
Le pronunce del 2025 rafforzano il diritto dei condòmini di tenere animali domestici in casa, ma delineano anche limiti chiari per garantire la quiete e la convivenza civile. Sic utere tuo ut alienum non laedas: il proprietario deve usare del suo senza ledere gli altri. Cani che abbaiano giorno e notte, regolamenti condominiali che vietano gli animali: la recente giurisprudenza italiana traccia un confine preciso tra la libertà di avere un amico a quattro zampe in appartamento e il dovere di non arrecare disturbo ai vicini. Ecco cosa dicono le nuove sentenze e come tutelare i propri diritti in caso di conflitti.
Avere un animale domestico in condominio è un diritto riconosciuto dalla legge. Dal 2013, infatti, l’art. 1138 c.c. vieta ai regolamenti condominiali di introdurre un divieto generico di possedere animali domestici in casa. Questo significa che né l’assemblea né il costruttore possono imporre clausole che proibiscano ai condomini di tenere cani, gatti o altri animali da compagnia nel proprio appartamento. La legge di riforma del condominio (L. 220/2012) ha voluto tutelare il legame affettivo uomo-animale, riconoscendo che gli animali d’affezione sono parte integrante della famiglia per moltissime persone.
Tuttavia, per alcuni anni è rimasto un dubbio: questa regola vale solo per i regolamenti assembleari (quelli approvati a maggioranza dai condomini) o anche per i regolamenti contrattuali (quelli predisposti dal costruttore o adottati all’unanimità)? Sul punto c’erano opinioni diverse. Una recente pronuncia offre finalmente un chiarimento netto: il Tribunale di Cagliari, sent. n. 134/2025 del 28 gennaio 2025 ha dichiarato nulle tutte le clausole che vietano il possesso di animali domestici, indipendentemente dal tipo di regolamento in cui sono contenute. In altri termini, il divieto è illegittimo sia se inserito in un regolamento approvato dall’assemblea, sia se presente in un regolamento contrattuale preesistente. Il giudice sardo motiva questa conclusione richiamando il cambiamento della coscienza sociale e l’evoluzione normativa: l’ordinamento giuridico italiano – in linea con le normative europee sulla protezione degli animali come esseri senzienti – valorizza il rapporto uomo-animale e pone limiti a qualunque norma contraria. Già in passato alcune decisioni avevano aperto la strada in tal senso (ad esempio una sentenza della Corte d’Appello di Bologna del 2024 aveva annullato il divieto di animali anche in un regolamento contrattuale); ora la sentenza di Cagliari conferma che qualsiasi clausola che proibisce agli inquilini di avere un animale domestico è nulla e come tale non vincola i condòmini.
Vale la pena ricordare che questa nullità tutela i proprietari nelle loro case di condominio: rimane invece valido, ad esempio, se un proprietario privato vieta animali in un contratto di affitto al proprio inquilino (quella è una pattuizione fra locatore e conduttore, ammessa in virtù dell’autonomia contrattuale ai sensi dell’art. 1322 c.c.). Ma dentro il condominio, nessuna delibera o regolamento può impedire ai proprietari di tenere animali. Insomma, chi vive in condominio ha il diritto di crescere un cane o un gatto in casa propria. “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali.” (Mahatma Gandhi) – Il legislatore e i giudici italiani sembrano aver fatto propria questa massima, riconoscendo dignità alla presenza degli amici a quattro zampe nelle nostre vite quotidiane.
Accanto ai diritti, però, ci sono i doveri. Tenere un animale in condominio comporta la responsabilità di garantire che la sua presenza non lede la quiete e la sicurezza degli altri abitanti. Il Codice Civile (art. 844) regola le cosiddette immissioni, cioè rumori, odori e in generale i disturbi che da una proprietà possono propagarsi alle unità vicine. La regola base è quella della normale tollerabilità: ognuno deve accettare i rumori “normali” della vita altrui, ma se le emissioni superano la soglia di tollerabilità e disturbano in modo significativo, scatta la tutela giuridica per chi le subisce. Questo principio vale per lo stereo ad alto volume come per il cattivo odore di una stalla… e ovviamente anche per i cani che abbaiano in modo persistente.
