Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), all’art. 23, elenca gli strumenti di soluzione della crisi attivabili a conclusione della composizione negoziata. Prima delle modifiche del 2024, l’interpretazione dominante riteneva che la composizione negoziata fosse orientata principalmente al risanamento e alla continuità aziendale, escludendo implicitamente soluzioni meramente liquidatorie. Il d.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. “Correttivo-ter” del CCII) ha però innovato la disciplina, chiarendo e ampliando gli esiti possibili. In particolare, è stata eliminata la previsione che subordinava il ricorso agli strumenti “giudiziali” (come concordato preventivo – anche nella forma semplificata – o accordo di ristrutturazione dei debiti) al previo esito negativo delle trattative stragiudiziali. Tale modifica suggerisce che il legislatore intende permettere il passaggio diretto a soluzioni concordatarie o liquidatorie anche senza una formale “fumata nera” nelle trattative, se ciò risulta funzionale a tutelare il valore dell’impresa. Come recita il brocardo latino: ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit – laddove il legislatore ha voluto porre limiti, lo ha detto espressamente, e la rimozione di un vincolo normativo è indice di una precisa volontà di apertura.
Oltre a questa modifica strutturale, il d.lgs. 136/2024 ha inserito ulteriori novità. È stato introdotto il comma 2-bis all’art. 23 CCII, che consente all’imprenditore di proporre durante le trattative una transazione fiscale ai creditori pubblici (Agenzia delle Entrate e Agenzia della Riscossione) per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari. Inoltre, sono state abbassate alcune soglie e richieste di adesione: ad esempio, se dalle trattative emerge un possibile accordo di ristrutturazione dei debiti attestato dall’esperto, la percentuale minima di consenso dei creditori può essere ridotta al 60% (facilitando la conclusione di accordi anche in presenza di dissenso minoritario). Si è anche chiarito che i contratti con i creditori o le convenzioni di moratoria (art. 23, co.1, lett. a e b) possono essere conclusi non solo con tutti i creditori ma anche con una parte di essi o con terzi investitori interessati al risanamento. Tali precisazioni mirano ad agevolare soluzioni ibride, inclusive anche di nuovi apporti di finanza, e confermano che l’accesso alla composizione negoziata non preclude l’adozione di esiti liquidatori, purché inseriti in una logica di miglior soddisfacimento dei creditori rispetto alle alternative.
Nei primi due anni di applicazione del CCII, la giurisprudenza di merito ha mostrato orientamenti oscillanti sull’ammissibilità di piani a prevalente carattere liquidatorio nell’ambito della composizione negoziata. Una prima fase prudenziale si evince da decisioni come l’ordinanza del Tribunale di Fermo del 31 luglio 2025 (Giudice Dott. De Perna), che ha negato la conferma delle misure protettive richieste dall’imprenditore. In quel caso il piano presentato dall’azienda si limitava a prevedere la liquidazione di immobili senza alcuna prosecuzione dell’attività né cessione dell’azienda: secondo il Tribunale, si trattava di un uso meramente dilatorio dello strumento negoziato, privo di concrete prospettive di risanamento. Viene affermato un principio netto: la composizione negoziata non può essere utilizzata al solo scopo di liquidare il patrimonio e soddisfare i creditori in misura migliore rispetto all’esecuzione forzata, in assenza di qualsiasi progetto di ristrutturazione o continuità. In altre parole, se l’imprenditore cerca solo di prendere tempo bloccando le azioni esecutive, la procedura negoziata diventa un abuso: per queste finalità esistono già il concordato preventivo liquidatorio o la liquidazione giudiziale (fallimento). Questa linea rigorosa è stata condivisa anche dal Tribunale di Bologna (sentenza 2 maggio 2025) e da altri provvedimenti coevi, delineando un orientamento secondo cui la composizione negoziata è preclusa in presenza di piani esclusivamente liquidatori e privi di sbocchi di continuità.
