
L’amministrazione di sostegno, disciplinata dagli artt. 404 e seguenti del codice civile, nasce con la Legge 9 gennaio 2004 n. 6 per offrire un supporto giuridico flessibile alle persone che, per infermità o menomazione fisica o psichica, non sono in grado – anche solo parzialmente o temporaneamente – di provvedere ai propri interessi. A differenza dell’interdizione, questa misura mira a limitare il meno possibile la capacità di agire del beneficiario, modellandosi sulle sue effettive esigenze. Nihil de nobis sine nobis: nulla su di noi senza di noi. Questo principio, caro alle battaglie per i diritti delle persone con disabilità, sintetizza lo spirito dell’istituto: la persona fragile dev’essere al centro delle decisioni che la riguardano, con il giudice tutelare chiamato a rispettarne la dignità e la volontà. Proprio su questo aspetto la giurisprudenza più recente ha posto l’accento, per evitare che l’amministrazione di sostegno venga applicata in modo eccessivamente estensivo o addirittura strumentale.
Nel 2025 la Corte di Cassazione ha pronunciato importanti decisioni per chiarire i presupposti di applicazione dell’amministrazione di sostegno, delineando limiti precisi. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che non ogni condizione di fragilità o infermità giustifica l’attivazione della misura. Occorre invece una concreta impossibilità di autogestione da parte dell’interessato, che persista nonostante il supporto eventualmente già fornito dalla rete familiare o da professionisti di fiducia. Ad esempio, la Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5088/2025 (26 febbraio 2025) ha confermato il rigetto di un ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno in favore di una persona affetta da gravi problemi fisici, ma ancora in grado di curare i propri interessi con l’aiuto dei parenti. La Corte ha sottolineato che la mera presenza di una malattia o disabilità non è di per sé sufficiente: la misura va riservata solo ai casi in cui il soggetto «non possa autonomamente, nemmeno con supporti informali, gestire le proprie decisioni». Questo orientamento rispecchia la finalità sussidiaria dell’istituto: intervenire soltanto in ultima istanza, evitando ingerenze ingiustificate nella sfera personale di chi, pur fragile, è comunque capace di autodeterminarsi su base quotidiana.
Un ulteriore principio enunciato dalla Cassazione riguarda il rispetto della volontà contraria espressa dal potenziale beneficiario. Se la persona, pienamente lucida, rifiuta la nomina di un amministratore di sostegno, il giudice non può imporre la misura salvo che vi sia la prova di un concreto pericolo per i suoi interessi primari. Anche su questo punto la Cassazione si è mostrata ferma: l’intervento dell’autorità deve essere proporzionato e rispettoso della libertà individuale. In altri termini, non si può “fare il bene” di qualcuno contro la sua volontà, a meno che l’esperienza dimostri che tale volontà lo espone a conseguenze gravemente pregiudizievoli che egli non è in grado di comprendere. La valorizzazione dell’autonomia personale permea dunque queste pronunce, in linea con il dettato costituzionale (artt. 2 e 13 Cost.) e con l’art. 12 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce a ogni individuo la piena capacità legale sulle proprie faccende, prevedendo misure di sostegno decisionale anziché sostituzione tout court.