Le recenti sentenze hanno affrontato proprio il caso – purtroppo non raro – di cani lasciati liberi di abbaiare giorno e notte, con grave disagio per i vicini. La novità è che la giurisprudenza odierna tende a tutelare maggiormente chi subisce questi rumori, anche senza dover provare un danno alla salute. In passato, infatti, spesso il vicino disturbato doveva dimostrare di aver riportato un danno biologico o uno stress psicofisico certificato per ottenere tutela; ora i giudici riconoscono che la tranquillità e il riposo sono beni meritevoli di protezione in sé, anche se non c’è una malattia documentata.
Emblematica in tal senso è l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 29784/2025, pubblicata l’11 novembre 2025. La Suprema Corte ha condannato i proprietari di quattro cani che abbaiavano ininterrottamente, imponendo loro di risarcire ben 3.000 euro a ciascuno dei quattro vicini esasperati dal continuo rumore. Ciò che colpisce è che i vicini stavano “benissimo” dal punto di vista medico: non avevano presentato certificati di patologie da insonnia o simili. Non importa – ha detto la Cassazione – perché “la tranquillità è un bene giuridico tutelato”. I latrati incessanti, protratti per anni, superano di gran lunga la soglia di tollerabilità comune e costituiscono un’offesa al normale diritto al riposo e alla vivibilità della casa; pertanto, anche in assenza di un danno sanitario specifico, chi provoca questi disturbi deve pagare i danni. In questo caso la Cassazione ha quantificato la lesione in 3.000 euro per ogni vicino disturbato. È un chiaro messaggio: se hai un cane (o più d’uno), hai anche l’obbligo di evitare che il suo abbaiare continuo renda impossibile la vita a chi abita accanto.
Da notare che questa pronuncia della Cassazione si inserisce in un quadro normativo più ampio: episodi di abbaio notturno o prolungato possono configurare anche un illecito amministrativo o addirittura un reato. L’art. 659 del Codice Penale punisce chi disturba le occupazioni o il riposo delle persone, e una giurisprudenza costante considera il proprietario di animali responsabile se lascia che i propri cani arrechino rumori intollerabili (si tratta in genere di una contravvenzione, sanzionata con ammenda). In sostanza, l’ordinanza del 2025 conferma a livello civile un orientamento già visto in sede penale: il vicino tormentato dall’abbaiare può agire e ottenere giustizia, perché la legge non tutela solo la salute in senso stretto, ma anche la serenità domestica.
Cosa può fare, in concreto, un condomino che non riesce più a dormire la notte per colpa dei cani del vicino? Le vie percorribili sono diverse. Anzitutto, è sempre preferibile un approccio bonario: parlare con il proprietario degli animali, segnalare il problema all’amministratore di condominio (che potrebbe inviare una comunicazione ufficiale richiamando al rispetto del regolamento sulle fasce orarie di silenzio). Molti regolamenti condominiali, infatti, pur non potendo vietare gli animali, contengono norme sul comportamento da tenere per evitare disturbi: ad esempio obbligo di tenere i cani al guinzaglio nelle aree comuni, divieto di lasciare escrementi nei cortili, e spesso indicano orari in cui va limitato qualsiasi rumore (di solito nelle ore notturne e al primo pomeriggio). Queste regole valgono per le persone e per i loro animali: farle rispettare è il primo passo.
