
La nuova legge supera interdizione e inabilitazione, affidando la protezione dei soggetti fragili a un amministratore di sostegno “su misura”. L’obiettivo: assistenza piena senza sacrificare l’autonomia residua delle persone vulnerabili.
La tutela delle persone fragili entra in una nuova era. Una recente riforma normativa prevede di superare le tradizionali misure di interdizione e inabilitazione, rafforzando l’amministrazione di sostegno come principale strumento di protezione legale. L’obiettivo è garantire un’assistenza mirata senza privare inutilmente i soggetti vulnerabili della loro autonomia, in linea con gli orientamenti espressi dalle ultime sentenze e dalle convenzioni internazionali.
In medio stat virtus – la virtù sta nel mezzo. Mai come oggi questo antico adagio latino appare calzante nell’evoluzione della tutela giuridica dei soggetti deboli. Per secoli l’ordinamento ha previsto strumenti drastici come l’interdizione e l’inabilitazione, che tendevano a “proteggere” le persone incapaci togliendo loro in gran parte la capacità di agire. Oggi, invece, si afferma un principio di equilibrio: assistere le persone fragili senza annullarne la volontà, trovando una via di mezzo tra l’abbandono a loro stesse e il totale esproprio delle decisioni. Questo cambio di paradigma risponde a una crescente sensibilità verso la dignità e i diritti di chi vive condizioni di disabilità, infermità o vulnerabilità sociale. Le recenti riforme e pronunce giudiziarie tracciano chiaramente questa direzione, riducendo gli interventi puramente sostitutivi e valorizzando soluzioni personalizzate. Si passa dall’idea di incapace da sostituire a quella di persona da supportare: una rivoluzione silenziosa ma fondamentale nel diritto delle persone.
L’interdizione (prevista dall’art. 414 c.c.) e l’inabilitazione (art. 415 c.c. e ss.) sono stati a lungo i cardini per proteggere chi non aveva piena capacità di intendere e volere. Con l’interdizione, un adulto veniva dichiarato totalmente incapace di agire: gli veniva nominato un tutore che decideva al posto suo, esattamente come accade per un minore. L’inabilitazione era una misura meno radicale: l’interessato conservava una limitata autonomia per gli atti di ordinaria amministrazione, ma doveva essere affiancato da un curatore per le decisioni più importanti. Entrambi gli istituti comportavano comunque uno status di minorazione legale: l’interdetto perdeva la capacità di compiere qualunque atto giuridico senza il tutore, l’inabilitato subiva restrizioni significative.
Queste soluzioni “ottocentesche” hanno mostrato col tempo tutti i loro limiti. Da un lato, rischiavano di essere troppo rigide e afflittive: si pensi a persone anziane o con disabilità intellettive lievi, trattate alla stregua di totalmente incapaci e private di ogni voce in capitolo sulla propria vita. Dall’altro lato, le procedure per ottenerle erano lunghe e complesse, con esiti spesso traumatici per le famiglie. Non sorprende che l’ONU, con la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (ratificata dall’Italia con L. 18/2009), abbia invitato gli Stati ad abbandonare i modelli sostitutivi a favore di quelli di supporto all’autonomia (art. 12 della Convenzione). In quest’ottica, interdizione e inabilitazione oggi appaiono come strumenti superati, da mandare in soffitta. La riforma ora in cantiere intende fare proprio questo: gradualmente eliminare queste misure, segnando la fine di un’epoca.
Introdotta con la Legge 9 gennaio 2004 n. 6, l’amministrazione di sostegno si è subito proposta come alternativa moderna e flessibile. A differenza dell’interdizione, non priva mai totalmente la persona della capacità di agire. Il giudice infatti nomina un amministratore di sostegno (spesso un familiare di fiducia, ma può essere anche un professionista o un volontario esterno) e definisce in un decreto su misura quali atti l’amministratore potrà compiere in nome e/o in assistenza del beneficiario. Tutto il resto rimane nella sfera di autonomia della persona assistita. In altre parole, l’intervento è sartoriale: si taglia e cuce sulle reali necessità, evitando inutili ingerenze.
