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Sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso - Studio Legale MP - Verona

Sulle modalità di calcolo della soglia di anomalia in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso

Comunicato del Presidente ANAC del 5 ottobre 2016.

Con comunicato del 5 ottobre 2016, il Presidente dell’ANAC è intervenuto a dettare indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
Al riguardo, l’art. 97, comma 2, del Codice, prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno tra i cinque criteri enucleati nelle lettere da a) a e) della stessa disposizione.
Per quanto concerne le modalità di calcolo previste dai singoli criteri, il Presidente osserva quanto segue:

1) Calcolo di cui alla lettera a)
Il metodo di cui alla predetta lettera a) riproduce quello previsto dall’art. 86, comma 1, d.lgs. 163/2006. Nondimeno, l’intervenuta abrogazione dell’art. 121, comma 1, d.pr. 207/2010, senza che il relativo contenuto sia stato trasposto nel nuovo Codice, potrebbe determinare incertezze interpretative.
Tale diposizione, infatti, stabiliva, che le offerte di uguale valore dovevano essere prese distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico, qualora nell’effettuare il calcolo del 10 per cento delle offerte da accantonare fossero presenti più offerte di eguale valore, le stesse dovevano essere accantonate al fine del successivo calcolo della soglia.
Essendo presumibile che diverse stazioni appaltanti continuino ad applicare tale “regola” per prassi amministrativa, il Presidente ritiene necessario ribadire che l’art. 121 citato è stato abrogato e che non è più possibile applicarlo.

2) Calcolo di cui alla lettera b)
Con riferimento a tale metodo di calcolo, il Presidente osserva che, così come formulata, la disposizione appare priva dell’indicazione della grandezza rispetto alla quale va calcolato il menzionato 10%. Tenendo conto della formulazione degli altri metodi di calcolo e, in particolare, di quelli descritti alle lettere a) ed e), entrambi recanti la dizione “con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso”, il Presidente ritiene che tale lacuna possa essere colmata mediante procedimento analogico, facendo riferimento a quanto disposto nelle lettere a) ed e).

3) Calcolo cui alla lettera c) e d)
Con riferimento al calcolo dei criteri di cui alle lettere c) e d), il Presidente osserva che la soglia di anomalia calcolata sulla base dei ribassi assoluti o dei ribassi percentuali conduce ai medesimi risultati, per cui possono essere utilizzati indifferentemente i due metodi.

4) Calcolo di cui alla lettera e)
Con riferimento al criterio di cui alla lettera e), nel Comunicato viene osservato che la disposizione riproduce il calcolo di cui alla lettera a), aggiungendovi un ulteriore passaggio, ossia la c.d. manipolazione della media degli scarti.
Poiché soprattutto per i metodi a) ed e) sono necessarie almeno 5 offerte da confrontare per poter calcolare la media e lo scarto medio delle offerte (non accantonate) che superano detta media, in assenza di una previsione normativa analoga a quella contenuta nell’art. 86, comma 4, del d.lgs. 163/2006, è necessario indicare nella documentazione di gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse.