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Carta del Docente ai precari: dalla sentenza UE alle vittorie in Italia - Studio Legale MP - Verona

La Corte di Giustizia UE equipara i docenti a tempo determinato a quelli di ruolo sul diritto al bonus formazione. Le sentenze italiane del 2025 confermano: la Carta del Docente spetta anche ai supplenti, con possibilità di recuperare fino a 5 anni di arretrati

 

Dal “bonus insegnanti” esclusivo ai di ruolo alla svolta UE

La Carta elettronica del docente è un beneficio introdotto in Italia dalla legge n. 107/2015 (la “Buona Scuola”), che attribuisce 500 euro annui agli insegnanti di ruolo da spendere in formazione e aggiornamento. La normativa originaria escludeva esplicitamente i docenti con contratto a tempo determinato: il D.P.C.M. 23/09/2015 attuativo della Carta limitava il bonus ai soli docenti di ruolo, creando di fatto un doppio binario tra personale stabile e precario. Questa disparità di trattamento è stata subito oggetto di critiche e ricorsi, inquadrata come una possibile violazione del principio di non discriminazione sancito dal diritto dell’Unione Europea. In particolare, la direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP) impone agli Stati membri di garantire che i lavoratori a termine non siano trattati meno favorevolmente dei comparabili lavoratori a tempo indeterminato, a meno che differenze siano giustificate da ragioni oggettive (c.d. principio di parità di trattamento, clausola 4 dell’Accordo Quadro).

Già in termini generali, nel pubblico impiego “contrattualizzato” (quale è il comparto scuola) vige il principio per cui ai lavoratori precari devono essere riconosciuti gli stessi diritti fondamentali dei colleghi stabili per le medesime mansioni, salvo eccezioni specifiche. Formazione e aggiornamento rientrano negli obblighi e nelle opportunità di ogni docente, indipendentemente dalla durata del contratto: su questo punto anche il contratto collettivo nazionale (CCNL Scuola) non fa distinzioni tra tempo determinato e indeterminato. Inoltre, garantire un adeguato aggiornamento a tutti i docenti è essenziale per assicurare un’istruzione di qualità agli studenti, toccando così anche il diritto all’istruzione (tutelato dalla Costituzione all’art. 34) e il buon andamento del servizio scolastico (art. 97 Cost.). È in questo contesto che si inserisce la pronuncia della Corte di Giustizia UE destinata a cambiare lo scenario.

La decisione della Corte di Giustizia UE (causa C-450/21)

Su rinvio pregiudiziale di un giudice italiano, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sulla questione con un’ordinanza del 18 maggio 2022 (causa C-450/21). Pur in forma di ordinanza (procedimento semplificato), la pronuncia è chiara e di grande rilievo: riservare la Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo, escludendo i precari, viola il diritto UE. In particolare, la Corte ha affermato che la clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato […] osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato […] il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno. La formazione continua rientra infatti nelle “condizioni di impiego”, e la natura temporanea del rapporto di lavoro non costituisce di per sé una ragione oggettiva sufficiente a giustificare una differenza di trattamento. In caso contrario – avverte la Corte – si vanificherebbero gli obiettivi stessi della direttiva 1999/70/CE e dell’Accordo quadro.

La Corte di Giustizia, dunque, ha sancito il principio di parità di trattamento tra docenti a termine e di ruolo riguardo al bonus formazione, smontando l’unica giustificazione addotta in difesa della norma italiana, ossia la temporaneità del servizio dei precari. Questa, da sola, non è un motivo valido per negare ai supplenti un benefit che incide sulla loro professionalità tanto quanto per i colleghi stabili. Di fatto, la Corte UE ha riconosciuto che la formazione e l’aggiornamento del docente sono elementi identici sia per gli assunti a tempo indeterminato che per quelli a tempo determinato, e discriminare i secondi significherebbe ledere non solo il principio di eguaglianza, ma anche il diritto degli alunni ad avere docenti ugualmente formati.

Va evidenziato che l’intervento della CGUE del 2022 non lasciava spazio a dubbi: dal momento della pubblicazione di quell’ordinanza, qualsiasi giudice nazionale era tenuto a disapplicare la norma interna discriminatoria, riconoscendo ai precari il medesimo bonus dei docenti di ruolo. In parallelo, la pronuncia UE ha fornito argomenti solidi anche per impugnare in sede amministrativa il provvedimento attuativo limitativo. Proprio questo è avvenuto con successo davanti al Consiglio di Stato.

