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Cassazione: Affidamento Condiviso, Addio Preferenza Materna - Studio Legale MP - Verona

La Cassazione rivoluziona l’affidamento dei figli: niente più automatismi pro-madre, entrambi i genitori coinvolti e centralità dell’interesse del minore

 

"Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo.” Questa celebre frase di Lev Tolstoj evidenzia una grande verità nei conflitti familiari: ogni caso di separazione con figli è unico. Per anni, tuttavia, molte decisioni in materia di affidamento dei minori hanno seguito prassi generiche o automatismi di comodo. Oggi questo scenario sta cambiando radicalmente. La Corte di Cassazione, con alcune pronunce innovative, ha stabilito che nelle cause di separazione e divorzio non valgono più preferenze predefinite: ogni decisione sull’affidamento deve fondarsi esclusivamente su un’attenta analisi della situazione concreta e sul superiore interesse morale e materiale del minore, come prescritto dall’art. 337-ter c.c. (affidamento condiviso). Vengono messi al bando criteri astratti e stereotipi di genere: conta solo ciò che è meglio per i figli, caso per caso.

Stop alla “maternal preference”: il principio della bigenitorialità – Per tradizione, soprattutto quando i bambini erano molto piccoli, si tendeva a collocarli prevalentemente con la madre, invocando la cosiddetta “preferenza materna”. Questa prassi implicita viene ora espressamente ripudiata. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 1486 del 21 gennaio 2025, ha cassato una decisione di merito che assegnava in modo quasi automatico una bimba di tre anni alla madre solo in quanto di tenera età. La Suprema Corte ha affermato che neppure per un figlio in età prescolare si può dare per scontato l’affidamento predominante alla madre: in assenza di gravi ragioni contrarie, va garantita una frequentazione paritaria con entrambi i genitori. Ogni limitazione significativa del tempo di un genitore con il figlio deve essere motivata da elementi concreti e specifici, mai da semplici presunzioni legate all’età o al genere. Anche in un bambino piccolo, il legame con il papà è importante quanto quello con la mamma. In un altro caso, la Cassazione, ord. n. 6078 del 12 marzo 2026, ha ribadito il medesimo principio accogliendo il ricorso di un padre: la Corte d’Appello gli aveva negato tempi paritetici con i figli gemelli in età prescolare, argomentando in astratto che i bambini piccoli “stanno meglio con la madre”. La Cassazione ha censurato questo approccio, richiamando il giudice a basarsi solo su elementi oggettivi: l’unico parametro dev’essere il preminente interesse dei minori, valutato tramite un giudizio prognostico sulla capacità di ciascun genitore di crescere ed educare i figli. In pratica, se il padre è ugualmente idoneo e disponibile, e non esistono concrete ragioni ostative, l’affidamento va condiviso in modo realmente equilibrato. Si tratta di un netto cambio di rotta rispetto al passato. Queste decisioni valorizzano il principio della bigenitorialità: il diritto dei figli a mantenere un rapporto stabile e continuativo con entrambi i genitori. Ciò comporta anche conseguenze pratiche su altri fronti: ad esempio, in un regime di collocamento paritetico, ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento ordinario durante i periodi di permanenza, riducendo la necessità di un assegno di mantenimento a carico di un solo genitore. In sostanza, maggiore equità e corresponsabilità anche sul piano economico.

Conflitto genitoriale e interesse del minore: niente più superficialità – Le nuove pronunce insistono sul fatto che il giudice deve esaminare a fondo la realtà familiare, specie in presenza di forte conflittualità tra i genitori. La Cassazione, ord. n. 2947 del 6 febbraio 2025, ha annullato un decreto della Corte d’Appello di Napoli proprio perché quest’ultima non aveva tenuto in sufficiente conto il comportamento ostruzionistico della madre nei confronti del padre. In quel caso la figlia manifestava riluttanza a stare col padre, ma tale volontà era frutto – secondo il ricorrente – dell’influenza negativa materna. La Suprema Corte ha richiamato i giudici a non limitarsi ad ascoltare le preferenze del minore in modo isolato, soprattutto se il bambino è coinvolto nelle tensioni tra gli adulti. L’interesse superiore del minore va valutato nel contesto complessivo: il desiderio di un figlio, specie se di pochi anni, non può essere interpretato senza indagare le cause e il contesto (possibile manipolazione, paura di deludere un genitore, stress da conflitto). Il giudice deve vigilare e, se necessario, intervenire attivamente nei casi di alta conflittualità genitoriale, perché i litigi e i dispetti tra ex coniugi non degenerino in un danno per i figli. Patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere: già il diritto romano ci insegnava che l’autorità genitoriale deve esercitarsi con affetto, non con severità o prevaricazione. In quest’ottica, la Cassazione invita i giudici a soppesare attentamente il comportamento di ciascun genitore: chi denigra sistematicamente l’altro, chi tenta di escluderlo dalla vita dei figli, viola i propri doveri genitoriali e lede il diritto dei figli alla bigenitorialità. Tali condotte non possono essere tollerate. Al contrario, occorre favorire in ogni modo la collaborazione tra madre e padre nell’interesse comune dei figli, anche attraverso strumenti di sostegno come la mediazione familiare o l’affiancamento di esperti, quando utile.

