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Cittadinanza italiana: requisiti e riforma iure sanguinis - Studio Legale MP - Verona

La rivoluzione normativa del decreto-legge n. 36/2025 e la giurisprudenza più recente su naturalizzazione, residenza e trasmissione per discendenza

 

Il diritto alla cittadinanza italiana ha attraversato, tra il 2025 e il 2026, una trasformazione normativa senza precedenti nell'era repubblicana. La riforma introdotta dal decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025, ha ridisegnato le condizioni di accesso alla cittadinanza per discendenza, ponendo fine a un sistema di trasmissione generazionale illimitata che aveva alimentato un contenzioso enorme. In parallelo, la giurisprudenza amministrativa e costituzionale ha continuato a elaborare orientamenti di grande rilievo pratico sui requisiti di residenza per la naturalizzazione e sui criteri di valutazione dell'integrazione del richiedente. Chi si trova oggi a navigare una procedura di cittadinanza — per sé stesso, per i propri figli o per un genitore — deve confrontarsi con un quadro normativo profondamente mutato e con un orientamento giurisprudenziale che richiede attenzione tecnica elevata. Questo articolo offre una lettura critica e operativa delle novità più rilevanti.

«Civis romanus sum»: il richiamo all'antica formula ciceroniana, con cui il cittadino romano poteva invocare la propria appartenenza alla comunità politica per ottenere tutela in qualunque angolo del mondo, risuona oggi con forza rinnovata nel dibattito italiano sulla cittadinanza. Come scrisse Albert Camus ne Lo straniero, l'identità di un uomo si misura prima di tutto dall'appartenenza — o dall'esclusione — che gli viene riconosciuta dalla comunità in cui vive. Il legislatore italiano ha scelto, con la riforma del 2025, di restringere quella appartenenza formale ai soli discendenti che vantino un legame effettivo con la Repubblica. Una scelta che ha generato contenzioso, atteso un vaglio costituzionale, e che oggi ha ricevuto il via libera definitivo della Corte Costituzionale.

La riforma del 2025 e la fine dello ius sanguinis illimitato

Fino al 27 marzo 2025, la trasmissione della cittadinanza per discendenza non aveva limiti generazionali: un pronipote o un discendente di quarta generazione poteva ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana risalendo l'albero genealogico, a prescindere da qualsiasi legame effettivo con il Paese. Questo sistema, storicamente fondato sul principio dello ius sanguinis, aveva generato un numero crescente di richieste — specialmente da paesi come Argentina e Brasile — al punto da saturare i tribunali e i consolati italiani.

Il decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74 del 23 maggio 2025 (cosiddetto Decreto Tajani), ha introdotto per la prima volta un limite esplicito: può essere dichiarato cittadino italiano per discendenza solo chi ha almeno un genitore o un nonno già in possesso — e mai uscito — della cittadinanza italiana. La disposizione stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che ricorra una delle seguenti condizioni: lo stato di cittadino è riconosciuto a seguito di domanda presentata entro le ore 23:59 del 27 marzo 2025; un genitore o un nonno possiede esclusivamente la cittadinanza italiana.

La norma ha avuto portata retroattiva: la nuova legge stabilisce che i nati all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana. Sul versante dei figli minori di cittadini italiani per discendenza, la legge di conversione ha introdotto un regime transitorio preciso: i minori nati dopo il 25 maggio 2025 possono vedere i genitori presentare la dichiarazione di volontà all'acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita; i minori nati prima del 25 maggio 2025, invece, richiedono che i genitori presentino la dichiarazione di volontà entro il 31 maggio 2026. Tutte le dichiarazioni relative ai minori sono oggi gratuite, non è più previsto il pagamento del contributo di 250 euro in favore del Ministero dell'Interno. Si tratta di un termine perentorio la cui scadenza, prossima al momento della pubblicazione di questo articolo, impone la massima attenzione a chi si trovi in tale situazione.