Questo meccanismo consente di assistere chi, a causa di un’infermità fisica o psichica, non è temporaneamente o permanentemente in grado di provvedere ai propri interessi, senza però estrometterlo completamente dalle scelte. Ad esempio, un amministratore di sostegno può essere autorizzato a gestire la pensione di un anziano con decadimento cognitivo per garantirne il pagamento di bollette e spese sanitarie, lasciando però al beneficiario la libertà di gestire piccole somme per le esigenze quotidiane. Oppure, nel caso di una persona con disabilità motoria grave, l’amministratore potrà firmare al suo posto determinati documenti, ma solo qualora la tecnologia o altri accomodamenti non permettano alla persona stessa di farlo. Proprio quest’ultimo punto è sempre più centrale: l’amministrazione di sostegno va attivata solo quando necessario e nella misura necessaria, e prima di limitare la capacità di agire occorre verificare se esistono soluzioni alternative.
A tal proposito, persino la Corte Costituzionale è intervenuta a rafforzare questa filosofia: con la sentenza n. 3/2025 (depositata il 23 gennaio 2025) ha dichiarato illegittima una norma che impediva a un elettore gravemente disabile di utilizzare la firma digitale per sottoscrivere una lista elettorale, costringendolo di fatto a rinunciare al suo diritto di partecipazione politica. La Consulta ha sottolineato che la tecnologia deve essere messa al servizio dell’inclusione, eliminando formalismi inutili: se una persona non può apporre una firma autografa ma può validamente firmare in via digitale, impedirglielo significa violarne la dignità e i diritti costituzionali. Questo principio, in ambito diverso, rispecchia lo spirito dell’amministrazione di sostegno: adottare ogni accorgimento per rendere la persona fragile protagonista attiva, evitando di sostituirla ove non strettamente necessario.
Negli ultimi anni si sentiva l’esigenza di un intervento legislativo organico per adeguare l’ordinamento a questi principi. Il Parlamento ha risposto con la Legge 10 novembre 2025 n. 167, entrata in vigore il 29 novembre 2025, che all’art. 17 delega il Governo a riordinare e semplificare tutta la materia. In particolare, entro 24 mesi dovranno essere emanati uno o più decreti legislativi per il graduale superamento dell’interdizione e dell’inabilitazione e la “rimodulazione” dell’amministrazione di sostegno. Cosa significa in concreto?
Da un lato, probabilmente non sarà più possibile in futuro iniziare nuove procedure di interdizione o inabilitazione: i casi estremi che oggi vi rientrano saranno gestiti con strumenti alternativi. Le interdizioni e inabilitazioni già in essere potranno essere convertite o semplicemente lasciate estinguere col tempo (ad esempio, alla morte della persona o con eventuale revoca se la persona recupera capacità). Dall’altro lato, l’istituto dell’amministrazione di sostegno verrà rivisto e potenziato. La delega parla di attribuire all’amministratore di sostegno poteri graduati e proporzionati alle reali condizioni del beneficiario, superando i meccanismi di sostituzione della persona e puntando sempre di più sul sostegno alle decisioni dell’interessato. È un chiaro richiamo ai principi della Convenzione ONU: la persona con disabilità deve restare al centro, con la propria volontà, e l’eventuale rappresentante legale deve agire come un facilitatore, non come un “padrone” della sua vita.
