
Il principio della Cassazione: avviso di cessione e contestazione del credito
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 34641 del 29 dicembre 2025 (Civile, Sez. III), ha affrontato in modo decisivo il tema della prova della cessione del credito nell’ambito delle cartolarizzazioni. In questo caso, i debitori ceduti avevano contestato specificamente l’esistenza stessa del contratto di cessione del loro credito ad una società veicolo di cartolarizzazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che, a fronte di una simile contestazione, la semplice comunicazione di avvenuta cessione (il cosiddetto avviso di cessione) non può essere considerata di per sé prova sufficiente del trasferimento del credito. In altri termini, una cosa è l’avviso di cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione verso il debitore – ben altra cosa è la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto di cessione. Pertanto, quando il debitore mette in dubbio che la cessione sia realmente avvenuta, il giudice deve pretendere una dimostrazione piena del contratto di cessione e della relativa inclusione del credito, non potendo accontentarsi della sola notifica (individuale o in Gazzetta Ufficiale) effettuata dal cessionario. Questo principio rafforza l’onere probatorio a carico di chi agisce vantando la qualità di cessionario: ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat – come insegna il brocardo latino, spetta infatti a chi afferma di essere subentrato nel credito fornire la prova, e non al debitore che lo nega.
La Cassazione n. 34641/2025 evidenzia dunque che l’avviso di cessione ha valore meramente indiziario se isolatamente considerato. Esso serve a rendere efficace la cessione verso il debitore (in base all’art. 58 TUB e all’art. 1264 c.c.), ma non prova automaticamente che la cessione sia avvenuta e che quel credito vi sia compreso. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto viziata la decisione di merito che aveva giudicato sufficiente la pubblicazione dell’avviso: essendo stata contestata l’esistenza della cessione, il giudice di merito avrebbe dovuto esigere dal cessionario una prova documentale più incisiva (come il contratto di cessione o altri elementi concordanti) per dimostrare la titolarità effettiva del credito. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata, con rinvio ad altra Corte d’Appello, affinché venga colmata quella lacuna istruttoria. In definitiva, secondo la Cassazione, il debitore ceduto ha pieno diritto di esigere che il nuovo preteso creditore dimostri in giudizio la legittimazione attiva, soprattutto quando egli nega che vi sia stata alcuna cessione.
Le pronunce recenti del 2025 e 2026: un orientamento consolidato
L’ordinanza 34641/2025 non rappresenta un caso isolato, bensì si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato tra la fine del 2024 e il 2025, destinato a proseguire nel 2026. Già nei mesi precedenti, infatti, la Cassazione aveva più volte alzato l’asticella della prova a carico della cessionaria in operazioni di cessione in blocco di crediti (art. 58 TUB). Emblematiche sono tre ordinanze gemelle emesse dalla Sezione I Civile il 25 agosto 2025 (nn. 23834, 23849 e 23852), in cui la Suprema Corte ha ribadito che il mero possesso da parte del cessionario di documenti relativi al credito (es. copia del contratto di finanziamento originario o estratti conto) non equivale a dimostrare la titolarità di quel credito in capo al cessionario. In tali decisioni, la Cassazione ha affermato che se il debitore contesta l’esistenza del contratto di cessione, non è sufficiente neppure aver prodotto un generico attestato o dichiarazione di cessione proveniente dalla cessionaria o dalla cedente. Occorre invece una prova più solida del trasferimento del credito, perché diversamente il giudice non può ritenere confermata la legittimazione attiva della società cessionaria.
