
Un errore medico può avere conseguenze gravissime sulla vita del paziente. Oltre al dolore e ai danni fisici, sorge subito una domanda cruciale: chi deve risarcire il paziente lesionato? In ambito di malasanità, la risposta non è sempre scontata. Quando ci si affida a un ospedale pubblico o a una clinica privata per cure e interventi, si crea un intreccio di rapporti e obblighi legali. Da un lato c’è il medico che materialmente commette l’errore (ad esempio una diagnosi sbagliata, un intervento chirurgico eseguito maldestramente, una complicanza evitabile); dall’altro c’è la struttura sanitaria (ospedale, casa di cura, clinica privata) dove il trattamento si è svolto. Stabilire chi risponde – il singolo dottore o la struttura – è fondamentale per il paziente che chiede risarcimento del danno alla salute, perché significa capire contro chi indirizzare la propria azione legale.
Negli anni la giurisprudenza italiana ha delineato con sempre maggior precisione i confini di queste responsabilità. Salus aegroti suprema lex: la salute del paziente è la legge suprema, e il sistema legale è chiamato a tutelarla garantendo che chi ha sbagliato paghi. Ma quando l’errore accade in una clinica privata, la clinica deve rispondere automaticamente di quell’errore, oppure può andare esente se dimostra di aver svolto solo un ruolo marginale (come fornire i locali o le attrezzature)? È un tema tecnico e in evoluzione, su cui la Corte di Cassazione è intervenuta più volte, anche di recente, per tracciare principi chiari.
Per comprendere la questione, partiamo dal principio generale: ogni volta che un paziente si rivolge a una struttura sanitaria per essere curato, si instaura un rapporto contrattuale tra paziente e struttura stessa. Anche senza un contratto scritto formale, vale il cosiddetto contratto di spedalità o contatto sociale: la struttura accetta il paziente per il ricovero o la prestazione sanitaria e si impegna a curarlo adeguatamente. Da questo rapporto discende una responsabilità molto ampia a carico della struttura. La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito già tempo fa che l’ospedale o la casa di cura risponde in via contrattuale dei fatti dei medici e paramedici di cui si avvale (art. 1228 c.c.), anche se si tratta di professionisti scelti dal paziente【Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 577/2008】. In pratica, la struttura sanitaria è tenuta a rispondere sia per colpe proprie (ad es. carenze organizzative, sale operatorie non sterili, apparecchiature difettose) sia per colpe dei medici che operano al suo interno in favore del paziente.
Questa regola tutela il paziente perché gli consente di agire direttamente contro l’ente (generalmente più solvibile e assicurato rispetto al singolo medico) e riflette l’idea che chi eroga servizi sanitari debba assumersi la responsabilità dell’intera prestazione. Ad esempio, se in una clinica privata un chirurgo (dipendente o collaboratore) commette un errore operatorio, la clinica di norma ne risponde insieme a lui, dovendo risarcire il danno in solido. La casa di cura risponde sia per i propri inadempimenti, sia per quelli dei medici di cui si avvale nell’adempiere l’obbligazione sanitaria verso il paziente【Cass. civ., Sez. III, sent. n. 34156/2023】. Questo orientamento vale a prescindere dal tipo di struttura: pubblica o privata, ospedale o clinica, ciò che conta è che la struttura abbia preso in carico il paziente per curarlo. Il paziente, dal canto suo, in giudizio deve semplicemente provare di aver affidato la propria salute alla struttura (ricovero, intervento, esami diagnostici…) e di aver subito un danno; spetterà poi a struttura e medico dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza.
Uno scenario particolare, frequente nella pratica, è quello del medico di fiducia scelto dal paziente che opera all’interno di una clinica. Si pensi a un chirurgo specialista di fiducia che il paziente preferisce e che viene autorizzato a utilizzare la sala operatoria di una casa di cura privata per eseguire l’intervento. In questi casi chi risponde? La giurisprudenza ha affermato che la struttura è comunque responsabile verso il paziente, anche se il medico non è suo dipendente, perché mettendo a disposizione locali, personale infermieristico, sala operatoria e servizi, di fatto la clinica concorre alla prestazione sanitaria e ne garantisce la buona riuscita. Si parla di obbligazione contrattuale della casa di cura con effetti anche protettivi verso terzi: il paziente dev’essere tutelato in ogni caso. Dunque, se il chirurgo di fiducia sbaglia, la clinica risponde perché ha consentito e cooperato all’operazione (come ausiliario necessario nell’adempimento)【Cass. civ., Sez. III, sent. n. 21937/2019】. Solo successivamente la struttura potrà eventualmente rivalersi sul medico per la sua quota di colpa, ma intanto verso il paziente restano entrambi obbligati.
