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Concordato minore: ex imprenditore e procedura familiare - Studio Legale MP - Verona

Analisi di due questioni giuridiche emerse dal decreto Tribunale di Parma 21/11/2025, R.G. 117/2025, in tema di concordato minore familiare.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) ha introdotto il concordato minore come strumento di composizione della crisi da sovraindebitamento rivolto ai debitori non fallibili. Si tratta di una procedura ispirata al concordato preventivo, ma pensata per piccoli imprenditori, professionisti, imprenditori agricoli e altri debitori diversi dal consumatore puro. In essa il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti – con eventuali stralci e dilazioni – impegnando tutto il proprio patrimonio disponibile (ed eventualmente nuove risorse esterne), ottenendo in cambio l’esdebitazione finale residua.

Le novità normative e applicative del concordato minore hanno però sollevato alcune questioni interpretative. In particolare, il recente decreto del Tribunale di Parma (21 novembre 2025) – riguardante un caso di concordato minore familiare – offre l’occasione per esaminare due profili giuridici di rilievo:

Accesso dell’ex imprenditore individuale: se un soggetto già imprenditore commerciale, cancellato dal registro imprese da tempo, possa comunque accedere al concordato minore malgrado il divieto apparentemente posto dall’art. 33, comma 4, CCII.

Procedura familiare e debiti del consumatore: se due coniugi con debiti in comune possano presentare congiuntamente un unico concordato minore ex art. 66 CCII anche quando uno solo di essi è tecnicamente un “consumatore”, e quali siano le implicazioni rispetto alla distinta procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII).

Nei paragrafi seguenti analizziamo ciascuna questione, alla luce del dato normativo e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali (inclusi Trib. Vicenza, 13 marzo 2025; Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025; Trib. Brescia, 24 dicembre 2024; Trib. Parma, 21 novembre 2025), evidenziando le soluzioni interpretative emerse e le loro basi sistematiche.

Concordato minore ed ex imprenditore individuale: ammissibilità e interpretazioni

Art. 33, comma 4, CCII: il divieto letterale. L’art. 33, co. 4, CCII prevede espressamente che la domanda di concordato minore “non può essere presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese”. Questa disposizione – introdotta con il Codice della crisi – sembrerebbe quindi escludere dal perimetro applicativo del concordato minore quei debitori che, pur trovandosi in situazione di sovraindebitamento, abbiano cessato un’attività d’impresa e ne abbiano ottenuto la cancellazione. La ratio originaria di tale divieto viene comunemente individuata nell’evitare che un soggetto già titolare di impresa (potenzialmente assoggettabile a liquidazione giudiziale, se di dimensioni rilevanti) possa “sfuggire” alle procedure concorsuali ordinarie e accedere invece alle procedure minori una volta uscito dall’impresa. In altre parole, il legislatore avrebbe inteso impedire all’ex imprenditore di utilizzare il concordato minore, presumendo che la cessazione dell’attività tolga la base per accedere a strumenti negoziali riservati a chi è in stato di crisi come piccolo operatore economico.

Il dibattito interpretativo e le distinzioni soggettive. L’interpretazione letterale di cui sopra ha suscitato un vivace dibattito. Da un lato, una prima corrente riteneva inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale cessato, argomentando che, una volta cancellata la ditta individuale, il soggetto perderebbe la “qualifica” imprenditoriale necessaria e dovrebbe semmai ricorrere alla liquidazione controllata per sovraindebitati. Tale impostazione formalistica portava alcune pronunce a dichiarare inammissibili i ricorsi presentati da ex imprenditori (si vedano, ad esempio, Trib. Bari, sez. IV, 5 novembre 2024; Trib. Ancona, ord. 19 gennaio 2025, orientamenti iniziali restrittivi).

Dall’altro lato, però, si è fatto strada un orientamento più sostanziale e costituzionalmente orientato. Questo secondo approccio parte dalla constatazione che l’imprenditore individuale, pur cessando l’attività, non si “estingue” come soggetto. A differenza di una società che, una volta cancellata dal registro, cessa di esistere come entità giuridica (ex art. 2495 c.c.), la persona fisica imprenditore individuale resta in vita e mantiene in capo a sé tutte le obbligazioni assunte durante l’attività. Pertanto continua ad essere, dal punto di vista giuridico, il medesimo debitore, semplicemente non più esercente impresa. Escluderlo completamente dalle procedure di regolazione della crisi significherebbe negargli quell’effettiva tutela giurisdizionale del debitore sovraindebitato che il Codice della crisi intende assicurare (cfr. art. 24 Cost. in tema di diritto di agire per la tutela dei propri diritti).

