Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator
Studio Legale MP - Verona logo
Congedo straordinario disabili: via libera ai conviventi di fatto - Studio Legale MP - Verona

La recente svolta della Corte Costituzionale estende il congedo retribuito di due anni anche al partner convivente di persone con disabilità grave, colmando un vuoto normativo in nome dell’uguaglianza e della solidarietà familiare

 

 

Il congedo straordinario: un pilastro per i caregiver familiari
Il congedo straordinario è un istituto fondamentale che consente ai familiari di persone con disabilità grave (art. 3 comma 3 legge 104/1992) di assentarsi dal lavoro fino a due anni, conservando il posto e ricevendo un’indennità pari allo stipendio. Previsto dall’art. 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001, questo congedo retribuito rappresenta un sostegno cruciale per chi deve assistere continuativamente un parente disabile non autosufficiente. La legge, in origine, riservava tale beneficio nell’ordine a: genitori, coniuge, figli, fratelli o sorelle conviventi (in assenza di altri familiari più prossimi). Nel 2010 la platea fu ampliata includendo il coniuge anche separato e successivamente, con l’equiparazione delle unioni civili (L. 76/2016), il partner unito civilmente è stato parificato al coniuge. Restava però esclusa una figura sempre più centrale nella realtà odierna: il convivente di fatto, ossia il partner non sposato né unito civilmente ma legato da stabile relazione affettiva e convivenza. Questa esclusione creava un’evidente disparità di trattamento e lasciava prive di tutela molte coppie nelle quali uno dei due si fa carico dell’altro in condizioni di gravissima fragilità. Homo sum: humani nihil a me alienum puto – “sono un uomo, nulla di umano mi è estraneo”: questo principio di solidarietà universale, risalente a Terenzio, richiama l’attenzione sul dovere di non ignorare alcuna situazione umana rilevante. E infatti, di fronte al caso concreto di un convivente escluso dal congedo nonostante la necessità di accudire la compagna disabile grave, la giustizia ha riconosciuto che quella relazione affettiva non poteva restare invisibile per la legge.

La svolta della Corte Costituzionale n. 197/2025
A sollevare il problema di legittimità è stata la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, investita del ricorso di un convivente di fatto cui l’INPS aveva negato il congedo. Con ordinanza interlocutoria, i giudici di legittimità hanno rimesso la questione alla Consulta, dubitando che l’art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001, nella parte in cui non annoverava il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario, fosse compatibile con gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione. La risposta è arrivata con la Corte Costituzionale, sent. n. 197/2025 (depositata il 23 dicembre 2025): la norma è stata dichiarata illegittima proprio “nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario”. In un colpo, la Consulta ha eliminato quella discriminazione formale, estendendo anche ai partner non sposati il diritto di astenersi dal lavoro per prendersi cura a tempo pieno della persona disabile convivente. La pronuncia si fonda su argomentazioni robuste: da un lato, la violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) per la irragionevole disparità tra coniuge/unito civile e convivente more uxorio; dall’altro, la lesione dei valori di solidarietà familiare tutelati dagli artt. 2 e 32 Cost., poiché l’assistenza al disabile è strettamente connessa al suo diritto alla salute e al pieno sviluppo della persona. La Corte ha sottolineato come la rete affettiva e di convivenza costituisca, specie nei casi di disabilità grave, un elemento essenziale del contesto di cura: escludere il convivente significava, di fatto, indebolire la protezione del disabile stesso, privandolo del sostegno della persona per lui forse più significativa. «Camminare con un amico nel buio è meglio che camminare da soli nella luce», diceva Helen Keller, celebre attivista non vedente e non udente, ad indicare il valore impagabile di una presenza amorevole nei momenti difficili. Allo stesso modo, la Consulta ha riconosciuto che il partner convivente – seppur non legato da vincoli giuridici formali – è spesso la “luce nel buio” per il disabile grave, colui che quotidianamente lo aiuta ad affrontare le sfide dell’esistenza. Negargli strumenti di tutela equivaleva a lasciare la persona fragile “da sola nella luce”: una contraddizione non più tollerabile nell’ordinamento.