Verso la fine del 2025, tuttavia, emergono segnali di un approccio più flessibile, in parte stimolato proprio dalle innovazioni normative. L’ordinanza del Tribunale di Vicenza del 16 dicembre 2025 (n. 2129/2025 V.G., Est. D’Amore) rappresenta un punto di svolta: essa afferma espressamente che l’accesso alla composizione negoziata è consentito anche quando il piano prospetta la cessione dell’azienda o di suoi rami, soluzioni che non costituiscono una liquidazione in senso stretto se funzionali al risanamento tramite la conservazione dei valori aziendali in continuità indiretta. Nella stessa ordinanza vicentina si precisa, per converso, che rimane invece incompatibile con la composizione negoziata un piano rivolto unicamente a liquidare beni e riscuotere crediti per pagare i creditori senza alcuna prospettiva di prosecuzione dell’attività. Questa pronuncia – una delle prime a recepire lo spirito del correttivo 2024 – traccia quindi la distinzione fra un percorso liquidatorio virtuoso (volto a massimizzare il valore dell’azienda cedendola come going concern, a beneficio sia della conservazione di valore sia dei creditori) e un percorso meramente liquidatorio e difensivo (volto solo a congelare le azioni dei creditori per poi liquidare pezzi di patrimonio, estraneo alla ratio della composizione negoziata).
Anche la Corte di Cassazione ha iniziato a delineare i confini di ammissibilità dello strumento, sebbene sinora con pronunce focalizzate su profili procedurali. Una sentenza chiave è Cass. civ. Sez. I, 6 dicembre 2025, n. 31856 (Pres. Terrusi, Rel. D’Aquino), che ha affrontato il caso di un’imprenditore che aveva richiesto la composizione negoziata mentre pendeva già una procedura di concordato preventivo (in bianco) non definita. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del debitore, affermando che spetta al tribunale valutare l’inammissibilità dell’istanza di composizione negoziata presentata in violazione dell’art. 23, co. 2, D.L. 118/2021 (norma transitoria corrispondente all’art. 23 CCII), ovvero quando è ancora pendente un ricorso per concordato non rinunciato. In sostanza, secondo la Cassazione, la composizione negoziata non può essere utilizzata per aggirare altre procedure concorsuali già in corso: se c’è un concordato preventivo aperto, l’imprenditore non può “ripiegare” sulla composizione negoziata come stratagemma per bloccare il fallimento (l’istanza di composizione, una volta pubblicata, ha effetto sospensivo sulla dichiarazione di fallimento ex art. 6, co.4 D.L. 118/2021, ma questo effetto non opera se l’istanza stessa è inammissibile perché proposta in conflitto con il divieto di legge). Questa pronuncia di legittimità, pur non riguardando direttamente la natura liquidatoria del piano, conferma l’idea che lo strumento negoziato debba essere usato correttamente e tempestivamente, nei limiti e presupposti fissati dalla legge, pena la sua inammissibilità.
Nel corso del 2026, la giurisprudenza di merito sembra proseguire verso una maggiore sistematizzazione dei principi espressi. I tribunali valutano caso per caso la meritevolezza del piano e la buona fede delle trattative: ad esempio, il Tribunale di Milano, sentenza 30 ottobre 2025 (Pres. Vasile) – emessa a ridosso del 2026 – ha insistito sul dovere di correttezza nelle trattative della composizione negoziata, quale presupposto indispensabile poi per accedere a un concordato semplificato finale. In quell’occasione, un gruppo societario aveva tentato la via negoziata ma con comportamenti dilatori e opacità (vi era stata persino una “gestione criminale” precedente dell’impresa); il tribunale meneghino ne ha tratto spunto per ribadire che la composizione negoziata non può degenerare in uno “schermo” per evitare le responsabilità o procrastinare l’inevitabile, ma dev’essere un percorso trasparente e orientato a una soluzione seria – sia essa una ristrutturazione o, se necessario, una liquidazione concordata. Complessivamente, tra 2025 e 2026 va consolidandosi un principio di equilibrio: favor debitoris nell’ammettere anche piani liquidatori se utili a preservare valore (visione “aperturista” post-correttivo), ma anche favor creditoris nel negare tutela a chi abusa della procedura a loro danno (visione “rigorista” delle prime decisioni). Come spesso accade, la virtù sta nel mezzo (in medio stat virtus): l’ammissibilità della via liquidatoria dipenderà dalle circostanze concrete e dalla finalità effettiva perseguita.