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 33, co. 4. Alla luce di queste considerazioni, una parte della giurisprudenza di merito ha elaborato una lettura restrittiva del divieto di cui all’art. 33, comma 4, CCII, in chiave costituzionalmente orientata. In particolare, si è sostenuto che il divieto per l’“imprenditore cancellato” vada riferito unicamente alle imprese collettive (società), e non all’ex imprenditore individuale persona fisica. Questa interpretazione, fatta propria da provvedimenti come Tribunale di Vicenza, sentenza 13 marzo 2025, è motivata dall’esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento (art. 3 Cost.). Infatti, altri soggetti cessati dall’attività economica possono accedere al concordato minore: ad esempio il professionista che abbia cancellato l’albo (pur non esercitando più, resta debitore e può proporre un concordato minore), oppure il socio illimitatamente responsabile di una società di persone estinta o il garante “di fatto” (ad esempio l’amministratore che abbia garantito debiti sociali). Queste figure, pur avendo debiti derivati da un’attività d’impresa cessata, sono ammesse agli strumenti di composizione negoziale del sovraindebitamento. Di conseguenza, precludere tale possibilità solo all’ex imprenditore individuale costituirebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe.

Come evidenziato nel decreto del Tribunale di Parma (21/11/2025), se si interpretasse estensivamente il divieto di legge, proprio l’ex imprenditore individuale con debiti misti (in parte derivanti dalla vecchia attività e in parte personali successivi) rimarrebbe senza accesso a un concordato, dovendo frammentare le soluzioni tra procedure diverse (parte dei debiti in liquidazione, parte in un piano del consumatore se applicabile). Ciò risulterebbe illogico e antieconomico. Al contrario, limitando il divieto alle sole società (ovvero ai debitori non più esistenti come entità giuridiche), l’ex imprenditore persona fisica rientra a pieno titolo tra i soggetti ammessi al concordato minore, al pari di “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale” ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) CCII.

Conferme normative e giurisprudenziali recenti. Questa soluzione interpretativa trova conferme sia a livello normativo sistematico sia nella giurisprudenza più recente:

Il Decreto Correttivo Ter (D.Lgs. 136/2024) ha chiarito che il concordato minore è utilizzabile anche in presenza di debiti misti (parte consumeristici, parte derivanti da attività), purché il debitore non sia un consumatore puro. Ciò implica che un ex imprenditore con debiti originati dall’attività cessata, uniti magari a nuovi debiti personali, può accedere ad un unico concordato minore per regolarli tutti.

L’art. 2, co. 1, lett. c) CCII include espressamente tra i destinatari delle procedure di sovraindebitamento “ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale…”, formula ampia sufficiente a ricomprendere anche l’imprenditore cessato e cancellato, purché ancora obbligato verso creditori.

L’art. 271 CCII addirittura prevede che, dopo una liquidazione controllata, il debitore possa accedere ad una procedura di cui al capo IV titolo IV (quello del concordato minore), segno che anche chi ha cessato l’attività ed è passato per una liquidazione può poi tentare un concordato per la ristrutturazione dei debiti residui.

Sul piano giurisprudenziale, oltre al citato Trib. Vicenza 13/3/2025, si registrano pronunce come Tribunale di Ancona, decreto 3 aprile 2025 (in Dir. Risparmio, 5/4/2025) che ammettono al concordato minore soggetti ex imprenditori da oltre un anno, valorizzando una lettura teleologica dell’art. 33 co.4 in linea con i principi di efficacia della procedura e di favor debitoris per consentire l’esdebitazione. Anche la Corte di Cassazione ha indirettamente sostenuto un approccio sostanziale: ad esempio, Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574/2025 ha rimarcato la necessità che il concordato minore rispetti i principi generali (par condicio creditorum ex artt. 2740-2741 c.c.) e persegua la finalità di superamento della crisi del debitore con un soddisfacimento parziale ma migliore dei creditori. Tale pronuncia, pur incentrata su un diverso profilo di fattibilità del piano, conferma l’importanza di interpretare le norme in modo coerente con la funzione “agevolativa” del concordato minore, evitando formalismi che ne vanifichino la portata.