Il precedente del Consiglio di Stato (annullamento del DPCM 2015)

Già prima (e poi parallelamente) alla sentenza europea, la giustizia amministrativa italiana aveva recepito il problema, intervenendo sul piano regolamentare. Con la sentenza n. 1842/2022 depositata il 16 marzo 2022, il Consiglio di Stato – Sez. VII ha annullato il DPCM del 2015 che escludeva i precari dalla Carta del Docente. Nella sua decisione, il Consiglio di Stato ha giudicato privo di ragioni oggettive il diverso trattamento riservato ai docenti non di ruolo, richiamando proprio il fatto che gli obblighi di formazione previsti dal CCNL scuola non distinguono in base alla tipologia di contratto. La sentenza amministrativa, in attesa degli sviluppi sul fronte legislativo e giudiziario ordinario, ha di fatto eliminato la base normativa secondaria della discriminazione, aprendo la strada al riconoscimento anche in via amministrativa del diritto dei precari al bonus. Tuttavia, per ottenere concretamente le somme arretrate, molti docenti hanno comunque dovuto adire i giudici del lavoro, essendo nel frattempo rimasta in vigore la norma primaria che limitava il beneficio ai soli docenti di ruolo (norma poi superata giuridicamente dall’intervento europeo).

Le pronunce italiane del 2023-2026: parità di trattamento e risarcimenti

A seguito dell’ordinanza della Corte UE, la giurisprudenza nazionale si è mossa in modo sempre più favorevole ai docenti precari, arrivando nel biennio 2023-2025 a importanti sentenze di legittimità. Di particolare rilievo sono gli interventi della Corte di Cassazione (sul fronte del lavoro e dei risarcimenti) e della Corte Costituzionale (sul fronte delle coperture finanziarie), oltre a nuove pronunce della CGUE stesse nel 2025. Esaminiamo le tappe salienti.

Corte di Cassazione: diritto al bonus e risarcibilità

Il punto di svolta nei tribunali italiani è arrivato con la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023. La Suprema Corte, investita di un caso promosso da una docente con contratto al 30 giugno (Tribunale di Taranto), ha affermato in modo definitivo che è discriminatoria la norma che esclude i docenti con incarico annuale o fino al termine delle lezioni dal diritto alla Carta del Docente. In applicazione del principio UE di parità, la Cassazione ha disposto di eliminare l’effetto discriminatorio, riconoscendo al personale a tempo determinato lo stesso importo di 500 euro già assegnato ai colleghi a tempo indeterminato.

Un aspetto innovativo della sentenza Cass. 29961/2023 riguarda le conseguenze del mancato godimento del bonus negli anni passati. La Corte ha distinto due situazioni:

Se il docente precario è tuttora in servizio nella scuola pubblica (anche con contratti a termine successivi, oppure perché nel frattempo immesso in ruolo), mantiene un diritto pieno alla Carta per i periodi di servizio svolti negli ultimi anni. In pratica ha diritto ora per allora all’accredito dei 500 euro per ogni anno in cui è stato in servizio con supplenza almeno annuale. In questo caso il rapporto di lavoro (seppur precario) è ancora in essere, quindi il docente può chiedere direttamente le somme non godute (o un ristoro equivalente) a titolo di credito di lavoro. Si applica qui la normale prescrizione quinquennale dei crediti retributivi: il diritto di credito a ciascun bonus annuale si prescrive in 5 anni a decorrere dalla maturazione (ossia dalla data di conferimento di ciascun incarico annuale). Pertanto, un docente ancora inserito in graduatoria (o ora di ruolo) nel 2025 può recuperare i bonus dal 2020 in poi (cinque anni retroattivi), ma non quelli eventualmente riferiti a periodi antecedenti, ormai prescritti.

Se il docente precario nel frattempo è uscito dal sistema scolastico, perché ad esempio non più inserito in graduatoria oppure perché sì entrato in ruolo ma poi cessato per pensionamento, non potrà ovviamente beneficiare ora della Carta, ma avrà diritto a un risarcimento del danno per non aver ricevuto a suo tempo i bonus formazione. Trattandosi in questo caso di far valere una responsabilità dello Stato datore di lavoro per discriminazione, la Cassazione ha ritenuto applicabile la prescrizione decennale (ordinaria) per richiedere il risarcimento. Il dies a quo sarebbe la data di “fuoriuscita” definitiva dal sistema scuola (es. ultimo giorno di servizio o di permanenza in graduatoria). Dunque, un docente precario che abbia cessato di lavorare nella scuola può, entro 10 anni da allora, agire per il risarcimento equivalente ai bonus non avuti (entro i limiti della prescrizione decennale).