Un concetto centrale emerso dai dibattiti è la distinzione fra “liquidazione atomistica” e “continuità indiretta”. La liquidazione atomistica indica la vendita frazionata dei beni dell’impresa (immobili, macchinari, merci) al solo scopo di fare cassa e pagare i creditori, cessando l’attività aziendale. È, in sostanza, la stessa logica della liquidazione fallimentare tradizionale: lo smembramento del patrimonio senza prosecuzione dell’impresa. Un piano di composizione negoziata che preveda un simile esito viene visto con estremo scetticismo dai giudici, perché snatura l’istituto – concepito come strumento preventivo e conservativo. In assenza di prospettive di continuità, la composizione diventerebbe un “mini-fallimento” anticipato ma senza le garanzie e i controlli propri della procedura giudiziale: uno scenario che il legislatore non intende agevolare. Del resto, “la composizione negoziata non è un rifugio difensivo” per citare il monito del Tribunale di Fermo 2025: se l’epilogo inevitabile è la liquidazione pura e semplice, all’ordinamento conviene ricorrere direttamente agli strumenti liquidatori tipici (concordato liquidatorio o liquidazione giudiziale), dove i diritti dei creditori sono meglio tutelati e la procedura è gestita da organi terzi.
Discorso diverso va fatto per la continuità indiretta. Con questa espressione si intende la prosecuzione dell’attività aziendale attraverso un trasferimento dell’azienda (o di suoi rami) a terzi. In pratica l’imprenditore in crisi, anziché chiudere bottega e vendere i beni separatamente, cerca – grazie alla composizione negoziata – un investitore disposto a rilevare l’azienda (o parte di essa) e a proseguire l’esercizio, magari sotto altra veste societaria. Per l’imprenditore originario ciò equivale ad “uscire di scena”, ma l’impresa in sé continua a vivere, salvaguardando posti di lavoro, know-how e rapporti con la clientela. Dal punto di vista dei creditori, la cessione d’azienda in continuità può garantire maggiori ritorni rispetto a una liquidazione atomistica, poiché un complesso aziendale funzionante ha solitamente un valore superiore alla somma dei singoli beni dismessi. Questo approccio è considerato coerente con la finalità del risanamento, pur se attuato tramite un cambiamento di soggetti: la “discontinuità soggettiva” (nuovi proprietari, nuova gestione) convive con la “continuità oggettiva” dell’attività economica. Si parla a volte di risanamento “per via indiretta” o di risanamento “oggettivo”, in contrapposizione al risanamento diretto in capo allo stesso imprenditore originario. La giurisprudenza più attenta – come Vicenza 2025 – ammette piani che perseguano questa soluzione, riconoscendo che vendere l’azienda in esercizio può essere un modo efficace di superare la crisi (“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”, per dirla con le celebri parole del Gattopardo: il cambiamento di proprietà diviene condizione perché l’attività economica possa rimanere in vita). Naturalmente, perché la continuità indiretta sia accettata in composizione negoziata, occorre che il piano presenti concretezza: ad esempio, trattative reali con possibili acquirenti, manifestazioni di interesse credibili, due diligence in corso, ecc. In assenza di ciò, il rischio è che la prospettata cessione resti un’ipotesi vaga usata per guadagnare tempo, e i tribunali – come visto – non esitano a revocare o negare le protezioni se il debitore non dimostra serietà e progressi nelle negoziazioni.
