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Sulla compatibilità della disciplina di cui al D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 276/2003 - Studio Legale MP - Verona

Sulla compatibilità della disciplina di cui al D.Lgs 163/2006 e D.Lgs 276/2003

Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 24.5.2016, n. 10731.
La Corte di Cassazione ha affrontato il complesso tema della tutela dei lavoratori nell’ambito delle commesse pubbliche, con particolare riferimento alla controversa compatibilità tra la disciplina derivante dal sistema di cui al D.Lgs. n. 276/2003 con quella speciale dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006, con i connessi regimi di responsabilità: a) solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti (D. Lgs. n. 276/2003, art. 29, comma 2); b) diretta dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per i propri per l’osservanza integrale del trattamento economico-normativo stabilito dai contratti collettivi (D. Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6); c) sostitutiva del committente in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore (D.P.R. n. 207/2010, artt. 4 e 5).
La Corte, ripercorrendo un precedente principio formulato dalle Sezioni Unite, ha affermato che tra le due discipline non è ravvisabile nessuna incompatibilità e dunque, ben a ragione si deve ritenere applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a quei soggetti privati, anche qualora committenti in appalti pubblici (nel caso di specie si trattava di Trenitalia S.p.a.), alla cui disciplina pure siano soggetti.
Secondo la Corte, “il d.lg. 276/2003 regola la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un’azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto e non soltanto, come a norma dell’art. 5, primo comma d.p.r. 207/2010, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà (“possono pagare anche in corso d’opera”) attribuita ai soggetti indicati dall’art. 3, primo comma, lett. b) d.p.r. cit. (“amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice”).
Il d.lg. 163/2006 opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d’opera, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge: e ciò mediante un costante monitoraggio dell’osservanza del loro regolare adempimento a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432)”.
Da ciò deriva, conclude sul punto la Corte, che, se a norma dell’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 vi è l’espresso divieto di applicazione alle pubbliche amministrazioni (“il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”), analogo divieto non sussiste nei confronti dei soggetti privati (quale Trenitalia s.p.a.), cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di “ente aggiudicatore”.
Discende allora coerente la possibilità di un concorso, nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato, delle due discipline, le quali, in assenza di un espresso divieto di legge sono tra loro, per le ragioni dette, ben compatibili.