Effetti pratici: congedo garantito anche retroattivamente
La decisione della Corte Costituzionale ha efficacia erga omnes e ha immediata applicazione. Questo significa che da ora in avanti qualsiasi convivente di fatto potrà richiedere all’INPS il congedo straordinario alle stesse condizioni previste per coniugi e parenti. Non solo: trattandosi di declaratoria di illegittimità costituzionale, la norma “caducata” viene rimossa dall’ordinamento con effetto retroattivo. Pertanto, sono sanabili anche le situazioni pregresse ancora aperte. Ad esempio, se un convivente aveva presentato domanda di congedo prima del 2022 (quando una modifica normativa aveva iniziato ad includere i conviventi, ma solo per il futuro) e gli era stata respinta, ora può far valere il proprio diritto alla luce della pronuncia della Consulta. Va precisato che il legislatore, in attuazione di una direttiva europea sul work-life balance, era intervenuto nel 2022 (D.lgs. 105/2022) modificando l’art. 42 comma 5 per inserire espressamente i conviventi di fatto tra i destinatari del congedo. Tuttavia, tale novità copriva solo i periodi successivi all’entrata in vigore della riforma, lasciando scoperte le situazioni anteriori. La Corte ha dunque completato il quadro, rimuovendo ogni residua disparità anche per il passato: in buona sostanza, il convivente ha diritto al congedo straordinario anche per assistere il partner disabile in periodi antecedenti al 13 agosto 2022, data di efficacia della novella legislativa. Questa estensione retroattiva risponde all’esigenza di equità e di continuità della tutela: non sarebbe stato ammissibile, infatti, che a due persone nella medesima situazione spettassero tutele diverse solo in base al calendario. Ora l’ordinamento offre una copertura universale: il congedo straordinario per assistenza spetta al familiare caregiver in senso ampio, includendo la famiglia “di fatto” oltre a quella fondata sul matrimonio o sull’unione civile.

Chi ne ha diritto e come fruirne: il nuovo panorama
Alla luce di questa evoluzione, riepiloghiamo brevemente chi può beneficiare del congedo straordinario retribuito per assistere un disabile grave convivente:

Coniuge della persona disabile (o parte dell’unione civile);

Convivente di fatto (partner stabile, anche non sposato né unito civilmente);

Genitori (se il disabile è figlio);

Figli (se il disabile è genitore anziano);

Fratelli o sorelle conviventi, in assenza di coniuge/partner e di figli;

Parente o affine entro il 3° grado, in mancanza delle categorie precedenti.

La priorità segue più o meno questo ordine: ad esempio, il figlio disabile ha prima diritto al congedo fruito da un genitore; solo se questi mancano o sono impossibilitati subentra un fratello. Con l’inclusione del convivente, oggi il partner di fatto viene equiparato al coniuge in cima alla lista delle priorità. Va ricordato che il congedo straordinario può essere utilizzato una sola volta per ciascuna persona disabile: la legge cioè mira ad assicurare un periodo massimo di cura di due anni nell’arco della vita del disabile, anche se frazionabile. In caso di più familiari disabili da assistere, la giurisprudenza ha comunque aperto alla possibilità di fruire del congedo per ciascuno di essi in tempi successivi (purché ovviamente non contemporaneamente), così da non lasciare senza aiuto nessun congiunto in stato di bisogno. Il lavoratore che intende richiedere il congedo deve presentare domanda all’INPS, indicando il periodo di assistenza e la situazione del disabile (che dev’essere riconosciuto grave ai sensi della legge 104/1992 con verbale della commissione medico-legale). Durante il congedo, il dipendente mantiene il posto di lavoro e matura regolarmente anzianità di servizio. L’indennità corrisposta è pari all’ultima retribuzione percepita, con copertura da parte dell’INPS e anticipo in busta paga dal datore di lavoro. È bene sottolineare che il datore non può opporsi alla fruizione del congedo se tutti i requisiti di legge sono rispettati: qualsiasi atto di diniego o di ostacolo costituirebbe comportamento antisindacale e discriminatorio. Allo stesso modo il lavoratore, durante l’assenza, ha il dovere di utilizzare il tempo per l’assistenza dichiarata: ogni uso improprio dei benefici concessi dalla legge 104/1992 può giustificare sanzioni. Emblematica è una vicenda valutata di recente dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 5948/2025, 10 marzo 2025), in cui un dipendente era stato sorpreso a dedicare ai familiari disabili solo poche decine di minuti nonostante avesse preso l’intera giornata di permesso retribuito: la Suprema Corte ha confermato il licenziamento disciplinare per abuso dei permessi, rammentando che le agevolazioni per i caregiver vanno usate con correttezza e buona fede, nell’esclusivo interesse della persona assistita. Si tratta di un monito importante: l’ordinamento tutela chi si sacrifica per accudire un proprio caro in difficoltà, ma esige che tale tutela non venga distorta a fini personali. Del resto, la finalità del congedo e dei permessi è nobile e chiara – garantire al disabile un’assistenza adeguata – e come tale deve rimanere.