Un aspetto cruciale legato all’ammissibilità sostanziale di un percorso liquidatorio in composizione negoziata è la concessione (e proroga) delle misure protettive. Le misure protettive – disciplinate dall’art. 18 e 19 CCII – sono quei provvedimenti, ottenibili dal tribunale su richiesta dell’imprenditore, che bloccano temporaneamente le azioni esecutive e cautelari dei creditori (il cosiddetto “stay” o moratoria). Senza misure protettive efficaci, l’imprenditore in crisi rischia di perdere nel frattempo i beni aziendali aggrediti dai creditori, vanificando ogni trattativa. Tuttavia, l’ottenimento delle misure protettive non è automatico: la legge richiede precisi presupposti e la giurisprudenza vi aggiunge un rigoroso scrutinio. In base all’art. 19 CCII, il tribunale può confermare (o prorogare) le misure solo se ricorrono i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, da intendersi in chiave speciale. Il fumus boni iuris nel contesto della composizione negoziata significa che deve esistere a prima vista un piano di risanamento perseguibile e credibile: anche in caso di piano liquidatorio, occorre dimostrare che la soluzione proposta (es. vendita azienda, accordo con investitore, ecc.) sia concretamente fattibile e tale da offrire ai creditori un soddisfacimento migliore o comunque più efficiente rispetto alle alternative. Il periculum in mora richiede invece di provare che, senza la protezione, il percorso negoziale verrebbe compromesso irrimediabilmente (danno grave e imminente): ad esempio, perché i creditori esecutanti potrebbero disperdere beni essenziali o far fallire l’impresa prima che si chiuda l’accordo in preparazione.
Ma vi è un terzo requisito, emerso giustamente nella giurisprudenza di merito: la strumentalità delle misure protettive rispetto al buon esito delle trattative. Questo principio – sottolineato espressamente dal Tribunale di Fermo 2025 e da altre pronunce – impone che la “congelazione” dei crediti sia giustificata solo se serve a facilitare una negoziazione effettiva e in corso. Se i principali creditori si dichiarano indisponibili a trattare sin dall’inizio, o se l’imprenditore non ha messo in campo alcuna proposta seria, allora mantenere le misure protettive avrebbe il solo effetto di sacrificare i creditori, senza reale utilità per l’impresa. In tal caso, continuare a tenere bloccate le azioni sarebbe un “sacrificio ingiustificato imposto al ceto creditorio” – come si legge nell’ordinanza di Fermo – e il tribunale deve revocarle o non prorogarle oltre il termine iniziale. Pertanto, un piano liquidatorio sarà ammesso e protetto solo se orientato a un esito concreto: la presenza di un potenziale acquirente, l’avvio di trattative avanzate, il conferimento di mandato a advisor finanziari per la vendita, ecc., sono elementi che i giudici guardano con grande attenzione per valutare la serietà dell’iniziativa. Da notare che l’art. 19 CCII, al comma 5, prevede la possibilità di prorogare le misure protettive oltre i termini standard (fino a 240 giorni complessivi) proprio “in caso di accordo con un potenziale investitore di primario standing in corso di definizione”. Questa disposizione è indicativa: il legislatore incoraggia a prolungare la protezione quando c’è in vista un investitore e quindi una soluzione di continuità; viceversa, manca analoga apertura per ipotesi di mera liquidazione di attivo senza investitori né prosecuzione, segno che tali situazioni devono rimanere eccezioni di breve durata. In pratica, i tribunali – nell’applicare l’art. 19 – effettuano un bilanciamento tra due esigenze: dare tempo all’impresa se c’è una ragionevole speranza di soluzione, oppure restituire tempestivamente tutela ai creditori se l’esperimento negoziato appare futile o strumentale.
Alla luce di quanto sopra, quali sono i pro e i contro del ricorso a una composizione negoziata con finalità liquidatoria, per i vari attori in gioco?