Questa prospettiva impone alle cliniche di vigilare attentamente anche sui professionisti esterni a cui permettono di operare presso le proprie strutture. Il paziente vede così ampliate le possibilità di ottenere giustizia: se subisce un danno, può chiamare in causa sia il medico sia la casa di cura, la quale difficilmente potrà declinare ogni responsabilità se ha avuto un ruolo attivo nell’erogazione della prestazione (fornendo personale, strumenti, locali e organizzazione sanitaria). La responsabilità è solidale e discende dal fatto che la clinica, accettando il paziente, si obbliga verso di lui a garantirgli cure adeguate (impegnando la propria organizzazione e i propri ausiliari, medici compresi).
Fin qui sembrerebbe che la struttura sanitaria sia sempre coinvolta in caso di malasanità avvenuta al suo interno. Tuttavia, la Cassazione di recente ha tracciato un importante limite a questa responsabilità oggettiva della clinica, in una situazione particolare: quando la struttura non fornisce realmente una prestazione sanitaria, ma si limita a mettere a disposizione del medico uno spazio o delle apparecchiature, come un semplice locatore. In altre parole, se la clinica funge da “contenitore” logistico senza prendersi carico del percorso di cura del paziente, può evitare di rispondere degli errori del medico.
Un caso emblematico affrontato dalla Suprema Corte è quello di un intervento laser agli occhi eseguito da un medico oculista all’interno di una clinica privata, in locali che la clinica aveva affittato a una società di professionisti di cui il medico faceva parte. Il paziente, subìto un danno alla vista per presunta imperizia del chirurgo, aveva citato in giudizio sia il medico sia la casa di cura. La Corte d’Appello aveva ritenuto responsabile anche la clinica, configurando un contratto con effetti protettivi verso terzi e considerando il medico come ausiliario necessario della struttura, pur operando in autonomia. Ma la Cassazione ha capovolto questa decisione: se la clinica ha svolto un ruolo puramente locativo, senza alcun vincolo di collaborazione professionale con il medico, non può essere chiamata a rispondere dell’errore sanitario【Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8163/2025】.
Nell’ordinanza n. 8163/2025, i giudici hanno affermato un principio chiaro: la mera concessione in locazione di studi, sale o strumenti non fa scattare la responsabilità della struttura per l’operato dei medici che li utilizzano. In quel caso specifico, la clinica aveva semplicemente affittato i locali e l’apparecchiatura laser a una società esterna; non c’era alcun rapporto di dipendenza o collaborazione nemmeno autonoma tra la casa di cura e il chirurgo, né la clinica aveva assunto obblighi diretti verso il paziente (che si era rivolto al medico privatamente). Addirittura, era previsto nel contratto d’affitto che la clinica percepisse una piccola percentuale sugli incassi dello studio medico (una quota del 5%), ma ciò non è bastato a trasformare la locazione in una partnership sanitaria. La Cassazione ha stabilito che neppure un simile accordo economico limitato configura un coinvolgimento diretto della struttura nella cura: resta un rapporto di sola locazione commerciale, privo di rilevanza contrattuale nei confronti del paziente.
Questa sentenza “fa discutere” perché rappresenta un argine alla responsabilità oggettiva delle strutture: in pratica dice che non tutte le prestazioni che avvengono dentro una clinica privata impegnano la clinica stessa. Se il paziente sceglie e paga il medico privatamente e la clinica è solo il luogo fisico dove il medico opera, allora eventuali errori sono imputabili soltanto al medico. La struttura in questo scenario non è considerata un erogatore di servizi sanitari, ma un semplice locatore di spazi (magari una day surgery affittata a professionisti esterni). Naturalmente, si tratta di situazioni abbastanza specifiche. Nella maggior parte dei casi, infatti, la clinica fornisce anche personale infermieristico, sale operatorie complete, ricovero e gestione post-operatoria – elementi che invece configurano un suo pieno coinvolgimento nel rapporto col paziente. L’eccezione delineata da Cass. 8163/2025 vale quando la prestazione medica resta del tutto slegata dall’organizzazione sanitaria della casa di cura, che funge solo da contenitore logistico. In tali casi estremi, il paziente potrà rivalersi unicamente sul professionista (che dovrà avere un’adeguata assicurazione per coprire i danni).
Cosa significano, in concreto, questi principi per chi è vittima di malasanità in ambito medico o odontoiatrico? In primo luogo, valutare la natura del rapporto tra medico e struttura diventa fondamentale. Il paziente spesso non sa, né gli interessa, se il dottore è dipendente della clinica, se è un libero professionista che lì opera, se ha affittato la sala operatoria, ecc. Però ai fini legali queste differenze contano. Un consiglio pratico è di raccogliere tutta la documentazione disponibile: cartella clinica, eventuale modulo di consenso informato firmato, fatture o ricevute di pagamento, intestazioni delle lettere di dimissione o dei referti. Da questi elementi l’avvocato potrà capire se il percorso di cura era erogato dalla struttura (ad esempio, ricovero a nome della clinica, fattura della casa di cura, equipe infermieristica della struttura) oppure se tutto gravita intorno al singolo medico (ad esempio fatture intestate solo al medico o alla sua società, nessun richiamo al ruolo della clinica se non come luogo fisico).