Verso una maggiore inclusione e tutela dei legami affettivi
La novità introdotta dalla sentenza costituzionale n. 197/2025 segna un ulteriore passo avanti nel riconoscimento giuridico delle famiglie di fatto e, più in generale, nel sostegno ai caregiver. In una società in cui i modelli familiari evolvono e in cui sempre più spesso l’assistenza ai fragili grava su persone al di fuori degli schemi tradizionali, il diritto non può restare indifferente. Tutto il sistema di protezione dei soggetti deboli si sta muovendo verso criteri più inclusivi e ancorati alla realtà effettiva delle relazioni: ciò che conta non è più tanto la qualifica formale di “moglie”, “figlio” o “parente”, ma il ruolo concreto di cura che una persona svolge verso un’altra in stato di bisogno. La pronuncia della Consulta si inserisce in questa traiettoria, ricordandoci che le norme – come dicevano i romani – sono fatte per le persone (hominum causa omne ius constitutum est), e dunque vanno modellate tenendo conto delle persone reali e delle loro esigenze. Per il caregiver convivente si tratta di un traguardo di civiltà: viene finalmente riconosciuto il suo impegno quotidiano come meritevole di piena tutela, alla pari di quello dei coniugi e dei familiari stretti. Al tempo stesso, per la persona con disabilità grave significa vedere rafforzata la rete di assistenza intorno a sé, senza più discriminazioni basate sullo status legale dei suoi cari. In definitiva, l’ordinanza della Cassazione e la sentenza costituzionale che ne è seguita lanciano un messaggio di grande portata etica: il diritto all’assistenza e alla dignità della persona fragile prevale su formalismi e categorie superate, mettendo al centro l’amore e la responsabilità che tengono unite le persone. D’ora in avanti, chiunque si trovi a gestire una situazione di disabilità in famiglia potrà contare su strumenti legali più equi e comprensivi. Se stai affrontando anche tu queste sfide – che si tratti di ottenere un congedo, far valere un tuo diritto di caregiver o difenderti da provvedimenti ingiusti del datore di lavoro – sappi che le tutele esistono e si sono rafforzate.

Summum ius, summa iniuria ammoniva Cicerone: un’applicazione troppo rigida della legge può generare ingiustizia. Oggi possiamo dire che, grazie all’intervento illuminato della giurisprudenza, il “sommo diritto” si è armonizzato con la giustizia sostanziale, eliminando un’ingiustizia che penalizzava i legami di cura fuori dagli schemi convenzionali. Resta ora importante diffondere la conoscenza di questi nuovi diritti e vigilare sulla loro effettiva attuazione, affinché nessuna famiglia e nessuna persona disabile vengano più lasciate sole. In caso di dubbi o vertenze, è fondamentale rivolgersi a professionisti competenti: il percorso per ottenere ciò che spetta può essere complesso, ma gli strumenti giuridici a tutela dei più deboli non sono mai stati così solidi come oggi.

Hai bisogno di assistenza o di un preventivo?

  • 15 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

Redazione - Staff Studio Legale MP