Sul piano della legittimità costituzionale, la riforma ha superato il vaglio della Corte Costituzionale con la sentenza n. 63 del 30 aprile 2026. Con la sentenza numero 63/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte non fondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino, aventi ad oggetto l'articolo 1 del decreto-legge numero 36 del 2025, convertito nella legge numero 74 del 2025, che ha introdotto l'articolo 3-bis nella legge numero 91 del 1992. La Consulta ha chiarito la propria lettura dello status civitatis: la riforma non comporta una revoca della cittadinanza, ma configura una preclusione originaria all'acquisto dello status per gli stranieri nati all'estero in possesso di un'altra cittadinanza, in assenza di specifici requisiti di collegamento con la Repubblica italiana. Il punto centrale della motivazione è il bilanciamento tra affidamento e legame effettivo: la nuova disciplina non incide sullo status di chi è già stato riconosciuto cittadino italiano e non colpisce chi aveva già presentato la domanda o aveva ottenuto un appuntamento presso gli uffici competenti, realizzando un bilanciamento non irragionevole tra il principio di affidamento e quello di effettività della cittadinanza. La Corte ha sottolineato che la cittadinanza, nella visione costituzionale, presuppone un vincolo effettivo con la comunità nazionale e non può risolversi in un legame meramente formale o genealogico.

La Corte costituzionale conferma la possibilità per il legislatore di limitare la trasmissione automatica e indefinita dello status civitatis, purché siano salvaguardate le situazioni già consolidate e sia mantenuto un bilanciamento ragionevole tra discendenza, affidamento e legame effettivo con l'Italia.

Naturalizzazione e residenza: le criticità operative nella giurisprudenza recente

Per chi non vanti discendenza italiana ma intenda acquisire la cittadinanza attraverso la residenza prolungata — la cosiddetta naturalizzazione — il quadro normativo e giurisprudenziale presenta insidie operative altrettanto significative.

La legge prevede che siano necessari dieci anni di residenza prima di poter presentare domanda. Non si tratta di un diritto automatico: la concessione della cittadinanza avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, ed è quindi un atto discrezionale. Lo Stato valuta non solo la permanenza, ma anche il grado di integrazione del richiedente. Oltre al requisito temporale, occorre dimostrare l'assenza di condanne penali gravi, la disponibilità di risorse economiche adeguate e la conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1.

Sul fronte della residenza, una questione cruciale è quella della residenza fittizia o virtuale: può l'iscrizione anagrafica presso un indirizzo non corrispondente alla dimora abituale integrare il requisito della residenza legale ai fini della naturalizzazione? Il T.A.R. Lazio, Sez. V-bis, nella sentenza 10 aprile 2026, n. 6471, ha affrontato esattamente questo nodo. Il ricorrente, titolare da novembre del 2015 di permesso UE per lungo soggiornanti, contestava l'operato dell'autorità procedente che si era determinata sfavorevolmente in ragione di una ritenuta errata considerazione del requisito della residenza effettiva prolungata per dieci anni sul territorio italiano, nonché del rapporto tra residenza virtuale e reale ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana. Il provvedimento di inammissibilità della domanda di cittadinanza era stato adottato dal Prefetto della Provincia di Roma in data 21 giugno 2024 per mancanza del requisito della residenza legale ultradecennale e ininterrotta dell'istante. La questione sottoposta al Collegio verteva sull'interpretazione dell'art. 9 della l. n. 91/1992, che prevede il requisito della residenza «legale» ai fini dell'ammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, dovendosi, in particolare, stabilire se rientrasse o meno nell'ambito di tale nozione l'iscrizione anagrafica presso un indirizzo di residenza «virtuale» o «fittizia», e dunque non «reale». Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti specificati in motivazione, sottolineando l'esigenza di considerare la fattispecie concreta e i profili di disparità di trattamento rispetto a situazioni identiche trattate diversamente dalla medesima amministrazione. La pronuncia conferma che la residenza anagrafica, anche se non corrisponde a una dimora fisica stabile nel senso più rigido, può in talune circostanze essere ritenuta legale, specialmente in presenza di titoli di soggiorno validi e di effettiva permanenza documentabile nel territorio nazionale.