La riforma prevede anche maggiori controlli e garanzie: si parla di assicurare adeguati poteri di verifica al giudice tutelare e di rafforzare le sanzioni, anche penali, contro eventuali abusi da parte di tutori, curatori o amministratori di sostegno. Ciò vuole rispondere a fatti di cronaca in cui chi doveva proteggere un soggetto debole ne ha invece approfittato (malversazioni di patrimoni, atti compiuti in conflitto di interessi, ecc.). L’amministratore di sostegno, al pari del tutore, è già oggi considerato pubblico ufficiale nell’ordinamento: significa che se abusa del suo ruolo può incorrere in reati come la peculato o l’abuso d’ufficio. In futuro, queste tutele potrebbero essere ulteriormente rafforzate, e snellite le procedure di rendicontazione annuale per distinguere i casi semplici (es. gestione di redditi modesti) da quelli complessi (grosse amministrazioni patrimoniali che richiedono più vigilanza).
Non meno importante, il legislatore delegato dovrà riordinare le definizioni di disabilità e le procedure di accertamento dell’invalidità civile (collegandosi a quanto già fatto con il D.Lgs. 62/2024) e semplificare vari adempimenti burocratici. Tutto questo disegno rientra in un progetto più ampio di Codice della disabilità, volto a rendere l’intero sistema di tutela più coerente e vicino alle esigenze concrete delle famiglie. In sintesi, la riforma 2025 getta le basi normative per mandare in archivio gli istituti ottocenteschi e consolidare un modello di protezione giuridica moderno, inclusivo e personalizzato.
Parallelamente all’iniziativa legislativa, la giurisprudenza italiana degli ultimi anni ha già “anticipato” la riforma nei principi, attraverso pronunce che limitano l’uso dell’amministrazione di sostegno ai soli casi di effettiva necessità. In particolare, la Corte di Cassazione – spesso con decisioni della Prima Sezione Civile, competente in materia di persone e famiglia – ha più volte ribadito che la misura di protezione non va applicata in modo paternalistico o precauzionale eccessiva, ma solo laddove indispensabile per tutelare la persona fragile.
Emblematica è Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5088/2025 (26 febbraio 2025): in questo caso la Suprema Corte ha annullato la nomina di un amministratore di sostegno che era stata disposta nei confronti di un uomo privo di reali incapacità decisionali. Il soggetto, un figlio adulto accusato di essere psicologicamente dipendente dalla madre, era in realtà in grado di gestire i propri interessi; l’amministratore era stato imposto soltanto per una generica situazione di disagio familiare. La Cassazione ha dichiarato illegittima tale nomina, sottolineando che nemmeno la pressione psicologica di un parente giustifica la compressione della libertà personale, se non c’è un’incapacità seria e accertata. Imporre un amministratore “a scopo pedagogico” o per eccesso di prudenza viola il diritto all’autodeterminazione sancito dagli artt. 2 e 13 della Costituzione.
Sulla stessa linea si pone Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6584/2025 (12 marzo 2025), dove i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso di un anziano cui era stato assegnato un amministratore di sostegno contro la sua espressa volontà. In quel caso l’uomo presentava una menomazione fisica (difficoltà nel parlare) e aveva compiuto alcune scelte finanziarie imprudenti, circostanze che avevano indotto i giudici di merito a considerarlo “totalmente invalido” e bisognoso di tutela. La Cassazione invece ha rovesciato questa valutazione: spendere male i propri soldi o dilapidare la pensione non equivale ad essere incapace di intendere e volere. Finché una persona comprende il significato dei propri atti, le sue decisioni – per quanto discutibili o rischiose – vanno rispettate. In questa pronuncia la Corte richiama esplicitamente il principio di minima limitazione possibile della capacità di agire: l’amministrazione di sostegno non può trasformarsi in un commissariamento della persona se questa, magari con l’aiuto di familiari e servizi sociali, è ancora in grado di autodeterminarsi nelle questioni essenziali.
