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Colpo di spugna sui debiti insostenibili? - Studio Legale MP - Verona

La legge sul sovraindebitamento offre ai debitori onesti la possibilità di azzerare i debiti. Le pronunce più attuali ampliano le tutele verso un vero “fresh start”, chiarendo però che l’esdebitazione resta preclusa a chi ha causato il dissesto con dolo o colpa grave.

Forse un tempo valeva l’amara massima «chi muore paga tutti i debiti», ma oggi – finalmente – non è più così. Grazie alle riforme normative e agli orientamenti emersi nel 2025, anche chi è oppresso da passività insostenibili può sperare di ripartire da zero senza trascinarsi i vecchi insoluti. In altre parole, la legge riconosce una “seconda opportunità” al debitore meritevole, permettendogli di cancellare i debiti pregressi e voltare pagina. Naturalmente fraus omnia corrumpit: restano esclusi da ogni beneficio coloro che hanno accumulato debiti con frode o comportamenti gravemente irresponsabili. Vediamo dunque come le ultime novità in materia di sovraindebitamento delineano un sistema più equo e flessibile per i debitori onesti, tra innovative vie d’uscita e rigidi paletti per chi ha colpe.

 

Soluzioni innovative per liberarsi dai debiti (anche senza beni)

Un tempo il debitore civile sommerso dai debiti rischiava di restare inseguito dai creditori a vita. Oggi non è più così: il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ha profondamente innovato la materia, introducendo strumenti che mirano a offrire un autentico fresh start a chi si trova in difficoltà economica senza colpa. Tra le novità più significative spicca l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII): una procedura introdotta di recente che consente persino a chi non possiede alcun bene né reddito pignorabile di ottenere la cancellazione totale dei debiti residui. Si tratta di un progresso epocale: per la prima volta anche il debitore completamente privo di mezzi – se la sua insolvenza non è dovuta a comportamenti scorretti – può essere liberato da ogni debito e “ripartire da zero”. In pratica, se una persona dispone solo del minimo indispensabile per vivere, il tribunale può concedergli l’esdebitazione integrale, “a costo zero” per il debitore, una volta verificata la sua buona fede.

Emblematica in tal senso è una recente decisione: un tribunale ha ammesso un’esdebitazione familiare congiunta di due coniugi totalmente incapienti, riconoscendo che anche chi è privo di beni può accedere a un’unica procedura unitaria se la crisi ha un’origine comune (Tribunale di Perugia, sent. 14/08/2025). Si tratta di un precedente storico in Italia, che conferma come l’ordinamento si stia aprendo a soluzioni più eque e flessibili per le famiglie indebitate. Oggi è possibile presentare una sola procedura per l’intero nucleo familiare convivente, evitando duplicazioni di costi e tempi: un enorme vantaggio per chi, ad esempio, si trova con debiti contratti assieme al coniuge. Allo stesso tempo, questo caso ha dimostrato che l’assenza di patrimonio non preclude affatto il beneficio dell’esdebitazione, purché il debitore sia meritevole.

Va precisato che la “esdebitazione dell’incapiente” può essere concessa solo una volta nella vita e non è un regalo incondizionato: per quattro anni dopo il decreto di esdebitazione, se il debitore dovesse ricevere nuove utilità rilevanti (es. un’eredità o un aumento di reddito) tali da consentire di pagare almeno il 10% dei vecchi debiti, sarebbe obbligato a utilizzarle per soddisfare i creditori. Si tratta comunque di un’eventualità residuale, prevista per bilanciare equamente la clemenza verso il debitore con l’interesse dei creditori. Nella stragrande maggioranza dei casi, l’incapiente che ottiene l’esdebitazione si libera definitivamente del suo peso finanziario senza dover più nulla a nessuno: un vero colpo di spugna sui debiti passati.