Non meno rilevante è la questione della valutazione dei precedenti penali estinti nella procedura di naturalizzazione. Il Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza n. 2014 del 2025 (NB: sentenza anteriore al periodo principale di riferimento, data del 2025 senza mese specificato nella fonte), ha accolto l'appello proposto da un cittadino rwandese avverso il diniego di cittadinanza, dove il diniego era stato motivato dall'esistenza di un precedente penale relativo al reato di resistenza a pubblico ufficiale, commesso nel 2014, per il quale il richiedente era stato ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 168-bis c.p., e il reato era stato successivamente dichiarato estinto per esito positivo del programma trattamentale. L'Amministrazione aveva tuttavia ritenuto che tale episodio fosse sintomatico di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale, indice di una scarsa affidabilità e di una non piena condivisione dei valori fondativi della convivenza civile, e quindi ostativo al riconoscimento dello status civitatis. Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo quel diniego, affermando il principio che la messa alla prova con esito positivo, determinando l'estinzione del reato, non può essere automaticamente valorizzata in senso ostativo, dovendo l'Amministrazione svolgere un'istruttoria più approfondita sulla effettiva pericolosità sociale del soggetto.

Sul versante della cittadinanza per nascita in Italia da genitori stranieri, la Corte d'Appello di Trieste, Sez. I civile, con sentenza n. 251/2025 (R.G. n. 158/2024), pubblicata il 20 settembre 2025 (NB: sentenza anteriore al periodo principale di riferimento), ha respinto l'appello del Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza del Tribunale di Trieste, confermando il riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. n. 91/1992 a favore di una ricorrente nata in Italia da genitori statunitensi e residente ininterrottamente sul territorio nazionale. Il giudizio d'appello verteva su due questioni centrali: la presunta decadenza dal diritto per il mancato rispetto del termine di un anno dal compimento della maggiore età per la presentazione della dichiarazione di volontà, e l'accertamento del requisito della residenza legale e continuativa in Italia sin dalla nascita. La Corte ha confermato che la residenza effettiva e ininterrotta dalla nascita può saldare il diritto alla cittadinanza anche laddove vi siano state difficoltà formali di regolarizzazione del titolo di soggiorno, riconoscendo la prevalenza della continuità fattuale del radicamento territoriale.

Sul piano procedurale, le difficoltà operative per i richiedenti non si limitano alla questione della residenza. Sul fronte documentale, la procedura richiede certificati del Paese d'origine — talvolta impossibili da ottenere — oltre alla certificazione di assenza di precedenti penali, all'ottemperanza degli obblighi fiscali e alla dimostrazione di autosufficienza economica. Va dimostrato il possesso di redditi sufficienti per il mantenimento proprio e dei propri familiari (minimo 8.263,31 euro per il solo richiedente), la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore al B1, nonché l'assenza di condanne penali o di procedimenti in corso.

Per la cittadinanza per matrimonio, il regime è distinto: il richiedente non deve dimostrare il requisito reddituale, ma deve soddisfare quello dei due anni di residenza legale in Italia con il coniuge italiano dalla data del matrimonio o dalla data della sua naturalizzazione (tre anni se residente all'estero). Questo requisito si dimezza in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Per ottenere la cittadinanza per matrimonio, al momento dell'adozione del decreto, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio né deve sussistere la separazione personale tra i coniugi. I tempi di lavorazione della domanda per matrimonio e residenza vanno dai 24 mesi a un massimo di 36 mesi.

Il panorama delineato mostra come il diritto della cittadinanza italiana sia oggi un campo in piena evoluzione, caratterizzato da un intreccio di novità legislative, orientamenti giurisprudenziali in formazione e scadenze procedurali che richiedono un monitoraggio costante. La complessità tecnica di ciascun percorso — iure sanguinis, naturalizzazione, matrimonio, nascita sul territorio — e le conseguenze di un errore o di un ritardo nella presentazione della documentazione rendono il supporto di un professionista con esperienza consolidata in diritto della cittadinanza e immigrazione un presidio essenziale per chi intenda intraprendere o difendere la propria posizione.

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Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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