Accuse di violenza e alienazione parentale: verifiche rigorose e provvedimenti adeguati – Un capitolo delicatissimo nelle controversie familiari è l’intreccio tra denunce di violenza domestica e presunti casi di alienazione parentale. Spesso, nelle separazioni più aspre, succede che un genitore accusi l’altro di maltrattamenti o abusi verso di sé o i figli; specularmente, l’altro genitore può reagire denunciando un comportamento di alienazione parentale (cioè l’avvelenamento del rapporto tra i figli e il genitore accusato, tramite manipolazione psicologica). In questi frangenti il rischio di errore è alto: prendere per buone accuse infondate potrebbe privare ingiustamente un genitore della frequentazione dei figli; viceversa, sottovalutare veri episodi di violenza esporrebbe i minori a seri pericoli. La Cassazione ha fornito linee guida precise per districarsi in tali situazioni senza soccombere né alla strumentalizzazione né alla superficialità. La Corte di Cassazione, ordinanza n. 4595 del 21 febbraio 2025, ha affrontato il caso di una madre accusata di comportamenti alienanti e di un padre a sua volta accusato di violenze. La Corte ha stabilito alcuni punti fermi: non basta una diagnosi o un’etichetta psicologica per modificare l’affidamento o limitare la responsabilità di un genitore – in particolare concetti controversi come la “sindrome da alienazione parentale (PAS)” non possono mai essere l’unico fondamento di un provvedimento. Il giudice deve basarsi su prove concrete di comportamenti pregiudizievoli per il minore. In altri termini, nel processo si giudicano i fatti, non le ipotesi cliniche: eventuali anomalie della personalità di un genitore rilevano solo se e nella misura in cui si traducono in condotte che compromettono l’adempimento dei doveri verso i figli. D’altro canto, la Corte avverte che anche le denunce di violenza vanno valutate con massima attenzione ma senza automatismi: il semplice fatto che in sede penale una denuncia sia stata archiviata o non ancora provata non significa che in sede civile non si debba far nulla. Il giudice civile, anzi, ha il dovere di svolgere una propria indagine rapida e approfondita sull’eventuale condotta aggressiva o violenta di un genitore nei confronti dell’altro o dei figli, utilizzando ogni strumento probatorio a sua disposizione (documenti, testimonianze, consulenze, ecc.). Se emergono riscontri seri, sarà giustificato adottare misure a protezione dei minori, anche severe (dall’affidamento esclusivo al genitore vittima, fino alla sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale dell’abusante, oltre ai provvedimenti penali del caso). Viceversa, se le accuse di violenza risultano infondate o addirittura pretestuose, la Corte ammonisce che non si può permettere a chi le ha strumentalmente sollevate di continuare ad ostacolare i rapporti tra i figli e l’altro genitore in una sorta di auto-tutela illegittima. Il giudice deve reagire prontamente: ogni mese perso nei conflitti o nell’incertezza è un mese di sofferenza per il minore, che rischia di perdere il legame con uno dei genitori. Ecco perché i tribunali oggi tendono a intervenire in tempi rapidi, con provvedimenti temporanei efficaci. Ad esempio, se non sussistono motivi validi per impedire gli incontri tra un genitore e il figlio, il giudice può disporre subito modalità di visita assistite o graduali e, in caso di persistente inadempimento, anche modificare il regime di affidamento a favore dell’altro genitore più collaborativo. Inoltre, l’ordinamento prevede sanzioni per scoraggiare i comportamenti ostativi: il nuovo Codice di procedura civile consente di imporre al genitore inadempiente penalità pecuniarie di mora (ad esempio una somma per ogni giorno di mancato rispetto del diritto di visita stabilito) o altre misure coercitive. Si tratta di strumenti di pressione economica e giuridica pensati per tutelare il diritto del minore al rapporto con entrambe le figure genitoriali. In situazioni estreme, se il conflitto è così aspro da mettere a repentaglio il benessere del bambino, il giudice può arrivare a provvedimenti drastici: dalla nomina di un curatore speciale per il minore (un avvocato che rappresenti in giudizio esclusivamente l’interesse del figlio) fino all’affidamento del minore ai servizi sociali o a terzi (ad esempio a un famigliare affidatario), qualora entrambi i genitori si rivelino temporaneamente inadeguati. Sono soluzioni residuali, da applicare con cautela, ma che dimostrano come la priorità assoluta sia sempre la protezione e la crescita serena del minore.

In conclusione, le pronunce della Cassazione degli ultimi due anni delineano un quadro chiaro e assai pratico per il diritto di famiglia: centralità della figura del minore e dei suoi diritti, valorizzazione piena del principio di bigenitorialità e, al tempo stesso, tolleranza zero verso abusi e ostruzionismi. Viene richiesto ai genitori separati un salto di qualità in termini di responsabilità: niente più guerre personali combattute sulla pelle dei figli. Chi strumentalizza i bambini per colpire l’ex partner, chi inventa accuse o nega all’altro genitore il suo ruolo affettivo, rischia pesanti conseguenze in giudizio. Allo stesso modo, chi si macchia di comportamenti violenti o irrispettosi non potrà nascondersi dietro la mancanza di una condanna penale definitiva: il tribunale civile interverrà comunque per evitare che il minore subisca ulteriori traumi. Si va verso una giustizia familiare più attenta al concreto e meno indulgente con chi non coopera in buona fede. Per le madri e i padri coinvolti, questo nuovo orientamento significa dover affrontare le cause di separazione con approccio più maturo e collaborativo, cercando soluzioni equilibrate e mettendo da parte i rancori personali. Come in un film drammatico ma dal finale costruttivo, il messaggio che arriva dalle aule giudiziarie è che, pur nel naufragio del rapporto di coppia, è possibile (e doveroso) salvare la genitorialità condivisa. Del resto, “si deve pur tentare di essere felici, se non altro per dare l’esempio” – come scriveva Jacques Prévert: nel contesto familiare questo si traduce nel fare ogni sforzo affinché i figli possano continuare ad amare e ricevere amore da entrambi i genitori, anche dopo la separazione.

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  • 27 marzo 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


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