Ulteriori conferme sono arrivate nell’ultimo trimestre 2025. Con l’ordinanza Cass. Civ. Sez. I, 20 ottobre 2025, n. 27915, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società creditrice (cessionaria NPL) proprio perché non aveva fornito prova adeguata della propria titolarità del credito. In quel caso, la Corte d’Appello aveva revocato un fallimento richiesto dalla società cessionaria, rilevando un difetto di legittimazione attiva: mancava la prova documentale che il credito vantato fosse incluso nel perimetro della cartolarizzazione. La Cassazione, nel confermare la decisione, ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata secondo cui spetta al cessionario provare di essere succeduto a titolo particolare nel credito ex art. 58 TUB, salvo riconoscimento del debitore. Ha inoltre ribadito testualmente che “ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti [di cessione], ai fini della relativa prova non è sufficiente la notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso in Gazzetta Ufficiale (...), dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire valore indiziario”. Questo passaggio chiave, già presente in precedenti sentenze, è stato ulteriormente ripreso dalla Cassazione Sez. I, sentenza 24 ottobre 2025 n. 28355, che ha delineato con precisione due scenari: se non è contestata l’esistenza del contratto di cessione, la pubblicazione dell’avviso in G.U. con indicazione per categorie dei crediti può costituire prova adeguata della cessione di uno specifico credito, purché le indicazioni siano sufficientemente dettagliate da permettere di identificarlo senza incertezze; diverso è il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione, in cui – afferma la Corte – il contratto deve essere necessariamente provato e “non può ritenersi sufficiente una mera notificazione della cessione, neanche se effettuata mediante avviso in G.U. ai sensi dell’art. 58 TUB”. In quest’ultima ipotesi, l’avviso pubblico assolve alla funzione legale di notifica verso i debitori, ma da solo “non prova l’esistenza” della cessione (Cass. n. 22151/2019, citata). Può semmai, unitamente ad altri elementi, essere valutato come indizio dal giudice di merito per giungere a una prova presuntiva del trasferimento【**】. Questo orientamento, delineatosi con nitidezza nelle sentenze del 2025, traccia la rotta anche per le controversie future: le prime pronunce del 2026 si attendono in continuità con tali principi, segno che la giurisprudenza di legittimità ritiene ormai uniforme la linea interpretativa (tanto da aver escluso la necessità di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite).
Normativa di riferimento e novità: efficacia vs prova della cessione
Dal punto di vista normativo, il quadro di base è dato dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) e dalla Legge 130/1999 sulle cartolarizzazioni. Queste disposizioni prevedono che le cessioni di crediti in blocco effettuate da banche o intermediari siano soggette a pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione di un avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione in G.U. produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti della notifica di cui all’art. 1264 c.c., rendendo la cessione opponibile ai debitori senza necessità di una notifica individuale. Tale meccanismo di efficacia semplificata ha indotto in passato alcuni interpreti a ritenere che la pubblicazione potesse costituire anche prova “sufficiente” della cessione. Nessuna norma, tuttavia, stabilisce esplicitamente un’esenzione dall’onere probatorio: l’art. 58 TUB disciplina l’efficacia verso i debitori, ma non la prova in giudizio della titolarità del credito. Di fatto, quindi, è stata la giurisprudenza a dover chiarire il rapporto tra efficacia della cessione e prova della stessa nel processo.
Non vi sono state, al 2025, modifiche normative specifiche su questo tema probatorio. Tuttavia, va segnalata la più generale riforma del processo civile (D.lgs. 149/2022, in vigore dal 2023) che ha rafforzato il principio per cui i fatti non specificamente contestati si reputano ammessi (art. 115 c.p.c. novellato). In materia di cessione di credito, questo principio implica che se il debitore non contesta tempestivamente la titolarità del credito in capo all’attore, la cessione può darsi per pacifica nel giudizio. Al contrario, come evidenziano le sentenze sopra citate, quando la contestazione è sollevata nei tempi dovuti, il giudice deve esigere dal cessionario la prova della cessione. Si crea quindi una distinzione netta: in assenza di contestazione del debitore, l’avviso di cessione e la documentazione prodotta possono bastare; in presenza di contestazione specifica, scatta l’onere di una prova più rigorosa. Questa impostazione rispetta sia il dettato normativo (che semplifica la pubblicità della cessione ma non deroga al normale onere della prova) sia il diritto di difesa del debitore ceduto, che ha la possibilità di esigere chiarezza sulla legittimazione di chi lo chiama in giudizio.
