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Cambiano le modalità di calcolo dell’assegno in sede di divorzio: la cassazione conferma che l’assegno divorzile non si adegua più al tenore di vita precedente, ma alla sola “autosufficienza” economica - Studio Legale MP - Verona

Cambiano le modalità di calcolo dell’assegno in sede di divorzio: la cassazione conferma che l’assegno divorzile non si adegua più al tenore di vita precedente, ma alla sola “autosufficienza” economica

Cambiano le modalità di calcolo dell’assegno in sede di divorzio: la cassazione conferma che l’assegno divorzile non si adegua più al tenore di vita precedente, ma alla sola “autosufficienza” economica

ArticoloAssegno200

In un’epoca in cui i matrimoni diminuiscono ed i divorzi aumentano, la suprema Corte sta cercando di ridefinire nuovi parametri, in materia di assegno divorzile dell’ex coniuge, in assenza di figli.

Vediamo la vicenda giunta in cassazione

Una donna dopo aver ottenuto il divorzio dal marito, si rivolge al tribunale della Corte D’Appello di Salerno, pretendendo un assegno di mantenimento, adeguato al tenore di vita, avuto durante il matrimonio, non accontentandosi di quello minimo pari a 200€ stabilito dalla Corte.

La ricorrente faceva appello alla sua attuale situazione di disoccupata, aggravata anche dal fatto che era stata costretta a trasferirsi altrove, dopo la vendita della casa da parte dell’ex marito. Lamentando quindi la sua impossibilità di mantenersi autonomamente; essendo tra l’altro priva di qualifica professionale.

Per i giudici si deve far riferimento all’autosufficienza economica, non più al tenore di vita pregresso

Tutto quanto richiesto dalla donna, non è sufficiente per i giudici che con l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 14231/2018 del 4 giugno, non solo hanno respinto il ricorso, trovando inopportuna la richiesta di adeguamento divorziale, al pregresso tenore di vita, giustificando il fatto che la condizione attuale della donna non costituisce la necessità dell’adeguamento dell’assegno pattuito nella precedente sentenza di divorzio. Sul punto infatti ricordano che l’orientamento che faceva riferimento al tenore di vita pregresso per determinare l’assegno divorzile è da ritenersi ormai superato in favore, invece, di quello dell’autosufficienza: «al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, al cui accertamento l’art. 5 della legge n. 898 del 1970 subordina il riconoscimento del contributo in questione, dev’essere valutata con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso (cfr. Cass., Sez. VI, 9/10/2017, n. 23602; Cass., Sez. I, 10/05/2017, n. 11504)».

 

Autore: Avv. Marco Panato


Avv. Marco Panato -

Avv. Marco Panato, avvocato del Foro di Verona e Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell’Impresa – Discipline Interne ed Internazionali - Curriculum Diritto Amministrativo (Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Verona).

E' autore di pubblicazioni scientifiche in materia giuridica, in particolare nel ramo del diritto amministrativo. Si occupa anche di docenza ed alta formazione.