Un altro aspetto cruciale chiarito dalla giurisprudenza recente è che, a differenza dell’interdizione, l’amministrazione di sostegno non comporta la perdita automatica della capacità di agire del beneficiario. La persona in amministrazione di sostegno conserva la titolarità dei propri diritti e può compiere validamente tutti gli atti che non siano stati specificamente riservati all’amministratore dal decreto di nomina. In proposito, Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17113/2024 (20 giugno 2024) ha affermato un importante principio: anche se viene nominato un amministratore di sostegno (magari in via provvisoria), il beneficiario continua ad avere capacità processuale e può stare in giudizio in proprio, salvo diversa indicazione del decreto. Nel caso esaminato, la Corte ha stabilito che il semplice fatto di essere sotto amministrazione di sostegno non priva la persona del potere di promuovere o proseguire una causa legale per i propri diritti, a meno che il giudice tutelare abbia espressamente attribuito all’amministratore la rappresentanza esclusiva anche in sede giudiziaria. Questo significa, in termini più semplici, che l’amministrato non è equiparabile a un interdetto: mantiene voce e ruolo attivo nella tutela dei suoi interessi legali. Si tratta di un’ulteriore conferma della differenza di filosofia tra i vecchi istituti ablativi e il nuovo modello di sostegno.
Da segnalare è anche Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15189/2025 (6 giugno 2025), che affronta un aspetto procedurale ma significativo: questa pronuncia ha chiarito che i provvedimenti riguardanti la scelta o la revoca di un amministratore di sostegno, se impugnati, devono seguire un iter ben preciso per garantire decisioni rapide e competenti. In particolare, la Corte ha ribadito che il reclamo contro i decreti del giudice tutelare va proposto alla Corte d’Appello, organo che per competenza e sensibilità è più adeguato a trattare questioni sui diritti della persona, piuttosto che il Tribunale collegiale (evitando così passaggi inutili e ritardi). Questa indicazione tecnica mira a rendere la tutela giurisdizionale più efficiente, nell’interesse del soggetto debole coinvolto, evitando che lungaggini processuali vanifichino la pronta protezione dei suoi diritti.
In sintesi, la giurisprudenza attuale marcia compattamente verso una tutela sempre più rispettosa dell’autonomia e personalizzata. I giudici stanno dicendo: l’amministrazione di sostegno dev’essere l’extrema ratio, da applicare con cautela e in forma proporzionata, rivalutando periodicamente se la situazione di infermità perdura e se la misura può essere alleggerita o revocata quando non serve più.
Di fronte a questi sviluppi, le famiglie che hanno in casa una persona anziana non autosufficiente o un congiunto disabile si chiedono legittimamente quale sia oggi lo strumento giuridico più adatto per assisterli. La risposta è che la tutela legale diventa più flessibile e tarata sul caso concreto. In passato, un genitore con un grave handicap mentale al compimento dei 18 anni veniva normalmente interdetto e posto sotto tutela; una persona colpita da demenza senile in fase avanzata subiva analogo trattamento. Erano scelte spesso necessarie, ma vissute con dolore, perché il provvedimento segnava giuridicamente una sorta di “morte civile” dell’individuo. Con la progressiva eliminazione di interdizione e inabilitazione, casi del genere saranno affrontati ricorrendo all’amministrazione di sostegno.
Nel presente, già ora la prassi incoraggia a prediligere l’amministrazione di sostegno ogniqualvolta sia sufficiente: l’interdizione viene riservata solo a situazioni estremissime in cui la persona sia del tutto incapace e magari abbia bisogno di una protezione piena (ad esempio per difendersi da terzi che vogliono approfittarne). La tendenza però – confermata dalla riforma – è che anche in questi casi si possano trovare soluzioni meno rigide, combinando amministrazione di sostegno con altri strumenti (per esempio un trust familiare o un fondo patrimoniale per gestire i beni, o l’affiancamento di servizi sociali continuativi).
Le famiglie, da parte loro, devono prepararsi a un cambio di mentalità: non si tratta più di “togliere di mano” tutte le decisioni al congiunto fragile, ma di affiancarlo nelle scelte, lasciandogli esercitare quelle che è in grado di prendere. Questo richiede dialogo, pianificazione e fiducia nell’amministratore di sostegno designato. Significa anche che la persona fragile – compatibilmente con le sue capacità – verrà coinvolta e ascoltata. Già oggi la legge prevede che nel procedimento di nomina sia sentito l’interessato e siano rispettati, per quanto possibile, i suoi desideri e preferenze (art. 407 c.c.). Ci si aspetta che con la riforma questa attenzione sarà ulteriormente rafforzata, in linea con il principio del “nothing about us without us” (“nulla su di noi senza di noi”) caro ai movimenti delle persone con disabilità.