Se risulta che la struttura ha preso in carico il paziente, anche implicitamente, allora conviene citarla in causa: clinica e medico risponderanno insieme, in solido, verso il danneggiato. Questo offre maggiori garanzie di ottenere il risarcimento, dato che la struttura ha generalmente mezzi finanziari e assicurativi più ampi. Inoltre, nelle cause civili per responsabilità medica la responsabilità della struttura è di natura contrattuale, con termini di prescrizione più lunghi (10 anni) rispetto a quella puramente extracontrattuale del medico libero professionista (5 anni): ciò può essere decisivo per non far prescrivere il diritto al risarcimento.
D’altro canto, se il caso rientra nell’ipotesi limite delineata dalla Cassazione 8163/2025 – ossia medico totalmente autonomo e struttura “affittacamere” – allora l’azione legale andrà mirata principalmente contro il medico e la sua assicurazione. In questa situazione, citare la struttura potrebbe non portare benefici, anzi la clinica potrebbe essere estromessa dal giudizio se prova di essere stata estranea all’obbligazione sanitaria. Sarà dunque cura dell’avvocato valutare attentamente le prove del coinvolgimento organizzativo della clinica: basta poco per configurarlo (ad esempio, l’uso di personale interno o il fatto che il paziente si sia rivolto direttamente alla casa di cura per il servizio). La linea di demarcazione non è sempre nitida e ogni caso va analizzato singolarmente.
Questa citazione letteraria ricorda quanto sia fondamentale tutelare il bene salute. Nel perseguire questo obiettivo, il diritto predispone strumenti di tutela potenti per il paziente, a patto che vengano attivati correttamente. Le ultime sentenze mostrano un sistema in evoluzione: da un lato si vuole garantire al danneggiato il risarcimento completo (coinvolgendo tutte le parti che a vario titolo hanno contribuito alla cura), dall’altro si cerca di evitare che le strutture siano gravate da responsabilità quando realmente non hanno avuto un ruolo sanitario nella vicenda. Summum ius, summa iniuria – applicare le norme in modo troppo rigido può portare ad ingiustizie: ogni situazione richiede equilibrio.
In definitiva, il paziente ha oggi un quadro più chiaro di come muoversi. Se subisce un danno da malasanità, ha diritto a un ristoro equo e completo. Dovrà individuare correttamente i soggetti responsabili: spesso entrambi (medico e struttura), talvolta solo il medico. La buona notizia è che i tribunali sono sempre più attenti a non lasciare zone d’ombra: la tutela del paziente viene prima di tutto, come stella polare. Le cliniche serie lo sanno e attuano tutte le misure per evitare errori e per informare adeguatamente i pazienti sul proprio ruolo. Dal canto suo, chi ha subito un danno non deve scoraggiarsi di fronte alla complessità tecnica della materia: con l’aiuto di professionisti giuridici competenti è possibile far valere i propri diritti e ottenere giustizia.
Affrontare una vicenda di malasanità è impegnativo, ma le armi legali a disposizione del paziente sono oggi ben affilate. Il primo passo è affidarsi a un avvocato esperto in responsabilità medica e analizzare con lui i dettagli del caso: quali errori sono stati commessi, da chi, e quale legame contrattuale c’era con la struttura. Un’assistenza legale qualificata permette di individuare subito la strategia migliore – ad esempio, chiamare in causa la clinica per responsabilità contrattuale, oppure procedere contro il singolo medico – massimizzando le chance di successo.
Ricorda che i termini per agire possono variare: se hai dubbi, non attendere. È fondamentale raccogliere presto la documentazione medica e congelare le prove. Inoltre, ogni struttura sanitaria ha per legge l’obbligo di essere assicurata per la responsabilità civile verso terzi: far valere le proprie ragioni significa anche attivare queste coperture. Non ultimo, c’è l’aspetto umano: ottenere un risarcimento non cancella l’errore subito, ma può aiutare ad affrontare le conseguenze economiche, a ricevere cure riabilitative migliori e a ottenere, in qualche modo, giustizia per quanto accaduto.
“Primum non nocere” dicevano i latini: per i medici, il primo dovere è non nuocere. Quando purtroppo questo dovere viene tradito e la fiducia del paziente viene lesa, il nostro ordinamento predispone rimedi efficaci. L’importante è agire con tempestività e competenza.
Redazione - Staff Studio Legale MP