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La tua causa dura da anni e non se ne vede la fine? La legge Pinto (L. 24 marzo 2001, n. 89) riconosce un indennizzo a chi è parte di un processo che supera la durata ragionevole. Ma per molti processi c’è una condizione che si gioca adesso, mentre la causa troppo lunga è ancora in corso: depositare un rimedio preventivo, cioè un’istanza per accelerare, di regola almeno sei mesi prima che scada la durata ragionevole. Nel processo civile, amministrativo e contabile, senza questa istanza la domanda di indennizzo è inammissibile.
Possono agire tutte le parti del processo: privati, imprese ed enti, attori o convenuti, imputati e parti civili. Dal 2025 la domanda di equa riparazione si può proporre anche prima della fine della causa, una volta superata la durata ragionevole. L’indennizzo, di regola tra 400 e 800 euro per ogni anno di ritardo, non è automatico e dipende dalle circostanze. Il calcolatore qui sotto ti aiuta a capire le date; la verifica sul fascicolo resta indispensabile.
La legge fissa una durata ragionevole per ogni grado: 3 anni in primo grado, 2 in appello, 1 in Cassazione. Per l’esecuzione forzata il limite è 3 anni, per le procedure concorsuali 6. Il termine è comunque rispettato se il giudizio si chiude in modo definitivo entro 6 anni complessivi (art. 2 L. 89/2001).
L’indennizzo è escluso per chi ha agito o resistito sapendo di avere torto o ha abusato del processo, e il danno si presume assente, salvo prova contraria, in casi come la contumacia, l’estinzione per inattività delle parti o l’irrisorietà della pretesa.
L’art. 1-ter indica, per ciascun tipo di processo, lo strumento con cui la parte chiede di accelerare. L’art. 2, comma 1, dice che senza di esso la domanda di indennizzo è inammissibile. La Corte costituzionale ha però ridisegnato il quadro, e oggi la situazione è questa:
Regola pratica: se sei in un processo civile, amministrativo o contabile, segna la data che ti dà il calcolatore e parlane per tempo con il tuo difensore. Depositare l’istanza è un atto semplice; dimenticarla può costare l’indennizzo per quel grado.
Sì. Il D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha scritto nell’art. 4 ciò che la Corte costituzionale aveva già affermato nel 2018: la domanda di equa riparazione si può proporre in pendenza del processo, quando la durata ragionevole è già superata. In ogni caso va proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando la decisione che chiude il processo è diventata definitiva.
Il ricorso si presenta al presidente della corte d’appello del distretto in cui si è svolto il primo grado: per le cause iniziate davanti agli uffici giudiziari di Verona è la Corte d’appello di Venezia. La controparte è il Ministero della giustizia per i processi del giudice ordinario, il Ministero dell’economia e delle finanze per quelli amministrativi e contabili (art. 3). Al ricorso vanno allegate copie degli atti e dei verbali del processo.
Un artigiano ha fatto notificare l'atto di citazione il 10 febbraio 2025: è una causa civile di primo grado con rito ordinario. La durata ragionevole è di 3 anni e scadrebbe il 10 febbraio 2028. Il processo però è rimasto sospeso per 45 giorni, che non si contano: la scadenza si sposta al 26 marzo 2028.
Il rimedio preventivo, condizione per l'indennizzo, va depositato almeno 6 mesi prima: entro il 26 settembre 2027. Nel rito ordinario la richiesta di passaggio al rito semplificato va fatta comunque entro l'udienza di trattazione. Se la scadenza viene superata, l'artigiano può chiedere l'indennizzo anche a causa in corso, alla Corte d'appello di Venezia. Il termine si considera comunque rispettato se il giudizio si chiude in modo definitivo entro 6 anni complessivi. L'importo dipende da durata effettiva, complessità del caso e comportamento delle parti.
Il giudice liquida di regola tra 400 e 800 euro per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, che eccede la durata ragionevole (art. 2-bis). La somma può crescere fino al 20% per gli anni dopo il terzo e fino al 40% dopo il settimo; può diminuire se le parti sono più di dieci o più di cinquanta, o fino a un terzo se le tue domande nel processo sono state respinte del tutto. Non può superare il valore della causa o del diritto accertato.