In definitiva, alla luce di questo quadro, oggi si ritiene ammissibile il concordato minore proposto da un ex imprenditore individuale cessato, specialmente se di tipo liquidatorio, anche quando gran parte dell’indebitamento deriva dalla precedente attività. La soluzione opposta apparirebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e accesso alla giustizia (artt. 3 e 24 Cost.) e con la finalità stessa del Codice della crisi di favorire il risanamento del sovraindebitato. Il decreto del Tribunale di Parma in commento si inserisce proprio in questo filone “costituzionalmente orientato”, affermando che l’art. 33, co.4 CCII va riferito alle sole società e non impedisce al debitore persona fisica ex imprenditore di proporre un concordato minore liquidatorio per sistemare i propri debiti.

Procedura familiare e concordato minore con un consumatore

L’accesso congiunto ex art. 66 CCII. Un’altra novità del Codice della crisi è la possibilità di accedere congiuntamente alle procedure di sovraindebitamento da parte di più membri della stessa famiglia (procedura familiare). L’art. 66 CCII consente infatti a coniugi (o conviventi e parenti conviventi) che versino in condizione di sovraindebitamento, di presentare un’unica procedura comune quando i debiti hanno origine comune o quando vi è un collegamento stretto nelle posizioni debitorie tale da rendere opportuna una trattazione unitaria. Questo meccanismo favorisce una soluzione coordinata delle crisi familiari, evitando duplicazioni procedurali.

Tuttavia, l’art. 66 CCII pone un limite importante: se anche uno solo dei debitori in procedura familiare non è un consumatore, i membri della famiglia non possono accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (riservata invece esclusivamente ai debitori “persone fisiche consumatori”). In altri termini, la legge impedisce il ricorso al piano del consumatore congiunto se uno dei condebitori familiari ha natura diversa dal consumatore. Questa previsione ha lo scopo di evitare che, attraverso una procedura unificata, soggetti non consumatori usufruiscano indebitamente dei vantaggi peculiari riservati al consumatore (ad esempio l’omologazione giudiziale del piano anche senza il voto dei creditori).

Concordato minore familiare in caso di debiti misti nella coppia. Cosa accade dunque se, ad esempio, due coniugi hanno contratto debiti insieme (si pensi a un mutuo cointestato, finanziamenti o fideiussioni comuni), ma solo uno dei due è tecnicamente un consumatore mentre l’altro è qualificabile come imprenditore minore o professionista? In tale scenario, la norma impedisce di accedere alla procedura ex art. 67 CCII (ristrutturazione del debito del consumatore) in forma congiunta, ma nulla vieta di presentare un concordato minore congiunto. Anzi, la soluzione logica – qualora sussistano i requisiti soggettivi generali per il concordato minore (sovraindebitamento, non fallibilità, etc.) – è che la coppia utilizzi la procedura di concordato minore familiare per gestire unitariamente la crisi. L’art. 66, comma 1 CCII, come detto, preclude soltanto la procedura del consumatore se uno dei debitori non è consumatore, ma non esclude affatto la via del concordato minore. Pertanto, nel rispetto delle condizioni di legge, i coniugi potranno proporre un unico piano di concordato minore comprendente i debiti comuni e quelli individuali, sottoponendolo all’approvazione dei creditori.

Questa interpretazione è stata avallata dalla recente giurisprudenza. Ad esempio, il già citato decreto del Tribunale di Parma (21/11/2025), deciso in ambito di procedura familiare, ha ritenuto irrilevante che uno dei due coniugi fosse un consumatore ai fini dell’ammissibilità del concordato minore: “il fatto che uno dei due ricorrenti sia un consumatore non osta all’ammissibilità della domanda di concordato minore” (Trib. Parma, 2025). Ciò in quanto la legge consente comunque la presentazione di un’unica procedura concordataria familiare ex art. 74 CCII, quando almeno uno dei debitori rientra tra i soggetti legittimati (non consumatore puro) e ricorrono gli altri presupposti.

Differenze rispetto al piano del consumatore. È opportuno chiarire che in questo caso la coppia seguirà le regole del concordato minore, non quelle del piano del consumatore. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) è una procedura riservata alla persona fisica che ha contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Nel piano del consumatore i creditori non votano sul piano, ma è il giudice ad omologarlo valutandone la fattibilità e meritevolezza, con un controllo più incisivo sulla condotta del debitore. Il concordato minore, invece, richiede il voto dei creditori (formazione delle classi, eventuali maggioranze e omologazione a maggioranza) e si applica a debitori non consumatori o misti. Dunque la scelta della via concordataria implica che anche il consumatore partecipante accetti di sottoporre il piano al voto dei creditori e alle regole concorsuali, rinunciando ai benefici procedurali del piano del consumatore. Questa rinuncia è però bilanciata dal vantaggio di una procedura unica familiare che risolve contestualmente l’indebitamento comune di entrambi.