Un esempio concreto: una madre anziana che presenta iniziali segni di decadimento cognitivo potrebbe avere bisogno di aiuto nella gestione economica e nella cura della persona. In passato sarebbe stata probabilmente interdetta e affidata totalmente a un tutore. Oggi, invece, i figli potrebbero richiedere un amministratore di sostegno limitato agli atti patrimoniali più complessi (vendere eventuali immobili, amministrare la pensione oltre una certa somma, ecc.), lasciando alla madre la possibilità di compiere in autonomia le piccole spese quotidiane e di continuare a decidere, ad esempio, dove vivere o quali cure accettare, finché la lucidità lo consente. Il giudice tutelare gioca qui un ruolo chiave: deve valutare attentamente le esigenze della persona e modellare l’intervento in modo proporzionato. Inoltre dovrà vigilare nel tempo, richiedendo rendiconti periodici e relazioni mediche per capire se la situazione è stabile o in evoluzione.
Va anche ricordato che l’amministrazione di sostegno può essere temporanea. Può servire in situazioni transitorie: ad esempio, un grave incidente stradale lascia una persona in coma per alcuni mesi, tempo in cui occorre qualcuno che la rappresenti per pagare i debiti, gestire il conto in banca, prendere decisioni sanitarie urgenti. In tali casi l’amministratore viene nominato con poteri provvisori e cessa dalle funzioni quando la persona si ristabilisce. Questo sarebbe impossibile con l’interdizione, che implica sempre una pronuncia a tempo indeterminato (anche se poi revocabile). La flessibilità del nuovo istituto consente quindi di tarare durata e intensità del supporto sulle reali necessità.
“A questo mondo nessuno è inutile se alleggerisce il fardello di qualcun altro”, scriveva Charles Dickens. In questa frase risuona lo spirito più profondo che deve animare chi si prende cura di una persona fragile, sia in famiglia sia nelle vesti di amministratore di sostegno: sollevare il peso delle altrui difficoltà, senza però togliere valore e significato alla vita di chi è aiutato. Chi assume il ruolo di sostegno legale – che sia un parente amorevole o un professionista nominato dal giudice – diventa responsabile del benessere di quella persona, ed è chiamato a farlo con dedizione, competenza e soprattutto rispetto. Del resto, come ci insegna Il piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, “Tu diventi responsabile per sempre di ciò che hai addomesticato”. Prendersi cura di qualcuno significa assumere un impegno duraturo, etico prima ancora che giuridico, guidato dalla volontà di proteggerne la fragilità senza mai abusare del potere affidato.
In definitiva, la strada tracciata dalle nuove norme e dai giudici va verso una tutela più umana e partecipativa. Il vecchio modello che puntava soprattutto a sostituirsi al soggetto debole sta lasciando spazio a un modello che mira piuttosto a sostenere il soggetto nelle sue scelte. Si riconosce finalmente che anche nella disabilità o nella malattia resta una parte di capacità, di volontà e di desiderio di autodeterminazione: elementi che il diritto non deve sopprimere, ma anzi proteggere e valorizzare. Una società davvero civile – e uno Stato di diritto maturo – si misurano da come sanno prendersi cura dei più deboli rafforzandone, anziché annientandone, la libertà. La riforma dell’amministrazione di sostegno e l’addio all’interdizione vanno esattamente in questa direzione: garantire protezione legale e al tempo stesso dare voce alle persone fragili, perché possano continuare a essere protagoniste, per quanto possibile, della propria vita.
Redazione - Staff Studio Legale MP