Se il dialogo non risolve il problema, il vicino infastidito ha la facoltà di ricorrere al giudice. In base alla situazione, può valutare una causa in sede civile oppure, nei casi più gravi e diffusi, segnalare il fatto alle autorità competenti (ASL o polizia locale) per le verifiche del caso ed eventualmente sporgere un esposto per disturbo della quiete pubblica. Sul piano civile, si può agire innanzitutto con un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per far cessare l’attività molesta: è una procedura rapida che, se il giudice riconosce il pericolo nel ritardo, porta a un’ordinanza immediata. Proprio questa strada è stata seguita nel caso esemplare deciso dal Tribunale di Bologna, ord. n. 11396/2025 del 27 ottobre 2025. Lì un condomino disperato, documentando con registrazioni audio e misurazioni fonometriche l’abbaiare assordante di grossi cani lasciati soli per ore, ha ottenuto un provvedimento drastico: il giudice ha ordinato ai proprietari di allontanare i cani dall’abitazione, disponendo il trasferimento degli animali in altro luogo più isolato. Una misura eccezionale, giustificata dal fatto che neppure i tappi alle orecchie e i doppi vetri erano bastati a rendere sopportabile la situazione, tanto da causare al ricorrente una sindrome ansioso-depressiva reattiva. In casi del genere, il tribunale può intervenire per ristabilire un equilibrio: il diritto a tenere animali non può spingersi fino a negare agli altri il diritto al sonno e alla salute.
Oltre ai provvedimenti urgenti per far cessare il disturbo, il vicino potrà chiedere – come nel caso deciso dalla Cassazione – un risarcimento del danno per il periodo in cui ha subito l’immissione intollerabile. Per preparare una causa del genere è importante raccogliere prove: tenere un diario degli episodi (giorni e orari in cui si verifica il disturbo), registrare video o audio degli abbaii, coinvolgere eventualmente altri vicini per fare testimonianza comune, e procurarsi se possibile un rapporto dell’ARPA o di un tecnico acustico che misuri il livello dei rumori. Non bisogna dimenticare, infine, che anche gli amministratori di condominio possono agire per tutelare il decoro e la tranquillità nello stabile: se un condomino viola le regole sulla convivenza (ad esempio lasciando animali incustoditi che disturbano tutti), l’assemblea potrebbe autorizzare l’amministratore a intraprendere azioni legali a nome del condominio stesso.
In definitiva, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale traccia una linea di equilibrio: sì agli animali in condominio, come parte della famiglia e fonte di affetto, ma nel rispetto dei vicini e delle regole del buon vivere. Il proprietario di un cane in un appartamento condominiale deve essere consapevole che ha l’obbligo di educarlo e gestirlo in modo da minimizzare i disagi: se l’animale abbaia spesso, dovrà intervenire (con addestramento, pet therapy, oppure evitando di lasciarlo solo a lungo); se porta sporco o odori, dovrà pulire; se gironzola nelle parti comuni, dovrà tenerlo al guinzaglio e con le dovute cautele. Dall’altra parte, chi convive con vicini “pet-friendly” dovrà accettare una quota di tolleranza: il singolo bau sporadico o i rumori entro limiti normali non potranno mai essere azzerati del tutto. La legge protegge entrambi i fronti: chi ama gli animali non può essere costretto a separarsene solo perché vive in condominio, ma chi ama il silenzio ha diritto a non vivere in un canile improvvisato.
Come spesso accade, buon senso e rispetto reciproco rimangono la soluzione migliore. Prima di arrivare nelle aule di tribunale, condomini e proprietari di animali dovrebbero dialogare e magari coinvolgere mediatori condominiali o esperti di comportamento animale per trovare compromessi (ad esempio stabilire orari di uscita per sfogare il cane, insonorizzare una stanza, ecc.). Se però il conflitto degenera e i diritti fondamentali vengono lesi, le pronunce degli ultimi tempi mostrano che la giustizia è pronta a intervenire con fermezza: clausole oppressive vengono annullate, rumori intollerabili vengono zittiti, e in casi estremi si arriva persino a far cambiare casa agli animali rumorosi.
In conclusione, vivere con Fido o Micio in condominio oggi è più facile dal punto di vista legale, ma richiede responsabilità. “Nulla è più ingiusto che fare parti uguali tra disuguali”, ricordava Don Lorenzo Milani: trattare situazioni diverse (chi ha un cane e chi no) nello stesso modo può creare ingiustizia. Perciò il diritto cerca di bilanciare: tutela chi ha bisogni diversi – sia l’animale che merita una casa, sia la persona che merita quiete – trovando soluzioni che rendano la convivenza possibile e serena per tutti.
Redazione - Staff Studio Legale MP