In sintesi, la Cassazione ha confermato il diritto sostanziale dei precari alla Carta del Docente, definendo al contempo il quadro degli strumenti di tutela (credito per chi è ancora in servizio; risarcimento per chi non lo è più) e dei relativi termini di prescrizione.

Va notato che la sentenza 29961/2023 tratta espressamente il caso dei supplenti annuali (incarichi fino al 30 giugno o 31 agosto), mentre non si pronuncia in modo definito sulle supplenze brevi. La Corte infatti si limita a osservare che nei contratti di breve durata andrà valutata la comparabilità delle condizioni rispetto a quelli annuali, per stabilire se spetti o meno il medesimo beneficio. In altre parole, non esclude a priori il bonus per i contratti temporanei più brevi, ma indica che la situazione dovrà essere “attentamente esaminata” caso per caso. Ad esempio, non è chiaro se una supplenza di pochi giorni dia diritto ad una quota proporzionale del bonus o nessun diritto; oppure se una sommatoria di più supplenze brevi nello stesso anno scolastico, tale da coprire in totale parecchi mesi (fino a superare i 180 giorni di servizio), possa essere considerata equivalente a un incarico annuale. Su questi punti la Cassazione non si è pronunciata, lasciando alcuni margini di incertezza.

Di fatto, la tendenza emersa nei tribunali di merito è di riconoscere il bonus anche ai docenti con supplenze temporanee, almeno quando esse abbiano avuto una continuità significativa nell’arco dell’anno scolastico. Ad esempio, il Tribunale del Lavoro di Velletri nel 2025 ha riconosciuto ad una docente con più contratti successivi durante l’anno il diritto a 1.000 euro per due annualità di Carta del Docente, considerando la continuità del servizio senza sostanziale soluzione di continuità fino al termine delle attività didattiche equivalente a un annuale. In casi simili, la differenza rispetto a un collega di ruolo è solo formale e non sostanziale, e negare il bonus costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento lesiva anche dell’interesse pubblico ad avere docenti aggiornati. Non a caso, la stessa Cassazione (in altra pronuncia) ha sottolineato che, ai fini della competenza territoriale nelle cause sul diritto alla Carta, va considerata l’unitarietà delle supplenze svolte: se un docente ha una serie di contratti a termine in scuole diverse, ma con continuità, si deve guardare all’ultima sede di servizio come foro competente, valorizzando proprio la continuità tra i contratti e l’unicità sostanziale del rapporto di lavoro ai fini del diritto fatto valere (Cass., ord. n. 16005/2025 in materia di regolamento di competenza).

La Corte Costituzionale: nessun ostacolo di copertura finanziaria

L’estensione del bonus ai precari ha sollevato anche un problema di carattere finanziario, portato all’attenzione della Corte Costituzionale. In seguito alle pronunce UE e della Cassazione, i giudici nazionali hanno iniziato ad applicare il principio di parità anche in assenza di un’esplicita modifica di legge, di fatto “creando” un onere a carico dello Stato non previsto a bilancio. Il Tribunale di Torino, investito di diversi ricorsi, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma interpretata estensivamente, dubitando che l’estinzione della disparità potesse avvenire per via giurisprudenziale senza violare l’art. 81 Cost. (vincolo di copertura finanziaria per nuove spese). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 2025, ha fugato questi dubbi, dichiarando non fondate le questioni di legittimità sollevate. La Consulta ha affermato che l’obbligo di copertura finanziaria vincola il legislatore nell’introdurre nuove spese, ma non può comprimere l’attuazione giurisdizionale di diritti sanciti dall’ordinamento, specie quando deriva dall’applicazione di normative sovraordinate (in questo caso il diritto UE). Ha inoltre sottolineato che esistono strumenti amministrativi e legislativi per far fronte all’aumento di spesa conseguente alle pronunce giudiziarie, garantendo sia l’effettività delle decisioni sia gli equilibri di bilancio. In sostanza, la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell’estensione della Carta del Docente al personale supplente dal punto di vista dei principi contabili costituzionali, rimuovendo così ogni ulteriore ostacolo all’uniforme riconoscimento del diritto.