Dopo il decreto che accoglie la domanda, per ricevere il pagamento devi presentare all’amministrazione una dichiarazione con i modelli ministeriali entro un anno dalla pubblicazione del decreto, a pena di decadenza; il pagamento è dovuto entro sei mesi da quando tutti gli adempimenti sono completi (art. 5-sexies). Se hai già un decreto da riscuotere, leggi l’approfondimento sulle scadenze della dichiarazione.
Se assisti una parte e vuoi un confronto sul computo dei termini o sulla domanda di equa riparazione, lo Studio lavora anche in collaborazione con altri avvocati. Il quadro generale della materia è nella pagina sulla legge Pinto e l’equa riparazione.

Per i tempi di regola sì, ma il margine è stretto. In primo grado la durata ragionevole è di 3 anni: il rimedio preventivo va depositato almeno 6 mesi prima, cioè entro 2 anni e 6 mesi dall’inizio, al netto delle sospensioni. Nel rito ordinario, però, la richiesta di passaggio al rito semplificato va fatta entro l’udienza di trattazione: se è già passata, verifica con il tuo difensore quale istanza è ancora possibile (art. 1-ter, comma 1, L. 89/2001).
Nel civile, amministrativo e contabile la mancanza del rimedio rende inammissibile la domanda per quel grado (art. 2, comma 1). Restano da verificare i gradi successivi, dove l’istanza si può ancora depositare, e le regole transitorie per i processi che al 31 ottobre 2016 erano già oltre la durata ragionevole (art. 6, comma 2-bis). Nel penale e in Cassazione il rimedio non è più condizione di ammissibilità.
Non è più necessaria per chiedere l’indennizzo, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2021. Puoi comunque depositarla, personalmente o tramite procuratore speciale, almeno sei mesi prima della scadenza (art. 1-ter, comma 2).
Nel rito del lavoro la decisione con lettura del dispositivo all’udienza di discussione è già la regola (art. 429 c.p.c.), e come si applichi il rimedio preventivo a queste cause va verificato sul caso concreto. Per prudenza conviene valutare con il tuo difensore un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima della scadenza, e verificare il rito effettivamente applicato (art. 1-ter, comma 1, L. 89/2001).
Con ricorso al presidente della corte d’appello del distretto in cui si è svolto il primo grado, contro il Ministero della giustizia per i processi del giudice ordinario, il Ministero della difesa per quelli del giudice militare e il Ministero dell’economia e delle finanze negli altri casi. Per le cause iniziate a Verona è competente la Corte d’appello di Venezia (art. 3 L. 89/2001).
Sì. La legge riconosce il diritto alla parte del processo, senza distinguere tra persone fisiche, società o enti (art. 1-bis L. 89/2001). Restano i limiti sul valore della causa e le presunzioni di assenza di danno per le pretese irrisorie (art. 2, comma 2-sexies).
Nel civile e nell’amministrativo l’istanza è un atto del difensore nel processo. Nel penale e nei giudizi contabili e pensionistici la parte può depositarla personalmente o tramite procuratore speciale (art. 1-ter, commi 2, 4 e 5).
Il primo esame e il preventivo sono gratuiti. Verifichiamo date e rimedi sugli atti e, se decidi di procedere, lavoriamo in accordo con il tuo difensore, con compenso concordato per iscritto prima di iniziare. Gli atti puoi inviarli anche via email o PEC.
No. Il processo di equa riparazione previsto dall’art. 3 della L. 89/2001 è tra quelli esenti dal contributo unificato (art. 10, comma 1, d.P.R. 115/2002). Restano i compensi del difensore, che lo Studio indica nel preventivo scritto.
Sì. La L. 24 marzo 2001, n. 89 è in vigore, nel testo modificato dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), che ha introdotto i rimedi preventivi da attivare mentre la causa è in corso. La domanda si può proporre anche a processo in corso, una volta maturato il ritardo (Corte cost. n. 88/2018), e comunque, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla decisione definitiva.