Accanto a queste aperture, la giurisprudenza di merito ha creato ulteriori spiragli per categorie prima escluse dal beneficio. Un esempio importante è la pronuncia con cui il Tribunale di Verona ha permesso a un ex imprenditore fallito di accedere a una nuova liquidazione personale da sovraindebitamento (Trib. Verona, sent. 13/06/2025). In quel caso, l’uomo – dopo la chiusura di un fallimento che non gli aveva cancellato tutti i debiti – si è visto ammesso a una procedura di liquidazione controllata nonostante gran parte di quei debiti fossero retaggi del precedente fallimento. Il giudice ha ritenuto che anche chi ha già affrontato un fallimento senza “uscirne pulito” meriti un ulteriore tentativo per liberarsi dei debiti residui. La ratio è chiara: la nuova liquidazione può consentire di conseguire quell’esdebitazione finale che in passato non era stata ottenuta, dando così all’ex fallito la possibilità di riscattarsi. Fino a pochi anni fa un “fallito” rimaneva marchiato a vita dai debiti non pagati; ora invece, con le tutele introdotte dal CCII, persino un ex imprenditore non fallibile può accedere come privato alle procedure di sovraindebitamento e, dopo aver liquidato il (pur modesto) patrimonio residuo, ottenere l’esdebitazione. «E quindi uscimmo a riveder le stelle», scriveva Dante: allo stesso modo, dopo il buio tunnel dell’insolvenza oggi è davvero possibile tornare alla luce e ripartire senza il peso delle vecchie obbligazioni.

 

Gli ultimi ostacoli: quando la legge è troppo rigida (e come i giudici la correggono)

Nonostante il quadro normativo molto più favorevole al debitore in difficoltà, permangono alcuni nodi critici nella disciplina del sovraindebitamento. In certi casi, l’applicazione letterale delle regole rischierebbe di negare in concreto quel fresh start promesso al debitore meritevole. Fortunatamente, la giurisprudenza recente ha mostrato sensibilità verso queste ingiustizie di sistema, intervenendo per neutralizzarle. Summum ius, summa iniuria – dicevano i latini: la massima rigidità del diritto può produrre la massima ingiustizia. Ecco perché alcuni giudici hanno preso iniziative coraggiose per aggirare effetti paradossali delle nuove norme, in attesa che il legislatore le perfezioni.

Un caso emblematico è quello sollevato dal Tribunale di Verona nel 2025 sui creditori “assenti”. La legge attuale prevede infatti che l’esdebitazione – ossia la cancellazione dei debiti residui a fine procedura – non si applichi verso i creditori che, pur avvisati dell’apertura della procedura, scelgono di non insinuarsi (ossia di non presentare domanda di partecipazione al riparto). In base all’art. 278, comma 2 CCII, questi creditori non partecipanti resterebbero liberi di rivalersi sul debitore dopo la chiusura della procedura, fino a concorrenza di quanto avrebbero teoricamente ottenuto se avessero preso parte. Ciò significa che, se tutti i creditori insinuati sono stati pagati integralmente, il debitore – paradossalmente – resterebbe ancora debitore verso chi è rimasto fuori, senza alcuno sgravio. È esattamente la situazione verificatasi in un caso a Verona: al termine di una liquidazione controllata, tutti i creditori che avevano aderito sono stati soddisfatti al 100%, con addirittura un attivo residuo, mentre alcuni creditori (una banca ipotecaria, ad esempio) avevano deliberatamente scelto di non partecipare. Applicando alla lettera la norma, il debitore – pur avendo pagato tutti gli altri – sarebbe rimasto esposto verso quei pochi creditori assenti, vedendosi negare di fatto il fresh start.

Il giudice veronese ha ritenuto questo esito inaccettabile, poiché non deriva da alcuna colpa del debitore ma da una scelta strategica di quei creditori. Con un provvedimento destinato a fare scuola, ha quindi rimesso la questione alla Corte Costituzionale (Trib. Verona, ord. 18/07/2025), dubitando della legittimità di una regola così irragionevole. Secondo il tribunale, subordinare la pienezza dell’esdebitazione al comportamento inerte di alcuni creditori viola il principio di eguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), oltre a tradire la finalità di “seconda chance” promossa dal diritto europeo (Direttiva UE 2019/1023). In pratica, lasciare il debitore indefinitamente esposto verso chi non ha voluto partecipare al concorso significa vanificare la sua seconda opportunità nonostante abbia fatto tutto il possibile. Ora spetterà alla Corte Costituzionale valutare la questione: è atteso per il 2026 un responso che potrebbe eliminare questa spada di Damocle, garantendo finalmente che l’esdebitazione copra tutti i creditori, partecipanti e non. Si tratta di un passaggio cruciale: se la norma verrà corretta, il colpo di spugna finale sarà completo, senza zone d’ombra sfruttabili dai creditori più opportunisti.

