interesse della società, non è un comune consumatore e deve semmai ricorrere al concordato minore. In sostanza, la legge vuole evitare che le procedure di sovraindebitamento diventino un “paracadute” per obbligazioni nate in ambito professionale o aziendale senza che vi siano i presupposti. Nemo auditur propriam turpitudinem allegans: nessuno può invocare a proprio vantaggio la propria condotta scorretta. Chi ha tratto in inganno il Fisco o i creditori con manovre fraudolente non può aspettarsi clemenza dal sistema. Emblematica al riguardo la pronuncia della Cassazione che ha negato l’esdebitazione a un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18517/2025): una macchia così grave comporta l’esclusione dai benefici finché non sia intervenuta la riabilitazione penale. Questa linea dura garantisce che la seconda opportunità sia riservata a chi davvero la merita – il debitore sopraffatto dai debiti per sfortuna o crisi economica – e non diventi un salvacondotto per chi ha deliberatamente violato la legge o abusato della fiducia altrui.
Redazione - Staff Studio Legale MP