Un aspetto innovativo affrontato dalla giurisprudenza recente è il rischio di utilizzo distorto dell’amministrazione di sostegno per finalità diverse dalla protezione del beneficiario. In alcuni casi patologici, infatti, parenti in disaccordo tra loro hanno tentato di ricorrere alla nomina di un amministratore di sostegno per sottrarre la gestione dei beni a un congiunto considerato “inadeguato” o per risolvere conflitti su eredità e patrimoni di famiglia. La Cassazione ha espresso una netta censura verso tali prassi devianti. In particolare, la Cass. civ., Sez. I, sent. n. 25890/2025 (22 settembre 2025) ha chiarito che l’istituto non può essere usato surrettiziamente come strumento per dirimere conflitti familiari o di successione. Nel caso esaminato, alcuni eredi avevano chiesto l’amministrazione di sostegno per un congiunto anziano, non tanto per tutelarlo – essendo questi ancora capace di intendere e volere – quanto per sottrargli la gestione del patrimonio eredito-familiare ritenendo che ne facesse un uso antieconomico. La Suprema Corte ha annullato la nomina dell’amministratore in questione, rimarcando due concetti chiave: primo, se la persona conserva lucidità e autonomia decisionale, magari presentando solo “stravaganze” caratteriali o inesperienza negli affari, non può essere spogliata della gestione in nome di un paternalismo patrimoniale; secondo, in presenza di litigi tra parenti su questioni ereditarie, l’amministrazione di sostegno non deve diventare la via breve per esautorare un coerede scomodo. Esistono altri strumenti giuridici per fronteggiare specifiche esigenze – ad esempio, la nomina di un curatore speciale per rappresentare l’incapace in situazioni di conflitto di interessi, o di un amministratore giudiziario per singoli beni – senza bisogno di imporre una misura ampia e invasiva come l’AdS. Questa posizione della Cassazione funge da monito: l’amministrazione di sostegno va maneggiata con cura, rispettandone la ratio protettiva e scongiurandone ogni abuso strumentale.
Accanto ai limiti nell’attivazione, le sentenze del 2025 hanno rafforzato le garanzie di controllo sull’operato dell’amministratore di sostegno, anche dopo la cessazione della misura. Un nodo finora poco esplorato riguardava il diritto dei familiari del beneficiario, in particolare degli eredi, di accedere alla documentazione e agli atti compiuti dall’amministratore durante il suo incarico, una volta che il beneficiario sia venuto a mancare. Prima, su questo punto, si registravano orientamenti restrittivi: alcuni giudici di merito negavano ai figli o congiunti del beneficiario defunto di esaminare il fascicolo dell’amministrazione di sostegno, sostenendo che, con la morte, il procedimento si estingue e i terzi non avrebbero un interesse giuridicamente tutelato alla riservata sfera di dati del beneficiario. Questa impostazione è stata ribaltata dalla Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18563/2025 (8 luglio 2025), la quale ha riconosciuto in capo agli eredi un vero e proprio diritto di accesso agli atti della misura di protezione, inclusi quelli inerenti alla gestione patrimoniale e personale svolta dall’amministratore.
La Cassazione, in tale pronuncia, ha richiamato innanzitutto il concetto di identità familiare e relazionale: i prossimi congiunti hanno un interesse degno di tutela a ricostruire le cure prestate al loro caro e le circostanze che ne hanno accompagnato la fase finale di vita. Questo interesse non si dissolve con la morte del beneficiario, ma anzi rientra tra le proiezioni del diritto all’identità personale, come già affermato dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 13/1994). Pur cessando il diritto alla privacy in capo al defunto, permane nei familiari il bisogno di verità familiare e di tutela del patrimonio affettivo, che giustifica la possibilità di conoscere come è stata amministrata la persona fragile fino al decesso. Tale apertura trova sponda normativa nell’art. 2-terdecies del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), il quale consente agli eredi di esercitare i diritti relativi ai dati personali del defunto per motivi meritevoli di protezione (come la tutela dell’onore, della reputazione o – come in questo caso – la verifica delle cure e delle scelte compiute in vita).