Prevalenza della natura del debito su quella del soggetto. Un principio cardine emerso in giurisprudenza (cfr. Tribunale di Brescia, decreto 24 dicembre 2024, in Dir. della Crisi) è che, per scegliere la procedura corretta in caso di debiti misti, occorre guardare alla natura giuridica dei debiti più che alla qualifica soggettiva formale del proponente. Se i debiti da ristrutturare sono in larga misura di natura “professionale” o “d’impresa” (ad esempio debiti fiscali, bancari o commerciali derivanti dall’attività economica di uno dei coniugi), l’istituto appropriato sarà il concordato minore, anche se uno dei debitori sarebbe tecnicamente un consumatore. La prevalenza sostanziale delle obbligazioni di tipo non consumeristico giustifica l’accesso alla procedura concorsuale minore. Questo criterio evita distorsioni: si pensi al caso in cui uno dei due coniugi abbia svolto per anni un’attività imprenditoriale e contratto la maggior parte dei debiti in tale ambito, cessando poi l’attività – formalmente potrebbe essere definito “consumatore” al momento del ricorso (se, ad esempio, è un lavoratore dipendente quando presenta la domanda), ma i suoi debiti sono principalmente “di impresa”; forzarlo nel perimetro del piano del consumatore sarebbe contrario alla logica della norma.

Al contrario, se i debiti fossero principalmente di natura personale e uno solo marginalmente legato ad attività economiche, si potrebbe valutare di procedere diversamente; ma in caso di procedura familiare congiunta, la presenza anche di un solo debitore non consumatore spinge comunque verso il concordato minore per espressa previsione dell’art. 66 CCII. In sintesi, ciò che conta è la causa dei debiti: se essi derivano in prevalenza da attività d’impresa o professionali, la strada è il concordato minore (anche familiare); se invece si tratta di debiti esclusivamente di consumo e tutti i debitori sono consumatori, allora si opterà per la procedura del piano del consumatore.

Questa impostazione assicura coerenza e unità di trattamento. Nel caso deciso dal Tribunale di Brescia a fine 2024, ad esempio, si era in presenza di una coppia indebitata principalmente per ragioni legate a un’attività commerciale gestita da uno dei coniugi: il giudice ha confermato che l’unica soluzione praticabile era un concordato minore familiare, perché la natura imprenditoriale dei debiti (seppur in costanza di una persona consumatore) imponeva l’applicazione di quella procedura e l’esclusione del piano del consumatore.

 

Le vicende affrontate evidenziano come il concordato minore, specie dopo le riforme correttive del 2024, si stia rivelando uno strumento flessibile per la gestione del sovraindebitamento, adattabile anche a situazioni complesse come quelle dell’ex imprenditore individuale e delle famiglie con debiti misti. L’orientamento giurisprudenziale più recente – costituzionalmente orientato e attento alla ratio delle norme – tende a privilegiare soluzioni che amplino l’accesso alle procedure di composizione negoziale, in linea con la funzione sociale dell’insolvenza di offrire una seconda possibilità al debitore meritevole.

Come ricordava già Cicerone, «Summum ius, summa iniuria»: l’applicazione letterale e rigida di una norma può talora condurre a risultati ingiusti. I giudici di merito, seguiti in parte dalla Cassazione, stanno quindi interpretando le disposizioni del CCII in modo sistematico e costituzionalmente conforme, per evitare effetti paradossali (come negare all’ex imprenditore l’accesso al concordato minore o costringere i coniugi sovraindebitati a procedere separatamente). La finalità ultima è garantire un effettivo percorso di risanamento e di esdebitazione, equilibrando gli interessi del debitore e dei creditori.

Nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria, scriveva Dante Alighieri. Per chi si trova sommerso dai debiti, la nostalgia di tempi migliori si accompagna spesso alla disperazione. Fortunatamente, strumenti come il concordato minore – applicati con intelligenza giuridica – possono rappresentare un nuovo inizio: un percorso per lasciarsi alle spalle la “miseria” finanziaria e tornare a guardare al futuro con speranza.

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  • 20 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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