Aggiornamenti 2025: nuova pronuncia UE e intervento legislativo

Nel 2025 si sono registrati ulteriori sviluppi sia a livello europeo che nazionale. Da un lato, la Corte di Giustizia UE è tornata sul tema con sentenza del 3 luglio 2025 (causa C-268/24), investita da un nuovo rinvio pregiudiziale (Tribunale di Lecce) relativo alle supplenze brevi. La CGUE ha ribadito il proprio orientamento, dichiarando che il principio di non discriminazione osta a qualsiasi interpretazione nazionale (anche proveniente da una Corte suprema) che riservi il bonus ai soli docenti di ruolo. In pratica, la Corte UE ha voluto chiarire che nessuna distinzione interna può legittimare l’esclusione di una categoria di supplenti, a meno che non vi siano concrete ragioni oggettive legate alle mansioni svolte. Questa pronuncia del luglio 2025 ha dato ulteriore forza ai precari con contratti di breve durata nel rivendicare il bonus, indicando ai giudici nazionali la strada per una lettura inclusiva del diritto UE anche in quei casi borderline.

Dall’altro lato, è finalmente intervenuto anche il Legislatore italiano, ponendo fine al vuoto normativo. Con la legge di conversione n. 127/2025 (entrata in vigore nell’autunno 2025), il Parlamento ha esteso formalmente la Carta del Docente a tutti i docenti precari. In particolare, dal principio dell’anno scolastico 2025/26 anche i docenti con contratto al 30 giugno – oltre a quelli già previsti con incarico annuale fino al 31 agosto – hanno diritto alla Carta del Docente. Questa importante novità legislativa recepisce le conquiste ottenute in sede giudiziaria: come sottolineato, discende direttamente dalle pronunce della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, che hanno riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione dei precari. La modifica normativa chiude così una discriminazione durata anni, restituendo finalmente piena dignità professionale a migliaia di insegnanti fino ad allora trattati come di “serie B”.

Tuttavia, la legge non ha efficacia retroattiva completa: l’estensione automatica vale per il futuro, mentre per gli anni pregressi i precari che erano esclusi dovranno attivarsi per ottenere quanto dovuto. In base alle disposizioni transitorie, i docenti con contratto al 30/06 beneficeranno automaticamente della Card solo a partire dall’a.s. 2025/26; per gli anni precedenti resta necessario presentare ricorso (giudiziale). Analogamente, chi aveva contratti di durata inferiore dovrà far valere in sede legale il proprio diritto per il passato. Questa precisazione spiega perché la campagna ANIEF insista sul “tempo stringe per chiedere gli arretrati”: nonostante la legge nuova, senza un’azione mirata i bonus pregressi andrebbero persi in prescrizione.

Come recuperare gli arretrati: indicazioni pratiche per i docenti precari

Alla luce di questo quadro, cosa deve fare un docente precario per ottenere i 500 euro annui della Carta del Docente non goduti negli ultimi anni? Di seguito forniamo alcuni passi pratici e consigli, alla luce delle pronunce e della normativa attuale:

Verificare il proprio status e il periodo di servizio: innanzitutto occorre considerare se si è ancora inseriti nel sistema scolastico oppure no. – Se sei attualmente un docente di ruolo o un supplente iscritto in graduatoria, hai diritto all’accredito dei bonus formativi per ciascun anno scolastico degli ultimi 5 anni in cui hai prestato servizio con supplenze annuali (fino al 30 giugno o 31 agosto). – Se invece non lavori più nella scuola (es. hai cambiato settore, non sei più in graduatoria, oppure sei andato in pensione dopo una nomina in ruolo), hai comunque diritto al risarcimento per gli anni in cui sei stato in servizio precario e non hai ottenuto la Carta.

Raccogliere la documentazione: è importante procurarsi la documentazione che attesti i servizi svolti negli anni per cui vuoi reclamare il bonus. Ad esempio: contratti di supplenza, decreti di nomina, certificati di servizio, estratti conto dal portale MIUR (NoiPA), eventuali PEC o note ministeriali che negavano la Carta ai precari. In particolare, se hai svolto supplenze brevi, documenta il numero di giorni complessivi per anno e la continuità (eventuali proroghe, successione ininterrotta di più contratti).

Calcolare gli importi spettanti: il bonus è pari a 500 € per ogni anno scolastico di servizio (non frazionabile per durata, secondo l’orientamento emerso: o spetta per intero o non spetta). Dunque, per ogni anno in cui hai lavorato con contratto annuale fino a fine anno scolastico, considera 500 €. Se hai fatto solo supplenze brevi, valuta – magari con l’assistenza di un legale o del sindacato – se la tua situazione può essere assimilata a un anno di servizio continuativo (ad esempio, supplenze per oltre 180 giorni totali in quell’anno su posto vacante). In caso positivo, puoi rivendicare il bonus intero anche per quell’anno. In caso di servizio frammentato e di breve durata, il recupero potrebbe essere più difficile: la Cassazione non si è espressa sul diritto in tale ipotesi, ma alcuni tribunali hanno riconosciuto il bonus se la somma delle supplenze copre gran parte dell’anno.