Oltre al profilo non patrimoniale, la Cassazione ha evidenziato anche un interesse economico diretto degli eredi: in qualità di chiamati all’eredità, essi debbono poter valutare l’operato gestorio dell’amministratore, sia per ricostruire la situazione patrimoniale lasciata dal de cuius, sia per far valere eventuali responsabilità dello stesso amministratore. A tal proposito, la pronuncia richiama espressamente il principio generale per cui gli atti dell’amministratore di sostegno restano sindacabili anche dopo la chiusura della procedura, e le relative azioni di rendimento del conto e di risarcimento danni si trasmettono agli eredi (cfr. art. 411 c.c., richiamante gli artt. 382 e 387 c.c. in materia di tutela). In sostanza, l’estinzione dell’amministrazione di sostegno per decesso del beneficiario non fa venir meno il dovere di rendiconto dell’amministratore, né lo mette al riparo da possibili azioni per atti pregiudizievoli compiuti durante il suo mandato. Ne consegue che i familiari subentrano nella posizione di controllo: hanno diritto a esaminare tutta la documentazione – dai provvedimenti del giudice tutelare alle relazioni periodiche, fino alle singole autorizzazioni ed atti di gestione – per poter esercitare consapevolmente i propri diritti ereditari e, se del caso, contestare condotte illegittime o negligenti. Questa affermazione di trasparenza “post mortem” rappresenta un ulteriore tassello verso una gestione dell’amministrazione di sostegno improntata a responsabilità e correttezza: chi accetta l’incarico sa che il suo operato potrà essere vagliato anche alla luce del sole, una volta concluso, da chi subentra nella cura degli interessi del beneficiario.
Dal quadro tracciato emerge con chiarezza un’evoluzione significativa nell’applicazione pratica dell’amministrazione di sostegno. La giurisprudenza più recente – facendo tesoro di oltre quindici anni di prassi sul territorio – sta contribuendo a definire un nuovo standard: l’AdS dev’essere davvero “su misura”, attivata solo quando strettamente necessario (extrema ratio) e configurata in modo proporzionato, evitando inutili compressioni della libertà del beneficiario. Allo stesso tempo, deve essere gestita con rigore e trasparenza, sapendo che il fine ultimo è la tutela del beneficiario ma anche la tutela della fiducia dei suoi familiari, i quali non vanno esclusi o tenuti all’oscuro, bensì considerati parte integrante del contesto di protezione. In questo senso, le pronunce del 2025 rappresentano un punto di svolta: si passa da una visione dell’amministratore di sostegno come figura a volte calata “dall’alto” – magari per supplire genericamente a difficoltà senili o a dissidi domestici – a una figura invece ben delimitata nel mandato e soggetta a controllo diffuso. È un ruolo di grande responsabilità morale e giuridica. «Tu diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato», scrive Antoine de Saint-Exupéry ne Il piccolo principe. Allo stesso modo, chi assume l’ufficio di amministratore di sostegno diventa responsabile – davanti alla legge e alla comunità familiare del beneficiario – della cura di quella persona fragile che gli è stata affidata. E tale responsabilità non termina con il semplice decorso del tempo o con la fine formale dell’incarico, ma lascia tracce verificabili e conseguenze anche dopo.
In definitiva, possiamo dire che oggi l’amministrazione di sostegno vive una fase di maturazione: non più misure facili o “di routine”, né blindature opache, ma interventi mirati e giustificati, inseriti in una rete di solidarietà familiare e sociale, con un controllo effettivo sull’operato di chi amministra. Summum ius, summa iniuria ammoniva un antico brocardo: l’applicazione estremamente rigida di una norma può generare ingiustizia. La Cassazione, con queste decisioni, ha voluto evitare che l’istituto nato per proteggere si trasformi paradossalmente in strumento di prevaricazione legale o formalismo vuoto. Il messaggio è chiaro: centralità della persona fragile, dalla fase di nomina (ascolto, rispetto delle volontà, valutazione caso per caso) alla fase gestionale (diligenza, buona fede) fino al controllo finale (trasparenza e responsabilità). Soltanto così l’amministrazione di sostegno potrà continuare a rappresentare una risorsa preziosa del nostro ordinamento, un mezzo equilibrato per affiancare chi davvero ne ha bisogno senza spogliarlo dei suoi diritti, e un istituto capace di evolversi correggendo le proprie distorsioni applicative.
Redazione - Staff Studio Legale MP