Per l’imprenditore, la possibilità di perseguire una soluzione liquidatoria in composizione negoziata rappresenta un’opportunità di gestione ordinata della crisi. Invece di subire una procedura fallimentare caotica, l’imprenditore può, con l’ausilio dell’esperto indipendente, pilotare il processo verso un esito programmato: ad esempio, individuare un acquirente per l’azienda o per gli asset principali, negoziare con i creditori un utilizzo ottimale del ricavato e magari ottenere in cambio esdebitazione o accordi transattivi. La composizione negoziata offre un ambiente meno formalizzato e più rapido rispetto al tribunale fallimentare, con la possibilità di mantenere riservatezza nelle prime fasi (evitando il danno reputazionale immediato di un fallimento). Inoltre, grazie al correttivo 2024, l’imprenditore può ora sfruttare la transazione fiscale agevolata direttamente nel contesto negoziato, riducendo il peso del debito erariale – spesso decisivo per chiudere qualsiasi accordo. L’alternativa concordataria semplificata (prevista dall’art. 25-sexies CCII) rimane un’arma in più: se le trattative non portano a un contratto con i creditori, il debitore può comunque presentare un concordato semplificato liquidatorio per finalizzare la cessione degli asset residui senza voto dei creditori. Questo strumento, utilizzabile solo dopo la composizione negoziata, può consentire di “chiudere il cerchio” liquidatorio con tempi contenuti e sotto il controllo del tribunale, evitando però lungaggini e complessità di un concordato preventivo ordinario.
D’altra parte, per l’imprenditore vi sono anche rischi significativi. In primis, se il piano presentato non convince il tribunale riguardo alla sua fattibilità e buona fede, l’imprenditore rischia di vedere respinte le misure protettive o dichiarata inammissibile l’istanza: ciò potrebbe addirittura accelerare la crisi, esponendo l’azienda alle aggressioni dei creditori senza più alcuna difesa e aggravando la responsabilità degli amministratori per aggravamento del dissesto. Un abuso della composizione negoziata – ad esempio usarla solo per guadagnare qualche mese rinviando aste o pignoramenti, senza lavorare a una vera soluzione – può ritorcersi contro l’imprenditore, sia in termini di perdita di credibilità presso i creditori e il tribunale, sia in prospettiva di eventuali azioni per mala gestio. Inoltre, la gestione di una vendita dell’azienda in tempi brevi e sotto stress non è facile: servono competenze specialistiche (advisor finanziari, perizie di valutazione) e c’è il rischio di non riuscire a concludere l’operazione nei tempi ristretti della composizione (tipicamente 180 giorni, prorogabili a 240). Se la vendita fallisce, l’impresa potrebbe trovarsi in condizioni ancor peggiori, avendo magari “scoperto le carte” della propria crisi senza essere poi riuscita a salvarsi.
Per i creditori, una composizione negoziata con esito liquidatorio presenta vantaggi potenziali ma anche pericoli. Tra le opportunità, vi è la possibilità di un maggior realizzo: un accordo negoziato per cedere l’azienda o taluni beni potrebbe fruttare importi superiori a quelli ottenibili tramite procedure esecutive frammentarie o una liquidazione giudiziale, dove i tempi lunghi e i costi incidono sul risultato netto. Inoltre, se i creditori partecipano attivamente alle trattative, possono ottenere garanzie o condizioni migliori (ad esempio concordare che una certa asset venga venduta a un prezzo minimo, o che un nuovo investitore apporti finanza fresca per pagare parzialmente i crediti). La composizione negoziata, in quanto procedura volontaria e concordata, può evitare il contenzioso e portare a soluzioni “win-win” più creative rispetto allo schema rigido del fallimento. Non ultimo, la continuità indiretta significa per alcuni creditori (fornitori strategici, dipendenti) la sopravvivenza della controparte commerciale o del posto di lavoro, il che ha un valore sociale ed economico importante al di là del mero incasso del credito.