Orientamenti dottrinali e consigli pratici
La dottrina specialistica ha ampiamente commentato questo “nodo irrisolto della prova” nelle cartolarizzazioni, spesso anticipando le soluzioni poi fatte proprie dalla Cassazione. Diversi autori hanno sottolineato come l’evoluzione giurisprudenziale abbia oscillato tra posizioni più indulgenti verso i cessionari (ritenendo sufficiente l’avviso in G.U. se il credito è individuabile) e posizioni più rigorose (richiedendo comunque il contratto di cessione in caso di contestazioni)【**】. Alla luce degli sviluppi più recenti, gli esperti del diritto bancario concordano su un approccio prudenziale: il cessionario farebbe bene a produrre in giudizio il contratto di cessione e l’estratto degli elenchi dei crediti ceduti pertinenti, ovviamente oscurando le parti sensibili. Questa rimane, ancora oggi, la strada maestra per dare al giudice la prova piena del trasferimento del credito. Come osservato in letteratura, qualora la contestazione riguardi addirittura l’esistenza stessa della cessione (e non solo l’inclusione del singolo credito), presentare il contratto originale di cessione diventa di fatto l’unica opzione realmente risolutiva. In mancanza, il cessionario dovrà affidarsi a prove indirette e presunzioni, le quali però rischiano di non superare il vaglio di merito se il giudice le ritiene inadeguate. L’orientamento attuale della Cassazione sprona dunque gli operatori ad una maggiore diligenza probatoria: gli schemi standardizzati delle cartolarizzazioni (dove spesso si omette di allegare i singoli contratti di cessione nei giudizi monitori o esecutivi) devono cedere il passo alla necessità di convincere il giudice con documentazione solida. Del resto, come affermava Luigi Einaudi, “contro il dubbio non c’è che la prova” – e in tribunale la prova migliore è sempre un documento contrattuale chiaro e completo.
Va ricordato inoltre che, in ambito accademico, la questione della prova della cessione in blocco è stata letta anche in chiave di tutela del debitore e di buona fede processuale. Si è rilevato che il cessionario è l’unico soggetto in possesso dei documenti relativi all’operazione di cartolarizzazione: esigere la produzione del contratto di cessione è quindi naturale corollario del principio di cooperazione processuale e dell’accesso alla prova. D’altra parte, il debitore ceduto non può essere lasciato nell’incertezza circa chi sia il suo effettivo creditore – in gioco vi è il suo diritto di pagare al legittimo avente diritto ed evitare eventuali duplicazioni di pagamento. La giurisprudenza recente, accogliendo queste impostazioni, tende a escludere scorciatoie probatorie: l’avviso di cessione, pur utile e necessario, non può “sostituire” il contratto che non viene mostrato. Come ha sintetizzato efficacemente un commentatore, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale attesta al mondo l’esistenza di un’operazione di cessione, ma non ne dispensa dalla prova: se tutto fila liscio, nessuno la chiederà; ma se viene messa in dubbio, allora “vale quod demonstratur” – vale ciò che viene dimostrato con evidenza.
In conclusione, il panorama attuale vede un sostanziale allineamento tra giurisprudenza di legittimità e sensibilità dottrinale: la certezza del diritto in materia di cartolarizzazione passa attraverso un corretto bilanciamento tra le esigenze di snellezza delle operazioni finanziarie e le garanzie difensive nel processo. La Cassazione, con le pronunce del 2025, ha tracciato confini precisi: avviso di cessione sufficiente solo se il credito è identificabile e il contratto non è contestato; prova rigorosa del contratto se la sua esistenza è messa in dubbio. Si tratta di un orientamento che invita alla trasparenza e alla completezza probatoria. Come evocativamente scritto da Leonardo Sciascia, «la verità è nel fondo di un pozzo: lei guarda in un pozzo e vede il sole o la luna; ma se si butta giù… c’è la verità». Allo stesso modo, la verità sulla titolarità di un credito cartolarizzato si trova in fondo alle carte: solo immergendosi nella documentazione contrattuale si può portarla pienamente alla luce.
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Redazione - Staff Studio Legale MP