Un altro fronte su cui la Cassazione è intervenuta riguarda il rapporto tra vecchie procedure fallimentari e nuove procedure di sovraindebitamento. L’obiettivo del legislatore di concedere il “perdono dei debiti” non può tradursi in un doppio beneficio per chi ha già avuto una chance in passato. Con un’ordinanza molto discussa (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108/2025), la Suprema Corte ha stabilito che un debitore già dichiarato fallito – e che all’epoca non abbia ottenuto l’esdebitazione prevista dalla legge fallimentare – non può tentare di “ripulire” quei medesimi debiti residui ricorrendo oggi alle nuove procedure di sovraindebitamento. In particolare, la Cassazione ha escluso che si possa utilizzare l’innovativa procedura di esdebitazione del debitore incapiente come escamotage per ottenere la cancellazione di debiti originati prima e già trattati nel fallimento. Chi non ha beneficiato dell’esdebitazione all’epoca, dunque, non può semplicemente presentarsi ora da “incapiente” e chiedere a costo zero ciò che ieri gli era sfuggito. Questa interpretazione tutela l’affidamento dei creditori sulle regole vigenti al tempo del fallimento: concedere un’esdebitazione postuma attraverso un canale nuovo aggirerebbe i limiti stringenti che la legge fallimentare prevedeva, svuotandoli di significato. In pratica, l’orientamento della Cassazione impedisce che un soggetto reiteratamente insolvente abusi delle nuove opportunità: come recita il detto, “errare humanum est, perseverare autem diabolicum” – sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. La seconda chance va garantita, ma senza travalicare la logica del sistema e senza pregiudicare i creditori oltre quanto il legislatore ha previsto. Va notato però che questa chiusura non preclude ogni via al vecchio fallito: se dopo la chiusura del fallimento il soggetto contrae nuovi debiti ed è di nuovo insolvente, potrà certamente accedere alle procedure di sovraindebitamento per queste nuove esposizioni. Inoltre, qualora l’ex fallito abbia ancora dei beni o redditi, nulla gli vieta di attivare una liquidazione controllata ordinaria (come nel caso visto prima deciso dal Tribunale di Verona il 13 giugno 2025): mettendo a disposizione il suo (pur piccolo) patrimonio e collaborando nella procedura, potrà ottenere l’esdebitazione finale secondo le regole vigenti. Ciò che la Cassazione intende scongiurare, insomma, è solo l’uso dell’esdebitazione “gratuita” dell’incapiente come scorciatoia impropria per debiti già affrontati in precedenza.

 

Meritevolezza e responsabilità: onestà sì, abusi no

Il diritto alla cancellazione dei debiti non è un “liberi tutti” incondizionato: la legge e i giudici tracciano confini chiari per evitare abusi. Chi chiede l’esdebitazione deve dimostrare la propria meritevolezza, cioè di aver mantenuto un comportamento onesto e trasparente sia prima che durante la procedura. In particolare, non deve aver causato la situazione di insolvenza con dolo o colpa grave, né aver aggravato il dissesto con azioni in frode ai creditori (ad esempio distrarre intenzionalmente dei beni, simulare debiti inesistenti o accumulare nuovi debiti in modo del tutto irresponsabile confidando di non pagarli). Questo filtro etico-giuridico serve a distinguere il debitore sfortunato o solo imprudente (che merita aiuto) dal debitore scaltro o fraudolento (che non lo merita).

Negli anni passati, alcuni tribunali interpretavano in modo assai severo la nozione di colpa grave del debitore: bastavano scelte finanziarie discutibili o leggerezze nell’indebitarsi perché venisse negato l’accesso alle procedure di sovraindebitamento. L’approccio attuale è decisamente più equo. Complice anche la spinta del diritto comunitario verso la seconda opportunità, la giurisprudenza del 2025 ha mostrato una maggiore comprensione verso le difficoltà dei debitori “comuni”, facendo una netta distinzione tra chi ha agito in buona fede – magari commettendo qualche errore – e chi invece ha abusato dolosamente del credito. La clemenza non è forzata; cade come la dolce pioggia dal cielo…, recita Shakespeare ne Il mercante di Venezia: allo stesso modo, l’ordinamento odierno tende a concedere misericordia a chi è caduto nei debiti senza malizia, riservando la severità solo ai comportamenti davvero inescusabili.