Di contro, i creditori temono – non a torto – l’uso strumentale dello strumento in chiave dilatoria. Il rischio è di subire una moratoria forzata di mesi (grazie alle misure protettive), al termine della quale l’impresa potrebbe comunque fallire lasciando magari un attivo ancora depauperato. Un ritardo di 6–8 mesi nell’avvio della liquidazione formale può significare perdita di valore (clienti che abbandonano, beni che si deprezzano, cassa che si consuma per spese procedurali) e minor soddisfacimento finale. Per questo la posizione dei creditori – spesso espressa attraverso le osservazioni presentate in tribunale – è determinante: se essi evidenziano l’inconsistenza del piano o la mancanza di trattative reali, il giudice difficilmente confermerà le protezioni al debitore. Altro pericolo per i creditori è la asimmetria informativa: nella composizione negoziata il controllo giudiziario è meno penetrante rispetto a un concordato o a un fallimento, e i creditori non sono automaticamente coinvolti se non su scelta del debitore. Possono quindi trovarsi “congelati” senza sapere cosa stia accadendo nelle trattative. Per mitigare tale rischio, è fondamentale il ruolo dell’esperto indipendente, che nelle sue comunicazioni al tribunale deve segnalare tempestivamente eventuali condotte o proposte che pregiudicano i creditori. In pratica, quando la via liquidatoria è percorsa in maniera seria, i creditori possono beneficiarne; quando invece è solo un escamotage per guadagnare tempo senza prospettive, è nel loro diritto (e interesse) opporvisi attivamente in sede giudiziale.
Per gli advisor e i professionisti coinvolti (legali, commercialisti, esperti della crisi), la gestione di una composizione negoziata a fini liquidatori è un terreno impegnativo ma potenzialmente fruttuoso. Vi è l’opportunità professionale di orchestrare operazioni complesse in tempi rapidi, conciliando interessi contrapposti: ciò richiede competenze multidisciplinari (tecniche di valutazione aziendale, negoziazione con creditori e investitori, conoscenza approfondita del diritto concorsuale e tributario). Un esito positivo accresce la reputazione del professionista come problem solver efficace nelle crisi. Al contempo, vi sono rischi di responsabilità: gli advisor devono vigilare contro possibili condotte opportunistiche del debitore e assicurarsi di non avallare piani privi di basi solide. L’esperto indipendente, in particolare, ha un ruolo delicato: da un lato deve stimolare le parti a trovare soluzioni (anche liquidatorie) creative, dall’altro funge da “garante” verso il tribunale circa la credibilità del percorso. Un esperto che certificasse la percorribilità di un piano oggettivamente irrealizzabile rischierebbe di compromettere la fiducia nel nuovo istituto e la propria reputazione. Dunque, agli advisor si richiede grande etica e realismo: valutare fin dall’inizio se l’impresa abbia ancora margini per un risanamento (diretto o indiretto) oppure se la via liquidatoria sia solo un inutile allungamento dell’agonia. In quest’ultimo caso, la scelta più corretta – per quanto dura – potrebbe essere indirizzare subito il cliente verso un concordato preventivo liquidatorio tradizionale o una liquidazione giudiziale, evitando di far perdere tempo prezioso e ulteriori risorse.
In definitiva, la via liquidatoria nella composizione negoziata è un sentiero stretto, da percorrere con prudenza. Quando esiste un vero progetto di valorizzazione degli asset in un contesto negoziale, supportato da investitori o da accordi parziali con i creditori, essa può rivelarsi una strategia vincente per massimizzare il valore residuo dell’impresa e chiudere la crisi in maniera più efficiente rispetto alle soluzioni concorsuali classiche. Viceversa, quando è intrapresa solo per ritardare l’inevitabile, rischia di essere fermata sul nascere dai tribunali e di trasformarsi in un boomerang per il debitore. L’evoluzione normativa e giurisprudenziale recente mostra una consapevolezza crescente di questi aspetti: l’intento comune è favorire un utilizzo responsabile e mirato della composizione negoziata, bilanciando l’esigenza di dare chances di recupero alle imprese con quella di evitare abusi a danno dei creditori. Come in una negoziazione ben condotta, si tratta di trovare l’equilibrio giusto – un punto d’incontro che consenta, talvolta, di “chiudere la partita” attraverso un accordo liquidatorio utile per tutti.
Redazione - Staff Studio Legale MP