Agire tempestivamente (prescrizione): come evidenziato, esiste un limite di 5 anni per i crediti di lavoro non prescritti (se sei ancora nel sistema) oppure 10 anni se agisci dopo aver lasciato la scuola. È dunque fondamentale non attendere oltre. Ad esempio, per reclamare il bonus del 2018 (anno scolastico 2017/18) il termine di prescrizione quinquennale potrebbe essere già decorso nel 2023 (se considerato dall’inizio del contratto) o scadere a breve (se considerato dalla fine dell’anno scolastico di riferimento). Prima si intraprende l’azione, meglio è, per evitare di perdere annualità arretrate.

Presentare ricorso con l’assistenza di un legale o tramite il sindacato: dato che l’amministrazione non ha ancora predisposto un rimborso automatico generalizzato per il passato, nella maggior parte dei casi sarà necessario un ricorso giudiziario. Ci si può rivolgere al giudice del lavoro competente territorialmente (di solito, quello del luogo dove hai prestato servizio di recente, secondo l’orientamento Cassazione). È consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in diritto scolastico o dal sindacato (come ANIEF o altri) che già seguono questo contenzioso. Molti sindacati stanno promuovendo ricorsi collettivi o individuali ad hoc – ad esempio ANIEF ha predisposto moduli di adesione online. L’atto di citazione dovrà richiamare le sentenze favorevoli (CGUE, Cassazione, CdS) e chiedere la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento dei 500 € per ogni anno spettante, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Esito e recupero somme: se il ricorso viene accolto – come ormai avviene quasi uniformemente in base ai precedenti consolidati – il giudice riconoscerà il tuo diritto al bonus e condannerà il Ministero a corrispondere l’importo dovuto. In genere, si ottiene un risarcimento equivalente ai 500 € annui per gli anni di esclusione, oppure l’accredito diretto delle somme sulla piattaforma ministeriale (in ipotesi, se ancora attiva). Ad esempio, molti precari stanno già ricevendo sentenze per 2.500 € + interessi a copertura di cinque anni di Carta non goduta. In alcuni casi, i giudici hanno riconosciuto importi anche maggiori (se si includono più annualità arretrate non prescritte o spese legali rifuse dal MIUR). È bene sapere che lo Stato spesso non paga spontaneamente immediatamente: potrebbe essere necessario avviare la procedura di ottemperanza (ingiunzione di pagamento) o il recupero crediti tramite avvocato. Ad ogni modo, con la sentenza favorevole in mano, la somma è dovuta per legge.

In conclusione, gli strumenti per far valere il diritto alla Carta del Docente per i precari oggi sono solidi e riconosciuti. La “parola d’ordine” è di non lasciar cadere il diritto nel vuoto, ma attivarsi entro i termini: la legge ora riconosce il bonus per il futuro, ma solo l’azione individuale può garantire la tutela retroattiva per il passato recente. Come ha affermato emblematicamente il presidente di ANIEF, Marcello Pacifico, le pronunce di Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Europea e Cassazione sono state la “stella cometa” che ha guidato i giudici del lavoro verso decisioni favorevoli ai precari; ora tocca ai docenti interessati mettersi in cammino su quella scia, presentando ricorso per ottenere giustizia.

«Ubi ius, ibi remedium» – Dove c’è un diritto, lì c’è (deve esserci) un rimedio. (Brocardo latino)

«Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.»George Orwell, La fattoria degli animali (1945). (Per ricordare ironicamente come ogni discriminazione, anche verso i docenti precari, crei un’uguaglianza solo apparente.)

Conclusioni – La vicenda della Carta del Docente ai precari dimostra come il diritto dell’UE e le coraggiose iniziative legali possano correggere disparità di trattamento nel lavoro pubblico, affermando il principio “stessa professione, stessi diritti”. Grazie a queste sentenze, migliaia di insegnanti temporanei hanno finalmente ottenuto un riconoscimento economico e professionale finora negato. Se rientri tra i potenziali aventi diritto, il consiglio è di attivarti senza indugio per recuperare quanto ti spetta e contribuire a realizzare una scuola più equa per tutti gli insegnanti.

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  • 14 gennaio 2026
  • Redazione

Autore: Redazione - Staff Studio Legale MP


Redazione - Staff Studio Legale MP -

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