Un segnale concreto di questo cambio di paradigma viene dalla Corte di Cassazione, che ha invitato i giudici di merito a non interpretare in senso punitivo le norme sull’accesso. L’obiettivo primario deve rimanere quello di massimizzare il soddisfacimento dei creditori e insieme offrire al debitore onesto una via d’uscita dalla sua crisi. In una pronuncia recente la Suprema Corte ha chiarito che eventuali ombre nella condotta del debitore non devono precludere a priori l’ingresso in procedura, ma rileveranno semmai alla fine, al momento di concedere l’esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074/2025). In altri termini, anche chi ha qualche errore nel passato può essere ammesso al sovraindebitamento – purché non vi sia dolo o malafede – rinviando il giudizio definitivo di affidabilità al termine del percorso. Questa visione più aperta rappresenta una svolta notevole: si evita di sbarrare le porte a chi potrebbe comunque offrire qualcosa ai creditori, tenendo la valutazione morale come ultimo step.

Ciò non significa che i furbi possano farla franca. L’orientamento attuale bilancia ragionevolezza e rigore. Da un lato, come visto, si aprono le procedure anche a debitori che in passato avrebbero rischiato l’esclusione; dall’altro lato resta fermo il principio che l’esdebitazione premia solo il debitore meritevole. Se emergono comportamenti realmente scorretti o violazioni dei doveri di lealtà, il beneficio verrà negato. Un esempio illuminante è dato dal trattamento dei debiti contratti in modo irresponsabile con le finanziarie: un conto è aver fatto ricorso al credito oltre misura per necessità o inesperienza, altro conto è chi ha sommato prestiti su prestiti contando di non restituirli. I giudici oggi guardano anche alla condotta degli stessi istituti creditizi: concedere denaro a chi palesemente non poteva restituirlo è un comportamento imprudente anche da parte della banca. Proprio su questo aspetto, una recente sentenza ha sottolineato che la violazione dei doveri di trasparenza e valutazione del merito creditizio da parte della finanziaria incide sulla valutazione della colpa del debitore (Tribunale di Spoleto, sent. 27/05/2025). In quel caso, diverse società finanziarie avevano erogato prestiti a ripetizione allo stesso consumatore senza verificare il suo livello complessivo di indebitamento: il tribunale ha ritenuto che questa grave leggerezza degli enti finanziatori fosse idonea a attenuare la colpa del debitore, escludendo quindi la sua malafede. In pratica, se la banca non fa il suo dovere di controllo, non può poi pretendere che l’intero peso della situazione cada sul cliente: si crea quasi un concorso di colpa morale. Il debitore ha indubbiamente ecceduto nel fare debiti, ma la banca lo ha incoraggiato in modo irresponsabile – un fattore che i giudici possono tenere in conto nel decidere se ammettere comunque il debitore alla procedura. Naturalmente, queste considerazioni non salvano chi ha agito con fraudolenza o spregiudicatezza estrema. Ad esempio, un soggetto che abbia contratto debiti con l’unico scopo di non pagarli o abbia dissipato volutamente ogni risorsa non potrà in alcun caso aspirare all’esdebitazione. In tal senso si è espressa la Cassazione negando il beneficio a un uomo che, durante un precedente fallimento, era stato condannato per bancarotta fraudolenta: la sua domanda di cancellare i debiti residui tramite le nuove procedure è stata dichiarata inammissibile proprio a causa di quel passato penale (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18517/2025). La logica è limpida: nemo auditur propriam turpitudinem allegans – nessuno può invocare a proprio vantaggio la propria condotta disonesta. Chi ha truffato i creditori o ha violato la legge non può aspettarsi indulgenza dal sistema.

In definitiva, il messaggio che emerge dalle più recenti sentenze è univoco: il sovraindebitamento non è più un vicolo cieco per il debitore onesto e sfortunato, ma non diventerà mai un rifugio per i furbi. Le novità normative e gli orientamenti giurisprudenziali del 2025 delineano un equilibrio maturo tra clemenza e rigore: da un lato, favor debitoris e massima apertura verso chi merita una seconda chance; dall’altro, fermezza assoluta contro ogni abuso o condotta scorretta. Si può ben sperare che, con questi correttivi, la promessa della “legge salva suicidi” sia finalmente realtà: nessun debitore in buona fede verrà lasciato indietro. Al contempo, chi ha causato scientemente il proprio dissesto o agito in malafede non troverà scappatoie per sottrarsi alle proprie responsabilità. Il risultato è un sistema più giusto ed efficiente, dove la giustizia – come la misericordia di shakespeariana memoria – benedice due volte: chi la riceve e chi la concede.

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  • 19 dicembre 2025
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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